Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/04/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
2183/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona EL giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2183/2022 R.G.A.C. avente ad oggetto: usucapione e vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Cristiani Francesco (C.F.:
), giusta procura versata in atti, presso il cui studio, sito in Pomigliano d'Arco CodiceFiscale_2
(Na) alla Via G. Carducci n.5, elettivamente domicilia (per le comunicazioni: pec
Email_1
- Attore
CONTRO
(C.F.: in persona EL sindaco, legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in RR EL EC (Na) alla Via
Plebiscito, palazzo Baronale, rappresentato e difeso dall'avv. Licenziati Adriano (C.F.:
[...]
) giusta procura versata in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia (per le C.F._3 comunicazioni: pec Email_2
- Convenuto
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione ELl'udienza EL 13.01.2025. In particolare le parti di riportavano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e chiedevano assegnarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 11.04.2022, l'attore evocava in giudizio, all'udienza EL 12.07.2022, innanzi all'intestato Tribunale, il per ivi Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ., l'intervenuto acquisto in favore ELl'attore ELla piena proprietà per usucapione EL fondo sito in , descritto in premessa ed identificato in catasto terreni Controparte_1 al foglio 503, particella 997, esteso metri quadrati 1100 circa, confinante con via Portosalvo, con
l'Istituto scolastico I.P.S.I.A.M. e con area demaniale, per averne questi tenuto il possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato da oltre vent'anni; con conseguente ordine al competente ufficio
A fondamento ELla domanda l'attore deduceva di possedere uti dominus da oltre vent'anni e precisamente fin dagli anni '40, una porzione di terreno intestata al Comune di e Controparte_1 riportata nel N.C.E.U. EL citato Comune al foglio 503, particella 997, ELla superficie di metri quadrati 1100, classificata come “ente urbano”, confinante con Via Portosalvo, con l'Istituto scolastico
IPSIAM e con area demaniale, attualmente occupata da un capannone con struttura prevalentemente in metallo, adibito alle attività di lavorazioni nautiche e relativi servizi ELla ditta di cui l'attore Pt_1
è stato titolare, insieme con il padre , fin dagli anni '40 EL secolo scorso, e prima ancora da Per_1 tempo immemorabile. Precisava che, il cantiere nautico “Massa” occupava una maggiore consistenza ELl'area - già precedentemente adibita alle lavorazioni marittime e agli scopi abbinati alla navigazione
- estesa complessivamente per circa metri quadrati 1730, una parte ELla quale, coperta da capannoni occupanti la predetta consistenza per metri quadrati 1100 (corrispondente alla particella catastale 997) mentre la restante parte, costituita da uno spiazzo libero degradante verso il mare e con sbocco diretto in esso adibito a scivolo per il tiro e varo. Tale area (di complessivi mq 1730) fin dai primi anni EL
'900 veniva adibita a scopi cantieristici da tal , dante causa EL sig. (nato Persona_2 Per_1
a il 14.08.1902), padre ELl'attore, al quale questi era subentrato nella gestione Controparte_1 ELl'attività cantieristica e nel possesso ELla consistenza in oggetto a far data dall'anno 1983.
Deduceva, inoltre, che il possesso esercitato sul fondo oggetto di giudizio presentava tutti i caratteri idonei ai fini ELl'usucapione essendo: inequivoco, nel senso di certo e non idoneo a generare nei terzi dubbi sulla effettiva intenzione EL soggetto di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio EL diritto di proprietà; esclusivo, date le caratteristiche materiali ELla consistenza che ad oggi si presenta ELimitata e chiusa da mura di recinzione con porte e cancelli;
pubblico e pacifico, non essendo stato acquistato in modo violento o clandestino ed infine, esercitato ininterrottamente e continuativamente da oltre vent'anni, per la precisione fin dagli anni '40. Ed invero, l'attore deduceva di aver goduto EL fondo in oggetto senza ricevere mai alcuna contestazione e senza subire molestia, di fatto o di diritto, comportandosi nei confronti di chiunque come il solo ed unico proprietario ELl'area occupata. A conferma di quanto allegato, rappresentava di aver installato, da oltre quarant'anni, su tale area un capannone, a propria cura e spese, munendolo ELle opere fisse opportune per il varo e l'alaggio ELle imbarcazioni (scivolo, verricello, punti infissi al suolo ecc.) ed attrezzandolo con servizi e uffici complementari annessi dove avrebbe esercitato la propria attività di cantieristica nautica.
Che, anche i terzi, proprietari ELle consistenze immobiliari confinanti, avevano sempre ritenuto l'attore proprietario EL fondo, riconoscendolo come tale per fatti concludenti e senza mai esercitare alcuna molestia nei suoi confronti. In ragione di quanto dedotto, chiedeva, dunque, all'intestato
Tribunale di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ., l'intervenuto acquisto per usucapione ELla piena proprietà EL fondo sito in RR EL EC (Na), esteso metri quadrati 1100 circa, identificato al Catasto Fabbricati EL citato Comune al foglio 503, particella 997.
1.2. – Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 27.06.2022, il Controparte_1
, il quale si opponeva all'avversa domanda chiedendone il rigetto.
[...]
A tal uopo, premetteva che l'area di cui fa parte la particella oggetto EL giudizio, fu interessata nel lontano 1882 da un'istanza al Municipio per la costruzione urgente di una banchina nel lato orientale EL porto al fine di incrementare il commercio;
che, dall'analisi EL progetto che ne seguì, era risultato che la zona fosse già interessata da diversi edifici (magazzini) e dalla strada pubblica (Corso
Garibaldi) e da un'ampia area libera, denominata in seguito “Largo Porto Salvo” ELimitata dalla strada pubblica (Corso Garibaldi), il mare e le cortine edilizie sui due fronti paralleli verso Napoli e
Sorrento. Il “Largo Porto Salvo” era stato poi oggetto di edificazione di un blocco edilizio centrale, costituito dalla scuola pubblica IPSIAM con affaccio diretto su Corso Garibaldi e con la formazione di due strade laterali.
Che, allo stato, la zona identificata al foglio 503, a seguito di registrazione di un tipo mappale EL
14.10.2020, risultava essere stata frazionata in due particelle urbane: la n. 998 (scuola pubblica) e la
997 (capannoni) ma, prima di tale frazionamento, nelle variazioni susseguitesi nel tempo, l'area in oggetto veniva classificata come strada pubblica. D'altronde, l'area in questione, denominata “Largo
Porto Salvo”, era già riportata al punto 96 ELl'elenco ELle strade comunali e vicinali di CP_1
, approvato con ELiberazione ELla Giunta Comunale ELl'01.08.1868, nella cui descrizione
[...] veniva indicato chiaramente: “Largo Porto Salvo – principia da Corso Garibaldi e finisce al lido – dimensioni 80*46,30 mt.”; da ciò, dunque, doveva desumersi il carattere di strada comunale sin dal
1868.
Alla luce di quanto dedotto, il convenuto sosteneva che l'intera area di cui fa parte l'attuale particella 997, oggetto di richiesta di usucapione, da sempre denominata “Largo Porto Salvo” e inserita già nel 1868 tra le strade comunali, fosse da annoverare tra i beni EL demanio pubblico EL
Comune di e, in quanto tale, in virtù EL combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., Controparte_1 non usucapibile.
Precisava, inoltre, che anche la visura storica, prima ELla variazione avvenuta in data 14.10.2020, qualificava la zona riportata al foglio 503 come strada pubblica e che, la detta variazione - ELla quale peraltro non se ne conosce la fonte di richiesta - non poteva dirsi in ogni caso idonea a mutare la natura demaniale ELla strada;
e che, anche a voler valorizzare l'assunto avverso, detta variazione essendo avvenuta solo in data 14.10.2020 non permetteva di ritenere assolto il requisito EL possesso ultraventennale, continuo, non interrotto, pacifico e pubblico.
In ragione di quanto dedotto, concludeva per il rigetto ELla domanda attorea in quanto infondata, in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze EL giudizio. 1.3. – Alla prima udienza di comparizione e trattazione EL 18.07.2022, svoltasi secondo le formalità ELla trattazione cartolare, il Giudice unico, esaminate le richieste formulate in tal senso dalle parti, assegnava i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa al 13.02.2023.
1.4. – Con provvedimento reso all'esito EL deposito di note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 13.02.2023, il Giudice unico, ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice nella propria memoria istruttoria sui capi e con i testi ivi indicati, ordinava, ai sensi ELl'art 210
c.p.c., al l'esibizione ELl'ordinanza sindacale n. 552/RO EL maggio 1993 Controparte_1
e la successiva ordinanza di revoca EL 21.09.1993 e rinviava la causa all'udienza EL 19.06.2023.
1.5. – Espletata la prova testimoniale rispettivamente alle udienze EL 19.06.2023, in cui venivano escussi i testi di parte attrice e , e EL 30.10.2023, in cui veniva MO Testimone_2 escusso l'ultimo teste , il Giudice unico, sciogliendo la riserva assunta all'udienza Testimone_3 EL 30 ottobre 2023, ritenuto necessario procedere alla nomina di un CTU al fine di accertare la natura ELla particella oggetto di controversia, nominava consulente l'architetto e rinviava Persona_3 per il conferimento ELl'incarico all'udienza EL 18.12.2023, poi differita con decreto all'udienza EL
28.12.2023.
1.6. – Con provvedimento reso all'esito EL deposito di note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 28.12.2023, il Giudice, conferiva al C.T.U. l'incarico di cui all'ordinanza EL
05.11.2023 e rinvia la causa all'udienza EL 03.06.2024, poi differita con decreto al 16.09.2024, per la precisazione ELle conclusioni e per la verifica ELl'espletamento ELla disposta consulenza.
1.7. – Alla citata udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice, sulla scorta ELle osservazioni formulate dal C.T.P. di parte convenuta, ritenuto opportuno invitare il C.T.U. a chiarimenti in ordine al quesito n. 2 ELla consulenza, rinviava la causa all'udienza EL 13.01.2025 per chiarimenti C.T.U. e per la eventuale precisazione ELle conclusioni.
1.8. – Con provvedimento reso all'esito EL deposito di note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 13.01.2025, il Giudice, letti gli artt. 281 quinquies co. 1, 189 e 190 c.p.c., riservava la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 20 gennaio 2025 - giorni 60 per il deposito ELle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito ELle memorie di replica.
1.9. – In via EL tutto preliminare occorre muovere dalla natura giuridica ELl'area denominata
“Largo Porto Salvo” su cui insiste la particella 997 - oggetto EL presente giudizio - posto che, parte convenuta ritenendola inserita, già dal 1868, nell'elenco ELle strade comunali EL Comune di
[...]
ne ha sostenuto la natura di strada comunale e, quindi, di bene EL demanio pubblico ed in CP_1 quanto tale insuscettibile di usucapione in virtù EL combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c.
Orbene, partendo proprio dal combinato disposto degli invocati artt. 822 e 824 c.c. si osserva, in primo luogo, che dalla lettura degli stessi si desume che i beni demaniali possono essere di due tipi: necessari o eventuali (i.e. accidentali). I primi, di cui al primo comma ELl'art. 822 c.c., per le loro qualità intrinseche, sono sottratti in assoluto alla proprietà privata e possono appartenere soltanto allo
Stato; si tratta EL demanio marittimo, idrico e militare, testualmente si legge: «
1. Appartengono allo Stato e fanno parte EL demanio pubblico il lido EL mare, la spiaggia, le rade e i porti;
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
le opere destinate alla difesa nazionale.» I secondi, di cui al secondo comma EL medesimo articolo, possono, invece, essere oggetto di proprietà privata e, soltanto se appartengono ad un Ente territoriale, fanno parte EL relativo demanio;
tra questi, il comma 2 include anche le strade: «
2. Fanno parimenti parte EL demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate;
gli aerodromi;
gli acquedotti;
gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma ELle leggi in materia;
le raccolte dei musei, ELle pinacoteche, degli archivi, ELle biblioteche;
e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio EL demanio pubblico.» E' da aggiungersi inoltre - come innanzi precisato - che, ai sensi ELl'art. 824, comma 1, c.c., i beni ELla specie di quelli indicati dal secondo comma ELl'art. 822 c.c. (beni demaniali c.d. accidentali) ove appartengano alle
Provincie o ai Comuni, sono soggetti al regime EL demanio pubblico disciplinato dall'art. 823 c.c. e, dunque, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Tanto premesso, nel caso che ne occupa è agevole osservare come trattandosi di una strada - asseritamente - comunale la fattispecie rientri nel novero dei beni demaniali c.d. eventuali di cui al secondo comma ELl'art. 822 c.c. ovvero soggetti al regime EL demanio pubblico (art. 823 c.c.) solo se appartenenti a Provincie o Comuni.
Ciò posto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, granitica sul punto, l'accertamento in ordine alla natura pubblica di una strada presuppone necessariamente l'esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà EL suolo, su cui essa sorge, sia di proprietà di un Ente pubblico territoriale ovvero che a favore EL medesimo Ente sia stata costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all'uso pubblico con una manifestazione di volontà, espressa o tacita, ELl'Ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine l'esplicarsi di fatto EL transito EL pubblico, né la mera previsione programmatica ELla sua destinazione a strada pubblica o l'intervento di atti di riconoscimento da parte ELl'amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta. (cfr. Cass. Sez. II, 7 aprile 2006,
n.8204). In altre parole, e con maggior impegno esplicativo, affinché un'area venga a far parte EL demanio stradale, non è sufficiente che la strada sia posta all'interno di un centro abitato e che su di essa si esplichi, di fatto, il transito pubblico ma è, invece, necessario che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla P.A. e che essa sia destinata all'uso pubblico dalla stessa
P.A.
Tanto premesso in diritto, nel caso che ne occupa, va osservato che dalle complessive risultanze di causa gli unici riscontri probatori a sostegno ELla ricostruzione dei fatti prospettata dal CP_1 convenuto andrebbero ravvisati nell'esistenza di un elenco ELle strade comunali e vicinali EL
- datato 1870 - dal quale si evincerebbe che l'area in questione, CP_1 Controparte_1 denominata “Largo Porto Salvo”, era già classificata, a tale data, come strada comunale essendo, appunto, ivi riportata (cfr. voce n.96 ELl'elenco). A tal riguardo occorre osservare che, non può ritenersi sufficiente a fornire la prova ELla natura comunale di detta area la sola circostanza che la stessa risulti inserita nell'elenco ELle strade comunali e vicinali EL posto Controparte_1 CP_1 che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto: «l'iscrizione ELle strade negli appositi elenchi ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo poiché l'iscrizione stessa crea una presunzione di appartenenza ELla strada all'Ente, cui essa è attribuita, che può essere vinta con la prova contraria ELla sua natura privata e ELl'inesistenza di un diritto di godimento da parte ELla collettività.» (cfr. Cass. Sez. II, 29 aprile 2003, n.6657).
In merito a tale circostanza è da aggiungersi, inoltre, che gli esiti ELle indagini condotte dal nominato C.T.U. sul punto [cfr. Quesito 2 - Ricostruisca la vicenda storica ELla particella chiarendo se la stessa sia stata classificata quale strada comunale e come tale iscritta nell'elenco ELle strade comunali EL Comune di e indicata nelle mappe catastali e Quesito 3 - Accerti, in Controparte_1 caso di riscontro positivo, se all'attualità la detta particella sia inserito nell'elenco ELle strade comunali e come tale riportata nelle mappe catastali oppure indichi, in ipotesi di variazione, l'epoca storica ELla rilevata variazione] non hanno consentito di ritenere provata la natura di strada comunale ELl'area in contesa posto che, alla luce EL confronto metrico effettuato tra le dimensioni trascritte nell'elenco ELle strade comunali e vicinali EL 1870 e le misurazioni eseguite in loco dal tecnico incaricato non veniva riscontrata perfetta identità; in risposta al Quesito n.2 si legge, infatti, che: «Da questo confronto, sono giunto alla conclusione che c'è una differenza di misurazione per l'area in oggetto (vds. All.20) rispetto a quelle sopracitate, nello specifico: la distanza tra lo spigolo EL fabbricato ad angolo con corso Garibaldi e lo spigolo EL fabbricato ad angolo con il circolo nautico
è di 76,50 ml a fronte degli 80 ml, mentre ortogonalmente la misurazione è 42 ml a fronte dei 46.30 ml. Però dalle mie misurazioni sono state escluse le attuali strade, perché si potrebbe pensare di inserire la larghezza di corso Garibaldi e far partire la misurazione dallo spigolo difronte, a quel punto la misurazione fino al confine a valle ELl'istituto superiore Cristoforo Colombo è pari a 71.50 ml. Lo stesso discorso vale anche per la voce n°97 ovvero Dietro la Chiesa di Porto Salvo preso come confronto, dove la misurazione è circa 77 ml a fronte dei 93 ml. Ritengo alla luce EL confronto metrico, tra le dimensioni trascritte nell'elenco strade comunali e vicinali EL 1870 (vds. All.19), e le misurazioni effettuate sui luoghi, nonché riscontrate per un ulteriore conferma dai documenti catastali
e/o urbanistici, non poter fare riferimento a questa documentazione.» ed in risposta al Quesito n.3 si legge che: «Va precisato che l'area in oggetto viene indicata come Largo Porto Salvo nell'elenco strade comunali e vicinali EL 1870 (vds. All.19), però come sopra ampiamente esplicitato, le misure relative a quel luogo non coincidono.»
E' da dire che le misurazioni effettuate dal CTU sono state oggetto di vigorosa contestazione da parte EL CTP di parte convenuta, il quale ha evidenziato come, per un verso, il consulente abbia operato la misurazione ELla lunghezza ELl'area denominata Porto Salvo avendo come punto di riferimento il solo fronte ELla Chiesa di Porto Salvo, e non anche l'opposto fronte e, per altro verso, nel determinare la larghezza ELl'area non abbia tenuto in debito conto le trasformazioni urbanistiche medio tempo verificatesi, con possibile traslazione in avanti dei fabbricati latistanti la menzionata
Chiesta di Porto Salvo e conseguente riduzione ELl'ampiezza ELl'area. Tanto sarebbe comprovato a parere EL CTP proprio dalla correlativa rilevata maggior ampiezza ELla strada retrostante la Chiesa, ciò che avvalorerebbe la tesi di una ricostruzione in posizione più avanzata dei fabbricati latistanti.
Tuttavia, osserva questo giudice come condivisibilmente il CTU, nei chiarimenti resi in data
20.12.2024 abbia evidenziato, quanto a quest'ultimo aspetto, che seppure sia ben possibile che nel corso degli anni siano intervenute trasformazioni edilizie con avanzamento di alcuni fabbricati e conseguente mutamente ELle misure relative alla larghezza ELl'area rispetto a quanto riportato nell'originario elenco EL 1870, tanto sicuramente non sarebbe possibile per la Chiesa di Porto Salvo, riferimento a partire dal quale il CTU ha appunto eseguito le sue misurazioni. Peraltro il CTU ha evidenziato come le misurazioni proposte dal CTP di parte convenuta scontino una necessaria incertezza, essendo le stesse state effettuate su cartografie urbanistiche o catastali, per loro natura suscettibili di una necessaria approssimazione in scala, mentre i rilievi effettuati dall'ausiliario sono stati eseguiti sui luoghi, avendo riferimento alla situazione reale misurabile in loco.
Ne consegue che condivisibilmente il CTU ha ritenuto di non poter con certezza identificare, stante le discrasie rilevate nelle misurazioni, la zona oggetto di controversia con l'area denominata
“Largo Porto Salvo” indicata nell'elenco ELle strade comunali EL 1870.
E' da aggiungersi, inoltre, che ai fini ELla determinazione ELl'appartenenza di una strada al demanio comunale costituiscono, altresì, imprescindibili indici di riferimento l'ubicazione ELla particella all'interno di un centro abitato, l'eventuale inclusione ELla stessa nella toponomastica EL
l'eventuale posizionamento di numerazione civica e di illuminazione pubblica, l'uso attuale CP_1 ELla particella medesima e la sua utilizzabilità da parte ELla collettività.
Orbene, nel caso che ne occupa, è pacifico, in quanto documentale, la sottrazione all'uso pubblico ELl'area in oggetto da parte ELla collettività e la sua destinazione, fin dal principio all'attualità, ad un diverso uso, nella specie quello di cantiere navale. L'intera area, storicamente denominata come
“Largo Porto Salvo” è risultata, infatti, fin dall'origine destinata a tale specifico uso come confermato dal nominato C.T.U., arch. il quale all'esito dei sopralluoghi effettuati presso i luoghi di Per_3 causa, in risposta allo specifico quesito sottopostogli [Quesito n.4] concludeva che: «Attualmente
l'area è interamente “edificata” (vds. All.8-9). Verificando la toponomastica attuale EL di CP_1
si evince che la strada latistante all'istituto scolastico e l'area in oggetto, presenta Controparte_1
l'indicazione stradale “Largo Porto Salvo” con la relativa numerazione civica e la pubblica illuminazione, non mi è stato possibile risalire all'epoca di entrambe le installazioni. L'area in oggetto da oltre un secolo è stata sempre occupata e/o utilizzata dai cantieri nautici, come menzionata nel progetto EL porto EL 1882 (vds. All.3), e riportata su altre cartografie (vds. All.5-6) più recenti fino ai giorni nostri (vds. All.7); escludendo la viabilità non è stata mai di uso pubblico o meglio non sembrerebbe sottratta all'uso pubblico.» (pag. 7 ELla relazione). Tale sottrazione all'uso pubblico ha trovato altresì conferma nella ricostruzione dei fatti prospettata dallo stesso convenuto, che a pag. 2 ELla comparsa ha affermato: “Allo stato la zona identificata con foglio 503, a seguito di registrazione di un tipo mappale EL 14.10.2020, risulta essere stata frazionata in due particelle urbane, la n. 998 (scuola pubblica) e la 997 (capannoni) ma, prima di tale frazionamento, nelle varie variazioni susseguitesi nel tempo l'area oggetto ELla richiesta di usucapione è classificata come strada pubblica.”; detta ricostruzione ha trovato, poi, ulteriore riscontro anche nelle indagini condotte dal nominato C.T.U., il quale ha confermato che: “dalle visure storiche si evince che ad oggi la particella 997 è un ente urbano di 1100 mq, frutto di un frazionamento EL 1970 giusto protocollo n°64462 eseguito dall'Agenzia ELle Entrate - servizio territorio a seguito di un'istanza presentata dal sig. nel 2020 e registrato il 14.10.2020 Parte_1 al protocollo n°NA0196389; contestualmente a questa operazione è stata variata anche la particella
998 che è quella ELl'istituto scolastico “Cristoforo Colombo.” In aggiunta a tali evidenze documentali, come si preciserà meglio infra, soccorre altresì la prova orale raccolta sul punto che ha consentito di confermare la destinazione ELl'area, fin dal principio all'attualità, a scopi cantieristici.
In altre parole, al di là ELla possibilità di ricondurre la predetta area a quella già indicata negli elenchi ELle strade comunali EL 1870, rileva il dato oggettivo ELla sua adizione concreta ad uso EL tutto diverso rispetto a quello di strada destinata al pubblico transito, come desumibile sia dalla costruzione ELl'istituto IPSIAM avvenuto proprio su parte di tale area, sia dalla destinazione ELla stessa di fatto ad area cantieristica almeno dagli anni '70, conformemente EL resto alla volontà in tal senso espressa dalla stessa PA con il più volte menzionato progetto EL 1882.
Alla luce ELle risultanze che precedono, deve ritenersi, dunque, che la destinazione - passata ed attuale - ELl'area oggetto di causa a cantiere navale escluda in radice la sua utilizzabilità da parte ELla collettività e, dunque, una destinazione ad uso pubblico ELla stessa con la conseguenza che l'area in contesa, per i motivi innanzi espressi, non potendo considerarsi bene demaniale ovvero bene EL patrimonio indisponibile EL Comune di non è soggetta al regime di cui all'art. 823 Controparte_1
c.c.
2.0. – Acclarata, per le ragioni appena esposte, la sottrazione ELl'area in contesa al regime dei beni demaniali di cui all'art. 823 c.c., resta da verificare se la relazione intercorrente tra l'attore e il fondo sito in RR EL EC (Na), identificato al N.C.E.U. al foglio 503, particella 997, sia idonea a fondare l'invocata fattispecie acquisitiva EL diritto e, quindi, se possa vantare un diritto di Parte_1 proprietà sul predetto cespite in virtù di un possesso ultraventennale.
Come noto, l'usucapione è, in termini generali, un modo di acquisto a titolo originario ELla proprietà o dei diritti reali di godimento. Il possesso utile per l'usucapione ordinaria ELla proprietà dei beni immobili, e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, consta di un elemento temporale, costituito dal possesso continuato (i.e. ininterrotto) per venti anni, di un elemento materiale, costituito dall'esercizio, riguardo al bene, EL potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio ELla proprietà - o di altro diritto reale - ed infine, di un elemento psicologico, costituito dalla volontà EL possessore di comportarsi come proprietario EL bene medesimo;
elemento che, si ricorda, prescinde dallo stato soggettivo di buona fede o di male fede EL possessore dal momento che quel che rileva ai fini ELl'usucapione non è tanto la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un altrui diritto, quanto piuttosto la volontà di disporre EL bene come se fosse proprio (uti dominus). Deve trattarsi, inoltre, di un possesso ininterrotto, pacifico e pubblico che è onere ELla parte, che ne invoca l'acquisto, dimostrare.
Orbene, nel caso che ne occupa, sulla base ELle complessive risultanze di causa è consentito a codesto Tribunale adito ritenere senz'altro raggiunta la prova circa la sussistenza dei requisiti di cui sopra - possesso ventennale, continuo, pacifico e palese - idonei a legittimare l'acquisto, a titolo originario, in capo all'attore ELl'area in questione. Ed invero, dalla prova documentale nonché dalla prova orale raccolta in fase istruttoria è emerso con chiarezza che, il suolo per cui è causa è stato posseduto, e continua tutt'oggi ad esserlo, dall'istante (e prima di lui, dal padre Parte_1 Per_1
) per lo svolgimento di attività di lavorazioni e costruzioni nautiche da oltre un ventennio, in
[...] modo continuo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto: «Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma ELl'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso;
per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza ELla prova ELla "possessio ad usucapionem".» (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 26984 EL 02/12/2013 conf. Sez.
2 - Sentenza n. 25095 EL
22/08/2022).
Ed invero, i testimoni di parte attrice - , e - MO Testimone_2 Testimone_3 escussi sul Capo 6 ELla memoria istruttoria di parte attrice [Vero che il suolo e i capannoni che su di esso insistono sono stati utilizzati in via esclusiva ELla ditta EL sig. già a partire da Parte_1 almeno 50 anni addietro, per lo svolgimento di attività di lavorazioni e costruzioni nautiche] hanno tutti confermato tale circostanza riferendo - , amico di famiglia dei dalla fine MO Pt_1 degli anni '80: “non posso riferire oltre i miei ricordi ma posso dire che senz'altro ricordo che
l'attività era svolta già dal padre di RE che quando io li ho conosciuti infatti era Parte_1 il che si occupava ELl'attività ma in cantiere era comunque presente suo padre che so Parte_1 che si era occupato prima di lui di tale attività”; - , che ha frequentato i luoghi di Testimone_2 causa negli anni '70: “confermo il capo che mi si legge e tanto posso dire in quanto conosco i luoghi dal 1970, quando andavo lì a scuola”; - , il quale ha la barca nel cantiere dal Testimone_3 Pt_1
2001: “confermo il capo che mi si legge e ribadisco che il cantiere era già in essere quando io ero piccolo, come sopra ho riferito, in quanto mio padre vi portava la propria barca.”
Ancora, sul Capo 13 ELla memoria istruttoria di parte attrice [Vero che, in ogni caso, l'esercizio esclusivo EL potere di fatto da parte EL sig. sulla consistenza immobiliare descritta si Parte_1
è svolto ininterrottamente quanto meno a partire dagli anni 60 EL secolo scorso] i medesimi testimoni riferivano: - , amico di famiglia dei dalla fine degli anni '80: “non MO Pt_1 posso dire se dagli anni 60 ma sicuramente da quando li conosco e ne ho contezza diretta posso rispondere affermativamente al capo che mi si legge”; - : “confermo il capo che mi si Testimone_2 legge ma tanto posso dire solo a decorrere dagli anni 70'a cui, come riferito, risalgono i miei ricordi”; - : “confermo il capo che mi si legge.” Testimone_3
Tali deposizioni, già di per sé dirimenti a ritenere maturato in capo all'attore un possesso ultraventennale e continuo EL fondo, vanno ritenute maggiormente attendibili in quanto frutto di una conoscenza effettiva e diretta, e non già de relato, dei luoghi di causa da parte dei testimoni e poiché risultate EL tutto coerenti con quanto emerso dall'obiettivo stato dei luoghi e dagli accertamenti peritali condotti dal nominato C.T.U. sul punto, il quale, in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante [cfr. Quesito n.4] ha accertato che: “L'area in oggetto da oltre un secolo è stata sempre occupata e/o utilizzata dai cantieri nautici, come menzionata nel progetto EL porto EL 1882
(vds. All.3), e riportata su altre cartografie (vds. All.5-6) più recenti fino ai giorni nostri (vds. All.7); escludendo la viabilità non è stata mai di uso pubblico o meglio non sembrerebbe sottratta all'uso pubblico.” (cfr. pag. 7 relazione tecnica). Più precisamente, nel ricostruire la vicenda storica ELla particella oggetto di causa - sinteticamente trascritta a pag. 4 ELla relazione peritale - ha evidenziato tutte le Concessioni Demaniali, susseguitesi nel tempo dal 1974 fino all'attualità, rilasciate in favore ELla famiglia e per quel che qui ne occupa, la Concessione Demaniale n.08 rilasciata dalla Pt_1
Capitaneria di Porto di alla “Cantieri Navali Massa Michele” - per il mantenimento Controparte_1 EL cantiere navale e scalo di alaggio per la costruzione di scafi in legno di complessivi 938 mq di cui
350 mq scoperti - datata 30.12.1998, che testimonia, appunto, il possesso ELl'area in oggetto in capo all'attore quanto meno alla data indicata nel provvedimento richiamato e, dunque, da oltre un ventennio.
È da aggiungersi, tuttavia, che la relazione qualificata EL con il bene è evincibile, sempre Pt_1 dal medesimo elaborato peritale, già prima EL 1998 e precisamente nel 1993 quando con ordinanza sindacale n.552 ELl'11.05.1993, debitamente versata in atti, il Comune di , intimava Controparte_1 proprio al sig. nella sua qualità di “titolare ELla ditta omonima con sede alla Via Parte_1
Porto Salvo n.10”, di liberare entro 30 giorni il suolo comunale occupato a riprova EL possesso esercitato dall'attore sull'area in questione;
ordinanza poi annullata dal Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) ELla Campania, a seguito di ricorso presentato dall'attore.
Ancora, dalle deposizioni testimoniali raccolte è emerso, altresì, che l'istante, in relazione al fondo posseduto ha tenuto, anche rispetto ai terzi, una condotta assimilabile a quella EL proprietario, avendo non solo posseduto l'area in via esclusiva da oltre un ventennio ma avendo altresì ELimitato e chiuso - con mura di recinzione, porte e cancelli - la detta area nonché curato e manutenuto, in via ordinaria e straordinaria, la stessa e le opere ivi insistenti (capannoni) [cfr. pag. 5 relazione tecnica ove si legge
Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata il 19.05.2006 dal sig. legale Parte_1 rappresentate ELla società “Cantieri Navali Massa Michele” con sede in via dietro la Chiesa EL
Portosalvo n°10, per manutenzione straordinaria]. A tal riguardo, infatti, i testimoni di parte attrice ( , e MO Testimone_2 Tes_3
) escussi sul Capo 1 ELla memoria di parte attrice [Vero che la porzione di terreno per cui è
[...] causa, sita in , nei pressi EL vico Portosalvo, ELla superficie di metri quadrati 1100 Controparte_1 circa, identificata in atti e mappa catastale al foglio 503, particella 997, si presenta attualmente come un'area occupata da un capannone con tetto in metallo e completamente chiuso verso l'esterno, con cancelli e porte metalliche] confermavano tale circostanza, riferendo testualmente - Tes_1
: “confermo il capo che mi si legge e tanto posso dire per aver visto i luoghi di causa circa
[...] una decina di giorni fa l'ultima volta”; - : “confermo il capo che mi si legge e tanto Testimone_2 posso riferire in quanto sono andato l'ultima volta qualche mesetto fa. Infatti, io stavo costruendo una barchetta personale ed ogni tanto vado da loro per avere dei suggerimenti”; - : Testimone_3
“confermo il capo che mi si legge e posso dire che lo stato di fatto attuale io lo ricordo da sempre.”
Tali dichiarazioni sono apparse EL tutto coerenti con lo stato dei luoghi accertato in sede di sopralluogo dal nominato C.T.U. il quale, in risposta al Quesito n.1 [Descriva, anche a mezzo di rappresentazioni fotografiche e per il tramite di rilievi planimetrici, lo stato attuale ELla particella oggetto ELla controversia] riferiva che: “A seguito dei sopralluoghi effettuati e ELle rilevazioni metriche e fotografiche, ad oggi, l'area oggetto ELle operazioni peritali è totalmente edificata da un capannone per il rimessaggio nautico, nello specifico “cantieri navali Massa” (cfr. pag. 3) e che:
“escludendo la viabilità non è stata mai di uso pubblico o meglio non sembrerebbe sottratta all'uso pubblico.” (cfr. pag. 7). Orbene, tali attività materiali di manutenzione straordinaria ELl'area e di recinzione EL fondo costituiscono, in concreto, la più rilevante dimostrazione ELl'intenzione EL possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.
È da aggiungersi, inoltre, che anche a voler qualificare la relazione di con il bene in Parte_1 termini di detenzione, e non già di possesso, va osservato che, per effetto di tali attività materiali, risulta, altresì, integrato l'ulteriore requisito ELla c.d. interversio possessionis di cui all'art. 1141, comma 2, c.c. posto che, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto: «La interversione ELla detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestano in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione EL detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello EL titolare ELla cosa.» (cfr. Cass.
Civ. Sez. 2, sentenza n. 12968 EL 31/05/2006 conf. Cass. Civ. sentenza n.24795/2022).
È da aggiungersi, da ultimo, che dalle complessive risultanze di causa è emerso altresì che il possesso ELl'area da parte di è risultato pubblico - in quanto acquistato ed esercitato Parte_1 pubblicamente ovvero in modo visibile a tutti - e non contestato né dal di , CP_1 Controparte_1 che non lo ha mai rivendicato consentendo di fatto alla famiglia e, per quel che qui ne occupa, Pt_1 all'istante il godimento indisturbato ELl'area per tutto il periodo utile ad usucapire, né Parte_1 tantomeno da terzi. In relazione a tale ultima circostanza, infatti, i testimoni, e MO
, escussi all'udienza EL 19.06.2023, su domanda ELl'avv. Licenziati riferivano Testimone_2 rispettivamente, il primo: “che io sappia non vi sono mai state contestazioni relative alla proprietà ed al possesso di quest'area.”, il secondo: “non sono a conoscenza di controversie o contestazioni relative alla proprietà o al possesso ELl'area in questione.”
Tale possesso, che per quanto detto deve reputarsi effettivo, continuo, pacifico e pubblico, oltre che sorretto dall'animus possidendi e, dunque, utile ai fini ELla usucapione, si è protratto ininterrotto per oltre venti anni, in conformità al dettato ELl'art. 1158 c.c., non emergendo dagli atti e dalle risultanze di causa, l'esistenza di atti idonei ad interromperne il corso.
Alla luce ELle considerazioni fin qui svolte, non si profilano dubbi circa l'intervenuto acquisto in favore ELl'attore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ., ELla piena Parte_1 proprietà per usucapione EL fondo sito in identificato al foglio 503, particella 997, Controparte_1 esteso metri quadrati 1100 circa, confinante con via Portosalvo, con l'Istituto scolastico I.P.S.I.A.M. e con area demaniale.
2.1. – Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi ELl'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza ELla nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., d'ufficio nella misura complessiva indicata in dispositivo, con applicazione ELle tariffe medie ELlo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità – da € 26.001,00 ad € 52.000,00), tenuto conto ELl'attività svolta e ELla complessità EL giudizio.
Le spese di CTU, da liquidarsi in mancanza di apposita istanza, nella misura EL solo acconto riconosciuto con ordinanza EL 29.12.2023, vengono parimenti poste definitivamente a carico EL comune soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice unico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti EL , ogni diversa istanza, deduzione e Parte_1 Controparte_1 conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara proprietario EL fondo sito in Parte_1
RR EL EC (Na), identificato al foglio 503, particella 997, esteso metri quadrati 1100 circa, confinante con via Portosalvo, con l'Istituto scolastico I.P.S.I.A.M. e con area demaniale, per intervenuta usucapione ventennale ai sensi ELl'art. 1158 c.c.;
- dispone la trascrizione ELla presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
- condanna il , in persona EL sindaco p.t., al pagamento ELle spese EL Controparte_1 CP_1 presente giudizio che liquida in € 545,00 per spese vive ( contributo e marca) ed € 7616,00 per compenso professionale ( di cui € 1701,00 per fase di studio, € 1204,00 per fase introduttiva, €
1806,00 per fase di trattazione/istruttoria ed € 2905,00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, nella misura EL 15%, come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, da ritenersi liquidate, in mancanza di istanza di liquidazione, nella misura EL solo acconto riconosciuto con ordinanza EL 29.12.2023, a carico EL convenuto. CP_1
Così deciso in RR Annunziata, li 24.04.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello