CASS
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TI AT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza in relazione alla mancata valutazione della richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, con declaratoria di irrevocabilità della sentenza di condanna in relazione al contestato reato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della medesima città in data 29/10/2019, che aveva condannato TI AT, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di mesi dieci di reclusione e C. 1.500,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, Penale Sent. Sez. 6 Num. 533 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 26/11/2025 d.P.R. n. 309/90, così riqualificata l'originaria imputazione. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione TI AT, mediante il proprio difensore di fiducia, affidandolo ad un unico motivo di ricorso, che si riassume sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per avere omesso la Corte di appello di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, avanzata dal difensore nel corso della discussione all'udienza del 15/01/2025 alla presenza dell'imputato. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla lettura del verbale dell'udienza, tenutasi in Corte di appello in data 15/01/2025, emerge effettivamente che, dopo che l'imputato, presente in udienza, rendeva spontanee dichiarazioni, all'esito della discussione, il difensore concludeva riportandosi integralmente all'atto di appello e chiedendo l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, altresì, l'omessa motivazione su questa specifica richiesta, ritualmente e tempestivamente formulata, che non risulta neppure riportata fra le conclusioni difensive. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sull'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo proposta, nella vigenza della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (come nel caso in esame), dal difensore, pur privo di procura speciale, alla presenza dell'imputato nell'udienza di discussione (Sez. 6, n. 300 del 22/10/2024, dep. 2025, Rv. 287415-01; sul punto si richiama altresì Sez. 4, n. 5161 del 12/04/1984, Rv. 164592-01, che affermava il medesimo principio con riguardo alle sanzioni sostitutive). Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alla sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
2 ).1"Consigliere estensore Il Presidente Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per la decisione sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 26 novembre 2025
udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza in relazione alla mancata valutazione della richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, con declaratoria di irrevocabilità della sentenza di condanna in relazione al contestato reato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della medesima città in data 29/10/2019, che aveva condannato TI AT, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di mesi dieci di reclusione e C. 1.500,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, Penale Sent. Sez. 6 Num. 533 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 26/11/2025 d.P.R. n. 309/90, così riqualificata l'originaria imputazione. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione TI AT, mediante il proprio difensore di fiducia, affidandolo ad un unico motivo di ricorso, che si riassume sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per avere omesso la Corte di appello di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, avanzata dal difensore nel corso della discussione all'udienza del 15/01/2025 alla presenza dell'imputato. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla lettura del verbale dell'udienza, tenutasi in Corte di appello in data 15/01/2025, emerge effettivamente che, dopo che l'imputato, presente in udienza, rendeva spontanee dichiarazioni, all'esito della discussione, il difensore concludeva riportandosi integralmente all'atto di appello e chiedendo l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, altresì, l'omessa motivazione su questa specifica richiesta, ritualmente e tempestivamente formulata, che non risulta neppure riportata fra le conclusioni difensive. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sull'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo proposta, nella vigenza della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (come nel caso in esame), dal difensore, pur privo di procura speciale, alla presenza dell'imputato nell'udienza di discussione (Sez. 6, n. 300 del 22/10/2024, dep. 2025, Rv. 287415-01; sul punto si richiama altresì Sez. 4, n. 5161 del 12/04/1984, Rv. 164592-01, che affermava il medesimo principio con riguardo alle sanzioni sostitutive). Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alla sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
2 ).1"Consigliere estensore Il Presidente Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per la decisione sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 26 novembre 2025