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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 28/11/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
1) dott. CA CO presidente rel.
2) dott. Gaetano Catalani giudice
3) dott.ssa Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1604/2025 V.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato CAPOLUPO FEDERICA, C.F._1
E Con
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), con l'avvocato MORELLI DOMENICO, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 10 settembre 2025 sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo l'11 settembre
2025, contenente le condizioni del divorzio, al quale è stato allegato il piano genitoriale;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge
1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale omologata con sentenza del Tribunale di Matera pubblicata in data 6 giugno 2024 e, per espressa ammissione delle parti, passata in giudicato per omessa notifica dell'atto di appello per intervenuto accordo tra le parti;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative e soddisfano le esigenze delle figlie (nata l'[...], maggiorenne) e (nata Per_1 Per_2
l'11/02/2009, minorenne), con conseguente manifesta superfluità dell'ascolto della minore (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
le spese, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, debbano essere compensate;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 11 settembre 2025 da e Parte_1 Parte_3
, così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 19 settembre 2005 in Parte_1 Parte_3
FERRANDINA, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 10 settembre 2005, depositato l'11 settembre 2025; 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di FERRANDINA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, Parte II, serie A, numero 33;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 26 novembre 2025.
Il Presidente est.
CA CO