Sentenza 26 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 26/05/2022, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00850/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2022, proposto da
ST AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Bono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, espresso con provvedimento prot. n. 0049676 del 9.12.2021, notificato il 9.12.2021, con cui si negava il chiesto accesso, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90 su istanza proposta in data 15.11.2021 e integrata in data 22.11.2021, ai seguenti atti e documenti, di cui si chiedeva di visionare ed estrarre copia, al fine di poter recuperare le somme spettanti alla ricorrente creditrice: a ) documentazione inerente l’attività ispettiva/accertativa svolta nei confronti della società Welcome S.r.l. Unipersonale; b ) verbale di accertamento e delle dichiarazioni rese dai testimoni (ex lavoratori indicati dal ricorrente); c ) verbale unico di accertamento e notificazione n. LE00000/2021-698-01 del 16.9.2021;
con conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti di cui all’istanza di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. L. Pedone, in sostituzione dell'avv. A. Bono, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, la Sig.ra ST AL proponeva azione ex art. 116 c.p.a. per vedere riconosciuto il proprio diritto di accesso alla documentazione, in epigrafe indicata, relativa all’attività ispettiva espletata dall’Amministrazione intimata nei confronti della società Welcome S.r.l. Unipersonale.
La ricorrente lamentava, in particolare, che la sua richiesta di accesso fosse stata illegittimamente denegata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, pur essendo titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla ostensione degli atti e della documentazione de quibus , nella specie funzionale alla tutela in giudizio della sua pretesa alle differenze retributive rivenienti dal rapporto di lavoro intrattenuto con la predetta società.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio, deducendo che, nelle more del giudizio, aveva riesaminato il proprio provvedimento di diniego, provvedendo alla consegna di tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente e facendone consegna al procuratore della stessa.
Parte ricorrente, con memoria del 3 maggio 2022 chiedeva di dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed insisteva per la refusione delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 10 maggio 2022, la causa veniva trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73, ultimo comma, del c.p.a., di eventuali profili di inammissibilità del ricorso, per mancata chiamata in giudizio del controinteressato.
Il Collegio ritiene che, nella specie, sussistano i presupposti per procedere alla declaratoria di cui all’art. 34, comma 5, del c.p.a., in quanto - come risulta dagli atti di causa - la pretesa della ricorrente risulta soddisfatta; l’intervenuta ostensione, da parte della Amministrazione intimata, della documentazione de qua agitur , comporta il venir meno della materia del contendere, posto che la pretesa azionata in giudizio è stata integralmente soddisfatta.
Per tali motivi, deve essere pronunciata sentenza dichiarativa dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Reputa il Collegio che le spese del giudizio vadano compensate fra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione e della mancata notificazione del ricorso alla società controinteressata Welcome S.r.l. Unipersonale, cui si riferisce la documentazione oggetto di accesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO