Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21115 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21115/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12638/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12638 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Ministero della Giustizia – Centro Nazionale Reclutamento e del presupposto provvedimento della Commissione di cui all'articolo 106, comma 4, del D.Lvo 443, del 30.10.1992, datato e notificato il 23.9.2022, con cui è stata deliberata l'inidoneità attitudinale in seno al concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 1.479 allievi agenti del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. 28.10.2021, pubblicato nella G.U. n. 89/2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, conosciuto e non, ivi espressamente compresi tutti i provvedimenti sulla cui base è stata determinata l’inidoneità attitudinale del ricorrente al concorso in parola;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/2/2023:
- del Decreto del 19 dicembre 2022 del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direttore Generale del Personale e delle Risorse - di approvazione delle graduatorie del concorso a 1479 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile, di cui al P.D.G. 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 89 del 9 novembre 2021;
- del successivo decreto di rettifica in data 20 dicembre 2022, ivi espressamente compresi tutti gli elenchi allegati, contenenti i nominativi dei vincitori per i posti di interesse dell’istante, nonché per quanto possa occorrere il calendario di convocazione presso gli Istituti di formazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la nota del 3 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla definizione del giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa ES DE BA e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 25 ottobre 2022 e depositato in data 28 ottobre 2022, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero della Giustizia con cui è stata deliberata l'inidoneità attitudinale in seno al concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 1.479 allievi agenti del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. 28 ottobre 2021.
2. In data 31 ottobre 2022 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto di stile.
3. Con atto per motivi aggiunti notificato in data 20 gennaio 2023 e depositato in data 14 febbraio 2023, parte ricorrente ha impugnato anche il Decreto di approvazione delle graduatorie del concorso e il successivo decreto di rettifica.
4. Con nota depositata in data 3 novembre 2025, parte ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio per essere lo stesso “ risultato vincitore del successivo concorso per l’arruolamento quale Agente della Polizia Penitenziaria ” e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del gravame con compensazione delle spese.
5. All’udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti.
6. In considerazione di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
7. La definizione in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AR AR, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
ES DE BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES DE BA | AR AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.