CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RENZI MAURO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 659/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720249002212987000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 355/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
CHIEDE
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità / illegittimità / annullabilità / invalidità della cartella di pagamento n. 11720130002921620000; n.11720130008539729000; n. 11720140001566025000;
n. 11720140006159720000; n. 11720130008100710000; n. 11720140001566025000 di importo pari ad
€ 237,58 e cartella n. 11720160016463573000 di importo pari ad € 309,65, notificate alla ricorrente in data
26.08.24 nel documento unico n. 11720249002212987000 di importo complessivo di € 879,27 per tutti i motivi in narrativa dedotti e per l'effetto dichiarare non dovuto nei confronti di Ricorrente_1 il pagamento della somma di € 879,27 per tutto quanto sopra esposto;
Con vittoria di spese e di competenze professionali di causa.
Resistente/Appellato:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- In via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, per la parte dell'intimazione di pagamento impugnata fondata sulle cartelle di pagamento 11720140001566025000, notificata il 08/11/2014 e 11720160016463573000, notificata il 22/06/2017, aventi ad oggetto, parzialmente la prima e totalmente la seconda, sanzioni amministrative
- Ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli articoli
19 e 21 D.Lgs 546/1992 in considerazione della regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte, non opposte nei termini di Legge;
- Previa verifica della tempestività del ricorso, dell'iscrizione a ruolo presso la Corte di Giustizia Tributaria adita nei termini di Legge, della propria competenza per materia e territorio, ed eventuale declaratoria di inammissibilità o incompetenza, rilevabili anche d'Ufficio e da ritenere qui sollevate con la eccezione di parte,
- Rigettare, anche nel merito, il ricorso proposto dal contribuente per le motivazioni sopra spiegate;
- Ritenere e dichiarare, in ogni caso, legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, rigettando tutte le domande avanzate nei suoi confronti;
- Per l'effetto, condannare il ricorrente alle spese di lite, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura prevista dalla legge, oltre iva e c.p.a. con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che non ha ricevuto acconti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/11/2024 parte ricorrente si opponeva agli atti come sopra indicati rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni depositate in data 10/12/2024 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
All'odierna udienza il ricorso veniva deciso nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente va respinta la richiesta di parte ricorrente, formulata in sede di udienza e diretta ad ottenere un rinvio per produzione documentale, detta richiesta infatti, come correttamente dedotto da parte resistente che si è opposta, risulta tardiva e, pertanto, inammissibile.
La Corte in composizione monocratica dichiara, altresì, il proprio parziale difetto di giurisdizione in relazione ai crediti sottesi alla intimazione impugnata non aventi natura tributaria e precisamente quelli relativi a sanzioni di natura amministrativa.
Nel merito il ricorso deve essere, in ogni caso, respinto in quanto, come documentato in atti, tutte le cartelle di pagamento presupposte richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata sono state regolarmente notificate al contribuente e non opposte nei termini di Legge tanto che per le stesse la ricorrente aveva, a suo tempo, presentato istanza di definizione agevolata.
Sul punto va ricordato quanto disposto dalla Cassazione con l'ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020
“… questa Corte ha affermato che "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata"
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con condanna di parte ricorrente al pagamento in favore del difensore di parte resistente, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in € 250,00.
P.Q.M.
La Corte in composizione Monocratica dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione in relazione ai crediti sottesi alla intimazione impugnata non aventi natura tributaria, respinge nel resto. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in € 250,00.
Così deciso in Varese il 27/11/2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Mauro Renzi
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RENZI MAURO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 659/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720249002212987000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 355/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
CHIEDE
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità / illegittimità / annullabilità / invalidità della cartella di pagamento n. 11720130002921620000; n.11720130008539729000; n. 11720140001566025000;
n. 11720140006159720000; n. 11720130008100710000; n. 11720140001566025000 di importo pari ad
€ 237,58 e cartella n. 11720160016463573000 di importo pari ad € 309,65, notificate alla ricorrente in data
26.08.24 nel documento unico n. 11720249002212987000 di importo complessivo di € 879,27 per tutti i motivi in narrativa dedotti e per l'effetto dichiarare non dovuto nei confronti di Ricorrente_1 il pagamento della somma di € 879,27 per tutto quanto sopra esposto;
Con vittoria di spese e di competenze professionali di causa.
Resistente/Appellato:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- In via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, per la parte dell'intimazione di pagamento impugnata fondata sulle cartelle di pagamento 11720140001566025000, notificata il 08/11/2014 e 11720160016463573000, notificata il 22/06/2017, aventi ad oggetto, parzialmente la prima e totalmente la seconda, sanzioni amministrative
- Ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli articoli
19 e 21 D.Lgs 546/1992 in considerazione della regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte, non opposte nei termini di Legge;
- Previa verifica della tempestività del ricorso, dell'iscrizione a ruolo presso la Corte di Giustizia Tributaria adita nei termini di Legge, della propria competenza per materia e territorio, ed eventuale declaratoria di inammissibilità o incompetenza, rilevabili anche d'Ufficio e da ritenere qui sollevate con la eccezione di parte,
- Rigettare, anche nel merito, il ricorso proposto dal contribuente per le motivazioni sopra spiegate;
- Ritenere e dichiarare, in ogni caso, legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, rigettando tutte le domande avanzate nei suoi confronti;
- Per l'effetto, condannare il ricorrente alle spese di lite, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura prevista dalla legge, oltre iva e c.p.a. con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che non ha ricevuto acconti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/11/2024 parte ricorrente si opponeva agli atti come sopra indicati rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni depositate in data 10/12/2024 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
All'odierna udienza il ricorso veniva deciso nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente va respinta la richiesta di parte ricorrente, formulata in sede di udienza e diretta ad ottenere un rinvio per produzione documentale, detta richiesta infatti, come correttamente dedotto da parte resistente che si è opposta, risulta tardiva e, pertanto, inammissibile.
La Corte in composizione monocratica dichiara, altresì, il proprio parziale difetto di giurisdizione in relazione ai crediti sottesi alla intimazione impugnata non aventi natura tributaria e precisamente quelli relativi a sanzioni di natura amministrativa.
Nel merito il ricorso deve essere, in ogni caso, respinto in quanto, come documentato in atti, tutte le cartelle di pagamento presupposte richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata sono state regolarmente notificate al contribuente e non opposte nei termini di Legge tanto che per le stesse la ricorrente aveva, a suo tempo, presentato istanza di definizione agevolata.
Sul punto va ricordato quanto disposto dalla Cassazione con l'ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020
“… questa Corte ha affermato che "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata"
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con condanna di parte ricorrente al pagamento in favore del difensore di parte resistente, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in € 250,00.
P.Q.M.
La Corte in composizione Monocratica dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione in relazione ai crediti sottesi alla intimazione impugnata non aventi natura tributaria, respinge nel resto. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in € 250,00.
Così deciso in Varese il 27/11/2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Mauro Renzi