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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11883 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 18280/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18280/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
[...]
nato a [...], il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1 in Quarto (Na), alla Via Corso Italia n. 445, domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Rosa
Capuozzo sito in Quarto (Na), alla Via Masullo 3/a
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...] al Corso Italia n. Controparte_1
445 , C.F. domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Eva Russolillo sito C.F._2 in Napoli alla Via dei Missionari 11
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.09.2024, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in Quarto (NA), in data 20.04.2009 con la sig.ra (Atto N. 13 parte 2 serie A - anno Controparte_1
2009); che dall'unione coniugale erano nati tre figli, (l'08.07.2013), (il Per_1 Per_2
31.5.2010) e (il 14.12.2017); che a partire da febbraio 2024 si era verificato l'allontanamento Per_3 dalla casa familiare da parte della sig.ra e che tale condotta, e gli eventi che si erano Controparte_1 successivamente susseguiti, avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis, non sussistendo più la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
che egli svolgeva la professione di operaio edile, percependo in media una retribuzione mensile di circa euro 1.400,00; che la Sig.ra Controparte_1 lavorava con contratto part time con uno stipendio di euro 700,00 mensili, percependo anche guadagni extra da lavori secondari;
che per il benessere della famiglia erano stati contratti di comune accordo tra i coniugi numerosi debiti, per un ammontare di circa euro 800,00 mensili;
che la casa familiare non era di proprietà dei coniugi, ma dei suoi genitori.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva pronunciare la separazione personale dei coniugi per il venir meno dell'affectio coniugalis, con conseguente ordine di trascrizione all'ufficio di competenza nel registro di stato civile;
stabilire la casa familiare in altra sede rispetto a quella attuale;
disporre l'affido condiviso dei minori con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre, determinando i tempi e le modalità della presenza dei minori presso ciascuno dei genitori;
disporre a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento dei figli pari Pt_1 ad euro 600,00 (200,00 per figlio) oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive;
porre a carico della sig.ra il pagamento del 50% delle spese di Controparte_1 finanziamento pari a euro 800,00 mensili totali (dunque per euro 400,00).
Con memoria di costituzione depositata in data 3.12.2024 si costituiva , la quale, Controparte_1 contestando gli assunti attorei, deduceva le continue violenze fisiche e verbali subite dal nel
Pt_1 corso del matrimonio, che l'avevano determinata ad allontanarsi temporaneamente dalla casa familiare con i figli, d'accordo con il marito, per recarsi a vivere a casa dei propri genitori;
riferiva che, durante il periodo di allontanamento dall'abitazione familiare, ella scopriva che la predetta abitazione era stata messa in vendita dal che nel settembre 2024 ella faceva ritorno nella
Pt_1 casa coniugale (di proprietà dei genitori del ma il cui mutuo era pagato da entrambi i coniugi
Pt_1 al 50%) per scoprire che i suoceri avevano ivi trasferito la loro residenza, svuotando la sua stanza e quella dei bambini, privandoli di tutti i loro oggetti personali;
che poco dopo il suo ritorno presso la casa coniugale, il aveva ripreso le condotte maltrattanti a suoi danni, iniziando anche a non
Pt_1 corrispondere alcuna forma di mantenimento per lei e i figli, per poi allontanarsi dall'abitazione familiare e non farvi più ritorno;
che in data 2 settembre 2024 ella sporgeva una prima denuncia al
Comando dei Carabinieri – Stazione Quarto poiché, durante la notte del 1° settembre 2024, il coniuge e la zia irrompevano nell'abitazione coniugale, minacciandola e richiedendo la restituzione dell'immobile di loro proprietà; che il sig. come operaio edile, percepiva entrate Pt_1 significative, mentre ella svolgeva solo lavori saltuari, dopo aver perso il lavoro fisso come collaboratrice domestica;
chiedeva dunque pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento dei figli minori a sé in via esclusiva, con previsione di incontri protetti con il padre, previo percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali;
assegnare a sé la casa coniugale sita in
Quarto (NA) al C.so Italia n. 445; porre a carico del Sig. in via d'urgenza, stante anche la Pt_1 recente perdita del lavoro da parte di ella resistente, l'obbligo di corrisponderle mensilmente per il mantenimento dei 3 figli minori € 750,00 (€250,00 ciascuno); stabilire una somma a titolo di suo mantenimento personale;
disporre che il Sig. contribuisse nella misura del 50% alle spese Pt_1 straordinarie mediche, riabilitative, scolastiche, ricreative e sportive necessarie per i figli minori, così come previsto dal protocollo stipulato dal Tribunale Di Napoli.
Nelle proprie memorie ex art. 473bis 17 c.p.c., il ricorrente precisava che durante l'allontanamento della dalla casa familiare i coniugi si erano accordati con i rispettivi difensori per porre in CP_1 essere una separazione consensuale, prevedendo il mantenimento per i minori e il cambio di residenza della presso la casa dei suoi genitori;
che tuttavia quest'ultima, dopo aver saputo della CP_1 decisione dei genitori del ricorrente di vendere la casa familiare, faceva rientro nella stessa, per occuparla con diversi parenti, cambiando la serratura e impedendone l'ingresso ai proprietari;
che, quanto all'aspetto economico, egli doveva affrontare spese mensili (risultanti da accordi con la moglie intervenuti durante la vita coniugale) per un totale di euro 800,00 circa.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 13.01.2025, parte ricorrente, stante l'assenza del impedito a presenziare per motivi di salute, chiedeva disporsi rinvio rappresentando l'avvio Pt_1 di interlocuzioni con la controparte per la definizione concordata del giudizio;
l'avvocato di parte resistente non si opponeva al richiesto rinvio e si rendeva disponibile all'avvio di interlocuzioni con la controparte, a condizione che il ricorrente provvedesse all'immediato versamento di un contributo al mantenimento dei figli e che le parti fossero avviate a percorsi di responsabilità genitoriale presso i SS di Quarto. Il Giudice sollecitava il a provvedere, nelle more del rinvio, alla Pt_1 corresponsione del mantenimento per i tre figli;
invitava le parti a recarsi presso i SS competenti per territorio per l'avvio dei percorsi di sostegno alla genitorialità e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza dell'11.3.2025. In data 5.3.25 perveniva in atti la relazione dei SS di Quarto, dalla quale emergeva che il ricorrente era apparso centrato sul conflitto con la moglie, e disinteressato rispetto ai bisogni materiali ed affettivi dei figli, pur avendo aderito all'invio al centro famiglia per il percorso di sostegno alla genitorialità; che la resistente aveva raccontato i comportamenti aggressivi tenuti dal marito, anche in presenza dei figli, che avevano comportato grande spavento e gravi disagi psicologi per i minori;
che da quando il era andato via di casa il predetto aveva ignorato i figli, non versando alcun Pt_1 mantenimento per gli stessi;
che anche i tre minori, sentiti dagli assistenti sociali, avevano confermato il disinteresse paterno nei loro confronti, manifestando dispiacere e la volontà di costruire un rapporto con il padre.
All'udienza dell'11.3.2025 il Giudice procedeva al libero interrogatorio delle parti presenti. Il ricorrente dichiarava di essere stato licenziato, di essere attualmente disoccupato e di vivere a casa dei propri genitori;
di non corrispondere il mantenimento per i figli da almeno quattro mesi, per il timore che la moglie elargisse i suoi soldi al padre, affetto dal vizio del gioco;
di aver incontrato per strada i due figli più grandi e aver in quell'occasione dato loro dei soldi (50 o 100 euro per farli uscire il fine settimana); di non essere mai stato violento né con i figli né con la moglie;
di vedere solo i due figli più grandi ma non il piccolo, per evitare di avere contatti con la moglie;
di telefonare ai propri figli senza però ottenere mai risposta;
di essere disponibile a corrispondere un mantenimento per i minori;
che il mutuo per la casa familiare veniva pagato da suo padre;
che aveva iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS di Quarto.
La resistente dichiarava di non ricevere alcuna somma dal marito per il mantenimento dei figli;
che il marito occasionalmente aveva dato qualcosa ai figli, incontrati casualmente per strada, senza averli mai contattati, neanche per le feste di Natale o per il compleanno del bambino più piccolo;
di aver personalmente provveduto, negli ultimi undici anni, a pagare le rate del mutuo, che non era mai stato a carico del suocero;
di essere impossibilitata a lasciare la casa coniugale, lavorando solo saltuariamente e a nero, e non disponendo di risorse economiche sufficienti per poter pagare l'affitto; di percepire l'assegno unico per intero, con il consenso del ricorrente, per un totale di euro 695 mensili;
riferiva altresì che il padre non vedeva mai figli, i quali neanche lo chiamavano papà, bensì
“ ; che il figlio le aveva di recente riferito di aver incontrato il padre per strada, Pt_1 Per_2 il quale gli aveva girato la faccia;
che aveva subito violenze fisiche dal marito dai tempi del fidanzamento e che la famiglia di lui ne era a conoscenza, pur non avendolo ella mai denunciato per preservare il nucleo familiare;
che i figli soffrivano per il disinteresse del padre nei loro confronti;
che il figlio aveva ultimato il percorso di sostegno psicologico privato, resosi necessario a Per_1 seguito di volontà suicidarie manifestate dal ragazzo durante la precedente estate. All'esito del libero interrogatorio delle parti il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e in via temporanea e urgente disponeva a carico di , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 dei tre figli minori, un assegno mensile di euro 750, comprensivo del contributo paterno alle spese locative, da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese oltre il 50 % delle spese straordinarie per i figli, rinviando all'udienza del 12 maggio 2025, per l'audizione del minore Persona_4 sollecitando le parti nelle more al prosieguo dei percorsi di sostegno e al deposito delle proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonchè il PM alla trasmissione di informazioni circa l'esistenza dei procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate in atti.
In data 9 maggio 2025 i SS di Quarto depositavano nuova relazione in cui rappresentavano come sia il che la stessero seguendo il percorso di sostegno alla genitorialità, benchè lui con Pt_1 CP_1 frequenza discontinua;
dalla relazione emergeva che il sig. risultava ancora poco Pt_1 consapevole del proprio ruolo genitoriale e dei bisogni dei figli, pur avendo dichiarato di aver ripreso i rapporti con loro, circostanza confermata dal figlio;
che il minore , durante il Per_2 Per_2 colloquio, aveva raccontato di aver incontrato il padre per strada con il fratello e di averlo Per_1 poi nuovamente incontrato a Pasqua a casa dei nonni paterni, ricevendo dal papà in quell'occasione dei soldi e un uovo di Pasqua per il fratellino più piccolo;
che si era dichiarato interessato Per_2
a costruire un rapporto con il padre, pur essendosi ormai abituato alla sua assenza e al suo disinteresse, persistenti da tempo, anche in epoca antecedente alla crisi coniugale;
che il minore avrebbe preferito vedere il padre a casa della nonna paterna, sperando che in tale contesto egli si sarebbe astenuto dal parlar male della madre.
I SS concludevano nel senso che la sig.ra si era dimostrata capace di garantire ai figli stabilità CP_1
e sicurezza, segnalando la necessità di avviare i coniugi a un percorso condiviso di sostegno alla bigenitorialità, nonché di procedersi agli incontri tra minori e padre in spazio neutro, e di inserire i minori e in un programma di sostegno psicologico. Per_1 Per_3
All'udienza del 12 maggio 2025 il Giudice procedeva all'ascolto del minore , il quale Per_2 dichiarava di non vedere spesso il padre, e di incontrarlo solo causalmente per strada;
che dopo la separazione di fatto intervenuta tra i genitori il padre si era completamente disinteressato di lui e dei fratelli, e che nelle rare occasioni in cui si incontravano per strada egli si limitava a fargli domande solo sulla madre;
riferiva di ricordare che a casa, prima della separazione, i genitori litigavano molto spesso e che il fratellino aveva iniziato a soffrire di ansia proprio a causa di questi litigi;
Per_1 dichiarava di aver assistito insieme ai fratelli a un litigio particolarmente violento, in occasione del quale il papà, nel pregare la madre di tornare insieme, si era puntato un coltello alla gola minacciando di suicidarsi;
ricordava che in un'altra occasione il padre gli aveva sputato in faccia dopo aver urtato la sua auto con il pallone mentre giocava con il fratello;
dichiarava che, nonostante il disinteresse paterno, gli sarebbe piaciuto incontrarlo, preferibilmente a casa della nonna paterna, dove credeva che il predetto si sarebbe astenuto dal parlare male della madre, o presso i SS;
dichiarava che anche prima della crisi coniugale il era sempre stato un padre assente;
che a volte diceva ai figli Pt_1 che se da grandi avessero avuto problemi lui non li avrebbe aiutati;
affermava di aver vissuto meglio dei fratelli la separazione dei suoi genitori, convinto che stare separati dal padre fosse la cosa migliore per tutti;
riferiva di aver provato ad organizzare un incontro tra il padre e il fratello che Per_3 aveva manifestato la volontà di vederlo, ma costui si era rifiutato perché troppo impegnato;
precisava che il padre non aveva mai telefonato per sapere come stessero, si era completamente disinteressato di loro, avendolo contattato solo per chiedere che gli fossero recapitati i suoi oggetti personali.
All'esito, sciogliendo la riserva, il Giudice disponeva, in via provvisoria e urgente, l'affido esclusivo dei minori alla madre, e, quanto al diritto/dovere di visita paterno, incontri in spazio neutro tra padre e figli;
disponeva l'avvio di percorsi di sostegno psicologico per i minori e e Per_1 Per_3 rinviava all'udienza dell' 1.12.2025 per la verifica dell'andamento della relazione padre-figli e degli esiti dei disposti percorsi.
In data 25 novembre 2025 perveniva in atti relazione dei Servizi sociali di Quarto, i quali riferivano della attuale irreperibilità del il quale, durante l'ultimo contatto del 23 ottobre, aveva Pt_1 comunicato di non poter più partecipare agli incontri in spazio neutro con i figli perché trasferitosi fuori regione per lavoro;
i SS evidenziavano come il si fosse dimostrato un padre Pt_1 disinteressato a coltivare il rapporto con i figli, mentre la appariva come l'unico genitore CP_1 dedito ad accompagnare e sostenere la crescita e lo sviluppo dei minori, seppur necessitando di supporto al fine di comprendere appieno le esigenze psicologiche dei ragazzi;
che la , durante CP_1
i colloqui con gli assistenti sociali, aveva dichiarato di aver ricevuto dal ricorrente 750 euro per il mese di marzo, 400 euro per il mese di maggio, 250 euro nei mesi di luglio, settembre e ottobre e nessun contributo alle spese scolastiche e sanitarie per i minori, trovandosi in grave difficoltà nel reperire un immobile in locazione.
All'udienza dell'1 dicembre 2025 l'avvocato della resistente rappresentava di aver notificato atto di precetto al sig. per il mancato pagamento del mantenimento ordinario e delle spese Pt_1 straordinarie per i minori, rappresentando che il era scomparso da circa tre mesi, Pt_1 abbandonando gli incontri in spazio neutro con i figli;
l'avvocato del ricorrente rappresentava di aver depositato il contratto di locazione stipulato dal per una stanza nella città di Roma, Pt_1 dove lo stesso aveva iniziato a lavorare in regime di prova come operaio edile. La sig.ra , liberamente interrogata, dichiarava di aver ricevuto dal ricorrente la somma di 750 CP_1 euro nel marzo 2025, 400 euro nel maggio 2025, e soli 250 euro per i mesi da luglio a ottobre, mediante bonifici effettuati in giorni casuali del mese;
che ella aveva necessità di trasferirsi altrove, atteso che il nuovo proprietario dell'ex abitazione familiare l'aveva minacciava di azionare procedura di sfratto, incontrando però grosse difficoltà a trovare un immobile a Quarto;
che ella percepiva l'assegno unico per intero per un totale di euro 695 mensili, lavorando solo saltuariamente e a chiamata;
che lo scorso luglio, durante il ricovero in ospedale del figlio a seguito di un Per_1 incidente, aveva provato a contattare il padre, il quale si era presentato in ospedale solo alcuni giorni dopo.
All'esito, il Giudice invitava le parti alla discussione orale;
la difesa del ricorrente si riportava ai propri atti, chiedeva disporsi affido condiviso e obbligo di mantenimento a carico del per Pt_1 euro 600 mensili;
la difesa della resistente si riportava ai propri atti difensivi, chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori quanto all' affido esclusivo alla madre dei figli e all'obbligo di mantenimento paterno per la prole e la causa veniva assegnata in decisione al Collegio, con atti al pm per le conclusioni.
Il PM concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
disciplinare i rapporti fra le parti prevedendo l'affido super esclusivo dei minori alla madre e il diritto di visita paterno, laddove questi manifestasse interesse, in spazio neutro, con l'assistenza ed il supporto dei servizi sociali, previo svolgimento di percorsi di sostegno alla genitorialità; determinarsi il contributo di mantenimento a carico del padre per i figli in € 800 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e pertanto va accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, il perdurante clima conflittuale tra i coniugi e la cessazione della convivenza sono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, l'istruttoria esperita e la documentazione versata in atti consentono di confermare l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, come disposto in via provvisoria e urgente.
Al riguardo, deve rilevarsi che il combinato disposto degli artt. 316, comma 4, 337 ter, comma 3, cod. civ. che ha il contenuto del previgente l'articolo 155 comma 3 cod. civ., e 337 quater cod. civ. consente di ribadire che l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ed il correlativo diritto del minore alla “bigenitorialità” costituiscono principi generali dell'ordinamento.
In conformità a tali rilievi, la costante giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che la regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il quale costituisce l'unico criterio di valutazione (Cass. 16593/2008, Cass., 17191/2011).
L'individuazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, non tipizzate dal legislatore, è demandata alla decisione del giudice, che dovrà accertare se la peculiarità della fattispecie giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, al riguardo, chiarito che la mera conflittualità esistente fra i coniugi non preclude l'affidamento condiviso, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il precedente istituto dell'affidamento congiunto.
La S.C. ritiene, invece, che, per operare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nell'ipotesi di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza (Cass., 16593/2008).
Discende da tali considerazioni che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non più solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. 7477/2014).
Tanto premesso, deve essere confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Invero, sin da subito i Servizi Sociali di Quarto, nelle proprie relazioni, hanno rappresentato come il apparisse un padre disinteressato nei confronti dei figli, e inconsapevole della responsabilità Pt_1 connessa al proprio ruolo genitoriale.
Dalle dichiarazioni rese sia dal ricorrente che dalla resistente, in sede di libero interrogatorio, si evince che, dopo l'abbandono da parte di lui dalla casa familiare, eccetto casuali e occasionali incontri per strada, il non ha mai visto i figli, né ha mai richiesto di frequentarli, disinteressandosene Pt_1 anche dal punto di vista economico, non corrispondendo nulla alla moglie per il loro mantenimento durante i mesi della separazione di fatto e prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti. Dalle dichiarazioni rese dal figlio in sede di ascolto è emerso in maniera evidente quanto i Per_2 figli abbiano sofferto a causa dell'abbandono morale ed economico subito da parte del padre dopo il suo allontanamento dall'abitazione familiare;
inoltre, il minore ha descritto il Per_2 Pt_1 come un padre assente nelle loro vite già in epoca anteriore alla separazione, indicando la madre come unico genitore dedito a supportarli e provvedere alle loro esigenze, riferendo altresì di plurimi episodi in cui costui li avrebbe denigrati e aggrediti verbalmente, oltre a parlare male della madre in loro presenza.
Inoltre, nonostante l'iniziale avvio di un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, il ricorrente ha continuato a manifestare nel corso del giudizio un atteggiamento passivo e indifferente nei confronti dei figli, partecipando solo a qualche sporadico incontro con loro in spazio neutro, per poi comunicare la sua decisione di interromperli definitivamente dopo poco tempo dal loro avvio, per essersi trasferito a lavorare fuori regione.
Allo stato attuale, il non vede i figli, né ha con loro contatti telefonici da mesi, essendo Pt_1 completamente assente nelle loro vite;
inoltre, la resistente ha dichiarato che egli ha corrisposto solo il primo mese il mantenimento stabilito in via provvisoria e urgente per i figli, essendosi limitato a corrispondere nei mesi successivi importi irrisori, e del tutto inadeguati alle esigenze di tre minori
(tanto risultando anche dai bonifici depositati in atti dallo stesso ricorrente).
In definitiva, dalle complessive risultanze emergenti dagli atti di causa e dalla sua condotta processuale, come sopra descritta, ( dovendosi anche evidenziare che allo stato risulta archiviato il procedimento a carico del ricorrente per la fattispecie di cui all'art. 572 cpp, mentre è ancora pendente a suo carico quello per il reato previsto dall'art. 570 cpp) ritiene il Tribunale che all'attualità il
[...] non abbia dimostrato alcuna concreta presa di coscienza del proprio ruolo di padre, persistendo Pt_1 nel reiterare comportamenti indicativi della sua scarsa corresponsabilizzazione nei confronti dei figli, dal predetto esposti a una evidente discontinuità emozionale e affettiva.
Di contro, la resistente ha mostrato, nel corso del giudizio, consapevolezza dei bisogni e delle esigenze dei figli, ed appare in grado di soddisfarli in maniera adeguata, ella essendosi resa disponibile all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità, e non avendo mai assunto atteggiamenti oppositivi nei confronti del ricorrente, non ostacolandone gli incontri con i figli, e anzi mostrandosi consapevole dell'importanza di aiutarli a costruire la figura paterna.
Per le ragioni sopra esposte, va quindi confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Per quanto concerne le modalità di visita da parte del padre, appare opportuno, in ragione del doloroso vissuto dei figli in conseguenza del protratto disinteresse paterno, che gli incontri tra costui e i minori avvengano attraverso la mediazione dei Servizi Sociali competenti per territorio in base al luogo di residenza dei minori, subordinando gli incontri all'effettiva volontà del di voler incontrare Pt_1
i figli. Il potrà rivolgersi ai SS per una ripresa graduale degli incontri in ambiente protetto Pt_1 con i figli, fermo restando l'opportunità di nuova valutazione di tempi e modalità, laddove il Pt_1 si renda disponibile alla doverosa frequentazione dei minori, e alla consapevole assunzione di un ruolo genitoriale costante e responsabile, non certo esauribile in qualche sporadica visita o telefonata, comunque allo stato carente.
Va, poi, rilevato che, secondo il costante orientamento della S.C., sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, ai sensi degli artt. 315
e 316 cod. civ., in diretta applicazione dell'art. 30 Cost. (Cass. 23630/2009).
Il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, e, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le "attuali esigenze del figlio", che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni della minore, e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico- sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 23411/2009, Cass.
7644/2005).
In sostanza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di far fronte alle molteplici esigenze dei figli che, al di là dei bisogni strettamente alimentari, si estendono anche all'aspetto abitativo, scolastico, sanitario e sociale. In tale valutazione, occorre tenere presente il contesto socio-economico, le abitudini di spesa, l'ambiente territoriale in cui il figlio vive, così da assicurargli un tenore di vita adeguato alle potenzialità economiche dei genitori.
Al riguardo, il parametro di riferimento per una corretta determinazione del concorso negli oneri finanziari in capo a ciascun genitore è costituito dalle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Orbene, la resistente ha dichiarato di non avere un'occupazione stabile, di svolgere lavori saltuari e a chiamata (dalla certificazione reddituale resa dall'Agenzia delle Entrate si evince che ella ha dichiarato redditi per euro 6.674,65 per l'anno 2022 e per euro 7.914,00 per l'anno 2023), percependo interamente l'assegno unico per una somma di euro 695 mensili.
Il ricorrente, il quale non ha prodotto le sue dichiarazioni dei redditi, limitandosi a versare in atti solo gli estratti conto riassuntivi degli anni 2022-2023-2024, senza liste movimenti ad eccezione del mese di febbraio 2025, e che al marzo 2025 risultava percettore di Naspi, attualmente risulta impiegato in prova come operaio edile per la TT PA (tanto emerge dal patto di prova depositato da parte ricorrente in data 28.11.2025, dal quale non è però evincibile la retribuzione spettantegli).
Sulla scorta di tali elementi, dell'accudimento esclusivo dei figli da parte della ( la quale CP_1 percepisce l'integralità dell'assegno unico per i figli) e tenuto conto che l'abitazione familiare è stata venduta a terzi dai genitori del ricorrente prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti da parte del Giudice relatore, con conseguente necessità per la resistente di locare un immobile per sé e i figli, può essere confermato a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei minori un assegno mensile di euro 750,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli (dandosi atto che la ha rinunciato alla domanda di assegnazione dell'abitazione familiare, unitamente CP_1
a quella per il suo mantenimento personale, quando, in sede di discussione orale, ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal Giudice relatore).
Deve essere infine dichiarata l'inammissibilità, per mancanza di connessione qualificata ai sensi dell'art. 40 cpc, della domanda del ricorrente di porsi a carico della resistente il pagamento del 50% delle spese di finanziamento, peraltro solo genericamente indicate.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
- pronunzia la separazione personale dei coniugi;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Atto N. 13 parte 2 serie A - anno 2009);
-dispone l'affido esclusivo dei minori e Persona_4 Persona_5 Persona_6 alla madre;
- disciplina il diritto-dovere del padre di frequentare i minori nei termini di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritti;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € Parte_1
750,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di (e per essa, Controparte_1
a favore dell'Erario, ove si consolidi la sua ammissione provvisoria al GP), che liquida in euro
2666,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge. Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott. Giulia d'Alessandro) ( dott. Immacolata
Cozzolino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18280/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
[...]
nato a [...], il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1 in Quarto (Na), alla Via Corso Italia n. 445, domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Rosa
Capuozzo sito in Quarto (Na), alla Via Masullo 3/a
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...] al Corso Italia n. Controparte_1
445 , C.F. domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Eva Russolillo sito C.F._2 in Napoli alla Via dei Missionari 11
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.09.2024, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in Quarto (NA), in data 20.04.2009 con la sig.ra (Atto N. 13 parte 2 serie A - anno Controparte_1
2009); che dall'unione coniugale erano nati tre figli, (l'08.07.2013), (il Per_1 Per_2
31.5.2010) e (il 14.12.2017); che a partire da febbraio 2024 si era verificato l'allontanamento Per_3 dalla casa familiare da parte della sig.ra e che tale condotta, e gli eventi che si erano Controparte_1 successivamente susseguiti, avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis, non sussistendo più la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
che egli svolgeva la professione di operaio edile, percependo in media una retribuzione mensile di circa euro 1.400,00; che la Sig.ra Controparte_1 lavorava con contratto part time con uno stipendio di euro 700,00 mensili, percependo anche guadagni extra da lavori secondari;
che per il benessere della famiglia erano stati contratti di comune accordo tra i coniugi numerosi debiti, per un ammontare di circa euro 800,00 mensili;
che la casa familiare non era di proprietà dei coniugi, ma dei suoi genitori.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva pronunciare la separazione personale dei coniugi per il venir meno dell'affectio coniugalis, con conseguente ordine di trascrizione all'ufficio di competenza nel registro di stato civile;
stabilire la casa familiare in altra sede rispetto a quella attuale;
disporre l'affido condiviso dei minori con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre, determinando i tempi e le modalità della presenza dei minori presso ciascuno dei genitori;
disporre a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento dei figli pari Pt_1 ad euro 600,00 (200,00 per figlio) oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive;
porre a carico della sig.ra il pagamento del 50% delle spese di Controparte_1 finanziamento pari a euro 800,00 mensili totali (dunque per euro 400,00).
Con memoria di costituzione depositata in data 3.12.2024 si costituiva , la quale, Controparte_1 contestando gli assunti attorei, deduceva le continue violenze fisiche e verbali subite dal nel
Pt_1 corso del matrimonio, che l'avevano determinata ad allontanarsi temporaneamente dalla casa familiare con i figli, d'accordo con il marito, per recarsi a vivere a casa dei propri genitori;
riferiva che, durante il periodo di allontanamento dall'abitazione familiare, ella scopriva che la predetta abitazione era stata messa in vendita dal che nel settembre 2024 ella faceva ritorno nella
Pt_1 casa coniugale (di proprietà dei genitori del ma il cui mutuo era pagato da entrambi i coniugi
Pt_1 al 50%) per scoprire che i suoceri avevano ivi trasferito la loro residenza, svuotando la sua stanza e quella dei bambini, privandoli di tutti i loro oggetti personali;
che poco dopo il suo ritorno presso la casa coniugale, il aveva ripreso le condotte maltrattanti a suoi danni, iniziando anche a non
Pt_1 corrispondere alcuna forma di mantenimento per lei e i figli, per poi allontanarsi dall'abitazione familiare e non farvi più ritorno;
che in data 2 settembre 2024 ella sporgeva una prima denuncia al
Comando dei Carabinieri – Stazione Quarto poiché, durante la notte del 1° settembre 2024, il coniuge e la zia irrompevano nell'abitazione coniugale, minacciandola e richiedendo la restituzione dell'immobile di loro proprietà; che il sig. come operaio edile, percepiva entrate Pt_1 significative, mentre ella svolgeva solo lavori saltuari, dopo aver perso il lavoro fisso come collaboratrice domestica;
chiedeva dunque pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento dei figli minori a sé in via esclusiva, con previsione di incontri protetti con il padre, previo percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali;
assegnare a sé la casa coniugale sita in
Quarto (NA) al C.so Italia n. 445; porre a carico del Sig. in via d'urgenza, stante anche la Pt_1 recente perdita del lavoro da parte di ella resistente, l'obbligo di corrisponderle mensilmente per il mantenimento dei 3 figli minori € 750,00 (€250,00 ciascuno); stabilire una somma a titolo di suo mantenimento personale;
disporre che il Sig. contribuisse nella misura del 50% alle spese Pt_1 straordinarie mediche, riabilitative, scolastiche, ricreative e sportive necessarie per i figli minori, così come previsto dal protocollo stipulato dal Tribunale Di Napoli.
Nelle proprie memorie ex art. 473bis 17 c.p.c., il ricorrente precisava che durante l'allontanamento della dalla casa familiare i coniugi si erano accordati con i rispettivi difensori per porre in CP_1 essere una separazione consensuale, prevedendo il mantenimento per i minori e il cambio di residenza della presso la casa dei suoi genitori;
che tuttavia quest'ultima, dopo aver saputo della CP_1 decisione dei genitori del ricorrente di vendere la casa familiare, faceva rientro nella stessa, per occuparla con diversi parenti, cambiando la serratura e impedendone l'ingresso ai proprietari;
che, quanto all'aspetto economico, egli doveva affrontare spese mensili (risultanti da accordi con la moglie intervenuti durante la vita coniugale) per un totale di euro 800,00 circa.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 13.01.2025, parte ricorrente, stante l'assenza del impedito a presenziare per motivi di salute, chiedeva disporsi rinvio rappresentando l'avvio Pt_1 di interlocuzioni con la controparte per la definizione concordata del giudizio;
l'avvocato di parte resistente non si opponeva al richiesto rinvio e si rendeva disponibile all'avvio di interlocuzioni con la controparte, a condizione che il ricorrente provvedesse all'immediato versamento di un contributo al mantenimento dei figli e che le parti fossero avviate a percorsi di responsabilità genitoriale presso i SS di Quarto. Il Giudice sollecitava il a provvedere, nelle more del rinvio, alla Pt_1 corresponsione del mantenimento per i tre figli;
invitava le parti a recarsi presso i SS competenti per territorio per l'avvio dei percorsi di sostegno alla genitorialità e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza dell'11.3.2025. In data 5.3.25 perveniva in atti la relazione dei SS di Quarto, dalla quale emergeva che il ricorrente era apparso centrato sul conflitto con la moglie, e disinteressato rispetto ai bisogni materiali ed affettivi dei figli, pur avendo aderito all'invio al centro famiglia per il percorso di sostegno alla genitorialità; che la resistente aveva raccontato i comportamenti aggressivi tenuti dal marito, anche in presenza dei figli, che avevano comportato grande spavento e gravi disagi psicologi per i minori;
che da quando il era andato via di casa il predetto aveva ignorato i figli, non versando alcun Pt_1 mantenimento per gli stessi;
che anche i tre minori, sentiti dagli assistenti sociali, avevano confermato il disinteresse paterno nei loro confronti, manifestando dispiacere e la volontà di costruire un rapporto con il padre.
All'udienza dell'11.3.2025 il Giudice procedeva al libero interrogatorio delle parti presenti. Il ricorrente dichiarava di essere stato licenziato, di essere attualmente disoccupato e di vivere a casa dei propri genitori;
di non corrispondere il mantenimento per i figli da almeno quattro mesi, per il timore che la moglie elargisse i suoi soldi al padre, affetto dal vizio del gioco;
di aver incontrato per strada i due figli più grandi e aver in quell'occasione dato loro dei soldi (50 o 100 euro per farli uscire il fine settimana); di non essere mai stato violento né con i figli né con la moglie;
di vedere solo i due figli più grandi ma non il piccolo, per evitare di avere contatti con la moglie;
di telefonare ai propri figli senza però ottenere mai risposta;
di essere disponibile a corrispondere un mantenimento per i minori;
che il mutuo per la casa familiare veniva pagato da suo padre;
che aveva iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS di Quarto.
La resistente dichiarava di non ricevere alcuna somma dal marito per il mantenimento dei figli;
che il marito occasionalmente aveva dato qualcosa ai figli, incontrati casualmente per strada, senza averli mai contattati, neanche per le feste di Natale o per il compleanno del bambino più piccolo;
di aver personalmente provveduto, negli ultimi undici anni, a pagare le rate del mutuo, che non era mai stato a carico del suocero;
di essere impossibilitata a lasciare la casa coniugale, lavorando solo saltuariamente e a nero, e non disponendo di risorse economiche sufficienti per poter pagare l'affitto; di percepire l'assegno unico per intero, con il consenso del ricorrente, per un totale di euro 695 mensili;
riferiva altresì che il padre non vedeva mai figli, i quali neanche lo chiamavano papà, bensì
“ ; che il figlio le aveva di recente riferito di aver incontrato il padre per strada, Pt_1 Per_2 il quale gli aveva girato la faccia;
che aveva subito violenze fisiche dal marito dai tempi del fidanzamento e che la famiglia di lui ne era a conoscenza, pur non avendolo ella mai denunciato per preservare il nucleo familiare;
che i figli soffrivano per il disinteresse del padre nei loro confronti;
che il figlio aveva ultimato il percorso di sostegno psicologico privato, resosi necessario a Per_1 seguito di volontà suicidarie manifestate dal ragazzo durante la precedente estate. All'esito del libero interrogatorio delle parti il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e in via temporanea e urgente disponeva a carico di , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 dei tre figli minori, un assegno mensile di euro 750, comprensivo del contributo paterno alle spese locative, da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese oltre il 50 % delle spese straordinarie per i figli, rinviando all'udienza del 12 maggio 2025, per l'audizione del minore Persona_4 sollecitando le parti nelle more al prosieguo dei percorsi di sostegno e al deposito delle proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonchè il PM alla trasmissione di informazioni circa l'esistenza dei procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate in atti.
In data 9 maggio 2025 i SS di Quarto depositavano nuova relazione in cui rappresentavano come sia il che la stessero seguendo il percorso di sostegno alla genitorialità, benchè lui con Pt_1 CP_1 frequenza discontinua;
dalla relazione emergeva che il sig. risultava ancora poco Pt_1 consapevole del proprio ruolo genitoriale e dei bisogni dei figli, pur avendo dichiarato di aver ripreso i rapporti con loro, circostanza confermata dal figlio;
che il minore , durante il Per_2 Per_2 colloquio, aveva raccontato di aver incontrato il padre per strada con il fratello e di averlo Per_1 poi nuovamente incontrato a Pasqua a casa dei nonni paterni, ricevendo dal papà in quell'occasione dei soldi e un uovo di Pasqua per il fratellino più piccolo;
che si era dichiarato interessato Per_2
a costruire un rapporto con il padre, pur essendosi ormai abituato alla sua assenza e al suo disinteresse, persistenti da tempo, anche in epoca antecedente alla crisi coniugale;
che il minore avrebbe preferito vedere il padre a casa della nonna paterna, sperando che in tale contesto egli si sarebbe astenuto dal parlar male della madre.
I SS concludevano nel senso che la sig.ra si era dimostrata capace di garantire ai figli stabilità CP_1
e sicurezza, segnalando la necessità di avviare i coniugi a un percorso condiviso di sostegno alla bigenitorialità, nonché di procedersi agli incontri tra minori e padre in spazio neutro, e di inserire i minori e in un programma di sostegno psicologico. Per_1 Per_3
All'udienza del 12 maggio 2025 il Giudice procedeva all'ascolto del minore , il quale Per_2 dichiarava di non vedere spesso il padre, e di incontrarlo solo causalmente per strada;
che dopo la separazione di fatto intervenuta tra i genitori il padre si era completamente disinteressato di lui e dei fratelli, e che nelle rare occasioni in cui si incontravano per strada egli si limitava a fargli domande solo sulla madre;
riferiva di ricordare che a casa, prima della separazione, i genitori litigavano molto spesso e che il fratellino aveva iniziato a soffrire di ansia proprio a causa di questi litigi;
Per_1 dichiarava di aver assistito insieme ai fratelli a un litigio particolarmente violento, in occasione del quale il papà, nel pregare la madre di tornare insieme, si era puntato un coltello alla gola minacciando di suicidarsi;
ricordava che in un'altra occasione il padre gli aveva sputato in faccia dopo aver urtato la sua auto con il pallone mentre giocava con il fratello;
dichiarava che, nonostante il disinteresse paterno, gli sarebbe piaciuto incontrarlo, preferibilmente a casa della nonna paterna, dove credeva che il predetto si sarebbe astenuto dal parlare male della madre, o presso i SS;
dichiarava che anche prima della crisi coniugale il era sempre stato un padre assente;
che a volte diceva ai figli Pt_1 che se da grandi avessero avuto problemi lui non li avrebbe aiutati;
affermava di aver vissuto meglio dei fratelli la separazione dei suoi genitori, convinto che stare separati dal padre fosse la cosa migliore per tutti;
riferiva di aver provato ad organizzare un incontro tra il padre e il fratello che Per_3 aveva manifestato la volontà di vederlo, ma costui si era rifiutato perché troppo impegnato;
precisava che il padre non aveva mai telefonato per sapere come stessero, si era completamente disinteressato di loro, avendolo contattato solo per chiedere che gli fossero recapitati i suoi oggetti personali.
All'esito, sciogliendo la riserva, il Giudice disponeva, in via provvisoria e urgente, l'affido esclusivo dei minori alla madre, e, quanto al diritto/dovere di visita paterno, incontri in spazio neutro tra padre e figli;
disponeva l'avvio di percorsi di sostegno psicologico per i minori e e Per_1 Per_3 rinviava all'udienza dell' 1.12.2025 per la verifica dell'andamento della relazione padre-figli e degli esiti dei disposti percorsi.
In data 25 novembre 2025 perveniva in atti relazione dei Servizi sociali di Quarto, i quali riferivano della attuale irreperibilità del il quale, durante l'ultimo contatto del 23 ottobre, aveva Pt_1 comunicato di non poter più partecipare agli incontri in spazio neutro con i figli perché trasferitosi fuori regione per lavoro;
i SS evidenziavano come il si fosse dimostrato un padre Pt_1 disinteressato a coltivare il rapporto con i figli, mentre la appariva come l'unico genitore CP_1 dedito ad accompagnare e sostenere la crescita e lo sviluppo dei minori, seppur necessitando di supporto al fine di comprendere appieno le esigenze psicologiche dei ragazzi;
che la , durante CP_1
i colloqui con gli assistenti sociali, aveva dichiarato di aver ricevuto dal ricorrente 750 euro per il mese di marzo, 400 euro per il mese di maggio, 250 euro nei mesi di luglio, settembre e ottobre e nessun contributo alle spese scolastiche e sanitarie per i minori, trovandosi in grave difficoltà nel reperire un immobile in locazione.
All'udienza dell'1 dicembre 2025 l'avvocato della resistente rappresentava di aver notificato atto di precetto al sig. per il mancato pagamento del mantenimento ordinario e delle spese Pt_1 straordinarie per i minori, rappresentando che il era scomparso da circa tre mesi, Pt_1 abbandonando gli incontri in spazio neutro con i figli;
l'avvocato del ricorrente rappresentava di aver depositato il contratto di locazione stipulato dal per una stanza nella città di Roma, Pt_1 dove lo stesso aveva iniziato a lavorare in regime di prova come operaio edile. La sig.ra , liberamente interrogata, dichiarava di aver ricevuto dal ricorrente la somma di 750 CP_1 euro nel marzo 2025, 400 euro nel maggio 2025, e soli 250 euro per i mesi da luglio a ottobre, mediante bonifici effettuati in giorni casuali del mese;
che ella aveva necessità di trasferirsi altrove, atteso che il nuovo proprietario dell'ex abitazione familiare l'aveva minacciava di azionare procedura di sfratto, incontrando però grosse difficoltà a trovare un immobile a Quarto;
che ella percepiva l'assegno unico per intero per un totale di euro 695 mensili, lavorando solo saltuariamente e a chiamata;
che lo scorso luglio, durante il ricovero in ospedale del figlio a seguito di un Per_1 incidente, aveva provato a contattare il padre, il quale si era presentato in ospedale solo alcuni giorni dopo.
All'esito, il Giudice invitava le parti alla discussione orale;
la difesa del ricorrente si riportava ai propri atti, chiedeva disporsi affido condiviso e obbligo di mantenimento a carico del per Pt_1 euro 600 mensili;
la difesa della resistente si riportava ai propri atti difensivi, chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori quanto all' affido esclusivo alla madre dei figli e all'obbligo di mantenimento paterno per la prole e la causa veniva assegnata in decisione al Collegio, con atti al pm per le conclusioni.
Il PM concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
disciplinare i rapporti fra le parti prevedendo l'affido super esclusivo dei minori alla madre e il diritto di visita paterno, laddove questi manifestasse interesse, in spazio neutro, con l'assistenza ed il supporto dei servizi sociali, previo svolgimento di percorsi di sostegno alla genitorialità; determinarsi il contributo di mantenimento a carico del padre per i figli in € 800 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e pertanto va accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, il perdurante clima conflittuale tra i coniugi e la cessazione della convivenza sono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, l'istruttoria esperita e la documentazione versata in atti consentono di confermare l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, come disposto in via provvisoria e urgente.
Al riguardo, deve rilevarsi che il combinato disposto degli artt. 316, comma 4, 337 ter, comma 3, cod. civ. che ha il contenuto del previgente l'articolo 155 comma 3 cod. civ., e 337 quater cod. civ. consente di ribadire che l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ed il correlativo diritto del minore alla “bigenitorialità” costituiscono principi generali dell'ordinamento.
In conformità a tali rilievi, la costante giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che la regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il quale costituisce l'unico criterio di valutazione (Cass. 16593/2008, Cass., 17191/2011).
L'individuazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, non tipizzate dal legislatore, è demandata alla decisione del giudice, che dovrà accertare se la peculiarità della fattispecie giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, al riguardo, chiarito che la mera conflittualità esistente fra i coniugi non preclude l'affidamento condiviso, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il precedente istituto dell'affidamento congiunto.
La S.C. ritiene, invece, che, per operare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nell'ipotesi di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza (Cass., 16593/2008).
Discende da tali considerazioni che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non più solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. 7477/2014).
Tanto premesso, deve essere confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Invero, sin da subito i Servizi Sociali di Quarto, nelle proprie relazioni, hanno rappresentato come il apparisse un padre disinteressato nei confronti dei figli, e inconsapevole della responsabilità Pt_1 connessa al proprio ruolo genitoriale.
Dalle dichiarazioni rese sia dal ricorrente che dalla resistente, in sede di libero interrogatorio, si evince che, dopo l'abbandono da parte di lui dalla casa familiare, eccetto casuali e occasionali incontri per strada, il non ha mai visto i figli, né ha mai richiesto di frequentarli, disinteressandosene Pt_1 anche dal punto di vista economico, non corrispondendo nulla alla moglie per il loro mantenimento durante i mesi della separazione di fatto e prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti. Dalle dichiarazioni rese dal figlio in sede di ascolto è emerso in maniera evidente quanto i Per_2 figli abbiano sofferto a causa dell'abbandono morale ed economico subito da parte del padre dopo il suo allontanamento dall'abitazione familiare;
inoltre, il minore ha descritto il Per_2 Pt_1 come un padre assente nelle loro vite già in epoca anteriore alla separazione, indicando la madre come unico genitore dedito a supportarli e provvedere alle loro esigenze, riferendo altresì di plurimi episodi in cui costui li avrebbe denigrati e aggrediti verbalmente, oltre a parlare male della madre in loro presenza.
Inoltre, nonostante l'iniziale avvio di un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, il ricorrente ha continuato a manifestare nel corso del giudizio un atteggiamento passivo e indifferente nei confronti dei figli, partecipando solo a qualche sporadico incontro con loro in spazio neutro, per poi comunicare la sua decisione di interromperli definitivamente dopo poco tempo dal loro avvio, per essersi trasferito a lavorare fuori regione.
Allo stato attuale, il non vede i figli, né ha con loro contatti telefonici da mesi, essendo Pt_1 completamente assente nelle loro vite;
inoltre, la resistente ha dichiarato che egli ha corrisposto solo il primo mese il mantenimento stabilito in via provvisoria e urgente per i figli, essendosi limitato a corrispondere nei mesi successivi importi irrisori, e del tutto inadeguati alle esigenze di tre minori
(tanto risultando anche dai bonifici depositati in atti dallo stesso ricorrente).
In definitiva, dalle complessive risultanze emergenti dagli atti di causa e dalla sua condotta processuale, come sopra descritta, ( dovendosi anche evidenziare che allo stato risulta archiviato il procedimento a carico del ricorrente per la fattispecie di cui all'art. 572 cpp, mentre è ancora pendente a suo carico quello per il reato previsto dall'art. 570 cpp) ritiene il Tribunale che all'attualità il
[...] non abbia dimostrato alcuna concreta presa di coscienza del proprio ruolo di padre, persistendo Pt_1 nel reiterare comportamenti indicativi della sua scarsa corresponsabilizzazione nei confronti dei figli, dal predetto esposti a una evidente discontinuità emozionale e affettiva.
Di contro, la resistente ha mostrato, nel corso del giudizio, consapevolezza dei bisogni e delle esigenze dei figli, ed appare in grado di soddisfarli in maniera adeguata, ella essendosi resa disponibile all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità, e non avendo mai assunto atteggiamenti oppositivi nei confronti del ricorrente, non ostacolandone gli incontri con i figli, e anzi mostrandosi consapevole dell'importanza di aiutarli a costruire la figura paterna.
Per le ragioni sopra esposte, va quindi confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Per quanto concerne le modalità di visita da parte del padre, appare opportuno, in ragione del doloroso vissuto dei figli in conseguenza del protratto disinteresse paterno, che gli incontri tra costui e i minori avvengano attraverso la mediazione dei Servizi Sociali competenti per territorio in base al luogo di residenza dei minori, subordinando gli incontri all'effettiva volontà del di voler incontrare Pt_1
i figli. Il potrà rivolgersi ai SS per una ripresa graduale degli incontri in ambiente protetto Pt_1 con i figli, fermo restando l'opportunità di nuova valutazione di tempi e modalità, laddove il Pt_1 si renda disponibile alla doverosa frequentazione dei minori, e alla consapevole assunzione di un ruolo genitoriale costante e responsabile, non certo esauribile in qualche sporadica visita o telefonata, comunque allo stato carente.
Va, poi, rilevato che, secondo il costante orientamento della S.C., sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, ai sensi degli artt. 315
e 316 cod. civ., in diretta applicazione dell'art. 30 Cost. (Cass. 23630/2009).
Il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, e, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le "attuali esigenze del figlio", che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni della minore, e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico- sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 23411/2009, Cass.
7644/2005).
In sostanza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di far fronte alle molteplici esigenze dei figli che, al di là dei bisogni strettamente alimentari, si estendono anche all'aspetto abitativo, scolastico, sanitario e sociale. In tale valutazione, occorre tenere presente il contesto socio-economico, le abitudini di spesa, l'ambiente territoriale in cui il figlio vive, così da assicurargli un tenore di vita adeguato alle potenzialità economiche dei genitori.
Al riguardo, il parametro di riferimento per una corretta determinazione del concorso negli oneri finanziari in capo a ciascun genitore è costituito dalle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Orbene, la resistente ha dichiarato di non avere un'occupazione stabile, di svolgere lavori saltuari e a chiamata (dalla certificazione reddituale resa dall'Agenzia delle Entrate si evince che ella ha dichiarato redditi per euro 6.674,65 per l'anno 2022 e per euro 7.914,00 per l'anno 2023), percependo interamente l'assegno unico per una somma di euro 695 mensili.
Il ricorrente, il quale non ha prodotto le sue dichiarazioni dei redditi, limitandosi a versare in atti solo gli estratti conto riassuntivi degli anni 2022-2023-2024, senza liste movimenti ad eccezione del mese di febbraio 2025, e che al marzo 2025 risultava percettore di Naspi, attualmente risulta impiegato in prova come operaio edile per la TT PA (tanto emerge dal patto di prova depositato da parte ricorrente in data 28.11.2025, dal quale non è però evincibile la retribuzione spettantegli).
Sulla scorta di tali elementi, dell'accudimento esclusivo dei figli da parte della ( la quale CP_1 percepisce l'integralità dell'assegno unico per i figli) e tenuto conto che l'abitazione familiare è stata venduta a terzi dai genitori del ricorrente prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti da parte del Giudice relatore, con conseguente necessità per la resistente di locare un immobile per sé e i figli, può essere confermato a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei minori un assegno mensile di euro 750,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli (dandosi atto che la ha rinunciato alla domanda di assegnazione dell'abitazione familiare, unitamente CP_1
a quella per il suo mantenimento personale, quando, in sede di discussione orale, ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal Giudice relatore).
Deve essere infine dichiarata l'inammissibilità, per mancanza di connessione qualificata ai sensi dell'art. 40 cpc, della domanda del ricorrente di porsi a carico della resistente il pagamento del 50% delle spese di finanziamento, peraltro solo genericamente indicate.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
- pronunzia la separazione personale dei coniugi;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Atto N. 13 parte 2 serie A - anno 2009);
-dispone l'affido esclusivo dei minori e Persona_4 Persona_5 Persona_6 alla madre;
- disciplina il diritto-dovere del padre di frequentare i minori nei termini di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritti;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € Parte_1
750,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di (e per essa, Controparte_1
a favore dell'Erario, ove si consolidi la sua ammissione provvisoria al GP), che liquida in euro
2666,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge. Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott. Giulia d'Alessandro) ( dott. Immacolata
Cozzolino)