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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel. /est. dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2379/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 1.7.2025 di discussione orale della causa, e vertente
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato al presente atto, dall'avvocato Gaetano Piccoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Sant'Agata de' Goti (BN) alla Frazione Bagnoli n.148, e presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), procuratore di sé stesso ed Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento alla via Filippo Raguzzini n.6 e presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
C.F. , con sede in Sant'Agata dè Goti (BN), al Viale Vittorio Emanuele III n. 34, P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la ordinanza n. cron. 2874/2024 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 19.4.2024 all'esito del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. r.g. n.
992/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 20.4.2022, l'avvocato CP_1 [...]
promuoveva dinanzi al Tribunale di Benevento una procedura esecutiva mobiliare CP_1 presso il terzo in danno del (R.G.E. n. 765/2022). CP_2 Parte_1 Parte_1
Il credito azionato in via esecutiva traeva origine dalla sentenza n. 633/2020 del 17.11.2020, con la quale la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 72122/2019 promosso dalla Procura
Regionale nei confronti del sindaco pro tempore e di alcuni degli assessori comunali in carica all'epoca, aveva assolto i convenuti, liquidando a carico del le Parte_1 spese di lite, con distrazione in favore dell'avvocato , dichiaratosi Controparte_1 antistatario.
Avverso la indicata procedura esecutiva, con ricorso notificato in data 23.9.2022, il
[...] proponeva opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c., eccependo Parte_2
l'inammissibilità ed improcedibilità ex art. 248, secondo comma, del D. Legislativo n. 267/2000 dell'azione esecutiva in quanto il credito azionato, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del (Delibera Consiliare n. 3 del 4.2.2019), doveva rientrare nella competenza Pt_1 dell'Organismo di Liquidazione.
Proposta l'opposizione, il Giudice dell'Esecuzione sospendeva la procedura concedendo alle parti il termine per la introduzione del giudizio di merito, che veniva instaurato con tempestivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dal creditore procedente avvocato . CP_1
Nel giudizio di merito si costituiva il ribadendo le eccezioni di inammissibilità ed Pt_1 improcedibilità dell'azione esecutiva promossa in danno all'ente comunale, poiché il credito azionato derivava da fatti ed atti di gestione ante dissesto. Rimaneva contumace il terzo pignorato.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione, condannando l'Ente opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto vittorioso e disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva.
In particolare, rilevava che il giudizio di responsabilità instaurato si era concluso in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto dell'ente, pertanto la condanna al pagamento delle spese di lite, contenuta nella sentenza, aveva costituito ex novo un debito a carico del Pt_1 precisando, sul punto, che il credito vantato non è “preesistente” allo stato di dissesto, né si ravvisano atti o fatti di gestione, riconducibili al e all'epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto: gli atti Pt_1 amministrativi in contestazione sono stati valutati corretti e legittimi, ed infatti il giudizio si è concluso con
l'assoluzione. (pag. 4 ordinanza impugnata).
Avverso l'indicata pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.5.2024, il proponeva tempestivo appello. Argomentando motivi a sostegno Parte_1 del gravame, chiedeva la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado.
Si costituiva l'appellato avvocato , contestando il gravame di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2379/2024 R.G. – sentenza – pagina 2 di 7 Rimaneva contumace il terzo Istituto di credito benché ritualmente citato in giudizio.
Con ordinanza del 3.10.2024, la Corte, in accoglimento dell'istanza dell'Ente appellante, sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, fissando l'udienza collegiale del 1.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti termine per note conclusionali fino a 20 gg. prima della predetta udienza. Depositati scritti conclusivi da parte del solo appellato, all'esito dell'udienza indicata, sulle rinnovate conclusioni della sola parte appellata, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Passando al merito dell'appello, si osserva quanto segue.
2. Con il primo e unico motivo di appello, l'appellante censura l'ordinanza impugnata lamentando la violazione delle norme che disciplinano il dissesto degli enti locali, avendo il
Tribunale adottato una pronuncia che si pone in contrasto con la ratio legis della normativa di riferimento e, nello specifico, con l'art. 5, secondo comma D.L. n. 80/2004 convertito in L. n.
140/2004 e artt. 252, quarto comma e 254, terzo comma, T.U. n. 267/2000.
Sulla base della normativa citata e dell'orientamento giurisprudenziale richiamato nell'atto di appello, l'appellante ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare improcedibile o inammissibile l'azione esecutiva presso terzi proposta dall'avvocato poiché fondata su di un CP_1 titolo che, sebbene dichiarato esecutivo successivamente al 31.12.2018, non può ricadere nella gestione ordinaria del ma in quella del dissesto finanziario, in quanto, come detto, il fatto generatore del credito si riferisce a fatti Pt_1
e atti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto medesima. (pag. 9 atto di appello).
Infatti, osserva l'appellante, la pretesa creditoria azionata dall'appellato, pur trovando origine nella sentenza n. 633/2020 della Corte di Conti/Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, è
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2379/2024 R.G. – sentenza – pagina 3 di 7 collegata a fatti ed atti di gestione ante dissesto, risalenti agli anni 2014, 2015 e 2016.
A fronte delle argomentazioni poste a sostegno del motivo di gravame, l'appellato ribadisce in appello che la procedura esecutiva aveva ad oggetto il pagamento di compensi legali, liquidati a carico dell'Ente in virtù di una sentenza emessa in data 29.12.2020, quindi successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario del Pt_1
In particolare, deduce che il credito azionato relativo a compensi professionali va ritenuto estraneo alla massa passiva del dissesto dell' e che l'azione proposta non rientra Parte_3 nel divieto di azioni esecutive ex art. 248 T.U.E.L., in quanto la competenza dell'Organo straordinario di liquidazione è limitata ai debiti maturati entro il 31 dicembre 2018, mentre il credito azionato era sorto con la sentenza del 29.12.2020 e in ogni caso non era ricollegabile a specifici atti di gestione.
Infatti, osserva l'appellato che il caso che ne occupa, riguarda, infatti, un giudizio di responsabilità erariale a carico personalmente degli Amministratori e non certo del INSTAURATO E Parte_2
CONCLUSOSI dopo la dichiarazione di dissesto, con una condanna alle spese che ha costituito ex novo una posta passiva in capo alla P.A. da onorare mediante pagamento dal bilancio ordinario. (pag. 13 comparsa di costituzione).
Il motivo di appello è infondato.
Appaiono opportune alcune brevi considerazioni in termini generali in materia di procedura di dissesto, assimilata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione alle procedure concorsuali, avendo le stesse la medesima ratio giustificativa nel principio della par condicio creditorum.
Lo status di dissesto finanziario dichiarato per l'ente comunale (come nel caso in esame) implica l'applicazione dell'art. 248 secondo comma TUEL secondo cui dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Non possano quindi essere avviate procedure esecutive successivamente alla declaratoria di dissesto finanziario dell'Ente e si estinguono quelle già in corso.
La suddetta normativa assoggetta, dunque, a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente.
Inoltre, dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 TUEL, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa, già erogate, non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
uguale disciplina
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2379/2024 R.G. – sentenza – pagina 4 di 7 si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidita ed esigibilità.
In sintesi, la suddetta disposizione impedisce dalla data di dichiarazione di dissesto: a) ai singoli creditori di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario;
b) ai debiti insoluti di produrre rivalutazione monetaria ed interessi di qualsivoglia natura.
Ciò posto, occorre quindi chiarire i termini dell'orientamento giurisprudenziale, ormai solo di recente consolidatosi sul punto, e ricordato dall'appellante, secondo cui la condanna alle spese di lite deve essere fatta risalire ad un momento antecedente alla sua emissione, in quanto esse trae origine in fatti costitutivi anteriori.
Nel caso in esame, l'azione esecutiva al vaglio ha ad oggetto gli importi, già liquidati a titolo di spese processuali, dell'eseguenda statuizione giudiziaria, portante condanna dell'ente comunale in stato di dissesto finanziario al pagamento di somme.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il diritto della parte vittoriosa, all'esito d'una lite giudiziaria, ad ottenere la rifusione delle spese sostenute per partecipare al giudizio, sorga soltanto con la sentenza che pronunci la relativa condanna a carico della parte soccombente e prima di tale sentenza il diritto non esista (Cass. n. 9609/2023; n. 5787/2014; n. 4694/1980).
Tuttavia, nel contempo, va richiamato il risalente (ma mai contrastato) insegnamento della Corte di Cassazione, in materia di procedure concorsuali (a cui è assimilabile la procedura concorsuale di liquidazione di cui all'art. 248, comma 2, TUEL cit.), secondo cui il divieto posto dall'art. 168
L. Fall., comma 1, ante riforma («Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore») all'esercizio delle azioni esecutive non è circoscritto ai creditori muniti di titolo giudiziale o negoziale anteriore al decreto di ammissione, ma riguarda anche coloro che vantano crediti derivati da fatti anteriori al decreto medesimo, ancorché accertati in epoca successiva, principio che ha trovato applicazione per i crediti di imposta, per i quali rileva che il presupposto dell'obbligazione tributaria si sia verificato anteriormente al decreto di ammissione alla procedura, pur se l'accertamento e l'iscrizione nei ruoli siano posteriori (cfr. Cass. SS.UU. n. 4779 del 1987; cfr. Cass. nn. 14165 del 2009 in motiv.;
8118 del 2001; 3800 del 1998; 9201 del 1990; 5772 del 1990; 697 del 1972), e che deve estendersi, oltre al credito accertato in sede giudiziaria, anche alle spese del relativo giudizio conclusosi con la relativa sentenza, che ne sono accessorio (cfr. Cass. n. 16426 del 2007 in motivazione).
Il fondamento dell'obbligo del rimborso delle spese processuali deve essere, infatti, ricercato, più che nella soccombenza, nel principio di causalità, del quale la soccombenza è solo uno degli indici
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2379/2024 R.G. – sentenza – pagina 5 di 7 rivelatori, poiché è evidente che la parte soccombente si identifica con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo (cfr. Cass. ordinanza n. 27253/2024 in parte motiva che richiama Cass.
n. 14165/2009).
E' stato, quindi, affermato con riferimento alla procedura di concordato (procedura che la giurisprudenza sia del C.d.S. che della Corte di Cassazione assimila alla procedura di cui all'art. 248, comma 2, TUEL) che dopo la presentazione della proposta di concordato preventivo e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, non può essere iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale, nei confronti del debitore che abbia proposto il concordato, per il recupero delle spese processuali liquidate in una sentenza emessa in un processo instaurato anteriormente alla data del decreto di apertura della procedura di concordato, ancorché conclusosi dopo tale data (cfr. Cass. n. 697 del 1972).
Pertanto, assume rilievo la collocazione nel tempo del fatto che ha generato l'obbligazione di pagamento, piuttosto che la fonte finale della stessa (Cass. nn. 17637 del 2007, 16426 del 2007 cit.).
Nel caso di specie il fatto va identificato nell'introduzione da parte della Procura Generale presso la sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti del giudizio di responsabilità a carico del sindaco e di alcuni assessori all'epoca in carica accusati di danno erariale in merito all'approvazione di delibere di spesa relative agli anni dal 2014 al 2016. L'atto di citazione introduttivo risulta depositato presso la Procura in 25.11.2019.
Ne consegue che l'azione esecutiva promossa non trova ostacolo nell'art. 248, comma 2, TUEL, in quanto il credito avente ad oggetto compensi professionali, deriva da un titolo emesso all'esito di un giudizio introdotto in epoca successiva al dissesto ovvero in data 25.11.2019 (dissesto dichiarato con la delibera n. 3 del 4.2.2019).
Pertanto, il credito da spese legali vantato dalla parte vittoriosa non può essere considerato anteriore alla dichiarazione di dissesto finanziario, come invece ritiene l'appellante. Il credito trova infatti il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca successiva;
esso non è collegato al momento del compimento di specifici atti di gestone, bensì al momento in cui
è azionata la pretesa, poi accertata come infondata, che ha dato causa al processo.
In conclusione, alla luce dell'insegnamento espresso nel recente arresto della Corte di Cassazione
(Cass. ordinanza n. 26253/2024), le spese di lite liquidate in favore dell'avvocato CP_1
nella pronuncia messa in esecuzione traggono origine da un fatto (pronunzia di dissesto)
[...] successivo al 4.2.2019 e, quindi, non rientrano ex art. 252 comma 4 del D.Lgs 267/2000 nella gestione liquidatoria del dissesto dichiarato dal con delibera di Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2379/2024 R.G. – sentenza – pagina 6 di 7 C.C. n.3/2019, con conseguente inapplicabilità del divieto di azioni esecutive di cui all'art. 248 comma 2 del TUEL e l'ammissibilità del pignoramento intrapreso a danno dell'ente comunale dal creditore avvocato . CP_1
Quanto sin qui illustrato comporta il rigetto dell'appello.
La peculiarità della questione giuridica affrontata, la cui soluzione è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale solo di recente risolto, costituisce giusta causa per la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Nulla per le spese del terzo pignorato in ragione della contumacia in appello.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal Parte_2 avverso l'ordinanza n. 2874/2024 del Tribunale di Benevento pubblicata il 19.4.2024, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Dichiara interamente compensate tra l'appellante e l'appellato costituito le spese del presente grado di appello.
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 22 LUGLIO 2025
Il Presidente est.
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2379/2024 R.G. – sentenza – pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel. /est. dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2379/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 1.7.2025 di discussione orale della causa, e vertente
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato al presente atto, dall'avvocato Gaetano Piccoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Sant'Agata de' Goti (BN) alla Frazione Bagnoli n.148, e presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), procuratore di sé stesso ed Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento alla via Filippo Raguzzini n.6 e presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
C.F. , con sede in Sant'Agata dè Goti (BN), al Viale Vittorio Emanuele III n. 34, P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la ordinanza n. cron. 2874/2024 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 19.4.2024 all'esito del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. r.g. n.
992/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 20.4.2022, l'avvocato CP_1 [...]
promuoveva dinanzi al Tribunale di Benevento una procedura esecutiva mobiliare CP_1 presso il terzo in danno del (R.G.E. n. 765/2022). CP_2 Parte_1 Parte_1
Il credito azionato in via esecutiva traeva origine dalla sentenza n. 633/2020 del 17.11.2020, con la quale la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 72122/2019 promosso dalla Procura
Regionale nei confronti del sindaco pro tempore e di alcuni degli assessori comunali in carica all'epoca, aveva assolto i convenuti, liquidando a carico del le Parte_1 spese di lite, con distrazione in favore dell'avvocato , dichiaratosi Controparte_1 antistatario.
Avverso la indicata procedura esecutiva, con ricorso notificato in data 23.9.2022, il
[...] proponeva opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c., eccependo Parte_2
l'inammissibilità ed improcedibilità ex art. 248, secondo comma, del D. Legislativo n. 267/2000 dell'azione esecutiva in quanto il credito azionato, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del (Delibera Consiliare n. 3 del 4.2.2019), doveva rientrare nella competenza Pt_1 dell'Organismo di Liquidazione.
Proposta l'opposizione, il Giudice dell'Esecuzione sospendeva la procedura concedendo alle parti il termine per la introduzione del giudizio di merito, che veniva instaurato con tempestivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dal creditore procedente avvocato . CP_1
Nel giudizio di merito si costituiva il ribadendo le eccezioni di inammissibilità ed Pt_1 improcedibilità dell'azione esecutiva promossa in danno all'ente comunale, poiché il credito azionato derivava da fatti ed atti di gestione ante dissesto. Rimaneva contumace il terzo pignorato.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione, condannando l'Ente opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto vittorioso e disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva.
In particolare, rilevava che il giudizio di responsabilità instaurato si era concluso in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto dell'ente, pertanto la condanna al pagamento delle spese di lite, contenuta nella sentenza, aveva costituito ex novo un debito a carico del Pt_1 precisando, sul punto, che il credito vantato non è “preesistente” allo stato di dissesto, né si ravvisano atti o fatti di gestione, riconducibili al e all'epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto: gli atti Pt_1 amministrativi in contestazione sono stati valutati corretti e legittimi, ed infatti il giudizio si è concluso con
l'assoluzione. (pag. 4 ordinanza impugnata).
Avverso l'indicata pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.5.2024, il proponeva tempestivo appello. Argomentando motivi a sostegno Parte_1 del gravame, chiedeva la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado.
Si costituiva l'appellato avvocato , contestando il gravame di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2379/2024 R.G. – sentenza – pagina 2 di 7 Rimaneva contumace il terzo Istituto di credito benché ritualmente citato in giudizio.
Con ordinanza del 3.10.2024, la Corte, in accoglimento dell'istanza dell'Ente appellante, sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, fissando l'udienza collegiale del 1.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti termine per note conclusionali fino a 20 gg. prima della predetta udienza. Depositati scritti conclusivi da parte del solo appellato, all'esito dell'udienza indicata, sulle rinnovate conclusioni della sola parte appellata, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Passando al merito dell'appello, si osserva quanto segue.
2. Con il primo e unico motivo di appello, l'appellante censura l'ordinanza impugnata lamentando la violazione delle norme che disciplinano il dissesto degli enti locali, avendo il
Tribunale adottato una pronuncia che si pone in contrasto con la ratio legis della normativa di riferimento e, nello specifico, con l'art. 5, secondo comma D.L. n. 80/2004 convertito in L. n.
140/2004 e artt. 252, quarto comma e 254, terzo comma, T.U. n. 267/2000.
Sulla base della normativa citata e dell'orientamento giurisprudenziale richiamato nell'atto di appello, l'appellante ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare improcedibile o inammissibile l'azione esecutiva presso terzi proposta dall'avvocato poiché fondata su di un CP_1 titolo che, sebbene dichiarato esecutivo successivamente al 31.12.2018, non può ricadere nella gestione ordinaria del ma in quella del dissesto finanziario, in quanto, come detto, il fatto generatore del credito si riferisce a fatti Pt_1
e atti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto medesima. (pag. 9 atto di appello).
Infatti, osserva l'appellante, la pretesa creditoria azionata dall'appellato, pur trovando origine nella sentenza n. 633/2020 della Corte di Conti/Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, è
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2379/2024 R.G. – sentenza – pagina 3 di 7 collegata a fatti ed atti di gestione ante dissesto, risalenti agli anni 2014, 2015 e 2016.
A fronte delle argomentazioni poste a sostegno del motivo di gravame, l'appellato ribadisce in appello che la procedura esecutiva aveva ad oggetto il pagamento di compensi legali, liquidati a carico dell'Ente in virtù di una sentenza emessa in data 29.12.2020, quindi successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario del Pt_1
In particolare, deduce che il credito azionato relativo a compensi professionali va ritenuto estraneo alla massa passiva del dissesto dell' e che l'azione proposta non rientra Parte_3 nel divieto di azioni esecutive ex art. 248 T.U.E.L., in quanto la competenza dell'Organo straordinario di liquidazione è limitata ai debiti maturati entro il 31 dicembre 2018, mentre il credito azionato era sorto con la sentenza del 29.12.2020 e in ogni caso non era ricollegabile a specifici atti di gestione.
Infatti, osserva l'appellato che il caso che ne occupa, riguarda, infatti, un giudizio di responsabilità erariale a carico personalmente degli Amministratori e non certo del INSTAURATO E Parte_2
CONCLUSOSI dopo la dichiarazione di dissesto, con una condanna alle spese che ha costituito ex novo una posta passiva in capo alla P.A. da onorare mediante pagamento dal bilancio ordinario. (pag. 13 comparsa di costituzione).
Il motivo di appello è infondato.
Appaiono opportune alcune brevi considerazioni in termini generali in materia di procedura di dissesto, assimilata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione alle procedure concorsuali, avendo le stesse la medesima ratio giustificativa nel principio della par condicio creditorum.
Lo status di dissesto finanziario dichiarato per l'ente comunale (come nel caso in esame) implica l'applicazione dell'art. 248 secondo comma TUEL secondo cui dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Non possano quindi essere avviate procedure esecutive successivamente alla declaratoria di dissesto finanziario dell'Ente e si estinguono quelle già in corso.
La suddetta normativa assoggetta, dunque, a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente.
Inoltre, dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 TUEL, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa, già erogate, non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
uguale disciplina
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2379/2024 R.G. – sentenza – pagina 4 di 7 si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidita ed esigibilità.
In sintesi, la suddetta disposizione impedisce dalla data di dichiarazione di dissesto: a) ai singoli creditori di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario;
b) ai debiti insoluti di produrre rivalutazione monetaria ed interessi di qualsivoglia natura.
Ciò posto, occorre quindi chiarire i termini dell'orientamento giurisprudenziale, ormai solo di recente consolidatosi sul punto, e ricordato dall'appellante, secondo cui la condanna alle spese di lite deve essere fatta risalire ad un momento antecedente alla sua emissione, in quanto esse trae origine in fatti costitutivi anteriori.
Nel caso in esame, l'azione esecutiva al vaglio ha ad oggetto gli importi, già liquidati a titolo di spese processuali, dell'eseguenda statuizione giudiziaria, portante condanna dell'ente comunale in stato di dissesto finanziario al pagamento di somme.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il diritto della parte vittoriosa, all'esito d'una lite giudiziaria, ad ottenere la rifusione delle spese sostenute per partecipare al giudizio, sorga soltanto con la sentenza che pronunci la relativa condanna a carico della parte soccombente e prima di tale sentenza il diritto non esista (Cass. n. 9609/2023; n. 5787/2014; n. 4694/1980).
Tuttavia, nel contempo, va richiamato il risalente (ma mai contrastato) insegnamento della Corte di Cassazione, in materia di procedure concorsuali (a cui è assimilabile la procedura concorsuale di liquidazione di cui all'art. 248, comma 2, TUEL cit.), secondo cui il divieto posto dall'art. 168
L. Fall., comma 1, ante riforma («Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore») all'esercizio delle azioni esecutive non è circoscritto ai creditori muniti di titolo giudiziale o negoziale anteriore al decreto di ammissione, ma riguarda anche coloro che vantano crediti derivati da fatti anteriori al decreto medesimo, ancorché accertati in epoca successiva, principio che ha trovato applicazione per i crediti di imposta, per i quali rileva che il presupposto dell'obbligazione tributaria si sia verificato anteriormente al decreto di ammissione alla procedura, pur se l'accertamento e l'iscrizione nei ruoli siano posteriori (cfr. Cass. SS.UU. n. 4779 del 1987; cfr. Cass. nn. 14165 del 2009 in motiv.;
8118 del 2001; 3800 del 1998; 9201 del 1990; 5772 del 1990; 697 del 1972), e che deve estendersi, oltre al credito accertato in sede giudiziaria, anche alle spese del relativo giudizio conclusosi con la relativa sentenza, che ne sono accessorio (cfr. Cass. n. 16426 del 2007 in motivazione).
Il fondamento dell'obbligo del rimborso delle spese processuali deve essere, infatti, ricercato, più che nella soccombenza, nel principio di causalità, del quale la soccombenza è solo uno degli indici
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2379/2024 R.G. – sentenza – pagina 5 di 7 rivelatori, poiché è evidente che la parte soccombente si identifica con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo (cfr. Cass. ordinanza n. 27253/2024 in parte motiva che richiama Cass.
n. 14165/2009).
E' stato, quindi, affermato con riferimento alla procedura di concordato (procedura che la giurisprudenza sia del C.d.S. che della Corte di Cassazione assimila alla procedura di cui all'art. 248, comma 2, TUEL) che dopo la presentazione della proposta di concordato preventivo e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, non può essere iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale, nei confronti del debitore che abbia proposto il concordato, per il recupero delle spese processuali liquidate in una sentenza emessa in un processo instaurato anteriormente alla data del decreto di apertura della procedura di concordato, ancorché conclusosi dopo tale data (cfr. Cass. n. 697 del 1972).
Pertanto, assume rilievo la collocazione nel tempo del fatto che ha generato l'obbligazione di pagamento, piuttosto che la fonte finale della stessa (Cass. nn. 17637 del 2007, 16426 del 2007 cit.).
Nel caso di specie il fatto va identificato nell'introduzione da parte della Procura Generale presso la sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti del giudizio di responsabilità a carico del sindaco e di alcuni assessori all'epoca in carica accusati di danno erariale in merito all'approvazione di delibere di spesa relative agli anni dal 2014 al 2016. L'atto di citazione introduttivo risulta depositato presso la Procura in 25.11.2019.
Ne consegue che l'azione esecutiva promossa non trova ostacolo nell'art. 248, comma 2, TUEL, in quanto il credito avente ad oggetto compensi professionali, deriva da un titolo emesso all'esito di un giudizio introdotto in epoca successiva al dissesto ovvero in data 25.11.2019 (dissesto dichiarato con la delibera n. 3 del 4.2.2019).
Pertanto, il credito da spese legali vantato dalla parte vittoriosa non può essere considerato anteriore alla dichiarazione di dissesto finanziario, come invece ritiene l'appellante. Il credito trova infatti il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca successiva;
esso non è collegato al momento del compimento di specifici atti di gestone, bensì al momento in cui
è azionata la pretesa, poi accertata come infondata, che ha dato causa al processo.
In conclusione, alla luce dell'insegnamento espresso nel recente arresto della Corte di Cassazione
(Cass. ordinanza n. 26253/2024), le spese di lite liquidate in favore dell'avvocato CP_1
nella pronuncia messa in esecuzione traggono origine da un fatto (pronunzia di dissesto)
[...] successivo al 4.2.2019 e, quindi, non rientrano ex art. 252 comma 4 del D.Lgs 267/2000 nella gestione liquidatoria del dissesto dichiarato dal con delibera di Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2379/2024 R.G. – sentenza – pagina 6 di 7 C.C. n.3/2019, con conseguente inapplicabilità del divieto di azioni esecutive di cui all'art. 248 comma 2 del TUEL e l'ammissibilità del pignoramento intrapreso a danno dell'ente comunale dal creditore avvocato . CP_1
Quanto sin qui illustrato comporta il rigetto dell'appello.
La peculiarità della questione giuridica affrontata, la cui soluzione è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale solo di recente risolto, costituisce giusta causa per la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Nulla per le spese del terzo pignorato in ragione della contumacia in appello.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal Parte_2 avverso l'ordinanza n. 2874/2024 del Tribunale di Benevento pubblicata il 19.4.2024, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Dichiara interamente compensate tra l'appellante e l'appellato costituito le spese del presente grado di appello.
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 22 LUGLIO 2025
Il Presidente est.
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2379/2024 R.G. – sentenza – pagina 7 di 7