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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al R.G. n. 1018/2024, proposta
DA
, in proprio e nella Parte_1 Parte_2
qualità di amministratore di sostegno del minore , Persona_1
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco
Romano, presso il cui studio in Scafati, alla Via E. Fermi n. 4, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
NEI CONFRONTI DI
in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro-tempore, parte rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Adele De Paula e Ferdinando Miriano, ed elettivamente domiciliata in , alla Via Nizza n. 146, presso l'U.O.C. CP_1
Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell . CP_1
APPELLATA , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, CP_2
dall'avv. Antonio Romano, presso il cui studio in Nocera Inferiore, alla Via
G. Garibaldi n. 23, elettivamente domicilia;
APPELLATA
E in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco
NO, presso il cui studio in Napoli, al Viale Augusto n.162, elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello alla sentenza n. 402/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore, in tema di responsabilità professionale.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, la dott.ssa
[...]
e l affinché fosse accertata e dichiarata la CP_2 Controparte_1
responsabilità per colpa dei sanitari che avevano avuto in cura la gestante ed il nato e che, per l'effetto, fossero condannati al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivati al minore e ai genitori. Persona_1
Instaurato il contraddittorio, l , nel costituirsi in Controparte_1
giudizio, chiamava in causa la compagnia di assicurazione Controparte_4
per essere manlevata in caso di condanna, chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio la dott.ssa che eccepiva la nullità della notifica CP_2
dell'atto di citazione, chiedendo la chiamata in causa della e il rigetto CP_3
della domanda proposta da parte attrice, in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Si costituiva la società che, in via preliminare, eccepiva la nullità CP_3
dell'atto di citazione e di chiamata in causa, per carenza dei requisiti di cui all'art. 163
n. 3,4 e 5 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea perché non era provato il nesso di causalità tra la condotta della dott.ssa e l'evento dannoso;
CP_2
infine, in via subordinata, chiedeva che la società di assicurazione fosse tenuta a corrispondere le somme entro i limiti indicati nella polizza di assicurazione e tenuto conto della solidarietà tra i soggetti convenuti in causa.
La causa era, poi, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta,
l'assunzione delle prove testimoniale ammesse (cfr. verbale di udienza 18/03/2015,
19/11/2015, 27/09/2017 e 11/07/2018 e) e l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio (cfr. relazione della dott.ssa e del dott. , Persona_2 Persona_3
con l'ausilio del dott. , del 31\05\2021). Persona_4
Il Tribunale, con sentenza n. 402\2024, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando l' al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e di della somma di €. 134.130,00, a titolo di risarcimento
[...] Parte_2
del danno non patrimoniale, quantificato nella misura del 23% quale danno biologico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della pronuncia fino al saldo;
rigettava la domanda risarcitoria avanzata dai genitori iure proprio, sia in relazione al danno non patrimoniale che a quello patrimoniale, per difetto di prova circa il pregiudizio all'integrità fisica e psichica da essi subito, nonché per mancata documentazione degli esborsi sostenuti. Con riferimento al danno morale, il rigetto è stato motivato dalla carenza di allegazioni specifiche da parte degli attori.
Il Tribunale condannava, altresì, l locale a corrispondere a Controparte_1
e la somma di €. 8.000,00 a titolo di compensi Parte_1 Parte_2
professionali oltre ad accessori di legge, gli attori e al pagamento, Parte_1 Pt_2
in favore della dott.ssa e di della somma di €. 8.000,00 CP_2 CP_3
a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge;
infine, le spese relative all'espletamento della C.T.U. erano poste definitivamente a carico dell'
[...]
. Controparte_1
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello, Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) L'erroneità della decisione fondata sulle conclusioni della C.T.U., incongruenti e non adeguatamente motivate, chiedendo, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali o, in subordine, la rivalutazione del danno biologico che dovrebbe essere quantificato nella misura del 40%.
2) Il mancato riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, in qualità di genitori del minore.
3) La erronea regolamentazione delle spese di lite, con particolare riferimento alla loro condanna alla refusione degli onorari professionali in favore della dott.ssa e della Compagnia di Assicurazione CP_2 CP_3
deducendone la illegittimità, in considerazione della complessità della vicenda e la ricorrenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
Si è costituita la dott.ssa eccependo, in via principale, il giudicato CP_2
interno in ordine all'esclusione di responsabilità per il fatto illecito e, in via subordinata, ha reiterato la richiesta di manleva nei confronti della in CP_3
virtù del contratto di assicurazione n. 42516189 dell'11.05.2005, chiedendo, in ogni caso, il rigetto del motivo di appello relativo alla regolazione delle spese di primo grado.
Si è costituta l che ha contestato le avverse deduzioni, concludendo per CP_3
il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituta l che ha resistito ai motivi di Controparte_1
impugnazione, concludendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza n. 402/2024, con vittoria di spese. Quindi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, all'udienza del
30.06.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano la quantificazione del danno biologico riconosciuta dal giudice di prime cure nella misura del 23%, deducendo l'assenza di una motivazione scientificamente fondata, in quanto il giudicante si sarebbe limitato a recepire le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, omettendo di considerare le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte.
La doglianza è infondata.
La sentenza impugnata ha, infatti, esaminato in maniera puntuale, articolata e adeguatamente motivata il profilo del danno non patrimoniale subito dal minore
, come risulta dalle pagine 7-10 della sentenza. Persona_1
In particolare, il giudice di primo grado ha valorizzato i contenuti della consulenza d'ufficio, richiamandone ampi stralci e fondando su di essa le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza e alla quantificazione del pregiudizio lamentato.
La consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato che, durante il travaglio, la condotta dei sanitari non è stata pienamente conforme alle linee guida vigenti, omettendo il monitoraggio continuo del benessere fetale mediante cardiotocografia, nonostante la nota condizione di ascite fetale in utero.
Si legge, infatti, che: “poiché era noto che in utero il feto aveva manifestato ascite, sarebbe stato necessario il monitoraggio continuo delle condizioni fetali, mediante cardiotocografia continua. Non possiamo sapere se la cardiotocografia sia stata continua o intermittente, ma solo che in due occasioni era normale. Già all'epoca le linee guida consigliavano infatti la cardiotocografia continua in presenza di rischi fetali, come in questo caso” (p. 15 relazione tecnica). È stato, inoltre, rilevato come la documentazione sanitaria risulti incompleta, con particolare riferimento al diario del parto che non riporta i parametri del monitoraggio del benessere fetale, limitandosi a menzionare due cardiotocografie definite normali ma non documentate, non essendo associato alla cartella clinica nessun tracciato cardiotocografico;
(p. 15 relazione tecnica).
Quanto alla condotta successiva alla nascita, i consulenti d'ufficio hanno ritenuto che la scelta di intubare il neonato a distanza di cinque minuti dalla ventilazione a pressione per fronteggiare l'asfissia, sebbene oggi ritenuta non raccomandabile, fosse comunque conforme alle legis artis all'epoca vigenti e, in particolare, alle linee guida sulla rianimazione prenatale contenute nella rivista Pediatrics 2000 (v. p. 18 relazione tecnica).
Sulla base di tali elementi, la C.T.U. ha concluso che la condizione di asfissia neonatale non sia da ritenersi sufficiente, da sola, a determinare il grave quadro clinico, risultando quest'ultimo connotato da ulteriori anomalie dismorfiche di natura preesistente.
In tale contesto i consulenti d'ufficio hanno stimato che “la disabilità motoria ed intellettiva, valutabili intorno all' 80-85% di danno biologico, si ammette con ragionevole probabilità che siano stati aggravate – in misura “NON PREVALENTE”
- dall'inadeguata gestione del travaglio e del parto” e che “la suddetta quota di danno biologico “non prevalente” – derivante dalla probabile inadeguata gestione del travaglio e del parto- è collocabile in un ampio range tra il 20-40%” (p. 29 relazione tecnica).
Alla luce di tali risultanze, il Tribunale ha ritenuto equa la quantificazione del danno biologico ascrivibile alla condotta colposa dei sanitari nella misura del 23%, motivando tale determinazione con riferimento alla limitata incidenza delle condotte omissive riscontrate, descritte come meri scostamenti dalle linee guida, non avendo i sanitari provveduto al continuo monitoraggio cardiotocografico durante la fase del travaglio. La scelta del Giudice di primo grado di aderire integralmente alle conclusioni della
C.T.U. è pienamente legittima e conforme al consolidato orientamento della Suprema
Corte.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico” (cfr. Cass. civ. n. 10688/08).
Analogamente, è stato affermato che “non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive” (cfr. Cass. civ. n. 282/2009).
Alla stregua di quanto precede, il Giudice di prime cure ha fornito una motivazione adeguata e logica in ordine alla quantificazione del danno, basandola sull'accertamento tecnico imparziale e scegliendo un valore (23%) pienamente compatibile con il range causale stimato (20-40%) e con la prevalente incidenza delle preesistenti anomalie dismorfiche del feto.
Ne consegue, quindi, l'infondatezza del primo motivo di gravame.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame concernente il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale “iure proprio” subito dai genitori in conseguenze delle lesioni riportate dal figlio durante il parto.
Al riguardo è d'uopo una ricostruzione giurisprudenziale.
Com'è noto, la Suprema Corte, a partire dalla sentenza a Sezioni Unite n. 9556 del
2002, ha affermato il principio secondo cui “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso;
ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire iure proprio contro il responsabile”.
Dunque, il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto è ristorabile non solo in caso di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale (cfr., con riferimento al danno morale in favore dei prossimi congiunti della vittima di lesioni colpose, tra le altre, Cass. 16 febbraio 2012, n. 2228; Cass. 6 aprile 2011, n. 7884; Cass. 3 aprile 2008,
n. 8546; Cass. 14 giugno 2006, n. 13754; Cass. 31 maggio 2003, n. 8827), salvo verificare di volta in volta l'entità delle lesioni, nonché “in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento” (cfr. Cass. n. 9556 del 2002).
In sintesi, il pregiudizio non patrimoniale in questione può ravvisarsi, e quindi risarcirsi a condizione che le lesioni, per la loro natura e gravità, incidano, compromettendola, sulla relazione affettiva tra la vittima e i prossimi congiunti (cfr. Cass. n. 2228 del
2012).
Tale conclusione deve ritenersi coerente con i principi espressi dalla Suprema Corte nelle c.d. sentenze gemelle del 2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), in cui le
Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo, ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c..
A tale stregua, il danno non patrimoniale va sempre allegato e provato.
In tale ottica, la prova può essere data ad ogni modo con ogni mezzo ed in specie a mezzo di presunzioni (v. Cass. sez. un., 15 gennaio 2009, n. 794; Cass., 19 dicembre
2008, n. 29832). Va sottolineato, però, che attraverso il ricorso alle presunzioni, è possibile sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda (cfr. Cass. sez. un., 6 marzo 2009, n. 6454).
Anche la prova del danno non patrimoniale da uccisione, o da lesione dello stretto congiunto, può essere data con ricorso alla prova presuntiva, che viene tipicamente integrata dalla gravità delle lesioni e dalla convivenza familiare strettissima normalmente propria del rapporto tra genitori e figlio (Cass. 16/02/2012, n. 2228, Cass.
11/07/2017, n. 17058, nonché Cass. 24/01/2020 n. 1640).
Orbene, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, deve rilevarsi l'infondatezza del motivo di gravame, in quanto privo di allegazioni specifiche circa le conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite dai genitori.
In particolare, l'appellante ha affermato che “non ci sono allegazioni o prove che tengano ….. è l'esperienza del Magistrato “per fatto notorio” che dovrebbe portare a decidere in senso favorevole. Un bambino che sin dalla nascita non si comporta come un bambino normale ma che necessita di cure continue, di controlli continui, di visite specialistiche continue, un bambino che non può giocare come gli altri bambini, che non potrà avere una vita come gli altri bambini determina una sofferenza, morale, psicologica e fisica nei suoi genitori che non ha bisogno di allegazioni per poterla provare”.
Tale assunto non può essere condiviso, poiché non è consentito ricorrere al fatto notorio per dimostrare la sussistenza di un danno che, al contrario, deve essere allegato e provato sia nella sua esistenza che nella sua eziologia, ossia nel nesso causale con l'evento lesivo. Circostanza, questa, che nel caso di specie è del tutto mancata.
Al fine di configurare il danno risarcibile “iure proprio”, è necessario che le sofferenze siano dettagliatamente esposte in relazione alla condizione del figlio, chiarendo in che modo le lesioni da lui riportate abbiano inciso in maniera concreta ed effettiva sulla vita familiare, sulla relazione affettiva con il minore, sull'equilibrio psicofisico dei genitori e sulle loro abitudini di vita.
Nel caso in esame, gli appellanti non hanno dedotto né in primo né in secondo grado, né tampoco dimostrato alcunché sulle sofferenze psicologiche o fisiche patite dai genitori in conseguenza delle lesioni subite dal figlio.
La generica affermazione secondo cui il “bambino non può giocare come gli altri” e le difficoltà che esso incontrerebbe nel corso della vita non è sufficiente a configurare un danno morale risarcibile, in quanto non si collega direttamente a una specifica lesione del rapporto parentale, né a una compromissione evidente della sfera affettiva e psicologica dei genitori.
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente affermato che, “in assenza di specifiche allegazioni in ordine alle sofferenze patite dai genitori, non è consentito dedurre l'esistenza del danno in via presuntiva.
Infatti, il giudice potrà fare applicazione anche e soprattutto della prova presuntiva, solo in presenza di specifiche allegazioni di parte che, nel caso di specie, sono mancate”.
Con l'ultimo motivo di gravame, è stata censurata la statuizione del Tribunale in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, ritenendo iniqua la condanna disposta in favore della Dott.ssa e della CP_2 Parte_3
e sostenendo che, in ragione della complessità della fattispecie medico-legale oggetto del giudizio, il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese.
La doglianza non merita accoglimento.
Preliminarmente, si osserva che l'art. 92 c.p.c. come modificato al d.l. n.132/2014 conv. in L. n. 162/2014, ha disposto che la compensazione opera in caso di reciproca soccombenza, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n.77/18 pubblicata in data
19/4/18, ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Tale arresto ha determinato la riespansione della disciplina vigente fino alla riforma del 2014, attribuendo al giudice un margine di discrezionalità, purché adeguatamente motivato.
Ebbene, nel caso che ci occupa, la complessità invocata dall'appellante non integra un'eccezionale e grave ragione, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto.
Come emerge chiaramente dagli atti di primo grado, gli stessi appellanti hanno sostenuto con fermezza e convinzione la responsabilità della dott.ssa CP_2
affermando che la condotta professionale della sanitaria fosse “di lapalissiana evidenza” e “indubbia”.
Tali affermazioni escludono la sussistenza di una reale complessità medico-legale percepita dagli attori, che hanno, invece, ritenuto la responsabilità della convenuta evidente e certa.
Inoltre, la citazione infondata della dott.ssa ha comportato per quest'ultima CP_2
un ingiustificato coinvolgimento nel giudizio, con conseguenti oneri economici e personali, nonché la necessità di chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice.
Non ricorrono, pertanto, le condizioni per derogare al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., e correttamente applicato dal Giudice di primo grado.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna degli appellanti alle spese del secondo grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in narrativa, avverso la sentenza n. 402/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in €. 7160,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge e oneri Contr riflessi per l
Dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, per il versamento dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al R.G. n. 1018/2024, proposta
DA
, in proprio e nella Parte_1 Parte_2
qualità di amministratore di sostegno del minore , Persona_1
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco
Romano, presso il cui studio in Scafati, alla Via E. Fermi n. 4, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
NEI CONFRONTI DI
in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro-tempore, parte rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Adele De Paula e Ferdinando Miriano, ed elettivamente domiciliata in , alla Via Nizza n. 146, presso l'U.O.C. CP_1
Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell . CP_1
APPELLATA , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, CP_2
dall'avv. Antonio Romano, presso il cui studio in Nocera Inferiore, alla Via
G. Garibaldi n. 23, elettivamente domicilia;
APPELLATA
E in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco
NO, presso il cui studio in Napoli, al Viale Augusto n.162, elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello alla sentenza n. 402/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore, in tema di responsabilità professionale.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, la dott.ssa
[...]
e l affinché fosse accertata e dichiarata la CP_2 Controparte_1
responsabilità per colpa dei sanitari che avevano avuto in cura la gestante ed il nato e che, per l'effetto, fossero condannati al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivati al minore e ai genitori. Persona_1
Instaurato il contraddittorio, l , nel costituirsi in Controparte_1
giudizio, chiamava in causa la compagnia di assicurazione Controparte_4
per essere manlevata in caso di condanna, chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio la dott.ssa che eccepiva la nullità della notifica CP_2
dell'atto di citazione, chiedendo la chiamata in causa della e il rigetto CP_3
della domanda proposta da parte attrice, in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Si costituiva la società che, in via preliminare, eccepiva la nullità CP_3
dell'atto di citazione e di chiamata in causa, per carenza dei requisiti di cui all'art. 163
n. 3,4 e 5 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea perché non era provato il nesso di causalità tra la condotta della dott.ssa e l'evento dannoso;
CP_2
infine, in via subordinata, chiedeva che la società di assicurazione fosse tenuta a corrispondere le somme entro i limiti indicati nella polizza di assicurazione e tenuto conto della solidarietà tra i soggetti convenuti in causa.
La causa era, poi, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta,
l'assunzione delle prove testimoniale ammesse (cfr. verbale di udienza 18/03/2015,
19/11/2015, 27/09/2017 e 11/07/2018 e) e l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio (cfr. relazione della dott.ssa e del dott. , Persona_2 Persona_3
con l'ausilio del dott. , del 31\05\2021). Persona_4
Il Tribunale, con sentenza n. 402\2024, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando l' al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e di della somma di €. 134.130,00, a titolo di risarcimento
[...] Parte_2
del danno non patrimoniale, quantificato nella misura del 23% quale danno biologico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della pronuncia fino al saldo;
rigettava la domanda risarcitoria avanzata dai genitori iure proprio, sia in relazione al danno non patrimoniale che a quello patrimoniale, per difetto di prova circa il pregiudizio all'integrità fisica e psichica da essi subito, nonché per mancata documentazione degli esborsi sostenuti. Con riferimento al danno morale, il rigetto è stato motivato dalla carenza di allegazioni specifiche da parte degli attori.
Il Tribunale condannava, altresì, l locale a corrispondere a Controparte_1
e la somma di €. 8.000,00 a titolo di compensi Parte_1 Parte_2
professionali oltre ad accessori di legge, gli attori e al pagamento, Parte_1 Pt_2
in favore della dott.ssa e di della somma di €. 8.000,00 CP_2 CP_3
a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge;
infine, le spese relative all'espletamento della C.T.U. erano poste definitivamente a carico dell'
[...]
. Controparte_1
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello, Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) L'erroneità della decisione fondata sulle conclusioni della C.T.U., incongruenti e non adeguatamente motivate, chiedendo, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali o, in subordine, la rivalutazione del danno biologico che dovrebbe essere quantificato nella misura del 40%.
2) Il mancato riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, in qualità di genitori del minore.
3) La erronea regolamentazione delle spese di lite, con particolare riferimento alla loro condanna alla refusione degli onorari professionali in favore della dott.ssa e della Compagnia di Assicurazione CP_2 CP_3
deducendone la illegittimità, in considerazione della complessità della vicenda e la ricorrenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
Si è costituita la dott.ssa eccependo, in via principale, il giudicato CP_2
interno in ordine all'esclusione di responsabilità per il fatto illecito e, in via subordinata, ha reiterato la richiesta di manleva nei confronti della in CP_3
virtù del contratto di assicurazione n. 42516189 dell'11.05.2005, chiedendo, in ogni caso, il rigetto del motivo di appello relativo alla regolazione delle spese di primo grado.
Si è costituta l che ha contestato le avverse deduzioni, concludendo per CP_3
il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituta l che ha resistito ai motivi di Controparte_1
impugnazione, concludendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza n. 402/2024, con vittoria di spese. Quindi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, all'udienza del
30.06.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano la quantificazione del danno biologico riconosciuta dal giudice di prime cure nella misura del 23%, deducendo l'assenza di una motivazione scientificamente fondata, in quanto il giudicante si sarebbe limitato a recepire le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, omettendo di considerare le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte.
La doglianza è infondata.
La sentenza impugnata ha, infatti, esaminato in maniera puntuale, articolata e adeguatamente motivata il profilo del danno non patrimoniale subito dal minore
, come risulta dalle pagine 7-10 della sentenza. Persona_1
In particolare, il giudice di primo grado ha valorizzato i contenuti della consulenza d'ufficio, richiamandone ampi stralci e fondando su di essa le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza e alla quantificazione del pregiudizio lamentato.
La consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato che, durante il travaglio, la condotta dei sanitari non è stata pienamente conforme alle linee guida vigenti, omettendo il monitoraggio continuo del benessere fetale mediante cardiotocografia, nonostante la nota condizione di ascite fetale in utero.
Si legge, infatti, che: “poiché era noto che in utero il feto aveva manifestato ascite, sarebbe stato necessario il monitoraggio continuo delle condizioni fetali, mediante cardiotocografia continua. Non possiamo sapere se la cardiotocografia sia stata continua o intermittente, ma solo che in due occasioni era normale. Già all'epoca le linee guida consigliavano infatti la cardiotocografia continua in presenza di rischi fetali, come in questo caso” (p. 15 relazione tecnica). È stato, inoltre, rilevato come la documentazione sanitaria risulti incompleta, con particolare riferimento al diario del parto che non riporta i parametri del monitoraggio del benessere fetale, limitandosi a menzionare due cardiotocografie definite normali ma non documentate, non essendo associato alla cartella clinica nessun tracciato cardiotocografico;
(p. 15 relazione tecnica).
Quanto alla condotta successiva alla nascita, i consulenti d'ufficio hanno ritenuto che la scelta di intubare il neonato a distanza di cinque minuti dalla ventilazione a pressione per fronteggiare l'asfissia, sebbene oggi ritenuta non raccomandabile, fosse comunque conforme alle legis artis all'epoca vigenti e, in particolare, alle linee guida sulla rianimazione prenatale contenute nella rivista Pediatrics 2000 (v. p. 18 relazione tecnica).
Sulla base di tali elementi, la C.T.U. ha concluso che la condizione di asfissia neonatale non sia da ritenersi sufficiente, da sola, a determinare il grave quadro clinico, risultando quest'ultimo connotato da ulteriori anomalie dismorfiche di natura preesistente.
In tale contesto i consulenti d'ufficio hanno stimato che “la disabilità motoria ed intellettiva, valutabili intorno all' 80-85% di danno biologico, si ammette con ragionevole probabilità che siano stati aggravate – in misura “NON PREVALENTE”
- dall'inadeguata gestione del travaglio e del parto” e che “la suddetta quota di danno biologico “non prevalente” – derivante dalla probabile inadeguata gestione del travaglio e del parto- è collocabile in un ampio range tra il 20-40%” (p. 29 relazione tecnica).
Alla luce di tali risultanze, il Tribunale ha ritenuto equa la quantificazione del danno biologico ascrivibile alla condotta colposa dei sanitari nella misura del 23%, motivando tale determinazione con riferimento alla limitata incidenza delle condotte omissive riscontrate, descritte come meri scostamenti dalle linee guida, non avendo i sanitari provveduto al continuo monitoraggio cardiotocografico durante la fase del travaglio. La scelta del Giudice di primo grado di aderire integralmente alle conclusioni della
C.T.U. è pienamente legittima e conforme al consolidato orientamento della Suprema
Corte.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico” (cfr. Cass. civ. n. 10688/08).
Analogamente, è stato affermato che “non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive” (cfr. Cass. civ. n. 282/2009).
Alla stregua di quanto precede, il Giudice di prime cure ha fornito una motivazione adeguata e logica in ordine alla quantificazione del danno, basandola sull'accertamento tecnico imparziale e scegliendo un valore (23%) pienamente compatibile con il range causale stimato (20-40%) e con la prevalente incidenza delle preesistenti anomalie dismorfiche del feto.
Ne consegue, quindi, l'infondatezza del primo motivo di gravame.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame concernente il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale “iure proprio” subito dai genitori in conseguenze delle lesioni riportate dal figlio durante il parto.
Al riguardo è d'uopo una ricostruzione giurisprudenziale.
Com'è noto, la Suprema Corte, a partire dalla sentenza a Sezioni Unite n. 9556 del
2002, ha affermato il principio secondo cui “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso;
ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire iure proprio contro il responsabile”.
Dunque, il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto è ristorabile non solo in caso di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale (cfr., con riferimento al danno morale in favore dei prossimi congiunti della vittima di lesioni colpose, tra le altre, Cass. 16 febbraio 2012, n. 2228; Cass. 6 aprile 2011, n. 7884; Cass. 3 aprile 2008,
n. 8546; Cass. 14 giugno 2006, n. 13754; Cass. 31 maggio 2003, n. 8827), salvo verificare di volta in volta l'entità delle lesioni, nonché “in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento” (cfr. Cass. n. 9556 del 2002).
In sintesi, il pregiudizio non patrimoniale in questione può ravvisarsi, e quindi risarcirsi a condizione che le lesioni, per la loro natura e gravità, incidano, compromettendola, sulla relazione affettiva tra la vittima e i prossimi congiunti (cfr. Cass. n. 2228 del
2012).
Tale conclusione deve ritenersi coerente con i principi espressi dalla Suprema Corte nelle c.d. sentenze gemelle del 2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), in cui le
Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo, ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c..
A tale stregua, il danno non patrimoniale va sempre allegato e provato.
In tale ottica, la prova può essere data ad ogni modo con ogni mezzo ed in specie a mezzo di presunzioni (v. Cass. sez. un., 15 gennaio 2009, n. 794; Cass., 19 dicembre
2008, n. 29832). Va sottolineato, però, che attraverso il ricorso alle presunzioni, è possibile sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda (cfr. Cass. sez. un., 6 marzo 2009, n. 6454).
Anche la prova del danno non patrimoniale da uccisione, o da lesione dello stretto congiunto, può essere data con ricorso alla prova presuntiva, che viene tipicamente integrata dalla gravità delle lesioni e dalla convivenza familiare strettissima normalmente propria del rapporto tra genitori e figlio (Cass. 16/02/2012, n. 2228, Cass.
11/07/2017, n. 17058, nonché Cass. 24/01/2020 n. 1640).
Orbene, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, deve rilevarsi l'infondatezza del motivo di gravame, in quanto privo di allegazioni specifiche circa le conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite dai genitori.
In particolare, l'appellante ha affermato che “non ci sono allegazioni o prove che tengano ….. è l'esperienza del Magistrato “per fatto notorio” che dovrebbe portare a decidere in senso favorevole. Un bambino che sin dalla nascita non si comporta come un bambino normale ma che necessita di cure continue, di controlli continui, di visite specialistiche continue, un bambino che non può giocare come gli altri bambini, che non potrà avere una vita come gli altri bambini determina una sofferenza, morale, psicologica e fisica nei suoi genitori che non ha bisogno di allegazioni per poterla provare”.
Tale assunto non può essere condiviso, poiché non è consentito ricorrere al fatto notorio per dimostrare la sussistenza di un danno che, al contrario, deve essere allegato e provato sia nella sua esistenza che nella sua eziologia, ossia nel nesso causale con l'evento lesivo. Circostanza, questa, che nel caso di specie è del tutto mancata.
Al fine di configurare il danno risarcibile “iure proprio”, è necessario che le sofferenze siano dettagliatamente esposte in relazione alla condizione del figlio, chiarendo in che modo le lesioni da lui riportate abbiano inciso in maniera concreta ed effettiva sulla vita familiare, sulla relazione affettiva con il minore, sull'equilibrio psicofisico dei genitori e sulle loro abitudini di vita.
Nel caso in esame, gli appellanti non hanno dedotto né in primo né in secondo grado, né tampoco dimostrato alcunché sulle sofferenze psicologiche o fisiche patite dai genitori in conseguenza delle lesioni subite dal figlio.
La generica affermazione secondo cui il “bambino non può giocare come gli altri” e le difficoltà che esso incontrerebbe nel corso della vita non è sufficiente a configurare un danno morale risarcibile, in quanto non si collega direttamente a una specifica lesione del rapporto parentale, né a una compromissione evidente della sfera affettiva e psicologica dei genitori.
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente affermato che, “in assenza di specifiche allegazioni in ordine alle sofferenze patite dai genitori, non è consentito dedurre l'esistenza del danno in via presuntiva.
Infatti, il giudice potrà fare applicazione anche e soprattutto della prova presuntiva, solo in presenza di specifiche allegazioni di parte che, nel caso di specie, sono mancate”.
Con l'ultimo motivo di gravame, è stata censurata la statuizione del Tribunale in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, ritenendo iniqua la condanna disposta in favore della Dott.ssa e della CP_2 Parte_3
e sostenendo che, in ragione della complessità della fattispecie medico-legale oggetto del giudizio, il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese.
La doglianza non merita accoglimento.
Preliminarmente, si osserva che l'art. 92 c.p.c. come modificato al d.l. n.132/2014 conv. in L. n. 162/2014, ha disposto che la compensazione opera in caso di reciproca soccombenza, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n.77/18 pubblicata in data
19/4/18, ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Tale arresto ha determinato la riespansione della disciplina vigente fino alla riforma del 2014, attribuendo al giudice un margine di discrezionalità, purché adeguatamente motivato.
Ebbene, nel caso che ci occupa, la complessità invocata dall'appellante non integra un'eccezionale e grave ragione, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto.
Come emerge chiaramente dagli atti di primo grado, gli stessi appellanti hanno sostenuto con fermezza e convinzione la responsabilità della dott.ssa CP_2
affermando che la condotta professionale della sanitaria fosse “di lapalissiana evidenza” e “indubbia”.
Tali affermazioni escludono la sussistenza di una reale complessità medico-legale percepita dagli attori, che hanno, invece, ritenuto la responsabilità della convenuta evidente e certa.
Inoltre, la citazione infondata della dott.ssa ha comportato per quest'ultima CP_2
un ingiustificato coinvolgimento nel giudizio, con conseguenti oneri economici e personali, nonché la necessità di chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice.
Non ricorrono, pertanto, le condizioni per derogare al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., e correttamente applicato dal Giudice di primo grado.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna degli appellanti alle spese del secondo grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in narrativa, avverso la sentenza n. 402/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in €. 7160,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge e oneri Contr riflessi per l
Dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, per il versamento dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano