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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del giorno 08/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7534 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rizzi
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Paolo Sedda
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.9.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, censurando le conclusioni rassegnate dal dott. , CP_2
quale C.T.U. nominato nella pregressa fase processuale, e lamentando, in particolare, che il predetto ausiliario aveva sottovalutato la malattia di Parkinson (asseverata da apposita certificazione sanitaria e tale da provocargli un notevole tremore alle mani), nonché le ulteriori infermità dalle quali pure era affetto e gravemente incidenti sulla capacità di deambulazione. Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente chiedeva che l'adito Tribunale – previa rinnovazione delle operazioni peritali, per il tramite di altro ausiliario – accertasse il requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Giova pure rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge
30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua...”.
2.3. Ciò posto, il consulente nominato in fase di A.T.P.O., dott. , all'esito di un CP_2
accurato esame clinico ed obiettivo, ha accertato che , seppur totalmente Parte_1 inabile, non è in possesso del requisito sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Più in dettaglio, l'ausiliario, dopo aver descritto il periziando quale “Paziente vigile, orientato
T/S/P, poco collaborante”, sprovvisto di deficit di memoria ed in grado di rispondere coerentemente alle domande postegli, ha così illustrato gli esiti dell'esame dell'apparato osteo-articolare: “L'ho inviato ad andare dalla stanza di anamnesi alla stanza di visita, senza deambulatore. Mi ha risposto che non riesce a camminare senza deambulatore. Gli ho detto che può appoggiare le sue mani alle mie, come se fossi un deambulatore;
si è convinto ed appoggiandosi alle mie mani si è recato dalla stanza di anamnesi alla stanza di visita;
è salito da solo sulla bilancia per farsi pesare. E' andato da solo dalla bilancia al lettino da
2 visita. E' salito da solo su lettino per farsi visitare. Si è spogliato autonomamente e dopo essere stato visitato si è rivestito da solo. Poi è tornato dalla stanza di visita alla stanza di anamnesi, da solo, autonomamente e senza deambulatore. Il tremore a tratti non era presente, soprattutto quando non notava che lo guardavo. Lieve rallentamento motorio nella deambulazione ed una riduzione delle sincinesie pendolari.. Deambulazione e passaggi posturali autonomi senza necessità di un accompagnatore. e del deambulatore. Tono - trofismo muscolare consono per l'età, ad eccezione della gamba destra che è ipotonica ed ipotrofica per una pregressa poliomielite infantile. Arti superiori : Tremore a riposo, lieve, degli arti superiori (a destra > sinistra) a tipo contar moneta I movimenti articolari sono conservati. Rachide cervicale: i movimenti di flesso - estensione, rotazione ed inclinazione laterale destra e sinistra sono conservati Rachide dorsale: i movimenti di flesso - estensione, rotazione ed inclinazione laterale destra e sinistra sono conservati Rachide lombo-sacrale: i movimenti di flesso - estensione, rotazione ed inclinazione laterale destra e sinistra sono limitati ai massimi gradi. Lasegue: negativo. Arti inferiori: Ipotonia ed ipotrofia della gamba destra per pregressa poliomielite. Polsi normosfigmici. I movimenti articolari sono conservati. Le gambe ed i piedi sono edematosi, soprattutto a destra” (pag. 5 della relazione depositata in data 9.8.2024 nel procedimento iscritto al n. 513/2024 R.G.L.).
2.4. Come appare evidente alla stregua delle risultanze dell'esame obiettivo, non si configura alcuna impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, unica condizione questa - alternativamente all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza - prevista dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della L. n. 21 novembre 1988, n. 508), per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
In tal senso, del resto, depone la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
2.5. A ciò si aggiunga che – come puntualizzato dal C.T.U. – non si rinvengono referti dai quali sia possibile evincere una diagnosi della malattia di Parkinson, laddove, per quel che concerne il profilo della deambulazione, l'ausiliario ha riscontrato solo un rallentamento
3 motorio, che, in quanto tale, non s'appalesa sufficiente per l'insorgenza del requisito sanitario in discorso.
2.6. L'elaborato peritale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicchè, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, non si ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né, tanto meno, di dover disporre la rinnovazione delle indagini.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste
CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7534/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza dell'8/1/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del giorno 08/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7534 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rizzi
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Paolo Sedda
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.9.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, censurando le conclusioni rassegnate dal dott. , CP_2
quale C.T.U. nominato nella pregressa fase processuale, e lamentando, in particolare, che il predetto ausiliario aveva sottovalutato la malattia di Parkinson (asseverata da apposita certificazione sanitaria e tale da provocargli un notevole tremore alle mani), nonché le ulteriori infermità dalle quali pure era affetto e gravemente incidenti sulla capacità di deambulazione. Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente chiedeva che l'adito Tribunale – previa rinnovazione delle operazioni peritali, per il tramite di altro ausiliario – accertasse il requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Giova pure rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge
30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua...”.
2.3. Ciò posto, il consulente nominato in fase di A.T.P.O., dott. , all'esito di un CP_2
accurato esame clinico ed obiettivo, ha accertato che , seppur totalmente Parte_1 inabile, non è in possesso del requisito sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Più in dettaglio, l'ausiliario, dopo aver descritto il periziando quale “Paziente vigile, orientato
T/S/P, poco collaborante”, sprovvisto di deficit di memoria ed in grado di rispondere coerentemente alle domande postegli, ha così illustrato gli esiti dell'esame dell'apparato osteo-articolare: “L'ho inviato ad andare dalla stanza di anamnesi alla stanza di visita, senza deambulatore. Mi ha risposto che non riesce a camminare senza deambulatore. Gli ho detto che può appoggiare le sue mani alle mie, come se fossi un deambulatore;
si è convinto ed appoggiandosi alle mie mani si è recato dalla stanza di anamnesi alla stanza di visita;
è salito da solo sulla bilancia per farsi pesare. E' andato da solo dalla bilancia al lettino da
2 visita. E' salito da solo su lettino per farsi visitare. Si è spogliato autonomamente e dopo essere stato visitato si è rivestito da solo. Poi è tornato dalla stanza di visita alla stanza di anamnesi, da solo, autonomamente e senza deambulatore. Il tremore a tratti non era presente, soprattutto quando non notava che lo guardavo. Lieve rallentamento motorio nella deambulazione ed una riduzione delle sincinesie pendolari.. Deambulazione e passaggi posturali autonomi senza necessità di un accompagnatore. e del deambulatore. Tono - trofismo muscolare consono per l'età, ad eccezione della gamba destra che è ipotonica ed ipotrofica per una pregressa poliomielite infantile. Arti superiori : Tremore a riposo, lieve, degli arti superiori (a destra > sinistra) a tipo contar moneta I movimenti articolari sono conservati. Rachide cervicale: i movimenti di flesso - estensione, rotazione ed inclinazione laterale destra e sinistra sono conservati Rachide dorsale: i movimenti di flesso - estensione, rotazione ed inclinazione laterale destra e sinistra sono conservati Rachide lombo-sacrale: i movimenti di flesso - estensione, rotazione ed inclinazione laterale destra e sinistra sono limitati ai massimi gradi. Lasegue: negativo. Arti inferiori: Ipotonia ed ipotrofia della gamba destra per pregressa poliomielite. Polsi normosfigmici. I movimenti articolari sono conservati. Le gambe ed i piedi sono edematosi, soprattutto a destra” (pag. 5 della relazione depositata in data 9.8.2024 nel procedimento iscritto al n. 513/2024 R.G.L.).
2.4. Come appare evidente alla stregua delle risultanze dell'esame obiettivo, non si configura alcuna impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, unica condizione questa - alternativamente all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza - prevista dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della L. n. 21 novembre 1988, n. 508), per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
In tal senso, del resto, depone la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
2.5. A ciò si aggiunga che – come puntualizzato dal C.T.U. – non si rinvengono referti dai quali sia possibile evincere una diagnosi della malattia di Parkinson, laddove, per quel che concerne il profilo della deambulazione, l'ausiliario ha riscontrato solo un rallentamento
3 motorio, che, in quanto tale, non s'appalesa sufficiente per l'insorgenza del requisito sanitario in discorso.
2.6. L'elaborato peritale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicchè, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, non si ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né, tanto meno, di dover disporre la rinnovazione delle indagini.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste
CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7534/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza dell'8/1/2025
Il Giudice
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