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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.224/2020
TRA
(C.F.: ) nella qualità di genitrice Parte_1 C.F._1
titolare della responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
(C.F.: ) e
[...] C.F._2 Persona_2
(C.F.: rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Turrà e C.F._3
Daniela Vallifuoco elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla via
G. Sanfelice n. 24 giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._4
dall' Avv. Avv. Angelo Nicola Ugo Piunno elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso alla via via Cardarelli n.34 giusta procura in atti;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che l'istante era consorte di deceduto in Napoli in data Persona_3
17/4/2013 e dalla cui unione matrimoniale sono nati i minori Per_1
e ;
[...] Persona_2
- che in data 21.01.2017 decedeva in Napoli la sig. ra Persona_4
(madre del defunto coniuge di essa istante ) la quale disponeva con due testamenti olografi rispettivamente del 9.07.2013 e del 3.12.2016, di destinare tutti i propri beni mobili ed immobili ai nipoti ed Per_1
nominando quali esecutori testamentari i sigg.ri e Per_2 Persona_5
i quali accettavano l'incarico in data 11.01.2018; CP_1
- che a seguito di istanza inoltrata, il Tribunale autorizzava ad accettare in nome e per conto dei minori l'eredità di con beneficio Persona_4
d'inventario;
- che nel corso delle operazioni l'istante aveva modo di verificare come tra i beni caduti in successione fossero ricomprese le somme costituenti il saldo del contratto di conto corrente già intrattenuto dalla dante causa con la
Monte dei paschi di Siena ed al fine di verificare la giacenza finanziaria, venivano richiesti gli estratti contabili del conto corrente nonché informazioni del saldo disponibile;
- che dall'esame della documentazione l'istante rilevava come per l'anno 2017 fossero stati effettuati in varie giornate prelievi di denaro contante per un totale di Euro 141.500,00 di cui Euro 8.000,00 in data 22/11/2017 giorno successivo al decesso della sig.ra Persona_4
- che attesa l'infermità grave da cui era affetta la sig. ra che le Per_4
impediva di allontanarsi dal proprio domicilio l'istante richiedeva all'Istituto di Credito di conoscere i nominativi dei soggetti che avevano incassato il denaro contante;
- l'istituto comunicava che tutte le operazioni di incasso erano state effettuate da in virtù di una procura generale conferita alla stessa ed al CP_1
di lei coniuge , da il 01/12/2016; Persona_6 Persona_4
- che da ulteriore esame delle risultanze contabili del contratto di conto corrente l'istante constatava come risultasse addebitato un assegno per Euro
100.000,00 in data 13/04/2017 di cui risultava beneficiaria la sig. ra CP_1
la quale aveva negoziato il titolo per l'incasso;
[...]
- che l'attrice nell'interesse dei figli minori non conosce le ragioni della suddetta movimentazione finanziaria e ha diritto di ottenere la restituzione delle somme di cui la procuratrice non fosse in grado di CP_1
documentare un esborso avvenuto esclusivamente per assolvere obbligazioni gravanti sulla mandante;
- che con riferimento all'importo di cui all'assegno per Euro 100.00,00 grava a carico della l'obbligo di restituzione. CP_1
Sulla base di tali premesse, l'attrice chiedeva di ordinare a di rendere CP_1
il conto della gestione del patrimonio di dal giorno del conferimento Persona_4
della procura sino al decesso. Chiedeva inoltre di condannare la sig. ra alla CP_1
restituzione della somma di Euro 8.000,00 ed alla restituzione della somma di denaro risultante, all'esito del rendiconto, priva di giustificativi di spesa. Accertare e dichiarare la nullità dell'assegno tratto sulla banca Monte al Controparte_2
n. 0905322218-08, apparentemente emesso a favore di e, per CP_1
l'effetto, condannare, la stessa, alla restituzione della somma di euro 100.000,00.
Subordinatamente annullare il titolo di credito condannando, parimenti, la convenuta alla restituzione della 100.000,00.
Si costituiva la sig. ra la quale in via preliminare eccepiva CP_1
l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di mediazione, il difetto di legittimazione processuale dell'attrice nella qualità di genitore titolare della responsabilità genitoriale sui figli minori, e Persona_1 , per mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare ex art.320 c.c. e Per_2
per l'effetto chiedeva dichiarare inammissibili le azioni proposte. Nel merito chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate.
Prodotta documentazione ed espletata l'istruttoria la causa sulle conclusioni rassegnate alle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del
19/09/2024 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art.9 del
Dlgs.n°28/2010 non vertendosi in materia successoria ma essendo, la qualità di erede dei minori, il titolo in base al quale si chiede la rendicontazione del contratto di mandato.
Va del pari ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per non avere l'attrice agito, nell'interesse dei figli minori, previa autorizzazione del giudice tutelare trattandosi azione di ordinaria amministrazione volta a tutelare il patrimonio degli stessi non necessitante di autorizzazione ex art. 320 cc.
Risolte come sopra indicato le questioni preliminari, occorre poi valutare la fondatezza nel merito della domanda proposta.
Si premette innanzitutto che la situazione dedotta dalle parti è inquadrabile alla stregua di un ordinario contratto di mandato, come si evince pure dalla procura generale conferita a odierna convenuta esecutrice testamentaria, in CP_1
data 4 giugno 2019 per Notar di Transo, conclusione a sostegno della quale è sufficiente richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 c.c., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico” (cfr. Cass. civ., sez.
III, 06/08/2013, n. 18660; Cass. civ., sez. III, 17/04/2024, n. 10479).
Consegue pertanto l'applicazione al mandatario delle norme inerenti alla disciplina contrattuale di settore, tra le quali l'art.1710 c.c., che gli impone il compimento degli atti giuridici previsti dal contratto con “la diligenza del buon padre di famiglia” - con quella diligenza, cioè, che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative responsabilità (cfr. Cass. civ., sez. III, 23/12/2003 n.19778) - e 1713 c.c., che lo onera alla redazione del rendiconto.
Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità delinea detto obbligo come consistente “nell'informare il mandante di «ciò che è accaduto» e cioè nell'affermazione di fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di denaro per effetto dell'attività svolta, al fine di ricostruire i rapporti di dare ed avere” (cfr. in termini Cass. civ., sez. I, 10/12/2009,
n. 25904).
Segnatamente, in base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere. Su tali premesse, in tema di mandato, comportando l'azione di rendiconto anche un giudizio sulla responsabilità connessa allo svolgimento concreto delle attività ad esso inerenti, il mandatario è chiamato a fornire la prova non soltanto delle somme incassate e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico utili per la valutazione del suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710-1176 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 17/04/2024, n.10479; Cass. civ., sez. III, 22/09/2017, n. 22063; Cass. civ., sez. II, 23/11/2006, n. 24866; Cass. civ., sez. III, 09/02/2004, n. 2428). Tenuto conto delle coordinate delineate, parte attrice ha agito, innanzitutto, affinché fosse ordinato alla di predisporre un rendiconto della compiuta CP_1
gestione del patrimonio della de cuius con conseguente restituzione Persona_4
delle somme che, all'esito, risultassero prive di giustificazione.
Principiando dalla complessiva somma di € 133.500,00 - prelevata, a dire dell'attrice, in varie soluzioni, per l'anno 2017, sul conto corrente n° 19910.19 - dall'applicazione dei principi espressi nelle predette pronunce della giurisprudenza di legittimità si desume che il rendiconto, che ha natura giuridica di dichiarazione di scienza, costituisce l'indicazione delle operazioni contabili, effettuate in entrata ed in uscita in relazione ad un periodo specifico, che hanno determinato un dato saldo.
Ne consegue pertanto che, dal punto di vista numerico, lo stesso debba essere chiaro e corretto e che, sotto il diverso profilo della veridicità, debba essere accompagnato da allegazioni comprovanti la corrispondenza delle indicazioni contabili alla realtà fattuale.
Ebbene, la documentazione prodotta in atti dalla non soddisfa alcuno dei CP_1
requisiti necessari sotto entrambi i profili presi in considerazione, non emergendo da questa un riscontro idoneo a descrivere ed a giustificare il suo operato quale mandataria.
Segnatamente, per un verso, la convenuta non ha fornito una chiara elencazione delle entrate e delle uscite nonché del corrispondente saldo iniziale e finale;
carenza di non poco rilievo considerato che ciò non ha consentito alla parte attrice di poter articolare le proprie difese, in maniera specifica, per ciascuna voce. Sul punto, è sufficiente richiamare la pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 25904/2009) che, dopo aver ribadito l'onere della prova del mandatario del fatto positivo di aver svolto l'incarico secondo buona fede - prova che può essere assolta fornendo al mandante i documenti di appoggio da cui emerga tutta l'attività svolta nell'esecuzione dell'incarico - ha altresì evidenziato come ciò sia richiesto in quanto
è solo alla luce di una dettagliata rendicontazione delle attività svolte che può addossarsi, in capo al mandante, un onere probatorio volto a confutare le ragioni giustificative addotte dallo stesso mandante.
Del resto, alla medesima ratio decidendi deve ricondursi pure la mancata ammissione dell'istanza di deferimento del giuramento suppletorio - oggetto di domanda reiterata da parte convenuta sino alla comparsa conclusionale - quale mezzo istruttorio complementare e sussidiario che può essere deferito dal giudice di merito, in una situazione processuale di cd. semiplena probatio, alla parte che, secondo il suo prudente apprezzamento, abbia fornito il maggiore contenuto probatorio. La genericità del rendiconto (specialmente in ordine all'assenza di riferimenti intellegibili alle voci di entrata e di spesa) non ha infatti neppure consentito l'applicazione delle regole processuali sul tema, anche in forza del rinvio di cui all'art.242 c.p.c. alla disciplina del giuramento decisorio, con particolare riferimento alla sua formulazione “in articoli separati, in modo chiaro e specifico”
(art.232 co.2 c.p.c.).
In ogni caso, anche sotto il diverso profilo della veridicità del rendiconto, la documentazione, prodotta in maniera disarticolata e confusionaria, non permette in alcun modo di effettuare né una ricostruzione contabile corretta né di verificare la realtà delle spese indicate. Sul punto, colgono nel segno le censure avanzate da parte attrice, in considerazione della non idoneità a surrogare il predetto onere di rendiconto né della redazione del documento, privo di alcun riscontro giustificativo, depositato dalla convenuta in seguito all'ordinanza del CP_1
15/04/2021, né tantomeno, in assenza di regolari contratti di lavoro (e, dunque, della certezza in ordine allo svolgimento, nel lasso temporale cui si riferiscono gli esborsi, di una presunta attività di badantato della sua decorrenza e della sua struttura temporale ovvero di servizi inerenti a piccole riparazioni domestiche) e tenuto conto pure dell'eccessiva genericità delle deposizioni rese dai testi escussi alle udienze del 12/01/2023 e dell'8/06/2023, delle quietanze sottoscritte dalle
Sig.re (cfr. ricevuta n.5), figlia di Persona_7 CP_3 [...]
(cfr. ricevuta n.8), (cfr. ricevute nn. 1, 3, 10, 11) e Parte_2 Parte_3 dai Sig. ri (cfr. ricevuta n. 2) e Controparte_4 Controparte_5
(cfr. ricevuta n. 4).
In relazione poi alle trascrizioni, allegate alle memorie di parte convenuta ex art.186 nn.2 e 3 c.p.c., delle chat intercorse tra la e la , è sufficiente richiamare Pt_1 CP_1
l'orientamento più recente della giurisprudenza (cfr. Cass. pen., sez. V, 19/06/2017,
n.49016; Tribunale di Napoli, sez. I, sentenza 22 marzo 2024, n. 3236) che, in relazione alla validità probatoria delle conversazioni “whatsapp” e degli sms estratti dall'utenza telefonica, ha precisato che l'utilizzabilità di tali documenti informatici è condizionata all'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l'affidabilità, la provenienza e l'attendibilità del contenuto di dette conversazioni;
il che nel caso di specie non è avvenuto, essendosi parte convenuta limitata a produrre in giudizio una mera stampa, che nulla apporta in termini di certezza ed autenticità dei documenti, poiché carente dei necessari riscontri tecnici.
Quanto, invece, alla domanda di restituzione della somma di € 8.000,00, deve innanzitutto premettersi in linea generale che l'attività di prelevamento di denaro contante allo sportello di cassa della dell'Istituto di Credito della Parte_4
Monte Paschi di Siena in data del 22.11.2017 – circostanza, peraltro, non contestata da parte convenuta - non risulta giustificata da un titolo valido, posto che la legittimità ed efficacia della procura è venuta meno a seguito della morte del rappresentato (datata 21.11.2017) così come espressamente previsto dall'art.1722
n.4 c.c.
Al contempo, tenuto conto pure delle difese della , va rilevato che resta CP_1
altresì non contestata la circostanza che l'odierna attrice abbia, nell'occasione, trattenuto parte della predetta somma prelevata, ammontante ad € 4.000,00; ella, peraltro, non ha neppure provveduto a disconoscere la sottoscrizione apposta in calce alle ricevute nn.6 e 9 di cui al fascicolo di parte convenuta, entrambe datate
22.11.2017, rispettivamente concernenti la corresponsione della retribuzione a per il mese di febbraio 2017 e del trattamento di fine servizio a Persona_8
per un importo pari ad € 2.200,00. Parte_3
Pertanto, in considerazione del comportamento processuale dell'attrice, la quale, pur opponendo in maniera complessiva le posizioni avversarie, per un verso, non ha specificamente contestato quanto allegato dalla in merito alla dazione di CP_1
€ 4.000,00 e, per altro verso, ha sottoscritto alcune delle ricevute aventi ad oggetto l'importo di € 2.200,00, corrisposto ai predetti lavoratori ai fini dell'assistenza, anche sanitaria, di sottoscrizione mediante cui ha sostanzialmente Persona_4
assunto la paternità o quantomeno la compiuta conoscenza della predetta corresponsione, la domanda di restituzione, sia pure limitatamente all'ammontare di
€ 6.200,00, va rigettata.
Per quanto, invece, attiene ai restanti € 1.800,00 - comprensivi di € 250,00 di cui alla ricevuta n. 7, allegata al fascicolo di parte convenuta, che, ancorché recante la sottoscrizione di risulta priva di data certa - la convenuta ne deduce Parte_1
la legittimità del prelievo, stante la necessità di affrontare alcune spese.
Poiché, tuttavia, non solo non viene minimamente precisata la natura di queste ultime, ma non risulta neppure esplicitata la motivazione per la quale sia stato necessario farvi fronte mediante la provvista derivante dal conto corrente della de cuius, non vi è prova che tale prelievo sia debitamente avvenuto, con conseguente accoglimento, limitatamente all'importo di € 1.800,00, della domanda di restituzione.
Deve essere del pari respinta la domanda volta ad accertare il diritto alla restituzione dell'ulteriore importo di € 100.000,00, oggetto dell'assegno tratto sulla al n. 0905322218-08, emesso il 13/04/2017. Controparte_6
Va innanzitutto premesso che l'assegno bancario integra, nei rapporti diretti fra il traente ed il prenditore del titolo, la natura di promessa di pagamento, cui consegue la presunzione di esistenza del rapporto sottostante fino a prova contraria
(presunzione relativa o iuris tantum) e cioè fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto.
Segnatamente, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), non costituisce autonoma fonte di obbligazioni, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando pertanto sul piano processuale l'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza di una causa debendi (cd. astrazione processuale); quindi il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria, mentre è onere del promittente provare l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito (cfr. Cass.
Civ., sez. III, 01/12/2003, n.18311; Cass. Civ., sez. III, 06/03/2006, n. 4804).
Si tratta dunque di verificare se - che agisce, quale titolare della Parte_1
responsabilità genitoriale degli eredi testamentari e - Per_1 Persona_2
ai fini della restituzione dell'importo oggetto dell'assegno bancario, abbia provato, in base a conferente allegazione, l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione. Sul punto, è pacifico che l'invalidità di cui si controverte non possa derivare dal mancato rispetto, nella corresponsione dell'importo di € 100.000,00, della forma sacramentale di cui all'art.782 c.c., essendo proprio parte attrice ad aver escluso, sin dal primo atto difensivo, la qualificazione dell'assegno bancario quale donazione, anche di modico valore.
Con riguardo invece all'annullabilità del medesimo per incapacità naturale dell'emittente, è opportuno precisare che, secondo un orientamento del Giudice di legittimità che può ritenersi assolutamente consolidato, l'annullamento di un negozio per incapacità naturale, non richiede una malattia che annulli, in modo assoluto, le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive e intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto o la formazione di una volontà; in altri termini, la diminuzione deve far venir meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere (cfr. Cass. sez. II, 26/03/2013, n.
7626; Cass. civ., sez. II, 30/05/2017, n. 13659).
Ciò posto, ricordando che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spettando a chi agisca ai fini dell'annullabilità dell'atto dimostrare la dedotta incapacità, non necessariamente assoluta ma imprescindibilmente sussistente al momento della conclusione del negozio del quale si demanda la caducazione, la domanda di restituzione dell'importo di €
100.000,00 va rigettata, non avendo parte attrice - che si è limitata a richiamare una progressiva riduzione delle capacità cognitive della senza peraltro Per_4
provvedere all'attivazione di un procedimento di interdizione o di inabilitazione dell'interessata, evidentemente sintomatico di una condizione di infermità mentale più o meno grave da tutelare con gli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento - adeguatamente soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando ogni contraria eccezione disattesa così provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta da dichiara Parte_1
l'inadempimento di all'obbligo di rendiconto e per l'effetto condanna CP_1
parte convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di € 135.300,00, oltre interessi al tasso legale, dalla data di notifica della citazione al soddisfo;
b) rigetta la domanda di restituzione della somma di € 100.000,00 proposta da Pt_1
[...]
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
NAPOLI, 02/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.224/2020
TRA
(C.F.: ) nella qualità di genitrice Parte_1 C.F._1
titolare della responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
(C.F.: ) e
[...] C.F._2 Persona_2
(C.F.: rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Turrà e C.F._3
Daniela Vallifuoco elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla via
G. Sanfelice n. 24 giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._4
dall' Avv. Avv. Angelo Nicola Ugo Piunno elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso alla via via Cardarelli n.34 giusta procura in atti;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che l'istante era consorte di deceduto in Napoli in data Persona_3
17/4/2013 e dalla cui unione matrimoniale sono nati i minori Per_1
e ;
[...] Persona_2
- che in data 21.01.2017 decedeva in Napoli la sig. ra Persona_4
(madre del defunto coniuge di essa istante ) la quale disponeva con due testamenti olografi rispettivamente del 9.07.2013 e del 3.12.2016, di destinare tutti i propri beni mobili ed immobili ai nipoti ed Per_1
nominando quali esecutori testamentari i sigg.ri e Per_2 Persona_5
i quali accettavano l'incarico in data 11.01.2018; CP_1
- che a seguito di istanza inoltrata, il Tribunale autorizzava ad accettare in nome e per conto dei minori l'eredità di con beneficio Persona_4
d'inventario;
- che nel corso delle operazioni l'istante aveva modo di verificare come tra i beni caduti in successione fossero ricomprese le somme costituenti il saldo del contratto di conto corrente già intrattenuto dalla dante causa con la
Monte dei paschi di Siena ed al fine di verificare la giacenza finanziaria, venivano richiesti gli estratti contabili del conto corrente nonché informazioni del saldo disponibile;
- che dall'esame della documentazione l'istante rilevava come per l'anno 2017 fossero stati effettuati in varie giornate prelievi di denaro contante per un totale di Euro 141.500,00 di cui Euro 8.000,00 in data 22/11/2017 giorno successivo al decesso della sig.ra Persona_4
- che attesa l'infermità grave da cui era affetta la sig. ra che le Per_4
impediva di allontanarsi dal proprio domicilio l'istante richiedeva all'Istituto di Credito di conoscere i nominativi dei soggetti che avevano incassato il denaro contante;
- l'istituto comunicava che tutte le operazioni di incasso erano state effettuate da in virtù di una procura generale conferita alla stessa ed al CP_1
di lei coniuge , da il 01/12/2016; Persona_6 Persona_4
- che da ulteriore esame delle risultanze contabili del contratto di conto corrente l'istante constatava come risultasse addebitato un assegno per Euro
100.000,00 in data 13/04/2017 di cui risultava beneficiaria la sig. ra CP_1
la quale aveva negoziato il titolo per l'incasso;
[...]
- che l'attrice nell'interesse dei figli minori non conosce le ragioni della suddetta movimentazione finanziaria e ha diritto di ottenere la restituzione delle somme di cui la procuratrice non fosse in grado di CP_1
documentare un esborso avvenuto esclusivamente per assolvere obbligazioni gravanti sulla mandante;
- che con riferimento all'importo di cui all'assegno per Euro 100.00,00 grava a carico della l'obbligo di restituzione. CP_1
Sulla base di tali premesse, l'attrice chiedeva di ordinare a di rendere CP_1
il conto della gestione del patrimonio di dal giorno del conferimento Persona_4
della procura sino al decesso. Chiedeva inoltre di condannare la sig. ra alla CP_1
restituzione della somma di Euro 8.000,00 ed alla restituzione della somma di denaro risultante, all'esito del rendiconto, priva di giustificativi di spesa. Accertare e dichiarare la nullità dell'assegno tratto sulla banca Monte al Controparte_2
n. 0905322218-08, apparentemente emesso a favore di e, per CP_1
l'effetto, condannare, la stessa, alla restituzione della somma di euro 100.000,00.
Subordinatamente annullare il titolo di credito condannando, parimenti, la convenuta alla restituzione della 100.000,00.
Si costituiva la sig. ra la quale in via preliminare eccepiva CP_1
l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di mediazione, il difetto di legittimazione processuale dell'attrice nella qualità di genitore titolare della responsabilità genitoriale sui figli minori, e Persona_1 , per mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare ex art.320 c.c. e Per_2
per l'effetto chiedeva dichiarare inammissibili le azioni proposte. Nel merito chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate.
Prodotta documentazione ed espletata l'istruttoria la causa sulle conclusioni rassegnate alle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del
19/09/2024 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art.9 del
Dlgs.n°28/2010 non vertendosi in materia successoria ma essendo, la qualità di erede dei minori, il titolo in base al quale si chiede la rendicontazione del contratto di mandato.
Va del pari ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per non avere l'attrice agito, nell'interesse dei figli minori, previa autorizzazione del giudice tutelare trattandosi azione di ordinaria amministrazione volta a tutelare il patrimonio degli stessi non necessitante di autorizzazione ex art. 320 cc.
Risolte come sopra indicato le questioni preliminari, occorre poi valutare la fondatezza nel merito della domanda proposta.
Si premette innanzitutto che la situazione dedotta dalle parti è inquadrabile alla stregua di un ordinario contratto di mandato, come si evince pure dalla procura generale conferita a odierna convenuta esecutrice testamentaria, in CP_1
data 4 giugno 2019 per Notar di Transo, conclusione a sostegno della quale è sufficiente richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 c.c., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico” (cfr. Cass. civ., sez.
III, 06/08/2013, n. 18660; Cass. civ., sez. III, 17/04/2024, n. 10479).
Consegue pertanto l'applicazione al mandatario delle norme inerenti alla disciplina contrattuale di settore, tra le quali l'art.1710 c.c., che gli impone il compimento degli atti giuridici previsti dal contratto con “la diligenza del buon padre di famiglia” - con quella diligenza, cioè, che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative responsabilità (cfr. Cass. civ., sez. III, 23/12/2003 n.19778) - e 1713 c.c., che lo onera alla redazione del rendiconto.
Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità delinea detto obbligo come consistente “nell'informare il mandante di «ciò che è accaduto» e cioè nell'affermazione di fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di denaro per effetto dell'attività svolta, al fine di ricostruire i rapporti di dare ed avere” (cfr. in termini Cass. civ., sez. I, 10/12/2009,
n. 25904).
Segnatamente, in base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere. Su tali premesse, in tema di mandato, comportando l'azione di rendiconto anche un giudizio sulla responsabilità connessa allo svolgimento concreto delle attività ad esso inerenti, il mandatario è chiamato a fornire la prova non soltanto delle somme incassate e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico utili per la valutazione del suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710-1176 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 17/04/2024, n.10479; Cass. civ., sez. III, 22/09/2017, n. 22063; Cass. civ., sez. II, 23/11/2006, n. 24866; Cass. civ., sez. III, 09/02/2004, n. 2428). Tenuto conto delle coordinate delineate, parte attrice ha agito, innanzitutto, affinché fosse ordinato alla di predisporre un rendiconto della compiuta CP_1
gestione del patrimonio della de cuius con conseguente restituzione Persona_4
delle somme che, all'esito, risultassero prive di giustificazione.
Principiando dalla complessiva somma di € 133.500,00 - prelevata, a dire dell'attrice, in varie soluzioni, per l'anno 2017, sul conto corrente n° 19910.19 - dall'applicazione dei principi espressi nelle predette pronunce della giurisprudenza di legittimità si desume che il rendiconto, che ha natura giuridica di dichiarazione di scienza, costituisce l'indicazione delle operazioni contabili, effettuate in entrata ed in uscita in relazione ad un periodo specifico, che hanno determinato un dato saldo.
Ne consegue pertanto che, dal punto di vista numerico, lo stesso debba essere chiaro e corretto e che, sotto il diverso profilo della veridicità, debba essere accompagnato da allegazioni comprovanti la corrispondenza delle indicazioni contabili alla realtà fattuale.
Ebbene, la documentazione prodotta in atti dalla non soddisfa alcuno dei CP_1
requisiti necessari sotto entrambi i profili presi in considerazione, non emergendo da questa un riscontro idoneo a descrivere ed a giustificare il suo operato quale mandataria.
Segnatamente, per un verso, la convenuta non ha fornito una chiara elencazione delle entrate e delle uscite nonché del corrispondente saldo iniziale e finale;
carenza di non poco rilievo considerato che ciò non ha consentito alla parte attrice di poter articolare le proprie difese, in maniera specifica, per ciascuna voce. Sul punto, è sufficiente richiamare la pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 25904/2009) che, dopo aver ribadito l'onere della prova del mandatario del fatto positivo di aver svolto l'incarico secondo buona fede - prova che può essere assolta fornendo al mandante i documenti di appoggio da cui emerga tutta l'attività svolta nell'esecuzione dell'incarico - ha altresì evidenziato come ciò sia richiesto in quanto
è solo alla luce di una dettagliata rendicontazione delle attività svolte che può addossarsi, in capo al mandante, un onere probatorio volto a confutare le ragioni giustificative addotte dallo stesso mandante.
Del resto, alla medesima ratio decidendi deve ricondursi pure la mancata ammissione dell'istanza di deferimento del giuramento suppletorio - oggetto di domanda reiterata da parte convenuta sino alla comparsa conclusionale - quale mezzo istruttorio complementare e sussidiario che può essere deferito dal giudice di merito, in una situazione processuale di cd. semiplena probatio, alla parte che, secondo il suo prudente apprezzamento, abbia fornito il maggiore contenuto probatorio. La genericità del rendiconto (specialmente in ordine all'assenza di riferimenti intellegibili alle voci di entrata e di spesa) non ha infatti neppure consentito l'applicazione delle regole processuali sul tema, anche in forza del rinvio di cui all'art.242 c.p.c. alla disciplina del giuramento decisorio, con particolare riferimento alla sua formulazione “in articoli separati, in modo chiaro e specifico”
(art.232 co.2 c.p.c.).
In ogni caso, anche sotto il diverso profilo della veridicità del rendiconto, la documentazione, prodotta in maniera disarticolata e confusionaria, non permette in alcun modo di effettuare né una ricostruzione contabile corretta né di verificare la realtà delle spese indicate. Sul punto, colgono nel segno le censure avanzate da parte attrice, in considerazione della non idoneità a surrogare il predetto onere di rendiconto né della redazione del documento, privo di alcun riscontro giustificativo, depositato dalla convenuta in seguito all'ordinanza del CP_1
15/04/2021, né tantomeno, in assenza di regolari contratti di lavoro (e, dunque, della certezza in ordine allo svolgimento, nel lasso temporale cui si riferiscono gli esborsi, di una presunta attività di badantato della sua decorrenza e della sua struttura temporale ovvero di servizi inerenti a piccole riparazioni domestiche) e tenuto conto pure dell'eccessiva genericità delle deposizioni rese dai testi escussi alle udienze del 12/01/2023 e dell'8/06/2023, delle quietanze sottoscritte dalle
Sig.re (cfr. ricevuta n.5), figlia di Persona_7 CP_3 [...]
(cfr. ricevuta n.8), (cfr. ricevute nn. 1, 3, 10, 11) e Parte_2 Parte_3 dai Sig. ri (cfr. ricevuta n. 2) e Controparte_4 Controparte_5
(cfr. ricevuta n. 4).
In relazione poi alle trascrizioni, allegate alle memorie di parte convenuta ex art.186 nn.2 e 3 c.p.c., delle chat intercorse tra la e la , è sufficiente richiamare Pt_1 CP_1
l'orientamento più recente della giurisprudenza (cfr. Cass. pen., sez. V, 19/06/2017,
n.49016; Tribunale di Napoli, sez. I, sentenza 22 marzo 2024, n. 3236) che, in relazione alla validità probatoria delle conversazioni “whatsapp” e degli sms estratti dall'utenza telefonica, ha precisato che l'utilizzabilità di tali documenti informatici è condizionata all'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l'affidabilità, la provenienza e l'attendibilità del contenuto di dette conversazioni;
il che nel caso di specie non è avvenuto, essendosi parte convenuta limitata a produrre in giudizio una mera stampa, che nulla apporta in termini di certezza ed autenticità dei documenti, poiché carente dei necessari riscontri tecnici.
Quanto, invece, alla domanda di restituzione della somma di € 8.000,00, deve innanzitutto premettersi in linea generale che l'attività di prelevamento di denaro contante allo sportello di cassa della dell'Istituto di Credito della Parte_4
Monte Paschi di Siena in data del 22.11.2017 – circostanza, peraltro, non contestata da parte convenuta - non risulta giustificata da un titolo valido, posto che la legittimità ed efficacia della procura è venuta meno a seguito della morte del rappresentato (datata 21.11.2017) così come espressamente previsto dall'art.1722
n.4 c.c.
Al contempo, tenuto conto pure delle difese della , va rilevato che resta CP_1
altresì non contestata la circostanza che l'odierna attrice abbia, nell'occasione, trattenuto parte della predetta somma prelevata, ammontante ad € 4.000,00; ella, peraltro, non ha neppure provveduto a disconoscere la sottoscrizione apposta in calce alle ricevute nn.6 e 9 di cui al fascicolo di parte convenuta, entrambe datate
22.11.2017, rispettivamente concernenti la corresponsione della retribuzione a per il mese di febbraio 2017 e del trattamento di fine servizio a Persona_8
per un importo pari ad € 2.200,00. Parte_3
Pertanto, in considerazione del comportamento processuale dell'attrice, la quale, pur opponendo in maniera complessiva le posizioni avversarie, per un verso, non ha specificamente contestato quanto allegato dalla in merito alla dazione di CP_1
€ 4.000,00 e, per altro verso, ha sottoscritto alcune delle ricevute aventi ad oggetto l'importo di € 2.200,00, corrisposto ai predetti lavoratori ai fini dell'assistenza, anche sanitaria, di sottoscrizione mediante cui ha sostanzialmente Persona_4
assunto la paternità o quantomeno la compiuta conoscenza della predetta corresponsione, la domanda di restituzione, sia pure limitatamente all'ammontare di
€ 6.200,00, va rigettata.
Per quanto, invece, attiene ai restanti € 1.800,00 - comprensivi di € 250,00 di cui alla ricevuta n. 7, allegata al fascicolo di parte convenuta, che, ancorché recante la sottoscrizione di risulta priva di data certa - la convenuta ne deduce Parte_1
la legittimità del prelievo, stante la necessità di affrontare alcune spese.
Poiché, tuttavia, non solo non viene minimamente precisata la natura di queste ultime, ma non risulta neppure esplicitata la motivazione per la quale sia stato necessario farvi fronte mediante la provvista derivante dal conto corrente della de cuius, non vi è prova che tale prelievo sia debitamente avvenuto, con conseguente accoglimento, limitatamente all'importo di € 1.800,00, della domanda di restituzione.
Deve essere del pari respinta la domanda volta ad accertare il diritto alla restituzione dell'ulteriore importo di € 100.000,00, oggetto dell'assegno tratto sulla al n. 0905322218-08, emesso il 13/04/2017. Controparte_6
Va innanzitutto premesso che l'assegno bancario integra, nei rapporti diretti fra il traente ed il prenditore del titolo, la natura di promessa di pagamento, cui consegue la presunzione di esistenza del rapporto sottostante fino a prova contraria
(presunzione relativa o iuris tantum) e cioè fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto.
Segnatamente, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), non costituisce autonoma fonte di obbligazioni, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando pertanto sul piano processuale l'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza di una causa debendi (cd. astrazione processuale); quindi il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria, mentre è onere del promittente provare l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito (cfr. Cass.
Civ., sez. III, 01/12/2003, n.18311; Cass. Civ., sez. III, 06/03/2006, n. 4804).
Si tratta dunque di verificare se - che agisce, quale titolare della Parte_1
responsabilità genitoriale degli eredi testamentari e - Per_1 Persona_2
ai fini della restituzione dell'importo oggetto dell'assegno bancario, abbia provato, in base a conferente allegazione, l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione. Sul punto, è pacifico che l'invalidità di cui si controverte non possa derivare dal mancato rispetto, nella corresponsione dell'importo di € 100.000,00, della forma sacramentale di cui all'art.782 c.c., essendo proprio parte attrice ad aver escluso, sin dal primo atto difensivo, la qualificazione dell'assegno bancario quale donazione, anche di modico valore.
Con riguardo invece all'annullabilità del medesimo per incapacità naturale dell'emittente, è opportuno precisare che, secondo un orientamento del Giudice di legittimità che può ritenersi assolutamente consolidato, l'annullamento di un negozio per incapacità naturale, non richiede una malattia che annulli, in modo assoluto, le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive e intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto o la formazione di una volontà; in altri termini, la diminuzione deve far venir meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere (cfr. Cass. sez. II, 26/03/2013, n.
7626; Cass. civ., sez. II, 30/05/2017, n. 13659).
Ciò posto, ricordando che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spettando a chi agisca ai fini dell'annullabilità dell'atto dimostrare la dedotta incapacità, non necessariamente assoluta ma imprescindibilmente sussistente al momento della conclusione del negozio del quale si demanda la caducazione, la domanda di restituzione dell'importo di €
100.000,00 va rigettata, non avendo parte attrice - che si è limitata a richiamare una progressiva riduzione delle capacità cognitive della senza peraltro Per_4
provvedere all'attivazione di un procedimento di interdizione o di inabilitazione dell'interessata, evidentemente sintomatico di una condizione di infermità mentale più o meno grave da tutelare con gli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento - adeguatamente soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando ogni contraria eccezione disattesa così provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta da dichiara Parte_1
l'inadempimento di all'obbligo di rendiconto e per l'effetto condanna CP_1
parte convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di € 135.300,00, oltre interessi al tasso legale, dalla data di notifica della citazione al soddisfo;
b) rigetta la domanda di restituzione della somma di € 100.000,00 proposta da Pt_1
[...]
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
NAPOLI, 02/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio