Decreto cautelare 22 dicembre 2016
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2017
Sentenza 10 febbraio 2020
Ordinanza collegiale 6 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/02/2023, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/02/2023
N. 01780/2023REG.PROV.COLL.
N. 04855/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4855 del 2020, proposto da MA AL (in qualità di erede di IR SI), rappresentato e difeso dall’avvocato Elio Cuoco, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Comune di Agropoli in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
nei confronti
Lo Scoglio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mariangela Agresti e AN Pecora, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. 221/2020, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Agropoli e della Lo Scoglio s.r.l.;
Vista l’ordinanza della sezione del 6 maggio 2022, n. 5637, di interruzione del processo;
Visto l’istanza di fissazione dell’udienza pubblica di discussione del processo interrotto, depositata in data 30 ottobre 2022 dal signor MA AL, erede dell’appellante IR SI;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il consigliere Fabio Franconiero e udito per il Comune di Agropoli l’avvocato Maione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con separati ricorsi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno la signora IR SI, subentrata al deceduto coniuge AN Di RG nella concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative in Agropoli, località EN, dell’estensione di mq 1700, rilasciata al de cuius con provvedimento comunale in data 17 maggio 2002, n. 2, impugnava i seguenti provvedimenti relativi alla medesima porzione demaniale:
- dapprima la concessione del 29 giugno 2016, n. 6, rilasciata a favore della Lo Scoglio s.r.l.;
- quindi, la decadenza della concessione del 2002 ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. e) ed f), cod. nav., emessa in riscontro alla richiesta della ricorrente al Comune di Agropoli di informazioni sulla relativa sorte, e motivata dall’intervenuta scadenza al 31 dicembre 2007, non seguita da proroghe o rinnovi; dell’occupazione abusiva di una porzione di demanio adiacente mediante opere anche non facilmente rimuovibili; e con l’abusiva sostituzione di un altro soggetto nella relativa gestione, s.r.l. LI EN (provvedimento del Comune di Agropoli del 6 dicembre 2016, prot. n. 32292).
2. Con riguardo al primo provvedimento ne era prospettata l’incompatibilità con la concessione nella quale la ricorrente era subentrata (con provvedimento comunale del 10 ottobre 2007, n. 2), e che a sua volta aveva beneficiato di proroghe legali fino al 31 dicembre 2020, per effetto di disposizioni di legge succedutesi in materia. In relazione alla decadenza, se ne contestavano i relativi presupposti sopra richiamati.
3. Riuniti i ricorsi per connessione, con la sentenza indicata in epigrafe veniva innanzitutto respinto quello contro la decadenza era respinto ed in conseguenza di ciò era dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quello nei confronti della concessione rilasciata a favore della società controinteressata.
4. Contro di essa la signora SI ha proposto appello, contenente le censure già giudicate infondate in primo grado, ed in resistenza del quale si sono costituiti il Comune di Agropoli e la controinteressata s.r.l. Lo Scoglio.
5. In seguito al decesso dell’appellante il processo è stato dichiarato interrotto, ed è stato in seguito proseguito dall’erede signor MA AL.
DIRITTO
1. L’appello censura innanzitutto la sentenza di primo grado per non avere accertato che la concessione del 2002 avrebbe beneficiato di proroghe legali che ne avrebbero posticipato la scadenza, da quella convenzionalmente prevista al 2007, fino al 31 dicembre 2020: in particolare per effetto, dapprima dell’art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 ( Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime ), di modifica dell’art. 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400
( Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime ; convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494); e quindi dell’art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 ( Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ; convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25).
2. Con un secondo motivo d’appello si ripropone la censura di contraddittorietà in atti, ed in particolare tra il provvedimento di decadenza e i precedenti riconoscimenti della proroga della concessione del 2002 provenienti dalla stessa amministrazione comunale.
3. Con i motivi terzo e quarto d’appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha supposto che dopo la scadenza al 2007 la concessione del 2002 sia stata abusivamente esercitata dalla società LI EN, in relazione al quale si deduce che la circostanza era nota all’amministrazione comunale.
4. Con il quinto motivo d’appello è invece censurato il capo della sentenza con cui nel respingere il ricorso contro la decadenza è stata confermata l’ipotesi dell’abusiva occupazione di un’adiacente porzione del demanio marittimo, alla quale si oppone l’intervenuta sanatoria e la circostanza che essa riguarderebbe un’area privata.
5. Con il sesto motivo d’appello viene infine riproposta la domanda risarcitoria.
6. Le censure così sintetizzate sono infondate.
7. Non sono innanzitutto configurabili i presupposti per la proroga della concessione del 2002. Osta a ciò in primo luogo, e da un punto di vista di carattere generale, la contrarietà rispetto al diritto europeo dei meccanismi normativi di proroga automatica e generalizzata dei titoli di occupazione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, sancita dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con sentenze del 9 novembre 2021, nn. 17 e 18. I principi espressi in sede nomofilattica, riferiti alla proroga da ultimo disposta con l’art. 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ( Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ), sono evidentemente estensibili a tutti i precedenti interventi normativi aventi contenuti e finalità analoghe, tra cui quelli sopra richiamati, posti a fondamento del primo motivo d’appello.
8. L’ulteriore ragione ostativa all’ipotesi della proroga della concessione su cui si fondano gli assunti di parte ricorrente è nel caso di specie ravvisabile in ragioni di ordine soggettivo, puntualmente rilevate dalla sentenza di primo grado, consistenti nella circostanza che alla scadenza contrattuale della concessione del 2002 nei confronti della stessa non è intervenuto alcun rinnovo e questa è poi stata di fatto esercitata dalla sopra menzionata s.r.l. EN.
9. Sul punto l’appello, deduce che la società in questione altro non sarebbe che la regolarizzazione della comunione ereditaria instauratasi in via incidentale sul compendio demaniale in concessione dalla morte dell’originario concessionario, come reso noto al Comune di Agropoli. Sennonché, la prospettazione, antitetica a quella del ricorso di primo grado, in cui si era sostenuta l’estraneità della medesima società alla gestione della concessione, ed intesa a censurare il ragionamento contenuto nella sentenza di primo grado, va in ogni caso respinta.
10. Dirimente in senso contrario agli assunti dell’appello è la « discontinuità » sul piano soggetti tra i coeredi subentrati nella gestione dell’originaria concessione risalente al 2002 e la società LI EN, che senza alcuna autorizzazione dell’autorità demaniale, invece richiesta ai sensi dell’art. 45- bis cod. nav., ha di fatto gestito la concessione alla sua scadenza convenzionalmente prevista. La sentenza ha sul punto richiamato plurimi e convergenti elementi di fatto in grado di comprovare in modo inequivoco, dapprima, l’impossibilità di configurare un rinnovo dell’originaria concessione, a causa di domande conflittuali dei coeredi, in relazione alle quali il Comune di Agropoli, dopo avere formalizzato l’arresto procedimentale sulle stesse, si è infine determinato nel senso di affidare la concessione ad un soggetto terzo, ovvero la s.r.l. Lo Scoglio, come ribadito dall’amministrazione nelle proprie difese nel presente giudizio.
11. Con statuizione non censurata la sentenza ha precisato al riguardo che a causa della pendenza di domande di rinnovo conflittuali e dell’assenza di adeguati chiarimenti, pur richiesti, l’amministrazione comunale si era infatti determinata nel senso della « sospensione dell’iter di subentro nel titolo concessorio anzidetto e, quindi, nella sostanza, (nel) la sospensione degli effetti della rilasciata autorizzazione del 10 ottobre 2007, n. 2 ». Del pari non è contestata in modo specifico, ed anzi con prospettazione opposta a quella in primo grado, volta a sostenere la continuità soggettiva tra comunione incidentale ereditaria e l’ente societario, è in sostanza riconosciuta l’ipotesi dell’abusiva sostituzione - rilevante pertanto anche ai fini della decadenza separatamente impugnata - della LI EN nella gestione della concessione. Sul punto la sentenza ha fondato la propria ricostruzione sulle circostanze consistenti, tra l’altro: nel pagamento del canone concessorio negli anni 2008-2015, come attestato dal Comune di Agropoli e come ulteriormente documentato nei bilanci della LI EN; nelle risultanze dei controlli dei competenti ufficio circondariale della Guardia Costiera e unità navale della Guardia di Finanza; nelle autorizzazioni comunali ad eseguire lavori nello stabilimento balneare eretto nell’area affidata in concessione; nel pagamento dell’indennità per l’abusiva occupazione dell’area adiacente a quella oggetto di concessione.
12. Il riconoscimento contenuto in appello della gestione di fatto della concessione da parte della LI EN, in assenza tuttavia dell’autorizzazione ai sensi del sopra richiamato art. 45- bis cod. nav., vale quindi ad escludere che la concessione del 2002, in cui era subentrata la signora IR SI alla morte del coniuge, abbia in ipotesi potuto beneficiare di proroghe legali, delle quali oggi è stata comunque chiarita la non conformità al diritto dell’Unione europea, con le sopra citate sentenze del 9 novembre 2021, nn. 17 e 18, dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato.
13. L’assenza dei presupposti di legge per la proroga dell’originaria concessione consente di superare le censure intese a sostenere che il Comune di Agropoli le avrebbe nel caso di specie riconosciute in via amministrativa, oggetto del secondo motivo d’appello.
14. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo al terzo e al quarto motivo, con cui si contesta l’ipotesi dell’abusiva sostituzione dalla società LI EN nella gestione della concessione, sul rilievo che la circostanza sarebbe stata nota all’amministrazione comunale. In contrario, come in precedenza esposto, va ribadito che la decadenza si fonda legittimamente sulla violazione dell’obbligo di autorizzazione da parte dell’autorità concedente, ai sensi dell’art. 45- bis cod. nav., sopra richiamato, in relazione all’art. 47, comma 1, lett. e), cod. nav., che prevede tra le ipotesi di decadenza l’« abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione ».
15. Il medesimo presupposto è inoltre sufficiente a sorreggere il provvedimento in questione, per cui diviene superfluo l’esame delle censure contenute nel quinto motivo, relative all’ulteriore ragione di decadenza individuata dall’amministrazione comunale e consistente nell’abusivo sconfinamento in un’area demaniale non assentita.
16. In ragione dell’accertata legittimità del provvedimento va quindi respinta la consequenziale domanda risarcitoria riproposta in appello con il sesto ed ultimo motivo in esso formulato, per difetto del requisito dell’ingiustizia dei danni asseritamente subiti.
17. L’appello deve pertanto essere respinto, per cui va confermata la sentenza di primo grado. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Agropoli e alla Lo Scoglio s.r.l. le spese di causa, liquidate in favore di ciascuna parte appellata in € 5.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
MA Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO