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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/10/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1869/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di ET riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1869/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 22.09.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
ET Corso Garibaldi n. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Stemperini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in ET, Via Francesca Morvillo, n. 19, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi residente in CP_1 C.F._2
Corso Garibaldi n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Tizi e dall'Avv. Alessandro Accardi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti in ET, Corso Garibaldi n. 11, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, conclusioni congiunte pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 17.09.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte riportandosi all'accordo in atti:
“I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori che Persona_1 Persona_2 assumeranno insieme di comune accordo le decisioni più importanti per i figli;
la collocazione prevalente dei figli minori è fissata con la madre presso la casa familiare di ET
Corso Garibaldi n.40 che pertanto viene assegnata alla Sig.ra che ne curerà la Parte_1 manutenzione ordinaria sino al rilascio unitamente ai beni mobili che la arredano e in ordine ai quali le parti si impegnano congiuntamente a redigere inventario;
in considerazione del fatto che la casa familiare di ET Corso Garibaldi n.40 è di proprietà del padre del , Sig. e della Sig.ra , nelle ipotesi in cui i CP_1 Controparte_2 Parte_2 proprietari rivolessero la disponibilità dell'abitazione familiare il Sig. si impegna, a CP_1 propria cura e spese, a mettere a disposizione della Sig.ra e dei figli, sino a che i Parte_1 figli non saranno economicamente autosufficienti, analoga abitazione in ET;
il avrà ampio diritto di visita dei figli ed in ipotesi di disaccordo varranno le seguenti CP_1 disposizioni: il padre potrà far visita e trascorrere con i figli due pomeriggi a settimana che si indicano nel lunedì e venerdì ed i fine settimana alternati, con possibilità nei giorni in cui i figli saranno con lui di eventuale pernottamento degli stessi nella propria abitazione;
vacanze natalizie e pasquali metà ciascuno seguendo un principio di alternanza per i giorni di festa (es. Natale 2025 col padre, Natale 2026 con la madre); per le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli tre settimane anche non consecutive da aggiungersi ai normali giorni di visita;
il Sig. verserà alla entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori l'importo mensile di euro 1.300,00, da rivalutare annualmente secondo indici istat;
il padre provvederà al pagamento del 100% delle spese straordinarie mediche (incluse quelle oculistiche) scolastiche e sportive, restando a carico del 50% di ciascun genitore le restanti eventuali spese straordinarie, ove previamente concordate;
il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di euro 4.000,00 all'atto della CP_1 Parte_1 sottoscrizione della presente scrittura destinata all'acquisto di altra autovettura per la famiglia;
la Sig.ra restituirà al la vettura BMW X1 targata GG 105 FK nello stato in cui Pt_1 CP_1 si trova nel momento in cui disporrà materialmente di altra autovettura e comunque entro il
15.11.2025; pagina 2 di 4 la provvederà al pagamento delle utenze della casa di Corso Garibaldi n. 40; Pt_1 spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 27.12.2024, ha convenuto davanti al Tribunale di Parte_1
ET , affinché fossero regolamentati i rapporti tra i genitori e i figli minorenni CP_1 della coppia, e Alessandro, nati rispettivamente in data 22.01.2009 e 16.04.2012, Persona_3 regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
A fondamento della domanda, la Ricorrente ha allegato che:
- le Parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, instaurando una convivenza more uxorio dal 4.10.2008 fino all'8.01.2024.
- durante la convivenza, per scelta condivisa da ambo le parti, la ricorrente avrebbe svolto un lavoro part-time per potersi occupare dei figli mentre il resistente avrebbe potuto gestire la propria attività come rappresentante di aziende produttrici di pellame e prodotti in pelle;
- che, ciò comporta, tra le parti un profondo squilibrio economico.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
diritti di visita padre-figli per due pomeriggi a settimana, oltre ai fine settimana alternati;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
contributo paterno al mantenimento dei due figli per un importo di 2.500,00 euro mensili complessivi (1.250,00 a figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione del 28.02.2025, CP_1 contestando la ricostruzione avversaria e chiedendo l'affido condiviso dei minori, con collocamento paritetico presso ciascun genitore;
contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 600,00 mensili complessivi;
spese scolastiche e sanitarie a carico del ricorrente nella misura del 100%, salvo il 50% delle altre spese straordinarie;
in via subordinata, affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
diritti di visita paterni;
contributo paterno al mantenimento di euro 800,00 mensili.
Alla prima udienza davanti al Presidente del 2.04.2025, comparse personalmente le parti, hanno chiesto un rinvio per tentare il raggiungimento di un accordo.
pagina 3 di 4 Concesso un ulteriore rinvio per trattative pendenti, all'udienza del 17.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ET, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DISPONE in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di
[...]
e sui figli minori e Alessandro, alle Parte_1 CP_1 Persona_3 condizioni indicate in parte motiva che si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
ET 14.10.2025
Il Presidente est.
LA TT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di ET riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1869/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 22.09.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
ET Corso Garibaldi n. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Stemperini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in ET, Via Francesca Morvillo, n. 19, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi residente in CP_1 C.F._2
Corso Garibaldi n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Tizi e dall'Avv. Alessandro Accardi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti in ET, Corso Garibaldi n. 11, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, conclusioni congiunte pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 17.09.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte riportandosi all'accordo in atti:
“I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori che Persona_1 Persona_2 assumeranno insieme di comune accordo le decisioni più importanti per i figli;
la collocazione prevalente dei figli minori è fissata con la madre presso la casa familiare di ET
Corso Garibaldi n.40 che pertanto viene assegnata alla Sig.ra che ne curerà la Parte_1 manutenzione ordinaria sino al rilascio unitamente ai beni mobili che la arredano e in ordine ai quali le parti si impegnano congiuntamente a redigere inventario;
in considerazione del fatto che la casa familiare di ET Corso Garibaldi n.40 è di proprietà del padre del , Sig. e della Sig.ra , nelle ipotesi in cui i CP_1 Controparte_2 Parte_2 proprietari rivolessero la disponibilità dell'abitazione familiare il Sig. si impegna, a CP_1 propria cura e spese, a mettere a disposizione della Sig.ra e dei figli, sino a che i Parte_1 figli non saranno economicamente autosufficienti, analoga abitazione in ET;
il avrà ampio diritto di visita dei figli ed in ipotesi di disaccordo varranno le seguenti CP_1 disposizioni: il padre potrà far visita e trascorrere con i figli due pomeriggi a settimana che si indicano nel lunedì e venerdì ed i fine settimana alternati, con possibilità nei giorni in cui i figli saranno con lui di eventuale pernottamento degli stessi nella propria abitazione;
vacanze natalizie e pasquali metà ciascuno seguendo un principio di alternanza per i giorni di festa (es. Natale 2025 col padre, Natale 2026 con la madre); per le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli tre settimane anche non consecutive da aggiungersi ai normali giorni di visita;
il Sig. verserà alla entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori l'importo mensile di euro 1.300,00, da rivalutare annualmente secondo indici istat;
il padre provvederà al pagamento del 100% delle spese straordinarie mediche (incluse quelle oculistiche) scolastiche e sportive, restando a carico del 50% di ciascun genitore le restanti eventuali spese straordinarie, ove previamente concordate;
il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di euro 4.000,00 all'atto della CP_1 Parte_1 sottoscrizione della presente scrittura destinata all'acquisto di altra autovettura per la famiglia;
la Sig.ra restituirà al la vettura BMW X1 targata GG 105 FK nello stato in cui Pt_1 CP_1 si trova nel momento in cui disporrà materialmente di altra autovettura e comunque entro il
15.11.2025; pagina 2 di 4 la provvederà al pagamento delle utenze della casa di Corso Garibaldi n. 40; Pt_1 spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 27.12.2024, ha convenuto davanti al Tribunale di Parte_1
ET , affinché fossero regolamentati i rapporti tra i genitori e i figli minorenni CP_1 della coppia, e Alessandro, nati rispettivamente in data 22.01.2009 e 16.04.2012, Persona_3 regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
A fondamento della domanda, la Ricorrente ha allegato che:
- le Parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, instaurando una convivenza more uxorio dal 4.10.2008 fino all'8.01.2024.
- durante la convivenza, per scelta condivisa da ambo le parti, la ricorrente avrebbe svolto un lavoro part-time per potersi occupare dei figli mentre il resistente avrebbe potuto gestire la propria attività come rappresentante di aziende produttrici di pellame e prodotti in pelle;
- che, ciò comporta, tra le parti un profondo squilibrio economico.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
diritti di visita padre-figli per due pomeriggi a settimana, oltre ai fine settimana alternati;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
contributo paterno al mantenimento dei due figli per un importo di 2.500,00 euro mensili complessivi (1.250,00 a figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione del 28.02.2025, CP_1 contestando la ricostruzione avversaria e chiedendo l'affido condiviso dei minori, con collocamento paritetico presso ciascun genitore;
contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 600,00 mensili complessivi;
spese scolastiche e sanitarie a carico del ricorrente nella misura del 100%, salvo il 50% delle altre spese straordinarie;
in via subordinata, affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
diritti di visita paterni;
contributo paterno al mantenimento di euro 800,00 mensili.
Alla prima udienza davanti al Presidente del 2.04.2025, comparse personalmente le parti, hanno chiesto un rinvio per tentare il raggiungimento di un accordo.
pagina 3 di 4 Concesso un ulteriore rinvio per trattative pendenti, all'udienza del 17.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ET, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DISPONE in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di
[...]
e sui figli minori e Alessandro, alle Parte_1 CP_1 Persona_3 condizioni indicate in parte motiva che si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
ET 14.10.2025
Il Presidente est.
LA TT
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