Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 12216/2024 R.G., avente ad oggetto: Impugnazione
licenziamento con domanda di reintegrazione
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti ARENA ANTONELLA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to CP_1 P.IVA_1
SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Nel merito, il ricorso è infondato, atteso che:
Seconda Sezione Civile – Lavoro
1) risulta incontestato e documentato che parte ricorrente è stata condannata, con sentenza irrevocabile il 22.9.2020, a quattro anni di reclusione, con interdizione per 5 anni dai pubblici uffici, per reati associativi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che a reati accessori quali la detenzione, acquisto, cessione e trasporto di dette sostanze (v. casellario giudiziale in atti);
2) risulta altresì pacifico che parte ricorrente è stata colpita da altre condanne penali per reati associativi sempre nel settore dello spaccio o reati estorsivi, come analiticamente indicato nella lettera di contestazione disciplinare;
3) in particolare, risulta ivi menzionata la condanna ad anni 3 e mesi quattro di reclusione per estorsione finalizzata ad agevolare l'attività associativa mafiosa, per fatti commessi fino al 22.12.2021;
4) trattasi di condotte molto gravi, tali da generare allarme sociale per la compromissione dell'etica e dell'ordine pubblico che esse integrano e certamente idonee a ledere il vincolo fiduciario;
5) il CCNL, all'art. 68, lett. L e N, prevede espressamente che il datore di lavoro possa comminare il licenziamento senza preavviso in ogni caso di condanna penale irrevocabile per reati non colposi (lettera L) e in caso di condanna penale per reati contro l'incolumità pubblica o che possono destare allarme sociale, quali i reati associativi (lettera N);
6) il fatto che la Corte di Appello, nella fase esecutiva della pena, abbia autorizzato il ricorrente a svolgere attività lavorativa, per cessate o diminuite ragioni cautelari,
non fa venir meno la gravità dei comportamenti integrati e la sussistenza della fattispecie prevista dal CCNL, che legittima il datore di lavoro a risolvere il rapporto;
7) tale valutazione è peraltro confermata dal fatto che il ricorrente è stato più volte,
ed anche di recente, sottoposto a procedimenti penali per fatti associativi o legati allo spaccio di sostanze stupefacenti ovvero a fenomeni estorsivi e ciò rende
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improponibile la sua assunzione presso una società che espleta un servizio pubblico, con operatori (quali sono quelli ecologici) che sono destinati ad operare nel territorio e per lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità;
8) quanto al fatto dedotto in ricorso, e cioè che le condotte contestate sono state commesse al di fuori dell'attività lavorativa, va evidenziato che anche le condotte extralavorative sono suscettibili di rilievo disciplinare – come confermano del resto le previsioni del CCNL - poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere,
fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso,
ed è stata la giurisprudenza a confermare che tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva (Cass. n. 267 del 2024; n. 28368 del 2021; n. 16268 del 2015);
9) sul punto, di recente, anche la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di
licenziamento per giusta causa, la condotta illecita extralavorativa del lavoratore
è suscettibile di rilievo disciplinare, atteso che lo stesso è tenuto a comportamenti
che non ledano gli interessi morali e materiali del datore di lavoro. Spetta quindi
al giudice di merito accertare se i infatti accertati in sede penale abbiano una gravità tale da costituire giusta causa di recesso” (Cassazione civile sez. lav.,
24/03/2025, n.7793);
10) nel caso di specie, come già evidenziato, il ricorrente ha ricevuto condanne per reati gravissimi, in termini di ordine pubblico e morale, quali la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e reati di estorsione al fine di agevolare l'attività di associazione mafiosa, commessi nell'ambito del territorio in cui viene espletato il servizio di raccolta da parte della società datoriale ed è lo stesso CCNL che prevede espressamente la sanzione espulsiva in casi anche meno gravi di quelli che hanno riguardato il ricorrente;
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11) inoltre, non ricorre nel caso di specie neppure la sussistenza di un particolare lasso temporale tra i fatti storici integranti i reati ed licenziamento;
con riguardo al procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna irrevocabile del
22.9.2020, i fatti commessi sono risalenti al 2013 e posti in essere con condotta perdurante, mentre con riguardo ai due procedimenti non ancora conclusisi con sentenza irrevocabile i fatti risalgono al periodo compreso tra il 2017 e il 2021, per cui sono prossimi al momento in cui il ricorrente è passato alle dipendenze della società datoriale, passaggio avvenuto in data 12.9.2022.
In conclusione, il licenziamento non appare affetto da vizi ed appare legittimo.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore del resistente, che si liquidano in €.3688 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge;
Così depositato, in Catania, lì 31/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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