Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00527/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15213/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15213 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Caiffi e Giulia Padovani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento con il quale il Sig. -OMISSIS- in data 24.10.2022, è stato dichiarato “NON IDONEO” al servizio di polizia per non aver superato la 2° prova di efficienza fisica concernente il salto in alto (donne mt. 1, uomini mt. 1,20), recante la seguente motivazione “il candidato non ha superato la SECONDA prova in quanto HA FALLITO LA PROVA FACENDO CADERE L'ASTA NEI TRE TENTATIVI PREVISTI DAL BANDO CONCORSUALE” ed espresso dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica, dei candidati alla procedura assunzionale ai sensi dell'art. 16-quater del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79, di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, attingendo dall'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29.01.2020, pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 31.01.2020;
- della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione nominata con Decreto del 19 agosto 2022, per l'accertamento dell'efficienza fisica dei candidati al concorso pubblico per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato e precisamente delle rilevazioni effettuate dalla Commissione in occasione della prova del salto in alto che hanno successivamente portato alla non idoneità del Sig. -OMISSIS-;
- del Verbale delle operazioni giornaliere redatto dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica in data 24.10.2022;
- del provvedimento ove già adottato, non notificato – del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione dello stesso dal procedimento sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;
- di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, conseguenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura di assunzione, e per quanto di interesse, la mancata valutazione dei titoli del Sig. -OMISSIS- ai fini della presente procedura;
E PER L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI
volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ed il rifacimento della 2° prova di efficienza fisica, all'uopo incaricando la Commissione che ha già reso il giudizio gravato, in diversa composizione, e in caso di idoneità l'ammissione, se del caso con riserva, del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale e, qualora risultato idoneo, il suo inserimento nella relativa graduatoria nonché ammissione a partecipare al relativo corso di formazione;
NONCHE' PER IL RICONOSCIMENTO
in capo al Sig. -OMISSIS- del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al procedimento di assunzione citato, ed in particolare del diritto ad essere ammesso allo svolgimento della 3° prova di efficienza fisica ed all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali nonché alla valutazione dei titoli, ed essere così inserito nella relativa graduatoria, anche predisponendo apposita sessione straordinaria;
E LA CONDANNA EX ART.30 C.P.A.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di ogni più idoneo provvedimento che consenta la regolare prosecuzione dell'iter selettivo e, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. RE EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 10.11.2022 e depositato il 06.12.2022 la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 24.10.2022 con cui è stata dichiarata non idonea al servizio di polizia per mancato superamento della seconda prova di efficienza fisica (salto in alto), nell’ambito della procedura di assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato.
Ha allegato di aver subito un infortunio pochi giorni prima delle prove, per il quale aveva ottenuto un differimento, e di non essersi ancora completamente ristabilito al momento della nuova convocazione. Ha dedotto che la Commissione avrebbe dovuto consentire un ulteriore rinvio, in quanto la mancata idoneità sarebbe dipesa esclusivamente dalle conseguenze dell’infortunio, già rappresentate dopo la prova di corsa.
2. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
3. All’udienza del 09.01.2026 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso va respinto.
Il quadro delle allegazioni e delle prove consente di ritenere che non sussistesse alcuna condizione di obbiettiva impossibilità allo svolgimento delle prove. Anzitutto, il ricorrente aveva già beneficiato di un differimento di diversi giorni e ciò gli aveva consentito di recuperare la propria condizione fisica dall’infortunio, proprio sulla base delle indicazioni fornite del personale sanitario.
Ancora, il superamento della prima prova di corsa, con un tempo inferiore al limite previsto di diversi secondi (3’49’’ rispetto a 3’55’’), dimostra una condizione fisica sufficiente per affrontare le prove successive.
Non è stata fornita infine, alcuna prova oggettiva che, alla data del 24.10.2022, l’infortunio impedisse davvero lo svolgimento delle prove residue.
La prognosi medica era dunque stata già rispettata, mettendo il ricorrente nelle condizioni di partecipare alle prove in condizioni paritarie con gli altri concorrenti.
La giurisprudenza che consente la ripetizione delle prove in caso di infortunio si riferisce a situazioni eccezionali, caratterizzate da una comprovata impossibilità temporanea, non da mere allegazioni soggettive (Tar Lazio, sez. I-bis, 21 settembre 2020, n. 9620; sez. II-ter, 10 febbraio 2021, n. 1656; sez. I-quater, 15 febbraio 2023, n. 2720, sez. I – quater 28 dicembre 2023, n. 19853).
Nel caso di specie, dunque, vi sono indizi seri e precisi per ritenere che la condizione di infortunio fosse superata: il differimento concesso, il tempo decorso e la prestazione nella corsa confermano la condizione di recupero e la possibilità di partecipare in condizioni sufficienti e paritarie con tutti gli altri candidati.
La Commissione ha quindi correttamente applicato la lex specialis , che non prevede ulteriori rinvii se il candidato è in grado di partecipare alle prove. Il mancato superamento del salto in alto non può quindi, essere imputato a una condizione di inidoneità fisica, ma rientra nella normale alea concorsuale.
In definitiva, il ricorso va respinto.
5. Le spese di lite possono compensarsi in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO AT, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
RE EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE EN | CO AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.