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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2024, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 27.11.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
p/ZZA Guglielmo Marconi n. 10, C.F. ( , rappresentata e difesa, giusta procura allegata C.F._1 rilasciata su foglio separato inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso dall'Avv. Antonio
TIMPANARO del foro di Patti c.f. ( ), ed elettivamente con Lui domiciliato in CodiceFiscale_2 domiciliato in Patti (ME) via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
Il nominato difensore – ai sensi di legge e della normativa vigente, indica e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni presso il proprio numero di fax 0935/933228 o indirizzo posta elettronica
Email_1
ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI DISCONOSCIMENTO DEL LAVORO SUBORDINATO
All'udienza del 27.11.2024 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 4785/2021 depositato in Cancelleria in data 30.12.2021 la ricorrente adiva il Giudice CP_ esponendo che, con lettera raccomandata datata 02.07.2021 la Sede le comunicava che, all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2017025000 del 20.12.2018 veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato dal 01.03.2017 al 30.09.2017 con l'azienda BIMBO WEB SRL matricola 4810036112 con sede legale in Patti (ME) Via XX Settembre n. 24 in quanto il suddetto rapporto di lavoro risultava insussistente per mancanza dei requisiti essenziali descritti dall'art. 2094 c.c..
La ricorrente regolarmente assunta specificava che, svolgeva la sua attività lavorativa presso la suddetta società come impiegato d'ordine con mansione di archivista dal 12.03.2017 al 23.09.2017 con carattere di subordinazione e che la suddetta attività lavorativa veniva svolta per la BIMBO WEB SRL presso il Villaggio
Simensaro ubicato in località Patti (ME) C/da Galice con le seguenti modalità: nei giorni da lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 17.00 con pausa pranzo e, che tale mansione prevedeva, archiviare, raccogliere e ordinare la documentazione amministrativa e contabile, sotto il vincolo della subordinazione;
di, avere regolarmente proposto ricorso amministrativo alla missiva sopra detta, il quale è rimasto privo di riscontro.
Pertanto, chiedeva di accertare, ritenere e dichiarare l'esistenza del suddetto rapporto di lavoro in regime di subordinazione, per il periodo che va dal 12.03.2017 al 23.09.2017 alle dipendenze della BIMBO WEB SRL con sede legale in Patti (ME) via XX Settembre n. 24; e per l'effetto, condannare e/o ordinare, all' in CP_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla iscrizione negli elenchi di appartenenza per l'anno e per le giornate lavorative di cui in narrativa con diritto alle relative prestazioni e ad ogni tutela di natura previdenziale.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva, contestando il ricorso. CP_2
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base delle risultanze processuali non risulta alcuna prova che possa comprovare quanto richiesto in ricorso dalla ricorrente.
Di conseguenza va rigettato il ricorso.
Compensate integralmente le spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 27.11.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 27.11.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
p/ZZA Guglielmo Marconi n. 10, C.F. ( , rappresentata e difesa, giusta procura allegata C.F._1 rilasciata su foglio separato inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso dall'Avv. Antonio
TIMPANARO del foro di Patti c.f. ( ), ed elettivamente con Lui domiciliato in CodiceFiscale_2 domiciliato in Patti (ME) via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
Il nominato difensore – ai sensi di legge e della normativa vigente, indica e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni presso il proprio numero di fax 0935/933228 o indirizzo posta elettronica
Email_1
ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI DISCONOSCIMENTO DEL LAVORO SUBORDINATO
All'udienza del 27.11.2024 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 4785/2021 depositato in Cancelleria in data 30.12.2021 la ricorrente adiva il Giudice CP_ esponendo che, con lettera raccomandata datata 02.07.2021 la Sede le comunicava che, all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2017025000 del 20.12.2018 veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato dal 01.03.2017 al 30.09.2017 con l'azienda BIMBO WEB SRL matricola 4810036112 con sede legale in Patti (ME) Via XX Settembre n. 24 in quanto il suddetto rapporto di lavoro risultava insussistente per mancanza dei requisiti essenziali descritti dall'art. 2094 c.c..
La ricorrente regolarmente assunta specificava che, svolgeva la sua attività lavorativa presso la suddetta società come impiegato d'ordine con mansione di archivista dal 12.03.2017 al 23.09.2017 con carattere di subordinazione e che la suddetta attività lavorativa veniva svolta per la BIMBO WEB SRL presso il Villaggio
Simensaro ubicato in località Patti (ME) C/da Galice con le seguenti modalità: nei giorni da lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 17.00 con pausa pranzo e, che tale mansione prevedeva, archiviare, raccogliere e ordinare la documentazione amministrativa e contabile, sotto il vincolo della subordinazione;
di, avere regolarmente proposto ricorso amministrativo alla missiva sopra detta, il quale è rimasto privo di riscontro.
Pertanto, chiedeva di accertare, ritenere e dichiarare l'esistenza del suddetto rapporto di lavoro in regime di subordinazione, per il periodo che va dal 12.03.2017 al 23.09.2017 alle dipendenze della BIMBO WEB SRL con sede legale in Patti (ME) via XX Settembre n. 24; e per l'effetto, condannare e/o ordinare, all' in CP_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla iscrizione negli elenchi di appartenenza per l'anno e per le giornate lavorative di cui in narrativa con diritto alle relative prestazioni e ad ogni tutela di natura previdenziale.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva, contestando il ricorso. CP_2
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base delle risultanze processuali non risulta alcuna prova che possa comprovare quanto richiesto in ricorso dalla ricorrente.
Di conseguenza va rigettato il ricorso.
Compensate integralmente le spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 27.11.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA