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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/12/2024, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 900/2024
Oggi 6 dicembre 2024 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per l'avv. FLAVIA PIVANO Parte_1
per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente, la quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola al difensore.
L'avv. Pivano discute la causa e chiede la condanna della convenuta all'importo di cui alla nota del
29 novembre 2024 per le ragioni di cui in ricorso.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 29/10/2024, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 900/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. FLAVIA PIVANO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: retribuzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La signora premesso di aver lavorato alle dipendenze di Parte_1 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale Controparte_1
(15 ore) dal 2 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 con la qualifica di operaio di VI livello e mansione di aiuto sala, ha convenuto in giudizio il datore di lavoro lamentando di non aver integralmente percepito la retribuzione a lei spettante per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e chiedendone conseguentemente la condanna al pagamento dell'importo lordo di € 704,88.
2. sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
3. Secondo gli ordinari principi in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che lamenti il mancato pagamento altrui deve provare la fonte del credito e allegare
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.
l'inadempimento; il debitore, invece, deve provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione.
4. Nel caso di specie la sussistenza del rapporto di lavoro è stata provata con la produzione della busta paga (il contratto di lavoro, infatti, non risulta sottoscritto). La ricorrente, inoltre, ha allegato il non esatto adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della retribuzione avendo la stessa percepito unicamente acconti per un ammontare complessivo netto di € 1.400.
5. A questo punto sarebbe stato onere della convenuta provare l'avvenuto pagamento o il ricorrere di causa modificative o estintive dell'obbligazione. Tuttavia, non costituendosi in giudizio, il datore di lavoro si è preclusa una tale possibilità.
6. Ai fini della quantificazione delle somme richieste possono essere poste alla base della presente decisione i conteggi allegati con la memoria del 28 novembre 2024, dietro indicazione del giudice. Gli stessi, infatti, sono analitici, immuni da errori di calcolo e fanno corretta applicazione delle disposizioni legislative e della contrattazione collettiva. Inoltre con gli stessi vengono chieste esclusivamente voci ordinarie che, dunque, maturano in dipendenza del rapporto di lavoro, senza ulteriori condizioni.
7. In definitiva parte convenuta deve essere condannata a pagare alla lavoratrice l'importo lordo pari al netto di € 355,90, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n.
55, scaglione fino ad € 1.100, valori inferiori ai medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 350, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. nonché € 21,50 per esposti
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna a pagare ad l'importo Controparte_1 Parte_1 lordi pari al netto di 355,90 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione come per legge
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 350, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 21,50 per contributo unificato.
Ivrea, 6 dicembre 2024
Il Giudice
Magda D'Amelio
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 900/2024
Oggi 6 dicembre 2024 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per l'avv. FLAVIA PIVANO Parte_1
per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente, la quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola al difensore.
L'avv. Pivano discute la causa e chiede la condanna della convenuta all'importo di cui alla nota del
29 novembre 2024 per le ragioni di cui in ricorso.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 29/10/2024, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 900/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. FLAVIA PIVANO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: retribuzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La signora premesso di aver lavorato alle dipendenze di Parte_1 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale Controparte_1
(15 ore) dal 2 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 con la qualifica di operaio di VI livello e mansione di aiuto sala, ha convenuto in giudizio il datore di lavoro lamentando di non aver integralmente percepito la retribuzione a lei spettante per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e chiedendone conseguentemente la condanna al pagamento dell'importo lordo di € 704,88.
2. sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
3. Secondo gli ordinari principi in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che lamenti il mancato pagamento altrui deve provare la fonte del credito e allegare
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n.
l'inadempimento; il debitore, invece, deve provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione.
4. Nel caso di specie la sussistenza del rapporto di lavoro è stata provata con la produzione della busta paga (il contratto di lavoro, infatti, non risulta sottoscritto). La ricorrente, inoltre, ha allegato il non esatto adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della retribuzione avendo la stessa percepito unicamente acconti per un ammontare complessivo netto di € 1.400.
5. A questo punto sarebbe stato onere della convenuta provare l'avvenuto pagamento o il ricorrere di causa modificative o estintive dell'obbligazione. Tuttavia, non costituendosi in giudizio, il datore di lavoro si è preclusa una tale possibilità.
6. Ai fini della quantificazione delle somme richieste possono essere poste alla base della presente decisione i conteggi allegati con la memoria del 28 novembre 2024, dietro indicazione del giudice. Gli stessi, infatti, sono analitici, immuni da errori di calcolo e fanno corretta applicazione delle disposizioni legislative e della contrattazione collettiva. Inoltre con gli stessi vengono chieste esclusivamente voci ordinarie che, dunque, maturano in dipendenza del rapporto di lavoro, senza ulteriori condizioni.
7. In definitiva parte convenuta deve essere condannata a pagare alla lavoratrice l'importo lordo pari al netto di € 355,90, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n.
55, scaglione fino ad € 1.100, valori inferiori ai medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 350, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. nonché € 21,50 per esposti
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna a pagare ad l'importo Controparte_1 Parte_1 lordi pari al netto di 355,90 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione come per legge
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 350, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 21,50 per contributo unificato.
Ivrea, 6 dicembre 2024
Il Giudice
Magda D'Amelio
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