CASS
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 38443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38443 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Presidente Luca Ramacci;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO che ha concluso per l'inammissibilità. Sentiti l'Avv. Albanese che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e l'Avv. OL che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38443 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 29/10/2025 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame del decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti, tra gli altri;
del ricorrente OL ER, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della SOSETEG s.p.a., con ordinanza emessa il 20 maggio 2025, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, annullava il decreto impugnato con riferimento al solo capo A delle provvisorie incolpazioni, confermandolo nel resto. Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale, ricorreva il OL, in proprio e nella menzionata qualità, formulando due specifiche censure, qui enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Con il primo motivo, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo 606 del codice di procedura penale, lettera b) in relazione agli articoli 125 comma 3 e 321 del codice di procedura penale, 44 lett. b) DPR 380/2001 con riferimento al capo C) dell'imputazione cautelare, con particolare riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti, attesi: - l'inscindibile correlazione tra tale contestazione di cui al capo C) e quella di falso di cui al capo A) rispetto al quale il Tribunale del riesame ha ritenuto invece non sussistente il requisito del fumus;
- la dichiarata sussistenza del fumus nonostante la affermazione da parte del Tribunale della necessità del ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio attesa la complessità della materia e la natura tecnica delle questioni dedotte affermando che pag. 12) il Tribunale sarebbe incorso in totale omesso esame della documentazione prodotta dalla difesa e delle relative allegazioni. Con il secondo motivo, chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza ai sensi dell'articolo 606 lett. b) ed e) in relazione all'articolo 125, comma 3 e 321 del codice di procedura penale, per mancanza e/o mera apparenza della motivazione in ordine al periculum in mora, non essendosi adeguatamente valutato che già dal mese di dicembre 2024 l'immobile era stato ceduto a terzi in fase di costruzione, con stipula dei relativi atti di compravendita ed alcuni degli acquirenti avevano ultimato in proprio i lavori di completamento mentre altri lo avevano fatto con l'intervento della SOSETEC spa, società che, in sintesi, non aveva più la disponibilità dell'immobile. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Cuomo, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. I difensori hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La vicenda processuale può così riassumersi. La contestazione cautelare elevata dall'ufficio di Procura risulta articolata su tre ipotesi di reato: la prima (CAPO A) incentrata sulla falsità della dichiarazione sostituiva a firma del OL, socio e direttore tecnico della SOSETEG srl nonché progettista incaricato dalla società predetta e firmatario, appunto, della dichiarazione sostituiva, presentata al comune di Bagnara in data 5 aprile 2022 nell'ambito della istruttoria della procedura amministrativa relativa alla autorizzazione degli interventi di demolizione del fabbricato identificato al foglio 19, particella 12, del N.C.E.U. del predetto Comune, originariamente destinato ad uso cinema, e successiva costruzione di un complesso immobiliare residenziale, falsità contestata con riferimento all'epoca di costruzione del manufatto (antecedente al 1942) ed alla identica consistenza del manufatto da demolire rispetto a quello originario ante 1942; la seconda (CAPO B) sulla falsità in dichiarazione sostituiva sempre del 5 aprile 2022 presentata a corredo della medesima S.C.I.A. presentata al Comune di Bagnara Calabra per gli interventi di demolizione del fabbricato originariamente destinato ad uso cinema, ascritta ad altro imputato, non ricorrente, che, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della SOSETEG srl, secondo la contestaizone riportata nel provvedimento impugnato, avrebbe dichiarato che "non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l'immobile id remota costruzione e non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario munirsi di titoli abilitativi"; la terza (capo C), ascritta all'odierno ricorrente in concorso con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della SOSETEG spa all'epoca dei fatti, con riferimento al reato di cui all'articolo 44 del D.P.R. 380 del 2001 per aver realizzato un intervento di demolizione del fabbricato di cui al capo A), in assenza di permesso di costruire e sulla base di una S.C.I.A "rivelatasi falsa in quanto: • Emessa sulla base di dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà del 5 aprile 2022 a firma del CURATOLA, attestante circostanze non veritiere come meglio indicato al capo a); • Richiamante una normativa, quella dettata dall'articolo 3 co. 3 legge regionale 10/2020 , per realizzare una maggiore altezza dell'erigendo fabbricato, pari a 18,90 metri, rispetto ai 12 metri consentiti, quando la predetta norma era in realtà stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzione n. 219/2021.". Quanto ai motivi di ricorso, il primo si incentra sulla ritenuta intima ed indissolubile 3 connessione che sussisterebbe tra le condotte contestate ai capi A) e C), evidenziandosi che il Tribunale del riesame è incorso in palese erroneità della propria decisione in quanto, pur avendo ritenuto l'insussistenza del fumus commissí delicti con riferimento al capo A), avrebbe comunque ritenuto il fumus quanto alla contestazione di abuso edilizio che lo presupponeva. Il secondo motivo evidenzia carenza di motivazione dell'ordinanza del Tribunale in funzione di giudice del riesame quanto alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, avuto riguardo al fatto che già dal mese di dicembre 2024 l'immobile era stato ceduto con atti di compravendita e che i lavori risultavano ultimati ben prima della emissione del decreto di sequestro sicché risultava priva di effettivo pregio ogni valutazione espressa sul punto dal Tribunale. 2.1 In via pregiudiziale si osserva che i ricorsi sono stati proposti dal OL sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della SOSETEC Spa, soggetto giuridico diverso da quello cui si riferiscono le imputazioni che hanno riguardo alla SOSETEC srl. Tuttavia, anche prescindendo da tale disallineamento, il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Quanto al ricorso del OL ER in proprio e nella qualità, si osserva che le contestazioni elevate nei suoi confronti fanno riferimento alla sua qualità di socio e direttore tecnico della SOSETEC srl oltreché di progettista incaricato. Si deve, anzitutto, premettere che ai sensi dell'articolo 325, comma 1, cod. proc. pen.: "Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministro, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge." Il potere di controllo in sede di legittimità, pertanto, è limitato ai soli profili della violazione di legge, e la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare reale è limitata, quanto al fumus, al controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, come affermato dalla sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sent. n. 4 del 25/03/1993 Cc. (dep. 23/04/1993) Rv. 193118; Sez. U, Sent. n. 7 del 23/02/2000 Cc. (dep. 04/05/2000) Rv. 215840). 2.2 Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso, proponendo questioni di merito, non è consentito dalla legge. Il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria ha ampiamente motivato il proprio provvedimento con riferimento al fumus commissi delicti di cui al capo C) della provvisoria incolpazione, escludendo la prospettata indissolubile correlazione tra il reato di abuso edilizio e quello di falso, stante il particolare tenore della dichiarazione sostitutiva oggetto della contestazione, che non poteva ritenersi "falsa" quanto al punto relativo alla identità del manufatto esistente ante 1942 rispetto a quello da demolire, in ragione del fatto che tale 4 punto non era contenuto nella dichiarazione sostitutiva, non anche per la veridicità di tale presupposto. In particolare, nel provvedimento impugnato il Tribunale del riesame si sofferma sul dato testuale della dichiarazione sostitutiva (trascritta a pag. 10), a firma dell'imputato CURATOLA, dichiarazione che "non si spinge mai ad affermare qualsivoglia quantificazione della consistenza volumetrica dell'immobile, limitandosi a precisare l'anno di costruzione dello stesso." (pagina 11 dell'ordinanza impugnata). Detto altrimenti, stante la carenza, in dichiarazione sostitutiva, del riferimento alla identica consistenza dell'immobile da demolire rispetto a quello preesistente al 1942, non se ne poteva predicare la falsità: di qui l'annullamento del decreto con riferimento alla contestazione di cui al capo A) delle provvisorie incolpazioni. Quanto alla dedotta regolarità dell'intervento edilizio, il Tribunale del riesame ha riepilogato gli elementi essenziali fondanti il ritenuto fumus: giova richiamare sinteticamente il contenuto dei paragrafi 2., 2.1 e 2.2 nei quali vengono compiutamente ripercorsi tutti gli elementi fondanti la contestazione provvisoria, avuto particolare riguardo alla denunciata variazione delle distanze relative ai confini tra l'immobile oggetto dell'intervento e quello di proprietà di AM CE e IC (variate da 4 a 1,5 metri), alla documentazione acquisita presso l'Archivio di Stato di Reggio Calabria dalla quale risultavano interventi di ampliamento realizzati a far data dal 1952 (pag. 4), ed ancora (paragrafo 2.1, pag. 5) quanto emergente dalla relazione tecnica a forma del responsabile dell'U.O.C. "Edilizia e Territorio" del Comune di Bagnara con specifico riferimento alle difformità riscontrate tra l'immobile oggetto di demolizione, come descritto nella SCIA e relativi allegati, e quello risultante nel 1952. In via di ulteriore considerazione, si osserva che nel paragrafo 5. del provvedimento impugnato, il Tribunale, pur segnalando la necessità del compimento di una perizia tecnica, valuta positivamente la sussistenza del fumus pur a fronte delle produzioni difensive (atto notarile del 1947, ortofoto dell'Istituto Geografico Militare, denuncia catastale del 1989, consulenza tecnica di parte) concludendo, con motivazione scevra da profili di incoerenza e illogicità e non sindacabile in questa sede, che, a fronte degli elementi addotti a sostegno dell'ipotesi accusatoria compiutamente riepilogati nel paragrafo 2.1, ricostruita sinteticamente, al successivo paragrafo 2.2, la vicenda relativa al giudizio amministrativo, considerato il tenore della sentenza emessa in data 4 dicembre 2024 dal TAR sezione distaccata di Reggio Calabria, né dai documenti prodotti dalla difesa né dalla sentenza del TAR, parimenti prodotta dalla difesa, emergessero argomenti idonei a contrastare la tesi dell'abusività dell'intervento edilizio. Tale argomentata ricostruzione e valutazione attiene al fatto e, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non è censurabile in questa sede: la Corte sin da tempo risalente ha evidenziato che in tema di reati edilizi, è insindacabile in sede di legittimità il controllo sulla 5 correttezza dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi, essendo altresì precluso alla Corte di cassazione procedere all'accertamento di eventuali errori di fatto commessi in sede di merito nel verificare tale regolarità (Sez. 3, Sent. n. 45587 del 14/11/2024 Cc. (dep. 11/12/2024) Rv. 287326; Sez. 3, Sent. n. 20571 del 28/04/2010 Cc. (dep. 01/06/2010) Rv. 247189). Concludendo, il tenore motivazionale del provvedimento impugnato, quanto al requisito del fumus, risponde pienamente al prescritto controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, operato con argomenti coerenti, completi e ragionevoli. 2.3 Quanto al secondo dei motivi proposti, relativo alla sussistenza del periculum in mora, anche tale motivo, proponendo questioni di merito, non è consentito dalla legge. Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, ha formulato specifica motivazione sul punto, con apposito paragrafo individuato con il numero 6., con argomentazione ineccepibile anche con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, tenendo conto della potenziale ulteriore modificazione delle cose in sequestro ove le stesse fossero restituite, dell'ulteriore circolazione delle porzioni immobiliari cosi realizzate, con conseguente aggravamento delle conseguenze del reato, e della attualità degli interventi. A fronte di tale argomentata motivazione, la parte nulla adduce a comprova della avvenuta integrale ultimazione dei lavori. Si osserva, sul punto che a pagina 4 del ricorso, dopo aver riferito che l'immobile era stato oggetto di cessione a terzi (circostanza che, ex se, potrebbe determinare una situazione di carenza di interesse al ricorso in capo al OL sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della SOSETEC spa, posto che non potrebbe ottenerne la restituzione), il ricorrente fa riferimento alla ultimazione della struttura ed al relativo collaudo, non all'ultimazione della totalità dei lavori. Sul punto della attualità degli interventi rispetto al sequestro, si osserva che nel formulare la relativa doglianza con memoria depositata durante l'udienza di riesame, la parte faceva riferimento al completamento strutturale dell'immobile e ad un completamento non totale (quasi 95 % delle lavorazioni demandate da taluni degli acquirenti alla SOSETEC Spa, pagg. 17 e 18 della memoria citata) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 6 NA CALABRETTA inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Co sig9ere estensore
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO che ha concluso per l'inammissibilità. Sentiti l'Avv. Albanese che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e l'Avv. OL che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38443 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 29/10/2025 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame del decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti, tra gli altri;
del ricorrente OL ER, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della SOSETEG s.p.a., con ordinanza emessa il 20 maggio 2025, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, annullava il decreto impugnato con riferimento al solo capo A delle provvisorie incolpazioni, confermandolo nel resto. Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale, ricorreva il OL, in proprio e nella menzionata qualità, formulando due specifiche censure, qui enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Con il primo motivo, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo 606 del codice di procedura penale, lettera b) in relazione agli articoli 125 comma 3 e 321 del codice di procedura penale, 44 lett. b) DPR 380/2001 con riferimento al capo C) dell'imputazione cautelare, con particolare riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti, attesi: - l'inscindibile correlazione tra tale contestazione di cui al capo C) e quella di falso di cui al capo A) rispetto al quale il Tribunale del riesame ha ritenuto invece non sussistente il requisito del fumus;
- la dichiarata sussistenza del fumus nonostante la affermazione da parte del Tribunale della necessità del ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio attesa la complessità della materia e la natura tecnica delle questioni dedotte affermando che pag. 12) il Tribunale sarebbe incorso in totale omesso esame della documentazione prodotta dalla difesa e delle relative allegazioni. Con il secondo motivo, chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza ai sensi dell'articolo 606 lett. b) ed e) in relazione all'articolo 125, comma 3 e 321 del codice di procedura penale, per mancanza e/o mera apparenza della motivazione in ordine al periculum in mora, non essendosi adeguatamente valutato che già dal mese di dicembre 2024 l'immobile era stato ceduto a terzi in fase di costruzione, con stipula dei relativi atti di compravendita ed alcuni degli acquirenti avevano ultimato in proprio i lavori di completamento mentre altri lo avevano fatto con l'intervento della SOSETEC spa, società che, in sintesi, non aveva più la disponibilità dell'immobile. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Cuomo, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. I difensori hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La vicenda processuale può così riassumersi. La contestazione cautelare elevata dall'ufficio di Procura risulta articolata su tre ipotesi di reato: la prima (CAPO A) incentrata sulla falsità della dichiarazione sostituiva a firma del OL, socio e direttore tecnico della SOSETEG srl nonché progettista incaricato dalla società predetta e firmatario, appunto, della dichiarazione sostituiva, presentata al comune di Bagnara in data 5 aprile 2022 nell'ambito della istruttoria della procedura amministrativa relativa alla autorizzazione degli interventi di demolizione del fabbricato identificato al foglio 19, particella 12, del N.C.E.U. del predetto Comune, originariamente destinato ad uso cinema, e successiva costruzione di un complesso immobiliare residenziale, falsità contestata con riferimento all'epoca di costruzione del manufatto (antecedente al 1942) ed alla identica consistenza del manufatto da demolire rispetto a quello originario ante 1942; la seconda (CAPO B) sulla falsità in dichiarazione sostituiva sempre del 5 aprile 2022 presentata a corredo della medesima S.C.I.A. presentata al Comune di Bagnara Calabra per gli interventi di demolizione del fabbricato originariamente destinato ad uso cinema, ascritta ad altro imputato, non ricorrente, che, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della SOSETEG srl, secondo la contestaizone riportata nel provvedimento impugnato, avrebbe dichiarato che "non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l'immobile id remota costruzione e non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario munirsi di titoli abilitativi"; la terza (capo C), ascritta all'odierno ricorrente in concorso con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della SOSETEG spa all'epoca dei fatti, con riferimento al reato di cui all'articolo 44 del D.P.R. 380 del 2001 per aver realizzato un intervento di demolizione del fabbricato di cui al capo A), in assenza di permesso di costruire e sulla base di una S.C.I.A "rivelatasi falsa in quanto: • Emessa sulla base di dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà del 5 aprile 2022 a firma del CURATOLA, attestante circostanze non veritiere come meglio indicato al capo a); • Richiamante una normativa, quella dettata dall'articolo 3 co. 3 legge regionale 10/2020 , per realizzare una maggiore altezza dell'erigendo fabbricato, pari a 18,90 metri, rispetto ai 12 metri consentiti, quando la predetta norma era in realtà stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzione n. 219/2021.". Quanto ai motivi di ricorso, il primo si incentra sulla ritenuta intima ed indissolubile 3 connessione che sussisterebbe tra le condotte contestate ai capi A) e C), evidenziandosi che il Tribunale del riesame è incorso in palese erroneità della propria decisione in quanto, pur avendo ritenuto l'insussistenza del fumus commissí delicti con riferimento al capo A), avrebbe comunque ritenuto il fumus quanto alla contestazione di abuso edilizio che lo presupponeva. Il secondo motivo evidenzia carenza di motivazione dell'ordinanza del Tribunale in funzione di giudice del riesame quanto alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, avuto riguardo al fatto che già dal mese di dicembre 2024 l'immobile era stato ceduto con atti di compravendita e che i lavori risultavano ultimati ben prima della emissione del decreto di sequestro sicché risultava priva di effettivo pregio ogni valutazione espressa sul punto dal Tribunale. 2.1 In via pregiudiziale si osserva che i ricorsi sono stati proposti dal OL sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della SOSETEC Spa, soggetto giuridico diverso da quello cui si riferiscono le imputazioni che hanno riguardo alla SOSETEC srl. Tuttavia, anche prescindendo da tale disallineamento, il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Quanto al ricorso del OL ER in proprio e nella qualità, si osserva che le contestazioni elevate nei suoi confronti fanno riferimento alla sua qualità di socio e direttore tecnico della SOSETEC srl oltreché di progettista incaricato. Si deve, anzitutto, premettere che ai sensi dell'articolo 325, comma 1, cod. proc. pen.: "Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministro, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge." Il potere di controllo in sede di legittimità, pertanto, è limitato ai soli profili della violazione di legge, e la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare reale è limitata, quanto al fumus, al controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, come affermato dalla sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sent. n. 4 del 25/03/1993 Cc. (dep. 23/04/1993) Rv. 193118; Sez. U, Sent. n. 7 del 23/02/2000 Cc. (dep. 04/05/2000) Rv. 215840). 2.2 Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso, proponendo questioni di merito, non è consentito dalla legge. Il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria ha ampiamente motivato il proprio provvedimento con riferimento al fumus commissi delicti di cui al capo C) della provvisoria incolpazione, escludendo la prospettata indissolubile correlazione tra il reato di abuso edilizio e quello di falso, stante il particolare tenore della dichiarazione sostitutiva oggetto della contestazione, che non poteva ritenersi "falsa" quanto al punto relativo alla identità del manufatto esistente ante 1942 rispetto a quello da demolire, in ragione del fatto che tale 4 punto non era contenuto nella dichiarazione sostitutiva, non anche per la veridicità di tale presupposto. In particolare, nel provvedimento impugnato il Tribunale del riesame si sofferma sul dato testuale della dichiarazione sostitutiva (trascritta a pag. 10), a firma dell'imputato CURATOLA, dichiarazione che "non si spinge mai ad affermare qualsivoglia quantificazione della consistenza volumetrica dell'immobile, limitandosi a precisare l'anno di costruzione dello stesso." (pagina 11 dell'ordinanza impugnata). Detto altrimenti, stante la carenza, in dichiarazione sostitutiva, del riferimento alla identica consistenza dell'immobile da demolire rispetto a quello preesistente al 1942, non se ne poteva predicare la falsità: di qui l'annullamento del decreto con riferimento alla contestazione di cui al capo A) delle provvisorie incolpazioni. Quanto alla dedotta regolarità dell'intervento edilizio, il Tribunale del riesame ha riepilogato gli elementi essenziali fondanti il ritenuto fumus: giova richiamare sinteticamente il contenuto dei paragrafi 2., 2.1 e 2.2 nei quali vengono compiutamente ripercorsi tutti gli elementi fondanti la contestazione provvisoria, avuto particolare riguardo alla denunciata variazione delle distanze relative ai confini tra l'immobile oggetto dell'intervento e quello di proprietà di AM CE e IC (variate da 4 a 1,5 metri), alla documentazione acquisita presso l'Archivio di Stato di Reggio Calabria dalla quale risultavano interventi di ampliamento realizzati a far data dal 1952 (pag. 4), ed ancora (paragrafo 2.1, pag. 5) quanto emergente dalla relazione tecnica a forma del responsabile dell'U.O.C. "Edilizia e Territorio" del Comune di Bagnara con specifico riferimento alle difformità riscontrate tra l'immobile oggetto di demolizione, come descritto nella SCIA e relativi allegati, e quello risultante nel 1952. In via di ulteriore considerazione, si osserva che nel paragrafo 5. del provvedimento impugnato, il Tribunale, pur segnalando la necessità del compimento di una perizia tecnica, valuta positivamente la sussistenza del fumus pur a fronte delle produzioni difensive (atto notarile del 1947, ortofoto dell'Istituto Geografico Militare, denuncia catastale del 1989, consulenza tecnica di parte) concludendo, con motivazione scevra da profili di incoerenza e illogicità e non sindacabile in questa sede, che, a fronte degli elementi addotti a sostegno dell'ipotesi accusatoria compiutamente riepilogati nel paragrafo 2.1, ricostruita sinteticamente, al successivo paragrafo 2.2, la vicenda relativa al giudizio amministrativo, considerato il tenore della sentenza emessa in data 4 dicembre 2024 dal TAR sezione distaccata di Reggio Calabria, né dai documenti prodotti dalla difesa né dalla sentenza del TAR, parimenti prodotta dalla difesa, emergessero argomenti idonei a contrastare la tesi dell'abusività dell'intervento edilizio. Tale argomentata ricostruzione e valutazione attiene al fatto e, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non è censurabile in questa sede: la Corte sin da tempo risalente ha evidenziato che in tema di reati edilizi, è insindacabile in sede di legittimità il controllo sulla 5 correttezza dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi, essendo altresì precluso alla Corte di cassazione procedere all'accertamento di eventuali errori di fatto commessi in sede di merito nel verificare tale regolarità (Sez. 3, Sent. n. 45587 del 14/11/2024 Cc. (dep. 11/12/2024) Rv. 287326; Sez. 3, Sent. n. 20571 del 28/04/2010 Cc. (dep. 01/06/2010) Rv. 247189). Concludendo, il tenore motivazionale del provvedimento impugnato, quanto al requisito del fumus, risponde pienamente al prescritto controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, operato con argomenti coerenti, completi e ragionevoli. 2.3 Quanto al secondo dei motivi proposti, relativo alla sussistenza del periculum in mora, anche tale motivo, proponendo questioni di merito, non è consentito dalla legge. Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, ha formulato specifica motivazione sul punto, con apposito paragrafo individuato con il numero 6., con argomentazione ineccepibile anche con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, tenendo conto della potenziale ulteriore modificazione delle cose in sequestro ove le stesse fossero restituite, dell'ulteriore circolazione delle porzioni immobiliari cosi realizzate, con conseguente aggravamento delle conseguenze del reato, e della attualità degli interventi. A fronte di tale argomentata motivazione, la parte nulla adduce a comprova della avvenuta integrale ultimazione dei lavori. Si osserva, sul punto che a pagina 4 del ricorso, dopo aver riferito che l'immobile era stato oggetto di cessione a terzi (circostanza che, ex se, potrebbe determinare una situazione di carenza di interesse al ricorso in capo al OL sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della SOSETEC spa, posto che non potrebbe ottenerne la restituzione), il ricorrente fa riferimento alla ultimazione della struttura ed al relativo collaudo, non all'ultimazione della totalità dei lavori. Sul punto della attualità degli interventi rispetto al sequestro, si osserva che nel formulare la relativa doglianza con memoria depositata durante l'udienza di riesame, la parte faceva riferimento al completamento strutturale dell'immobile e ad un completamento non totale (quasi 95 % delle lavorazioni demandate da taluni degli acquirenti alla SOSETEC Spa, pagg. 17 e 18 della memoria citata) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 6 NA CALABRETTA inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Co sig9ere estensore