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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/05/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta sub n. 1557/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Andrea
Gnecchi, giusta procura in atti appellante contro
(C.F. ), quale titolare della ditta Controparte_1 C.F._1
individuale Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dom. Norbert Griesser, giusta P.IVA_2
procura in atti appellato
In punto: appello avverso la sentenza n. 112/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, emessa in data 07/06/2023 e pubblicata in data 17/04/2024 trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 13/03/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte appellante: come da note scritte depositate in data 10/01/2025
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Controparte_3
nella causazione dei danni subiti da e,
[...] Parte_1
conseguentemente, condannare la prima al pagamento in favore della prima della
Pag. 1 di 7 somma di € 4.213,70, oltre rivalutazione ed interessi nella misura di legge, con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA, CAP e rimborso forfettario delle spese pari al
15%, per entrambi i gradi di giudizio” per parte appellata: come da note scritte depositate in data 10/01/2025
“Voglia il Tribunale di Bolzano, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito 1) rigettare integralmente l'appello proposto dalla
[...]
perché infondato in fatto e diritto per le ragioni di cui sopra e pertanto Controparte_4
rigettare tutte le domande formulate dalla nei confronti della Controparte_4
; 2) confermare Controparte_3
pertanto integralmente la sentenza n. 112/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bolzano, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Demetz, R.G. n. 4018/2020, pubblicata il
17.04.2024 e notificata il 18.04.2024; 3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio e condanna di controparte ex art. 96, comma 3 cpc. Con ogni più ampia riserva in merito ed in via istruttoria”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello depositato in data 24/05/2024, parte appellante ha impugnato la sentenza n. 112/2024, emessa in data 07/06/2023 dal Giudice di Pace di Bolzano, chiedendone l'integrale riforma in accoglimento delle domande dalla stessa formulate con atto di citazione di data 12/11/2020.
Parte appellante, con il presente giudizio, chiede dunque la condanna di parte appellata al risarcimento dei danni sofferti, costituiti dal costo dei lavori di riparazione effettuati in data 12/03/2019 dai tecnici della su di un carrello elevatore, ossia la Controparte_5
sostituzione del blocchetto chiave, del display (usato) e del dispositivo di gestione del mezzo (VSM) per il complessivo importo di € 3.453,85 oltre IVA, utilizzato dal personale di parte appellata il tardo pomeriggio del giorno prima.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/10/2024, parte appellata ha chiesto l'integrale rigetto dell'atto di impugnazione, con condanna alle spese di lite.
Pag. 2 di 7 3. L'atto di appello avverso la sentenza n. 112/2024 del Giudice di Pace di Bolzano è infondato, quindi da rigettarsi, con conseguente integrale conferma della sentenza qui impugnata.
Di seguito, si richiama quanto ivi argomentato ai fini decisori.
“Alla luce di quanto emerso in sede istruttoria le domande attore non possono essere accolte.
L'attrice lamenta il danneggiamento del carrello elevatore come da fattura n. 320 dd.
18.03.2019 dimessa quale documento n. 2 ed allegato al rapporto di lavoro. Evidenzia
l'attrice che parte convenuta avrebbe fatto uso del mezzo e non essendo in possesso della relativa chiave avrebbe tentato di mettere in moto il mezzo con un cacciavite, danneggiando il blocchetto chiave ed andando di conseguenza sostituito lo stesso.
Dalle testimonianze rese, tuttavia, non è emersa la responsabilità della convenuta.
Infatti, il teste , la cui testimonianza appare essenziale e del tutto lineare, Testimone_1
ha dichiarato che nel mese di ottobre o novembre 2018 il sig. avrebbe CP_6
comunicato al signor di non potere più usare il mezzo. Tuttavia non era CP_2
sicuro della data. La testimone invece ha dichiarato che Testimone_2
tale comunicazione sarebbe avvenuta due o tre settimane prima dei fatti (sarebbe pertanto verso la fine di febbraio 2019). Comunque anche la stessa dichiarava di non ricordare esattamente la data. Ad ogni modo il teste dichiarava che in Testimone_3
data 11.03.2019, dalle 17:00 in poi scendeva al seminterrato per caricare alcuni bancali: non era a conoscenza del contratto stipulato per il noleggio del muletto. Le chiavi erano sempre inserite all'interno del muletto. Il lavoro è stato svolto in un quarto
d'ora. Solo il giorno appresso apprendeva del danno al muletto. In merito al danno stesso il teste dichiarava di essere salito sul mezzo di avere trovato la Testimone_1
chiave inserita nel muletto, che era rotta. Quando ha girato la chiave si è spaccata e davanti i tubi del muletto erano rotti. Presumeva si trattasse del tubo dell'olio.
Chiamava quindi il datore di lavoro.
Pur avendo la teste dichiarato che il collega la mattina le faceva Testimone_4
vedere che dove viene inserita la chiave del muletto, lì si era rotto e che per terra c'era della sabbia, non prova inequivocabilmente che ha danneggiare il muletto sia stata parte convenuta. Del resto in merito alle richieste di risarcimento del danno e del
Pag. 3 di 7 relativo onere probatorio, deve ad ogni modo essere rilevato nel caso di specie che non
è in corso di causa emerso chi sia stato effettivamente a danneggiare il blocchetto serratura, con la conseguenza che non può nemmeno essere ravvisato un nesso di causalità tra la circostanza che in data 11.03.2019 parte convenuta abbia effettivamente azionato il muletto ed il danno appurato in data 12.03.2019 dai dipendenti della società attrice.”
Dalla lettura della parte motiva, risulta che la sentenza impugnata sia sufficientemente chiara nell'esposizione del percorso argomentativo svolto dal giudice di prime cure, aderente alle risultanze istruttorie emerse.
4. In ordine al lamentato travisamento del fatto e/o erronea valutazione delle prove, si deve rilevare come la sentenza impugnata richiami puntualmente le dichiarazioni dei testi escussi, nelle parti ritenute utili alla decisione, dovendosi escludere la necessità di riportare quelle non rilevanti, in particolare in ordine alla prassi assunta dal personale dell'appellante di riporre le chiavi del carrello elevatore in un magazzino chiuso a chiave.
Infatti, i testi hanno riferito di abitudini e di circostanze specifiche a loro diretta conoscenza, tuttavia, tra questi, determinante, perché l'unico in grado di riferire sulle precise condizioni del muletto alla data dei fatti, risulta essere ex Testimone_1
dipendente della società appellante che abitualmente utilizzava detto muletto.
In particolare, in risposta al capitolo n. 4 (“Vero che in data 11.03.2019 alle 18.00 circa, quando l'attrice aveva già terminato la propria attività e abbandonato il magazzino, la convenuta utilizzava, all'insaputa della proprietaria, il carrello per scaricare del materiale edile da un camion?”), il teste ha riferito quanto segue: “Non ricordo la data, ma ricordo che un giorno avevo terminato di lavorare alle 16 e 30. Ho chiuso il magazzino ed il giorno seguente, quando sono arrivato, erano le 7 di mattina. Volevo iniziare il lavoro. Sono salito sul muletto e trovavo la chiave inserita nel muletto, che era rotta;
quando ho girato la chiave si è spaccata e davanti i tubi del muletto erano rotti. Credo che sia il tubo dell'olio. Allora chiamavo il mio capo ( ). Il signor CP_6
è venuto sul posto e poi sono rimasto fermo con il lavoro per un paio di ore CP_6
e poi sono andato al piano di sopra a prendere un altro muletto per andare avanti col lavoro. Lì dove io lavoravo c'era solo un muletto. Al piano di sopra c'erano 2 o 3
Pag. 4 di 7 muletti, tutti di proprietà della . È stato il signor a dirmi di Parte_1 CP_6
andare a prendere un altro muletto al piano di sopra, per andare avanti col lavoro. Ero rimasto fermo per un paio d'ore per aspettare il meccanico, che era stato chiamato dal mio capo ( ). Il meccanico è venuto. Credo che fosse della ditta Mataloni. CP_6
Non ricordo se fosse un solo meccanico o più persone. Hanno riparato il muletto sul posto. Mentre riparavano il muletto, io andavo avanti col lavoro, con il muletto preso al piano superiore. Nel pomeriggio di quello stesso giorno il muletto funzionava di nuovo. Non ricordo se ho utilizzato ancora in quel giorno il muletto riparato o se ho finito col muletto preso al piano superiore. Normalmente a fine lavoro mettevo la chiave nel magazzino, ma non ricordo se quel giorno l'ho fatto … Quando il aveva il CP_1
permesso di utilizzare il muletto, chiedeva le chiavi a noi, che eravamo in magazzino, perché le chiavi venivano sempre tolte dal muletto alla sera. A volte le chiavi venivano inserite ogni volta che si utilizzava il muletto e poi altre e a volte, quando eravamo di fretta, venivano lasciate nel muletto e tolte solo alla sera”.
Dalle prove orali assunte si evince quanto segue:
- nessuno dei testi escussi ha riferito che il giorno 11/03/2019, alla fine della giornata lavorativa, la chiave di accensione del carrello elevatore, è stata effettivamente riposta, come d'abitudine, in un magazzino a sua volta chiuso a chiave e accessibile al solo personale dell'appellante (d'altronde nemmeno è stata dedotta in atti la circostanza che la serratura di detto magazzino, inaccessibile a terzi, sia stata trovata con segni di forzatura);
- il dipendente dell'appellante, che il giorno 12/03/2019, all'inizio della giornata lavorativa, avrebbe dovuto utilizzare il medesimo carrello elevatore, ha riferito che la chiave di accensione, seppur rotta, era già inserita e che, girandola, questa si è spaccata.
Pertanto, in base agli atti e ai documenti acquisiti al presente giudizio, l'onere probatorio posto a carico di parte appellante può, astrattamente, ritenersi assolto sotto il solo profilo del quantum, ossia della spesa necessaria alla riparazione del carrello elevatore, non altrettanto sotto il profilo dell'an, posto che il dipendente della società appellante, che per primo ha inteso utilizzare il muletto la mattina del 12/03/2019, ha riferito che la relativa chiave era già inserita nel quadro di accensione;
ne consegue che, agli atti, non
Pag. 5 di 7 vi è alcun elemento probatorio a carico di parte appellata che offra conforto a quanto successivamente rilevato dal tecnico della società chiamata a eseguire la riparazione.
Infatti, il verbale del servizio di assistenza redatto dal tecnico, e la relativa fattura n. 320 emessa in data 18/03/2019 da descrivono così la causa oggettiva che ha Controparte_5
determinato l'intervento: “carrello rotto usato cacciavite o attrezzo non idoneo da lavoro” (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto introduttivo del primo grado di giudizio).
In conclusione, i fatti dedotti da parte appellante, e da questa imputati a parte appellata, la quale, non potendo disporre delle chiavi del muletto, avrebbe danneggiato il quadro di accensione forzandolo con un cacciavite o altro attrezzo da lavoro non idoneo, non hanno trovato in atti alcun riscontro positivo, anzi sono stati sostanzialmente smentiti in sede istruttoria dalle dichiarazioni rese da . Testimone_1
5. Per quanto riguarda la dedotta illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione con riferimento alla responsabilità di parte appellata nella causazione del danno patito da parte appellante, si richiama quanto già sopra esposto, risultando detto motivo di appello sostanzialmente connesso al primo.
Si deve qui unicamente evidenziare che, ipoteticamente, anche qualora i fatti dedotti da parte appellante non avessero trovato smentita all'esito dell'attività istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, come in realtà avvenuto, le tre circostanze di fatto elencate da parte appellante quali elementi positivi della responsabilità di parte appellata, da sole, in assenza di ulteriori elementi di prova, non sarebbero state comunque sufficienti ai fini dell'attribuzione, a parte appellata, del danneggiamento riscontrato dal tecnico al carrello elevatore, non potendosi comunque escludere, in applicazione del principio invocato, la presenza di altre persone, estranee alla società appellata, all'interno del magazzino ove si trovava il carrello elevatore, tra il tardo pomeriggio del giorno
11/03/2025 e la mattina del giorno 12/03/2025, né potendosi escludere che, al fine di estrarre il pezzo della chiave spaccatasi, rimasto nel quadro di accensione, sia stato utilizzato un attrezzo da lavoro, quale può essere un cacciavite, così cagionando i danni riscontrati dal tecnico intervenuto.
6. Al rigetto integrale dell'atto di appello consegue la condanna di parte appellante a rifondere, a parte appellata, le spese di lite del presente grado di appello, che vengono liquidate nell'importo complessivo come da dispositivo, in base ai valori medi per le
Pag. 6 di 7 fasi di studio, introduttiva e decisionale di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (valore della causa da € 1.101,00 a € 5.200,00).
Sussistono, inoltre, secondo gli artt. 10 co. 2 e 13 co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per la condanna di parte appellante al versamento di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'atto di appello avverso la sentenza n. 112/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bolzano in data 07/06/2023 e pubblicata in data 17/04/2024, così confermandola integralmente;
2. condanna a rifondere, a , quale Parte_1 Controparte_1
titolare della ditta individuale Controparte_2
le spese di lite del presente grado di appello, che liquida per compenso in Euro
1.701,00 oltre 15% per spese generali, oneri accessori e previdenziali, come per legge, e spese successive occorrende;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1 dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in data 12/05/2025
Il Giudice
Daniela Pol
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta sub n. 1557/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Andrea
Gnecchi, giusta procura in atti appellante contro
(C.F. ), quale titolare della ditta Controparte_1 C.F._1
individuale Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dom. Norbert Griesser, giusta P.IVA_2
procura in atti appellato
In punto: appello avverso la sentenza n. 112/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, emessa in data 07/06/2023 e pubblicata in data 17/04/2024 trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 13/03/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte appellante: come da note scritte depositate in data 10/01/2025
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Controparte_3
nella causazione dei danni subiti da e,
[...] Parte_1
conseguentemente, condannare la prima al pagamento in favore della prima della
Pag. 1 di 7 somma di € 4.213,70, oltre rivalutazione ed interessi nella misura di legge, con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA, CAP e rimborso forfettario delle spese pari al
15%, per entrambi i gradi di giudizio” per parte appellata: come da note scritte depositate in data 10/01/2025
“Voglia il Tribunale di Bolzano, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito 1) rigettare integralmente l'appello proposto dalla
[...]
perché infondato in fatto e diritto per le ragioni di cui sopra e pertanto Controparte_4
rigettare tutte le domande formulate dalla nei confronti della Controparte_4
; 2) confermare Controparte_3
pertanto integralmente la sentenza n. 112/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bolzano, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Demetz, R.G. n. 4018/2020, pubblicata il
17.04.2024 e notificata il 18.04.2024; 3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio e condanna di controparte ex art. 96, comma 3 cpc. Con ogni più ampia riserva in merito ed in via istruttoria”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello depositato in data 24/05/2024, parte appellante ha impugnato la sentenza n. 112/2024, emessa in data 07/06/2023 dal Giudice di Pace di Bolzano, chiedendone l'integrale riforma in accoglimento delle domande dalla stessa formulate con atto di citazione di data 12/11/2020.
Parte appellante, con il presente giudizio, chiede dunque la condanna di parte appellata al risarcimento dei danni sofferti, costituiti dal costo dei lavori di riparazione effettuati in data 12/03/2019 dai tecnici della su di un carrello elevatore, ossia la Controparte_5
sostituzione del blocchetto chiave, del display (usato) e del dispositivo di gestione del mezzo (VSM) per il complessivo importo di € 3.453,85 oltre IVA, utilizzato dal personale di parte appellata il tardo pomeriggio del giorno prima.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/10/2024, parte appellata ha chiesto l'integrale rigetto dell'atto di impugnazione, con condanna alle spese di lite.
Pag. 2 di 7 3. L'atto di appello avverso la sentenza n. 112/2024 del Giudice di Pace di Bolzano è infondato, quindi da rigettarsi, con conseguente integrale conferma della sentenza qui impugnata.
Di seguito, si richiama quanto ivi argomentato ai fini decisori.
“Alla luce di quanto emerso in sede istruttoria le domande attore non possono essere accolte.
L'attrice lamenta il danneggiamento del carrello elevatore come da fattura n. 320 dd.
18.03.2019 dimessa quale documento n. 2 ed allegato al rapporto di lavoro. Evidenzia
l'attrice che parte convenuta avrebbe fatto uso del mezzo e non essendo in possesso della relativa chiave avrebbe tentato di mettere in moto il mezzo con un cacciavite, danneggiando il blocchetto chiave ed andando di conseguenza sostituito lo stesso.
Dalle testimonianze rese, tuttavia, non è emersa la responsabilità della convenuta.
Infatti, il teste , la cui testimonianza appare essenziale e del tutto lineare, Testimone_1
ha dichiarato che nel mese di ottobre o novembre 2018 il sig. avrebbe CP_6
comunicato al signor di non potere più usare il mezzo. Tuttavia non era CP_2
sicuro della data. La testimone invece ha dichiarato che Testimone_2
tale comunicazione sarebbe avvenuta due o tre settimane prima dei fatti (sarebbe pertanto verso la fine di febbraio 2019). Comunque anche la stessa dichiarava di non ricordare esattamente la data. Ad ogni modo il teste dichiarava che in Testimone_3
data 11.03.2019, dalle 17:00 in poi scendeva al seminterrato per caricare alcuni bancali: non era a conoscenza del contratto stipulato per il noleggio del muletto. Le chiavi erano sempre inserite all'interno del muletto. Il lavoro è stato svolto in un quarto
d'ora. Solo il giorno appresso apprendeva del danno al muletto. In merito al danno stesso il teste dichiarava di essere salito sul mezzo di avere trovato la Testimone_1
chiave inserita nel muletto, che era rotta. Quando ha girato la chiave si è spaccata e davanti i tubi del muletto erano rotti. Presumeva si trattasse del tubo dell'olio.
Chiamava quindi il datore di lavoro.
Pur avendo la teste dichiarato che il collega la mattina le faceva Testimone_4
vedere che dove viene inserita la chiave del muletto, lì si era rotto e che per terra c'era della sabbia, non prova inequivocabilmente che ha danneggiare il muletto sia stata parte convenuta. Del resto in merito alle richieste di risarcimento del danno e del
Pag. 3 di 7 relativo onere probatorio, deve ad ogni modo essere rilevato nel caso di specie che non
è in corso di causa emerso chi sia stato effettivamente a danneggiare il blocchetto serratura, con la conseguenza che non può nemmeno essere ravvisato un nesso di causalità tra la circostanza che in data 11.03.2019 parte convenuta abbia effettivamente azionato il muletto ed il danno appurato in data 12.03.2019 dai dipendenti della società attrice.”
Dalla lettura della parte motiva, risulta che la sentenza impugnata sia sufficientemente chiara nell'esposizione del percorso argomentativo svolto dal giudice di prime cure, aderente alle risultanze istruttorie emerse.
4. In ordine al lamentato travisamento del fatto e/o erronea valutazione delle prove, si deve rilevare come la sentenza impugnata richiami puntualmente le dichiarazioni dei testi escussi, nelle parti ritenute utili alla decisione, dovendosi escludere la necessità di riportare quelle non rilevanti, in particolare in ordine alla prassi assunta dal personale dell'appellante di riporre le chiavi del carrello elevatore in un magazzino chiuso a chiave.
Infatti, i testi hanno riferito di abitudini e di circostanze specifiche a loro diretta conoscenza, tuttavia, tra questi, determinante, perché l'unico in grado di riferire sulle precise condizioni del muletto alla data dei fatti, risulta essere ex Testimone_1
dipendente della società appellante che abitualmente utilizzava detto muletto.
In particolare, in risposta al capitolo n. 4 (“Vero che in data 11.03.2019 alle 18.00 circa, quando l'attrice aveva già terminato la propria attività e abbandonato il magazzino, la convenuta utilizzava, all'insaputa della proprietaria, il carrello per scaricare del materiale edile da un camion?”), il teste ha riferito quanto segue: “Non ricordo la data, ma ricordo che un giorno avevo terminato di lavorare alle 16 e 30. Ho chiuso il magazzino ed il giorno seguente, quando sono arrivato, erano le 7 di mattina. Volevo iniziare il lavoro. Sono salito sul muletto e trovavo la chiave inserita nel muletto, che era rotta;
quando ho girato la chiave si è spaccata e davanti i tubi del muletto erano rotti. Credo che sia il tubo dell'olio. Allora chiamavo il mio capo ( ). Il signor CP_6
è venuto sul posto e poi sono rimasto fermo con il lavoro per un paio di ore CP_6
e poi sono andato al piano di sopra a prendere un altro muletto per andare avanti col lavoro. Lì dove io lavoravo c'era solo un muletto. Al piano di sopra c'erano 2 o 3
Pag. 4 di 7 muletti, tutti di proprietà della . È stato il signor a dirmi di Parte_1 CP_6
andare a prendere un altro muletto al piano di sopra, per andare avanti col lavoro. Ero rimasto fermo per un paio d'ore per aspettare il meccanico, che era stato chiamato dal mio capo ( ). Il meccanico è venuto. Credo che fosse della ditta Mataloni. CP_6
Non ricordo se fosse un solo meccanico o più persone. Hanno riparato il muletto sul posto. Mentre riparavano il muletto, io andavo avanti col lavoro, con il muletto preso al piano superiore. Nel pomeriggio di quello stesso giorno il muletto funzionava di nuovo. Non ricordo se ho utilizzato ancora in quel giorno il muletto riparato o se ho finito col muletto preso al piano superiore. Normalmente a fine lavoro mettevo la chiave nel magazzino, ma non ricordo se quel giorno l'ho fatto … Quando il aveva il CP_1
permesso di utilizzare il muletto, chiedeva le chiavi a noi, che eravamo in magazzino, perché le chiavi venivano sempre tolte dal muletto alla sera. A volte le chiavi venivano inserite ogni volta che si utilizzava il muletto e poi altre e a volte, quando eravamo di fretta, venivano lasciate nel muletto e tolte solo alla sera”.
Dalle prove orali assunte si evince quanto segue:
- nessuno dei testi escussi ha riferito che il giorno 11/03/2019, alla fine della giornata lavorativa, la chiave di accensione del carrello elevatore, è stata effettivamente riposta, come d'abitudine, in un magazzino a sua volta chiuso a chiave e accessibile al solo personale dell'appellante (d'altronde nemmeno è stata dedotta in atti la circostanza che la serratura di detto magazzino, inaccessibile a terzi, sia stata trovata con segni di forzatura);
- il dipendente dell'appellante, che il giorno 12/03/2019, all'inizio della giornata lavorativa, avrebbe dovuto utilizzare il medesimo carrello elevatore, ha riferito che la chiave di accensione, seppur rotta, era già inserita e che, girandola, questa si è spaccata.
Pertanto, in base agli atti e ai documenti acquisiti al presente giudizio, l'onere probatorio posto a carico di parte appellante può, astrattamente, ritenersi assolto sotto il solo profilo del quantum, ossia della spesa necessaria alla riparazione del carrello elevatore, non altrettanto sotto il profilo dell'an, posto che il dipendente della società appellante, che per primo ha inteso utilizzare il muletto la mattina del 12/03/2019, ha riferito che la relativa chiave era già inserita nel quadro di accensione;
ne consegue che, agli atti, non
Pag. 5 di 7 vi è alcun elemento probatorio a carico di parte appellata che offra conforto a quanto successivamente rilevato dal tecnico della società chiamata a eseguire la riparazione.
Infatti, il verbale del servizio di assistenza redatto dal tecnico, e la relativa fattura n. 320 emessa in data 18/03/2019 da descrivono così la causa oggettiva che ha Controparte_5
determinato l'intervento: “carrello rotto usato cacciavite o attrezzo non idoneo da lavoro” (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto introduttivo del primo grado di giudizio).
In conclusione, i fatti dedotti da parte appellante, e da questa imputati a parte appellata, la quale, non potendo disporre delle chiavi del muletto, avrebbe danneggiato il quadro di accensione forzandolo con un cacciavite o altro attrezzo da lavoro non idoneo, non hanno trovato in atti alcun riscontro positivo, anzi sono stati sostanzialmente smentiti in sede istruttoria dalle dichiarazioni rese da . Testimone_1
5. Per quanto riguarda la dedotta illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione con riferimento alla responsabilità di parte appellata nella causazione del danno patito da parte appellante, si richiama quanto già sopra esposto, risultando detto motivo di appello sostanzialmente connesso al primo.
Si deve qui unicamente evidenziare che, ipoteticamente, anche qualora i fatti dedotti da parte appellante non avessero trovato smentita all'esito dell'attività istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, come in realtà avvenuto, le tre circostanze di fatto elencate da parte appellante quali elementi positivi della responsabilità di parte appellata, da sole, in assenza di ulteriori elementi di prova, non sarebbero state comunque sufficienti ai fini dell'attribuzione, a parte appellata, del danneggiamento riscontrato dal tecnico al carrello elevatore, non potendosi comunque escludere, in applicazione del principio invocato, la presenza di altre persone, estranee alla società appellata, all'interno del magazzino ove si trovava il carrello elevatore, tra il tardo pomeriggio del giorno
11/03/2025 e la mattina del giorno 12/03/2025, né potendosi escludere che, al fine di estrarre il pezzo della chiave spaccatasi, rimasto nel quadro di accensione, sia stato utilizzato un attrezzo da lavoro, quale può essere un cacciavite, così cagionando i danni riscontrati dal tecnico intervenuto.
6. Al rigetto integrale dell'atto di appello consegue la condanna di parte appellante a rifondere, a parte appellata, le spese di lite del presente grado di appello, che vengono liquidate nell'importo complessivo come da dispositivo, in base ai valori medi per le
Pag. 6 di 7 fasi di studio, introduttiva e decisionale di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (valore della causa da € 1.101,00 a € 5.200,00).
Sussistono, inoltre, secondo gli artt. 10 co. 2 e 13 co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per la condanna di parte appellante al versamento di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'atto di appello avverso la sentenza n. 112/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bolzano in data 07/06/2023 e pubblicata in data 17/04/2024, così confermandola integralmente;
2. condanna a rifondere, a , quale Parte_1 Controparte_1
titolare della ditta individuale Controparte_2
le spese di lite del presente grado di appello, che liquida per compenso in Euro
1.701,00 oltre 15% per spese generali, oneri accessori e previdenziali, come per legge, e spese successive occorrende;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1 dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in data 12/05/2025
Il Giudice
Daniela Pol
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