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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7821 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 2.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10383/2025 R.G. cont.
TRA
, in persona del legale rappresentate Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luciano Zuccoli n.33, presso lo studio dell'avv. Annalisa Moretti che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE E
, in persona del Direttore p.t. dott. Controparte_1
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. Controparte_2
149/2015 dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv. Floridia Monforte unita- mente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: l'avv De Rosa Donato, e/o l'avv. Cecca- relli Sandra, e/o l'avv. , l'avv. Intorcia Giovanna, e/o l'avv. Geron Matteo, Controparte_3
e/o l'avv. Vincenzo Battaglia, e/o l'avv. Giuseppe Dell'Aversana, e/o l'avv. Anna Napoli,
e/o l'avv. Laura Sarno, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato, per la carica, pres- so l'Ispettorato stesso sito in Roma Via M. Brighenti n.23
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.3.2025 la Cooperativa istante adiva il Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa promossa avverso l di Roma, causa avente ad oggetto: Controparte_1
1) in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto;
2) nel merito, la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.191/2025 notificata in data 25.2.2025 per essere state le sanzioni irrogate con il verbale unico di accertamento e notificazione del 19.2.2020, notificato in data 25.2.2020, pagate nei termini di legge;
3) in subordine, l'applicazione della sanzione nella misura minima;
4) con vittoria delle spese di lite e rimborso del contributo unificato.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l si costituiva deducendo di avere CP_1 tempestivamente provveduto all'annullamento in sede di autotutela dell'ordinanza ingiun- zione opposta, una volta venuto a conoscenza, solo successivamente alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, dei pagamenti effettuati sulla scorta del verbale unico di accer- tamento e chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compen- sazione delle spese di lite.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione - in cui l'opponente chiedeva concor- demente pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere, reclamando tuttavia il favore delle spese di lite, per essere l'annullamento intervenuto dopo la notifica dell'ordinanza ingiunzione - il giudice decideva come da dispositivo.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio anche quando il procedimento si concluda con una sentenza di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla individua- zione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese di lite devono essere interamente compensate in quanto il verbale di accertamento e notificazione espressamente onerava la società san- zionata di fornire prova all'Ispettorato del Lavoro-Servizio Ispettivo, a mezzo mail,
2 dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme, entro lo stesso termine di
120 e 180 giorni previsto per il pagamento delle sanzioni, cosa che la ha fat- Parte_1 to solo a seguito della notifica dell'ordinanza ingiunzione, decorso un quinquennio.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di lite.
Roma, 2.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 2.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10383/2025 R.G. cont.
TRA
, in persona del legale rappresentate Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luciano Zuccoli n.33, presso lo studio dell'avv. Annalisa Moretti che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE E
, in persona del Direttore p.t. dott. Controparte_1
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. Controparte_2
149/2015 dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv. Floridia Monforte unita- mente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: l'avv De Rosa Donato, e/o l'avv. Cecca- relli Sandra, e/o l'avv. , l'avv. Intorcia Giovanna, e/o l'avv. Geron Matteo, Controparte_3
e/o l'avv. Vincenzo Battaglia, e/o l'avv. Giuseppe Dell'Aversana, e/o l'avv. Anna Napoli,
e/o l'avv. Laura Sarno, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato, per la carica, pres- so l'Ispettorato stesso sito in Roma Via M. Brighenti n.23
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.3.2025 la Cooperativa istante adiva il Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa promossa avverso l di Roma, causa avente ad oggetto: Controparte_1
1) in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto;
2) nel merito, la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.191/2025 notificata in data 25.2.2025 per essere state le sanzioni irrogate con il verbale unico di accertamento e notificazione del 19.2.2020, notificato in data 25.2.2020, pagate nei termini di legge;
3) in subordine, l'applicazione della sanzione nella misura minima;
4) con vittoria delle spese di lite e rimborso del contributo unificato.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l si costituiva deducendo di avere CP_1 tempestivamente provveduto all'annullamento in sede di autotutela dell'ordinanza ingiun- zione opposta, una volta venuto a conoscenza, solo successivamente alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, dei pagamenti effettuati sulla scorta del verbale unico di accer- tamento e chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compen- sazione delle spese di lite.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione - in cui l'opponente chiedeva concor- demente pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere, reclamando tuttavia il favore delle spese di lite, per essere l'annullamento intervenuto dopo la notifica dell'ordinanza ingiunzione - il giudice decideva come da dispositivo.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio anche quando il procedimento si concluda con una sentenza di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla individua- zione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese di lite devono essere interamente compensate in quanto il verbale di accertamento e notificazione espressamente onerava la società san- zionata di fornire prova all'Ispettorato del Lavoro-Servizio Ispettivo, a mezzo mail,
2 dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme, entro lo stesso termine di
120 e 180 giorni previsto per il pagamento delle sanzioni, cosa che la ha fat- Parte_1 to solo a seguito della notifica dell'ordinanza ingiunzione, decorso un quinquennio.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di lite.
Roma, 2.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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