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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00629/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 20/02/2026
N. 00510 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00629/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police e Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Paola Di Gregoli e Ruggero Vincifori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe
Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio N. 00629/2025 REG.RIC.
fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Immordino, sito in Palermo, viale
Libertà, n. 171;
per l'annullamento:
- del D.R. n. 1145 (prot. n. 19124) del 5.2.2025, di approvazione degli atti della
Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario nel SSD M-PSI/07 – LO dinamica - Settore concorsuale 11/E4 – LO clinica e dinamica - mediante chiamata (art. 18, c. 1,
l. n. 240/2010), presso il Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell'esercizio fisico e della formazione, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. –
4a Serie Speciale - n. 50 del 21.6.2024, bandita con D.R. n. 6024 del 20.6.2024 (prot.
n. 102740), con il quale la controinteressata è stata dichiarata maggiormente qualificata a ricoprire il posto in questione;
- di tutti gli atti della suddetta procedura, ove lesivi per il ricorrente e, in particolare:
(i) del suddetto D.R. n. 6024/2024; (ii) del D.R. n. 10234 (prot. n. 161584) dell'8.10.2024 (come rettificato e modificato con successivi DD.RR. nn. 10335/2024
e 13341/2024), di nomina della Commissione; (iii) del verbale n. 1 della riunione del
13.1.2025 e dei successivi verbali di valutazione di curriculum e pubblicazioni e giudizi e della relazione finale (31.1.2025);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, e, ove occorrer possa, del
Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia (D.R. n. 1239 del
20.2.2024), nonché dei provvedimenti di nomina e presa di servizio della controinteressata e/o del C.d.A. dell'Ateneo; nonché per la condanna dell'intimato Ateneo alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione. N. 00629/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Fabrizio
BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha, in particolare, impugnato il D.R. n. 1145/2025, con il quale la controinteressata è stata individuata quale soggetto maggiormente qualificato a ricoprire il posto di professore ordinario nel SSD M-PSI/07 – LO dinamica presso il Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell'esercizio fisico e della formazione dell'intimato Ateneo.
1.1. Egli ha articolato doglianze così rubricate:
- I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 l. 30 dicembre 2010 n. 240 s.m.i. –
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del Regolamento e art. 1 del Bando. -
Eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, nonché disparità di trattamento, avendo la Commissione omesso la valutazione delle pubblicazioni secondo i criteri di cui al Verbale n. 1;
- II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della l. 30 dicembre 2010 n. 240
s.m.i. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del Regolamento e art. 1 del Bando.
- Eccesso di potere per sviamento avendo il Bando individuato un requisito di corrispondente ad un'esperienza pregressa. Ingiustizia manifesta;
- III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 –
Eccesso di potere difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto. N. 00629/2025 REG.RIC.
1.2. Ha chiesto di annullare gli atti impugnati e di condannare l'intimato Ateneo alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.
2. Si sono costituite le controparti.
3. In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. Non è anzitutto condivisibile il primo motivo di ricorso.
2.1. Con tale doglianza parte ricorrente si è doluta, in sintesi:
- della carenza di motivazione e comunque dell'illogicità della valutazione comparativa resa dalla Commissione;
- della violazione dei criteri di valutazione (verbale n. 1 e art. 8 del bando);
- dalle carenze di istruttoria e di motivazione sulla valutazione della Commissione sulle pubblicazioni scientifiche, perché resa in pretesa violazione dei parametri a cui essa si sarebbe autovincolata e comunque a valle di un tempo molto contenuto di analisi delle stesse (la mattina del 31.1.2025).
2.2. La resistente amministrazione e il controinteressato hanno contestato tali argomenti, sostenendo la legittimità dell'operato della Commissione.
2.3. Gli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno del primo motivo di ricorso non sono condivisibili.
2.3.1. Va, innanzitutto, dato atto delle generali caratteristiche delle procedure di chiamata di un professore universitario, come ancora di recente definite dal giudice di appello (Cons. St., sez. VII, 5 marzo 2024, n. 2175), che possono essere così compendiate:
- dette procedure sono disciplinate dalle singole Università, coerentemente con la loro autonomia regolamentare. Esse si connotano per la presenza di una valutazione N. 00629/2025 REG.RIC.
comparativa tra candidati, operata da Commissioni composte da soggetti di elevata qualificazione e funzionale a individuare il candidato maggiormente qualificato;
- i criteri di valutazione possono trovare fondamento in atti degli NE (regolamenti ad hoc, bandi di concorso), ma nulla vieta che essi siano fissati dalle stesse
Commissioni;
- in quest'ultimo caso le Commissioni non possono discostarsi da criteri e standard riconosciuti, dovendo invero ricorrere a criteri “idonei ad oggettivizzare, per quanto possibile, l'ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell'iter logico seguito”;
- laddove le Commissioni stabiliscano l'incidenza ponderale dei criteri, resta fermo che non si deve addivenire a “gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi”;
- una volta fissati criteri, parametri e indicatori (e, se del caso, la loro eventuale incidenza ponderale), le Commissioni sono tenute a giustificare con una congrua motivazione la scelta finale, così da far emergere - in modo quanto più preciso ed esauriente possibile - le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro;
- le valutazioni delle Commissioni, conclusivamente, costituiscono espressione dell'esercizio di discrezionalità tecnica. Esse sono sindacabili in sede giurisdizionale con il consueto limite che, tutte le volte in cui non viene rilevata alcuna illogicità o irragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione non può essere sostituita dal diverso avviso del giudice.
In tale quadro, è infine opportuno precisare che, laddove i giudizi della Commissione dovessero dare un esito di sostanziale parità tra i candidati, la prevalenza dell'uno sull'altro può essere esternata attraverso sfumature espressive, rispetto alle quali – coerentemente con quanto appena detto – il giudice deve arrestare il proprio sindacato
(TAR Sicilia, sez. I, 10 luglio 2025, n. 1591 e giurisprudenza ivi richiamata). N. 00629/2025 REG.RIC.
2.3.2. Chiarito il contesto di riferimento, può ora dirsi delle ragioni che militano per l'infondatezza delle doglianze sopra compendiate.
2.3.2.1. In primo luogo, non può trovare accoglimento quanto sostenuto da parte ricorrente in merito alle pretese carenze del giudizio comparativo.
Il verbale n. 1 (cfr. all. 3 di parte ricorrente), coerentemente con l'art. 8 del bando (cfr. all. 1 del resistente Ateneo) ha previsto i seguenti criteri:
- quanto alla valutazione dell'attività didattica, si considerano “l'entità e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni
e il tutorato degli studenti”;
- con riguardo alle pubblicazioni scientifiche, sono stati previsti cinque criteri “a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato
l'uso a livello internazionale, la commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione (SCOPUS): 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di RS calcolato sul totale delle pubblicazioni”;
- in merito alla valutazione delle attività scientifiche, istituzionali ed organizzative, il menzionato verbale ha indicato i seguenti sei criteri: “a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o N. 00629/2025 REG.RIC.
partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o partecipazione
a comitati editoriali di riviste; b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; e) incarichi istituzionali all'interno di istituzioni universitarie italiane o straniere; f) attività assistenziale ove prevista”.
Le formule utilizzate dalla Commissione per valutare l'attività didattica e di ricerca dei candidati non risultano apodittiche e prive di consistenza, ma appaiono piuttosto coerenti con i succitati criteri.
Dalla lettura dell'all. B al verbale n. 2 (di seguito menzionato, per brevità, come all.
B) risulta, infatti, quanto segue:
- il ricorrente, in punto di attività didattica e di ricerca, ha ottenuto la seguente valutazione: “L'attività didattica svolta dal candidato è riferibile in larghissima parte all'esperienza in corsi di studio telematici. Limitata è l'esperienza nell'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali; particolarmente significativa la partecipazione ad attività editoriali scientifiche; gli incarichi universitari e nella didattica post-lauream sono da riferire sempre [ad un'Università telematica]. La Commissione esprime pertanto un giudizio appena sufficiente sui titoli presentati in quanto limitati nell'ambito di sviluppo e di applicazione”;
- la controinteressata ha invece ottenuto la seguente valutazione: “La candidata ha svolto una più che pregevole attività sia in termini didattici che di orientamento e tutorato per tesi di laurea magistrali e di dottorato. Buona è l'esperienza nell'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali; ha svolto numerosi incarichi universitari specifici o riconducibili a ruoli chiave nelle deleghe di Ateneo. La Commissione esprime pertanto un giudizio pienamente positivo N. 00629/2025 REG.RIC.
sui titoli presentati sia nell'ambito della didattica, che in quello dell'organizzazione e della ricerca”;
- il ricorrente, in merito alle pubblicazioni, ha ottenuto la seguente valutazione: “La
Commissione esprime un giudizio positivo per la produzione scientifica del candidato, in particolare per la collocazione editoriale e per il contributo dello stesso ad ogni singola pubblicazione (primo o ultimo autore). Tuttavia, parte delle pubblicazioni sottoposte alla valutazione della Commissione (pubblicazioni 1, 3, 4, 6, 10, 11), seppur riconducibili al settore concorsuale, non sono del tutto riferibili al SSD
LO DI. Nel complesso la produzione scientifica, metodologicamente rigorosa, riconducibile al SSD, è valutata qualitativamente positiva in riferimento all'originalità e innovatività e rilevanza per il settore scientifico disciplinare. Tale produzione, tuttavia, non risulta sufficientemente congruente con il profilo di professore universitario da ricoprire come individuato dal Bando di concorso e nelle schede ad esso allegate”;
- questa è invece la valutazione della controinteressata: “La Commissione esprime un giudizio pienamente positivo per la produzione scientifica della candidata, anche se la stessa è primo o ultimo autore in 7 casi. Le pubblicazioni sottoposte alla valutazione della Commissione sono riferibili al SSD LO DI (ad eccezione delle pubblicazioni 9, 10, 14 riconducibili al settore concorsuale). Nel complesso la produzione scientifica, metodologicamente rigorosa, riconducibile al SSD, è valutata qualitativamente buona in riferimento all'originalità, innovatività e rilevanza per il settore disciplinare. Tale produzione risulta congruente con il profilo di professore universitario da ricoprire come individuato dal Bando di concorso e nelle schede ad esso allegate”.
Si tratta di due valutazioni profondamente differenti, come risulta:
(i) dal giudizio sui titoli: appena sufficiente per il ricorrente e pienamente positivo per la controinteressata; N. 00629/2025 REG.RIC.
(ii) dal giudizio sulle pubblicazioni: positivo per il ricorrente e (di nuovo) pienamente positivo per la controinteressata.
Il giudizio comparativo (all. C al verbale n. 2; di seguito citato come all. C) è coerente con tali giudizi.
Dalla sua lettura emergono le differenze tra i due candidati: “La [controinteressata] è maggiormente qualificata a ricoprire il profilo richiesto dal bando perché per quanto attiene il profilo scientifico la candidata è impegnata in una rilevante attività di ricerca, ha un'ampia esperienza didattica e una continua e coerente competenza organizzativa legata alla gestione di funzioni accademiche di raccordo. Al contrario il [ricorrente], seppur impegnato in una rilevante attività di ricerca, ha un'esperienza didattica limitata negli sviluppi e nell'applicazione, ed una esclusiva competenza organizzativa legata alla gestione di corsi di studio telematici [...]. Inoltre, la
[controinteressata] è maggiormente qualificata perché presenta specifiche ricerche, pubblicazioni ed ha gestito esperienze, anche attraverso incarichi istituzionali di responsabilità accademica con deleghe di Ateneo, e diversi progetti connessi al lavoro psicodinamico con gruppi nell'ambito scolastico ed alla prevenzione del disagio psicologico del bambino e all'implementazione dei processi inclusivi nei contesti educativi. Invece, il [ricorrente] non presenta particolari e specifiche ricerche, né gestione di attività e responsabilità istituzionali, connesse al lavoro psicodinamico con gruppi nell'ambito scolastico e limitatamente rivolti alla prevenzione del disagio psicologico del bambino nell'ambito scolastico [...]”.
Da quanto sopra si può quindi escludere la presenza di formule apodittiche nella superiore valutazione comparativa, essendo invece presente una puntuale e accurata motivazione, che distingue, tramite l'utilizzo di differenti aggettivazioni, le posizioni dei candidati. N. 00629/2025 REG.RIC.
Si anticipa sin d'ora che, com'è reso evidente dalla congiunzione “inoltre”, la
Commissione ha reso il giudizio comparativo sulla base di due distinte e autonome valutazioni:
(i) quella sui criteri di valutazione di cui al verbale n. 1;
(ii) quella sulle competenze “funzionali” in punto di disagio psicologico del bambino.
Tale considerazione, come si vedrà, è dirimente ai fini della valutazione del secondo motivo di ricorso.
2.3.2.2. L'ulteriore questione concernente l'esperienza del ricorrente in Università telematiche, su cui pure le parti hanno dibattuto, non è invece determinante ai fini del presente giudizio.
Come si è visto, l'amministrazione ha citato tale esperienza come mero fatto storico, tanto nel giudizio sui titoli di cui all'all. B, quanto nel giudizio comparativo di cui all'all. C.
Ciò posto, come risulta dalle valutazioni sopra riportate, l'elemento di maggior rilievo risulta essere stato il riconoscimento dell'ampia esperienza didattica della controinteressata e la sua non indifferente competenza organizzativa.
Si riportano alcuni ulteriori stralci dell'allegato B per concretizzare le differenze tra i due candidati:
- in merito al ricorrente si afferma che “Il candidato è professore di seconda fascia dal 2020 per il settore concorsuale 11/E4 presso [una Università telematica]; ha conseguito l'abilitazione nazionale a professore di prima fascia per il settore concorsuale11/E4 nel 2023. È stato RTDA. Ha svolto la sua intera carriera universitaria all'interno [dell'anzidetta Università telematica] nella quale ha ricoperto e ricopre anche diversi incarichi fra i quali la presidenza di Corso di Studi
e la vice presidenza della Facoltà di LO. Ha insegnato discipline riferibili al settore concorsuale in particolare presso i corsi di laurea L24 LO dinamica e
LM51, Psicopatologia dello Sviluppo, Rischio e Tecnologie presso [la suddetta N. 00629/2025 REG.RIC.
Università telematica], dove ha insegnato presso Master e il Dottorato di ricerca. Ha coordinato per la propria università un progetto di ricerca nel 2018 (LO clinica e della salute) e nel 2021 (Erasmus plus) e partecipa ad alcuni gruppi di ricerca nazionali e internazionali”;
- quanto alla controinteressata “La candidata è professore di seconda fascia dal 2019 per il settore concorsuale 11/E4 SSD M-PSI/07 presso [il resistente Ateneo], ha conseguito l'abilitazione nazionale al professore di prima fascia per il settore concorsuale11/E4 nel 2023. È stata Ricercatore Universitario dal 1999. Ha svolto la sua intera carriera universitaria all'interno [del resistente Ateneo] nella quale ha ricoperto numerosi incarichi, tra i quali: delegata del Rettore per i problemi connessi alla disabilità ed all'handicap; coordinatrice del Centro di Ateneo per le disabilità; responsabile di progetti Erasmus con l'Università di Lione e di Friburgo; delegata del direttore del Dipartimento SPPEFF al coordinamento del Laboratorio
Universitario per la prevenzione e il contrasto alla violenza, al bullismo, al cyberbullismo e sexting nelle scuole; coordinatrice del GLAD [del resistente Ateneo].
Ha insegnato in modo continuativo numerose discipline riferibili al settore concorsuale e al settore scientifico disciplinare M-PSI/07, nell'ultimo quinquennio soprattutto nei corsi di studio di Scienze dell'educazione e Scienze Pedagogiche. Ha insegnato presso Master e il Dottorato di ricerca. È stata coordinatrice, responsabile di gruppi di ricerca e unità di ricerca nazionali e internazionali, di unità di ricerca locali in diciotto casi. Ha partecipato e partecipa a diversi gruppi di ricerca nazionali
e internazionali; coordina progetti di ricerca presso le istituzioni scolastiche in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, occupandosi in particolare di dispersione e di gruppi di pari. Ha ricevuto due premi”.
Dal confronto tra i due profili ciò che emerge ai fini didattici e organizzativi non è tanto il fatto che il ricorrente abbia sempre insegnato in un'Università telematica
(circostanza di cui – come si è visto – l'amministrazione ha dato comunque conto in N. 00629/2025 REG.RIC.
sede di valutazione comparativa), quanto – piuttosto – il fatto che la controinteressata abbia dimostrato un'ampia esperienza didattica, nonché di aver ricoperto nel tempo numerosi e articolati incarichi, che spaziano nei più svariati settori (dai problemi connessi alla disabilità, alla gestione di progetti Erasmus, alla prevenzione della violenza nelle sue varie forme), rispetto ai quali è stata valorizzata la rilevanza nello svolgimento di funzioni accademiche di raccordo.
Ciò è stato dunque determinante ai fini della valutazione della controinteressata.
2.3.2.3. Nessuno scostamento risulta esservi poi stato quanto ai criteri di valutazione.
2.3.2.3.1. Anzitutto, la parziale riproposizione del curriculum del ricorrente a mezzo di screenshot, non è di per sé un elemento tale da determinare l'illegittimità degli atti impugnati, posto che non vi è alcun obbligo di un loro integrale inserimento nei verbali della Commissione; e fermo restando che, in ogni caso, il ricorrente non ha indicato quali progetti e attività non sarebbero stati riportati o comunque considerati dalla
Commissione e perché detti elementi sarebbero stati rilevanti sino al punto di sovvertire le viste valutazioni.
2.3.2.3.2. In secondo luogo, il verbale n. 1 ha considerato tre macro aree di valutazione
(didattica; pubblicazioni scientifiche; attività scientifiche, istituzionali e organizzative): ne consegue che la questione sollevata dal ricorrente in merito al giudizio sull'attività di ricerca (punto 5.2 del ricorso) non trova riscontro negli atti di causa: né il verbale n. 1, né l'art. 8 del bando risultano far menzione di progetti o di attività editoriale quali autonomi criteri di rilievo nella valutazione.
A ciò si aggiunga che, invece, risultano presenti i giudizi sulle attività scientifiche, istituzionali e organizzative, rispetto alle quali la Commissione ha riconosciuto il carattere cospicuo dell'attività scientifica del ricorrente, così come il fatto che egli ha coordinato un progetto di ricerca nel 2018 e nel 2021 ed ha partecipato a gruppi di ricerca internazionali. N. 00629/2025 REG.RIC.
2.3.2.3.3. Le censure sui tempi di valutazione delle pubblicazioni non possono trovare accoglimento.
Ancora di recente il giudice di appello ha condivisibilmente rigettato una simile doglianza in un giudizio riguardante un concorso che, analogamente a quello per cui
è causa, riguardava pochi candidati (due, nel caso definito dal giudice di appello; tre, nella presente controversia), rammentando il generale orientamento per cui “nei ricorsi aventi ad oggetto gli esiti di procedure concorsuali, non può formare materia di censura l'asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione esaminatrice per correggere tutti gli elaborati, non essendo sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove di candidati, mancando una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare valutazione” (Cons. St., sez. VII, 27 gennaio 2025, n. 605).
A ciò si aggiunga che, come condivisibilmente sostenuto dalla controinteressata, il fatto che la Commissione abbia indicato puntualmente le pubblicazioni ritenute non riferibili al SSD è - di per sé - un indice dell'intervenuta lettura delle stesse.
2.3.2.3.4. Il fatto che il punto a) del criterio sulla valutazione delle pubblicazioni faccia riferimento alla originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, non comporta un onere di verbalizzazione di tali parametri all'interno del verbale nel senso della creazione di una sorta di tabella che ripercorra punto per punto tali valutazioni per ogni singola pubblicazione, peraltro a pena di illegittimità della valutazione medesima.
È invece ben possibile, come ha fatto la Commissione, dare conto di tali parametri complessivamente all'atto di rendere la valutazione sulle pubblicazioni del candidato che – si rammenta – è articolata in cinque criteri, peraltro molto articolati.
2.3.2.3.5. La valutazione di congruenza delle pubblicazioni è stata svolta, come risulta: N. 00629/2025 REG.RIC.
(i) dall'all. B, nella parte in cui la Commissione ha indicato le pubblicazioni non congruenti rispetto al SSD di LO DI;
(ii) dal giudizio finale sulla produzione scientifica, ritenuta non sufficientemente congruente nel caso del ricorrente.
2.3.2.3.6. Irrilevanti sono le contestazioni sugli indicatori Scopus e H-index, i quali – come riferito nel succitato verbale n. 1 – sono uno degli strumenti di cui si avvale la
Commissione nell'ambito dei menzionati cinque criteri di valutazione delle pubblicazioni medesime.
Di tali indicatori, peraltro, la Commissione si è comunque avvalsa, come risulta dall'all. B al verbale n. 2.
Ma, come si è detto, l'attività della Commissione non è meramente matematica ed essa, come si è visto, ha congruamente motivato le differenze in punto di pubblicazioni tra i candidati, rispetto alle quali non può non aver avuto un suo peso la non piena congruenza delle pubblicazioni del ricorrente.
Fermo restando che, su tale specifico punto, il giudizio sul ricorrente è stato “positivo”
e quello della controinteressata “pienamente positivo”.
2.3.2.3.7. Per le medesime ragioni non colgono nel segno le contestazioni di parte ricorrente in merito alla sua posizione di primo o ultimo autore.
Il verbale n. 1 (all. 3 di parte ricorrente) ha chiarito la rilevanza della collocazione quale primo, ultimo, o corresponding author nel caso di lavori svolti in collaborazione.
La Commissione ha specificato nell'all. B i casi in cui i candidati sono risultati primi autori ed ha valutato, alla luce dei numerosi criteri di cui si è detto, la relativa produzione.
2.3.2.3.8. Quanto, infine, all'irrilevanza delle valutazioni sul disagio psicologico del bambino ai fini della valutazione di legittimità degli atti impugnati, si rinvia alla trattazione del secondo motivo di ricorso. N. 00629/2025 REG.RIC.
3. Può quindi dirsi del suddetto motivo.
3.1. Con esso il ricorrente ha contestato il bando e i criteri stabiliti dalla Commissione, ove fossero intesi a considerare la controinteressata quale soggetto maggiormente qualificato a ricoprire il profilo richiesto dal bando.
Egli ha, in particolare, contestato la dicitura, presente nella scheda allegata al bando, secondo cui “Sotto il profilo scientifico il candidato dovrà svolgere attività di ricerca sui temi previsti dal SSD M-PSI/07 con particolare riferimento alla psicodinamica dei gruppi nell'istituzione scolastica ed alla dimensione preventiva del disagio psicologico del bambino”.
A suo dire, tale indicazione non avrebbe potuto essere intesa come introducente un criterio preferenziale di scelta del candidato.
3.2. Il resistente Ateneo ha eccepito la tardività della contestazione.
La controinteressata ne ha invece contestato l'inammissibilità per la mancata impugnazione del regolamento recante la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato.
Entrambe hanno contestato nel merito le tesi di parte ricorrente.
3.3. L'infondatezza della doglianza consente di prescindere dalle cennate eccezioni preliminari.
Non è in discussione il fatto che, coerentemente con le previsioni del citato regolamento sulla chiamata dei professori (art. 2, c. 5, lett. e; il regolamento è stato prodotto come all. 8 da parte ricorrente), il bando abbia precisato le funzioni che il candidato avrebbe dovuto assumere, inerenti alla psicodinamica dei gruppi nell'istituzione scolastica ed alla dimensione preventiva del disagio psicologico del bambino (cfr. all. 1 al bando, p. 40).
Né può revocarsi il dubbio che la Commissione abbia considerato tale ultimo elemento nella valutazione comparativa. N. 00629/2025 REG.RIC.
Ciò posto, il Collegio conosce l'orientamento a mente del quale le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul piano della finalità informativa e non vanno prese a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti
(Cons. St., sez. VII, 10 maggio 2022, n. 3636).
Nel caso di specie, tuttavia, va dato rilievo a talune peculiarità che escludono una piana e formalistica applicazione di tale principio.
Si consideri, infatti, che – nel giudizio comparativo di cui al menzionato all. C – la valutazione in questione è stata resa a valle e in maniera completamente autonoma rispetto alla specifica valutazione sugli elementi che, ai sensi del bando e del verbale n. 1, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione (attività didattica, pubblicazioni scientifiche; attività scientifiche, istituzionali e organizzative): rispetto a tali elementi di valutazione non è emersa alcuna valutazione sul disagio psicologico del bambino.
Tale ultima valutazione, in altre parole, è stata svolta dalla Commissione ad abundantiam, per rafforzare una decisione già presa in piana applicazione dei criteri di valutazione effettivamente rilevanti, com'è del resto dimostrato dalla congiunzione
“inoltre” che la introduce.
Da ciò discende che l'eventuale elisione delle considerazioni sul disagio psicologico del bambino non sarebbe in grado di incidere sulla sostanza del provvedimento impugnato per due ordini di ragioni:
- o perché non sarebbero altro che un obiter dictum, vale a dire un elemento non strettamente necessario al fine del decidere, reso per meri fini rafforzativi dell'autonoma determinazione assunta dalla Commissione sulla base dei criteri di valutazione;
- o perché, a tutto voler concedere, costituirebbero un capo autonomo e distinto della valutazione di maggiore qualificazione della controinteressata, rispetto al quale non si potrebbe che richiamare la nota giurisprudenza sui provvedimenti plurimotivati (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1529; Cons. St., Sez. VI, 17 febbraio N. 00629/2025 REG.RIC.
2022, n. 1200; Cons. St., Sez. V, 8 febbraio 2022, n. 899; Cons. St., Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 436; Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200).
Dalle precedenti considerazioni discende che le doglianze articolate con il secondo motivo di ricorso non sono in grado di incidere sulla legittimità dell'atto impugnato.
4. Può infine dirsi del terzo motivo di ricorso.
4.1. Con esso parte ricorrente si è doluta del travisamento dei fatti, in quanto la
Commissione non avrebbe esaminato il suo profilo curriculare completo, come si evincerebbe dalla sua parziale – e immotivata – riproduzione nei verbali della
Commissione.
4.2. La controinteressata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità di tale doglianza per genericità, posto che il ricorrente non avrebbe indicato quali titoli o pubblicazioni sarebbero stati omessi dalla valutazione della Commissione. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto (al pari del resistente Ateneo).
4.3. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla superiore eccezione di inammissibilità per rigettare la censura nel merito.
Come si è già detto nella trattazione del primo motivo di ricorso, non vi era alcun obbligo in capo alla Commissione di riportare per esteso l'intero curriculum del ricorrente.
In ogni caso, il ricorrente non ha specificamente individuato gli elementi meritevoli di valutazione, emergenti da parti del curriculum non riprodotte nei verbali, che non sarebbero invece stati considerati dalla Commissione.
A ciò si aggiunga che, dalla lettura dell'all. B, emerge chiaramente quali attività e pubblicazioni sono state considerate e valutate.
5. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione. N. 00629/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA VE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio BA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio BA VA VE N. 00629/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 20/02/2026
N. 00510 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00629/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police e Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Paola Di Gregoli e Ruggero Vincifori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe
Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio N. 00629/2025 REG.RIC.
fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Immordino, sito in Palermo, viale
Libertà, n. 171;
per l'annullamento:
- del D.R. n. 1145 (prot. n. 19124) del 5.2.2025, di approvazione degli atti della
Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario nel SSD M-PSI/07 – LO dinamica - Settore concorsuale 11/E4 – LO clinica e dinamica - mediante chiamata (art. 18, c. 1,
l. n. 240/2010), presso il Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell'esercizio fisico e della formazione, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. –
4a Serie Speciale - n. 50 del 21.6.2024, bandita con D.R. n. 6024 del 20.6.2024 (prot.
n. 102740), con il quale la controinteressata è stata dichiarata maggiormente qualificata a ricoprire il posto in questione;
- di tutti gli atti della suddetta procedura, ove lesivi per il ricorrente e, in particolare:
(i) del suddetto D.R. n. 6024/2024; (ii) del D.R. n. 10234 (prot. n. 161584) dell'8.10.2024 (come rettificato e modificato con successivi DD.RR. nn. 10335/2024
e 13341/2024), di nomina della Commissione; (iii) del verbale n. 1 della riunione del
13.1.2025 e dei successivi verbali di valutazione di curriculum e pubblicazioni e giudizi e della relazione finale (31.1.2025);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, e, ove occorrer possa, del
Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia (D.R. n. 1239 del
20.2.2024), nonché dei provvedimenti di nomina e presa di servizio della controinteressata e/o del C.d.A. dell'Ateneo; nonché per la condanna dell'intimato Ateneo alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione. N. 00629/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Fabrizio
BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha, in particolare, impugnato il D.R. n. 1145/2025, con il quale la controinteressata è stata individuata quale soggetto maggiormente qualificato a ricoprire il posto di professore ordinario nel SSD M-PSI/07 – LO dinamica presso il Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell'esercizio fisico e della formazione dell'intimato Ateneo.
1.1. Egli ha articolato doglianze così rubricate:
- I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 l. 30 dicembre 2010 n. 240 s.m.i. –
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del Regolamento e art. 1 del Bando. -
Eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, nonché disparità di trattamento, avendo la Commissione omesso la valutazione delle pubblicazioni secondo i criteri di cui al Verbale n. 1;
- II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della l. 30 dicembre 2010 n. 240
s.m.i. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del Regolamento e art. 1 del Bando.
- Eccesso di potere per sviamento avendo il Bando individuato un requisito di corrispondente ad un'esperienza pregressa. Ingiustizia manifesta;
- III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 –
Eccesso di potere difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto. N. 00629/2025 REG.RIC.
1.2. Ha chiesto di annullare gli atti impugnati e di condannare l'intimato Ateneo alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.
2. Si sono costituite le controparti.
3. In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. Non è anzitutto condivisibile il primo motivo di ricorso.
2.1. Con tale doglianza parte ricorrente si è doluta, in sintesi:
- della carenza di motivazione e comunque dell'illogicità della valutazione comparativa resa dalla Commissione;
- della violazione dei criteri di valutazione (verbale n. 1 e art. 8 del bando);
- dalle carenze di istruttoria e di motivazione sulla valutazione della Commissione sulle pubblicazioni scientifiche, perché resa in pretesa violazione dei parametri a cui essa si sarebbe autovincolata e comunque a valle di un tempo molto contenuto di analisi delle stesse (la mattina del 31.1.2025).
2.2. La resistente amministrazione e il controinteressato hanno contestato tali argomenti, sostenendo la legittimità dell'operato della Commissione.
2.3. Gli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno del primo motivo di ricorso non sono condivisibili.
2.3.1. Va, innanzitutto, dato atto delle generali caratteristiche delle procedure di chiamata di un professore universitario, come ancora di recente definite dal giudice di appello (Cons. St., sez. VII, 5 marzo 2024, n. 2175), che possono essere così compendiate:
- dette procedure sono disciplinate dalle singole Università, coerentemente con la loro autonomia regolamentare. Esse si connotano per la presenza di una valutazione N. 00629/2025 REG.RIC.
comparativa tra candidati, operata da Commissioni composte da soggetti di elevata qualificazione e funzionale a individuare il candidato maggiormente qualificato;
- i criteri di valutazione possono trovare fondamento in atti degli NE (regolamenti ad hoc, bandi di concorso), ma nulla vieta che essi siano fissati dalle stesse
Commissioni;
- in quest'ultimo caso le Commissioni non possono discostarsi da criteri e standard riconosciuti, dovendo invero ricorrere a criteri “idonei ad oggettivizzare, per quanto possibile, l'ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell'iter logico seguito”;
- laddove le Commissioni stabiliscano l'incidenza ponderale dei criteri, resta fermo che non si deve addivenire a “gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi”;
- una volta fissati criteri, parametri e indicatori (e, se del caso, la loro eventuale incidenza ponderale), le Commissioni sono tenute a giustificare con una congrua motivazione la scelta finale, così da far emergere - in modo quanto più preciso ed esauriente possibile - le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro;
- le valutazioni delle Commissioni, conclusivamente, costituiscono espressione dell'esercizio di discrezionalità tecnica. Esse sono sindacabili in sede giurisdizionale con il consueto limite che, tutte le volte in cui non viene rilevata alcuna illogicità o irragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione non può essere sostituita dal diverso avviso del giudice.
In tale quadro, è infine opportuno precisare che, laddove i giudizi della Commissione dovessero dare un esito di sostanziale parità tra i candidati, la prevalenza dell'uno sull'altro può essere esternata attraverso sfumature espressive, rispetto alle quali – coerentemente con quanto appena detto – il giudice deve arrestare il proprio sindacato
(TAR Sicilia, sez. I, 10 luglio 2025, n. 1591 e giurisprudenza ivi richiamata). N. 00629/2025 REG.RIC.
2.3.2. Chiarito il contesto di riferimento, può ora dirsi delle ragioni che militano per l'infondatezza delle doglianze sopra compendiate.
2.3.2.1. In primo luogo, non può trovare accoglimento quanto sostenuto da parte ricorrente in merito alle pretese carenze del giudizio comparativo.
Il verbale n. 1 (cfr. all. 3 di parte ricorrente), coerentemente con l'art. 8 del bando (cfr. all. 1 del resistente Ateneo) ha previsto i seguenti criteri:
- quanto alla valutazione dell'attività didattica, si considerano “l'entità e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni
e il tutorato degli studenti”;
- con riguardo alle pubblicazioni scientifiche, sono stati previsti cinque criteri “a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato
l'uso a livello internazionale, la commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione (SCOPUS): 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di RS calcolato sul totale delle pubblicazioni”;
- in merito alla valutazione delle attività scientifiche, istituzionali ed organizzative, il menzionato verbale ha indicato i seguenti sei criteri: “a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o N. 00629/2025 REG.RIC.
partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o partecipazione
a comitati editoriali di riviste; b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; e) incarichi istituzionali all'interno di istituzioni universitarie italiane o straniere; f) attività assistenziale ove prevista”.
Le formule utilizzate dalla Commissione per valutare l'attività didattica e di ricerca dei candidati non risultano apodittiche e prive di consistenza, ma appaiono piuttosto coerenti con i succitati criteri.
Dalla lettura dell'all. B al verbale n. 2 (di seguito menzionato, per brevità, come all.
B) risulta, infatti, quanto segue:
- il ricorrente, in punto di attività didattica e di ricerca, ha ottenuto la seguente valutazione: “L'attività didattica svolta dal candidato è riferibile in larghissima parte all'esperienza in corsi di studio telematici. Limitata è l'esperienza nell'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali; particolarmente significativa la partecipazione ad attività editoriali scientifiche; gli incarichi universitari e nella didattica post-lauream sono da riferire sempre [ad un'Università telematica]. La Commissione esprime pertanto un giudizio appena sufficiente sui titoli presentati in quanto limitati nell'ambito di sviluppo e di applicazione”;
- la controinteressata ha invece ottenuto la seguente valutazione: “La candidata ha svolto una più che pregevole attività sia in termini didattici che di orientamento e tutorato per tesi di laurea magistrali e di dottorato. Buona è l'esperienza nell'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali; ha svolto numerosi incarichi universitari specifici o riconducibili a ruoli chiave nelle deleghe di Ateneo. La Commissione esprime pertanto un giudizio pienamente positivo N. 00629/2025 REG.RIC.
sui titoli presentati sia nell'ambito della didattica, che in quello dell'organizzazione e della ricerca”;
- il ricorrente, in merito alle pubblicazioni, ha ottenuto la seguente valutazione: “La
Commissione esprime un giudizio positivo per la produzione scientifica del candidato, in particolare per la collocazione editoriale e per il contributo dello stesso ad ogni singola pubblicazione (primo o ultimo autore). Tuttavia, parte delle pubblicazioni sottoposte alla valutazione della Commissione (pubblicazioni 1, 3, 4, 6, 10, 11), seppur riconducibili al settore concorsuale, non sono del tutto riferibili al SSD
LO DI. Nel complesso la produzione scientifica, metodologicamente rigorosa, riconducibile al SSD, è valutata qualitativamente positiva in riferimento all'originalità e innovatività e rilevanza per il settore scientifico disciplinare. Tale produzione, tuttavia, non risulta sufficientemente congruente con il profilo di professore universitario da ricoprire come individuato dal Bando di concorso e nelle schede ad esso allegate”;
- questa è invece la valutazione della controinteressata: “La Commissione esprime un giudizio pienamente positivo per la produzione scientifica della candidata, anche se la stessa è primo o ultimo autore in 7 casi. Le pubblicazioni sottoposte alla valutazione della Commissione sono riferibili al SSD LO DI (ad eccezione delle pubblicazioni 9, 10, 14 riconducibili al settore concorsuale). Nel complesso la produzione scientifica, metodologicamente rigorosa, riconducibile al SSD, è valutata qualitativamente buona in riferimento all'originalità, innovatività e rilevanza per il settore disciplinare. Tale produzione risulta congruente con il profilo di professore universitario da ricoprire come individuato dal Bando di concorso e nelle schede ad esso allegate”.
Si tratta di due valutazioni profondamente differenti, come risulta:
(i) dal giudizio sui titoli: appena sufficiente per il ricorrente e pienamente positivo per la controinteressata; N. 00629/2025 REG.RIC.
(ii) dal giudizio sulle pubblicazioni: positivo per il ricorrente e (di nuovo) pienamente positivo per la controinteressata.
Il giudizio comparativo (all. C al verbale n. 2; di seguito citato come all. C) è coerente con tali giudizi.
Dalla sua lettura emergono le differenze tra i due candidati: “La [controinteressata] è maggiormente qualificata a ricoprire il profilo richiesto dal bando perché per quanto attiene il profilo scientifico la candidata è impegnata in una rilevante attività di ricerca, ha un'ampia esperienza didattica e una continua e coerente competenza organizzativa legata alla gestione di funzioni accademiche di raccordo. Al contrario il [ricorrente], seppur impegnato in una rilevante attività di ricerca, ha un'esperienza didattica limitata negli sviluppi e nell'applicazione, ed una esclusiva competenza organizzativa legata alla gestione di corsi di studio telematici [...]. Inoltre, la
[controinteressata] è maggiormente qualificata perché presenta specifiche ricerche, pubblicazioni ed ha gestito esperienze, anche attraverso incarichi istituzionali di responsabilità accademica con deleghe di Ateneo, e diversi progetti connessi al lavoro psicodinamico con gruppi nell'ambito scolastico ed alla prevenzione del disagio psicologico del bambino e all'implementazione dei processi inclusivi nei contesti educativi. Invece, il [ricorrente] non presenta particolari e specifiche ricerche, né gestione di attività e responsabilità istituzionali, connesse al lavoro psicodinamico con gruppi nell'ambito scolastico e limitatamente rivolti alla prevenzione del disagio psicologico del bambino nell'ambito scolastico [...]”.
Da quanto sopra si può quindi escludere la presenza di formule apodittiche nella superiore valutazione comparativa, essendo invece presente una puntuale e accurata motivazione, che distingue, tramite l'utilizzo di differenti aggettivazioni, le posizioni dei candidati. N. 00629/2025 REG.RIC.
Si anticipa sin d'ora che, com'è reso evidente dalla congiunzione “inoltre”, la
Commissione ha reso il giudizio comparativo sulla base di due distinte e autonome valutazioni:
(i) quella sui criteri di valutazione di cui al verbale n. 1;
(ii) quella sulle competenze “funzionali” in punto di disagio psicologico del bambino.
Tale considerazione, come si vedrà, è dirimente ai fini della valutazione del secondo motivo di ricorso.
2.3.2.2. L'ulteriore questione concernente l'esperienza del ricorrente in Università telematiche, su cui pure le parti hanno dibattuto, non è invece determinante ai fini del presente giudizio.
Come si è visto, l'amministrazione ha citato tale esperienza come mero fatto storico, tanto nel giudizio sui titoli di cui all'all. B, quanto nel giudizio comparativo di cui all'all. C.
Ciò posto, come risulta dalle valutazioni sopra riportate, l'elemento di maggior rilievo risulta essere stato il riconoscimento dell'ampia esperienza didattica della controinteressata e la sua non indifferente competenza organizzativa.
Si riportano alcuni ulteriori stralci dell'allegato B per concretizzare le differenze tra i due candidati:
- in merito al ricorrente si afferma che “Il candidato è professore di seconda fascia dal 2020 per il settore concorsuale 11/E4 presso [una Università telematica]; ha conseguito l'abilitazione nazionale a professore di prima fascia per il settore concorsuale11/E4 nel 2023. È stato RTDA. Ha svolto la sua intera carriera universitaria all'interno [dell'anzidetta Università telematica] nella quale ha ricoperto e ricopre anche diversi incarichi fra i quali la presidenza di Corso di Studi
e la vice presidenza della Facoltà di LO. Ha insegnato discipline riferibili al settore concorsuale in particolare presso i corsi di laurea L24 LO dinamica e
LM51, Psicopatologia dello Sviluppo, Rischio e Tecnologie presso [la suddetta N. 00629/2025 REG.RIC.
Università telematica], dove ha insegnato presso Master e il Dottorato di ricerca. Ha coordinato per la propria università un progetto di ricerca nel 2018 (LO clinica e della salute) e nel 2021 (Erasmus plus) e partecipa ad alcuni gruppi di ricerca nazionali e internazionali”;
- quanto alla controinteressata “La candidata è professore di seconda fascia dal 2019 per il settore concorsuale 11/E4 SSD M-PSI/07 presso [il resistente Ateneo], ha conseguito l'abilitazione nazionale al professore di prima fascia per il settore concorsuale11/E4 nel 2023. È stata Ricercatore Universitario dal 1999. Ha svolto la sua intera carriera universitaria all'interno [del resistente Ateneo] nella quale ha ricoperto numerosi incarichi, tra i quali: delegata del Rettore per i problemi connessi alla disabilità ed all'handicap; coordinatrice del Centro di Ateneo per le disabilità; responsabile di progetti Erasmus con l'Università di Lione e di Friburgo; delegata del direttore del Dipartimento SPPEFF al coordinamento del Laboratorio
Universitario per la prevenzione e il contrasto alla violenza, al bullismo, al cyberbullismo e sexting nelle scuole; coordinatrice del GLAD [del resistente Ateneo].
Ha insegnato in modo continuativo numerose discipline riferibili al settore concorsuale e al settore scientifico disciplinare M-PSI/07, nell'ultimo quinquennio soprattutto nei corsi di studio di Scienze dell'educazione e Scienze Pedagogiche. Ha insegnato presso Master e il Dottorato di ricerca. È stata coordinatrice, responsabile di gruppi di ricerca e unità di ricerca nazionali e internazionali, di unità di ricerca locali in diciotto casi. Ha partecipato e partecipa a diversi gruppi di ricerca nazionali
e internazionali; coordina progetti di ricerca presso le istituzioni scolastiche in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, occupandosi in particolare di dispersione e di gruppi di pari. Ha ricevuto due premi”.
Dal confronto tra i due profili ciò che emerge ai fini didattici e organizzativi non è tanto il fatto che il ricorrente abbia sempre insegnato in un'Università telematica
(circostanza di cui – come si è visto – l'amministrazione ha dato comunque conto in N. 00629/2025 REG.RIC.
sede di valutazione comparativa), quanto – piuttosto – il fatto che la controinteressata abbia dimostrato un'ampia esperienza didattica, nonché di aver ricoperto nel tempo numerosi e articolati incarichi, che spaziano nei più svariati settori (dai problemi connessi alla disabilità, alla gestione di progetti Erasmus, alla prevenzione della violenza nelle sue varie forme), rispetto ai quali è stata valorizzata la rilevanza nello svolgimento di funzioni accademiche di raccordo.
Ciò è stato dunque determinante ai fini della valutazione della controinteressata.
2.3.2.3. Nessuno scostamento risulta esservi poi stato quanto ai criteri di valutazione.
2.3.2.3.1. Anzitutto, la parziale riproposizione del curriculum del ricorrente a mezzo di screenshot, non è di per sé un elemento tale da determinare l'illegittimità degli atti impugnati, posto che non vi è alcun obbligo di un loro integrale inserimento nei verbali della Commissione; e fermo restando che, in ogni caso, il ricorrente non ha indicato quali progetti e attività non sarebbero stati riportati o comunque considerati dalla
Commissione e perché detti elementi sarebbero stati rilevanti sino al punto di sovvertire le viste valutazioni.
2.3.2.3.2. In secondo luogo, il verbale n. 1 ha considerato tre macro aree di valutazione
(didattica; pubblicazioni scientifiche; attività scientifiche, istituzionali e organizzative): ne consegue che la questione sollevata dal ricorrente in merito al giudizio sull'attività di ricerca (punto 5.2 del ricorso) non trova riscontro negli atti di causa: né il verbale n. 1, né l'art. 8 del bando risultano far menzione di progetti o di attività editoriale quali autonomi criteri di rilievo nella valutazione.
A ciò si aggiunga che, invece, risultano presenti i giudizi sulle attività scientifiche, istituzionali e organizzative, rispetto alle quali la Commissione ha riconosciuto il carattere cospicuo dell'attività scientifica del ricorrente, così come il fatto che egli ha coordinato un progetto di ricerca nel 2018 e nel 2021 ed ha partecipato a gruppi di ricerca internazionali. N. 00629/2025 REG.RIC.
2.3.2.3.3. Le censure sui tempi di valutazione delle pubblicazioni non possono trovare accoglimento.
Ancora di recente il giudice di appello ha condivisibilmente rigettato una simile doglianza in un giudizio riguardante un concorso che, analogamente a quello per cui
è causa, riguardava pochi candidati (due, nel caso definito dal giudice di appello; tre, nella presente controversia), rammentando il generale orientamento per cui “nei ricorsi aventi ad oggetto gli esiti di procedure concorsuali, non può formare materia di censura l'asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione esaminatrice per correggere tutti gli elaborati, non essendo sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove di candidati, mancando una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare valutazione” (Cons. St., sez. VII, 27 gennaio 2025, n. 605).
A ciò si aggiunga che, come condivisibilmente sostenuto dalla controinteressata, il fatto che la Commissione abbia indicato puntualmente le pubblicazioni ritenute non riferibili al SSD è - di per sé - un indice dell'intervenuta lettura delle stesse.
2.3.2.3.4. Il fatto che il punto a) del criterio sulla valutazione delle pubblicazioni faccia riferimento alla originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, non comporta un onere di verbalizzazione di tali parametri all'interno del verbale nel senso della creazione di una sorta di tabella che ripercorra punto per punto tali valutazioni per ogni singola pubblicazione, peraltro a pena di illegittimità della valutazione medesima.
È invece ben possibile, come ha fatto la Commissione, dare conto di tali parametri complessivamente all'atto di rendere la valutazione sulle pubblicazioni del candidato che – si rammenta – è articolata in cinque criteri, peraltro molto articolati.
2.3.2.3.5. La valutazione di congruenza delle pubblicazioni è stata svolta, come risulta: N. 00629/2025 REG.RIC.
(i) dall'all. B, nella parte in cui la Commissione ha indicato le pubblicazioni non congruenti rispetto al SSD di LO DI;
(ii) dal giudizio finale sulla produzione scientifica, ritenuta non sufficientemente congruente nel caso del ricorrente.
2.3.2.3.6. Irrilevanti sono le contestazioni sugli indicatori Scopus e H-index, i quali – come riferito nel succitato verbale n. 1 – sono uno degli strumenti di cui si avvale la
Commissione nell'ambito dei menzionati cinque criteri di valutazione delle pubblicazioni medesime.
Di tali indicatori, peraltro, la Commissione si è comunque avvalsa, come risulta dall'all. B al verbale n. 2.
Ma, come si è detto, l'attività della Commissione non è meramente matematica ed essa, come si è visto, ha congruamente motivato le differenze in punto di pubblicazioni tra i candidati, rispetto alle quali non può non aver avuto un suo peso la non piena congruenza delle pubblicazioni del ricorrente.
Fermo restando che, su tale specifico punto, il giudizio sul ricorrente è stato “positivo”
e quello della controinteressata “pienamente positivo”.
2.3.2.3.7. Per le medesime ragioni non colgono nel segno le contestazioni di parte ricorrente in merito alla sua posizione di primo o ultimo autore.
Il verbale n. 1 (all. 3 di parte ricorrente) ha chiarito la rilevanza della collocazione quale primo, ultimo, o corresponding author nel caso di lavori svolti in collaborazione.
La Commissione ha specificato nell'all. B i casi in cui i candidati sono risultati primi autori ed ha valutato, alla luce dei numerosi criteri di cui si è detto, la relativa produzione.
2.3.2.3.8. Quanto, infine, all'irrilevanza delle valutazioni sul disagio psicologico del bambino ai fini della valutazione di legittimità degli atti impugnati, si rinvia alla trattazione del secondo motivo di ricorso. N. 00629/2025 REG.RIC.
3. Può quindi dirsi del suddetto motivo.
3.1. Con esso il ricorrente ha contestato il bando e i criteri stabiliti dalla Commissione, ove fossero intesi a considerare la controinteressata quale soggetto maggiormente qualificato a ricoprire il profilo richiesto dal bando.
Egli ha, in particolare, contestato la dicitura, presente nella scheda allegata al bando, secondo cui “Sotto il profilo scientifico il candidato dovrà svolgere attività di ricerca sui temi previsti dal SSD M-PSI/07 con particolare riferimento alla psicodinamica dei gruppi nell'istituzione scolastica ed alla dimensione preventiva del disagio psicologico del bambino”.
A suo dire, tale indicazione non avrebbe potuto essere intesa come introducente un criterio preferenziale di scelta del candidato.
3.2. Il resistente Ateneo ha eccepito la tardività della contestazione.
La controinteressata ne ha invece contestato l'inammissibilità per la mancata impugnazione del regolamento recante la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato.
Entrambe hanno contestato nel merito le tesi di parte ricorrente.
3.3. L'infondatezza della doglianza consente di prescindere dalle cennate eccezioni preliminari.
Non è in discussione il fatto che, coerentemente con le previsioni del citato regolamento sulla chiamata dei professori (art. 2, c. 5, lett. e; il regolamento è stato prodotto come all. 8 da parte ricorrente), il bando abbia precisato le funzioni che il candidato avrebbe dovuto assumere, inerenti alla psicodinamica dei gruppi nell'istituzione scolastica ed alla dimensione preventiva del disagio psicologico del bambino (cfr. all. 1 al bando, p. 40).
Né può revocarsi il dubbio che la Commissione abbia considerato tale ultimo elemento nella valutazione comparativa. N. 00629/2025 REG.RIC.
Ciò posto, il Collegio conosce l'orientamento a mente del quale le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul piano della finalità informativa e non vanno prese a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti
(Cons. St., sez. VII, 10 maggio 2022, n. 3636).
Nel caso di specie, tuttavia, va dato rilievo a talune peculiarità che escludono una piana e formalistica applicazione di tale principio.
Si consideri, infatti, che – nel giudizio comparativo di cui al menzionato all. C – la valutazione in questione è stata resa a valle e in maniera completamente autonoma rispetto alla specifica valutazione sugli elementi che, ai sensi del bando e del verbale n. 1, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione (attività didattica, pubblicazioni scientifiche; attività scientifiche, istituzionali e organizzative): rispetto a tali elementi di valutazione non è emersa alcuna valutazione sul disagio psicologico del bambino.
Tale ultima valutazione, in altre parole, è stata svolta dalla Commissione ad abundantiam, per rafforzare una decisione già presa in piana applicazione dei criteri di valutazione effettivamente rilevanti, com'è del resto dimostrato dalla congiunzione
“inoltre” che la introduce.
Da ciò discende che l'eventuale elisione delle considerazioni sul disagio psicologico del bambino non sarebbe in grado di incidere sulla sostanza del provvedimento impugnato per due ordini di ragioni:
- o perché non sarebbero altro che un obiter dictum, vale a dire un elemento non strettamente necessario al fine del decidere, reso per meri fini rafforzativi dell'autonoma determinazione assunta dalla Commissione sulla base dei criteri di valutazione;
- o perché, a tutto voler concedere, costituirebbero un capo autonomo e distinto della valutazione di maggiore qualificazione della controinteressata, rispetto al quale non si potrebbe che richiamare la nota giurisprudenza sui provvedimenti plurimotivati (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1529; Cons. St., Sez. VI, 17 febbraio N. 00629/2025 REG.RIC.
2022, n. 1200; Cons. St., Sez. V, 8 febbraio 2022, n. 899; Cons. St., Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 436; Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200).
Dalle precedenti considerazioni discende che le doglianze articolate con il secondo motivo di ricorso non sono in grado di incidere sulla legittimità dell'atto impugnato.
4. Può infine dirsi del terzo motivo di ricorso.
4.1. Con esso parte ricorrente si è doluta del travisamento dei fatti, in quanto la
Commissione non avrebbe esaminato il suo profilo curriculare completo, come si evincerebbe dalla sua parziale – e immotivata – riproduzione nei verbali della
Commissione.
4.2. La controinteressata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità di tale doglianza per genericità, posto che il ricorrente non avrebbe indicato quali titoli o pubblicazioni sarebbero stati omessi dalla valutazione della Commissione. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto (al pari del resistente Ateneo).
4.3. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla superiore eccezione di inammissibilità per rigettare la censura nel merito.
Come si è già detto nella trattazione del primo motivo di ricorso, non vi era alcun obbligo in capo alla Commissione di riportare per esteso l'intero curriculum del ricorrente.
In ogni caso, il ricorrente non ha specificamente individuato gli elementi meritevoli di valutazione, emergenti da parti del curriculum non riprodotte nei verbali, che non sarebbero invece stati considerati dalla Commissione.
A ciò si aggiunga che, dalla lettura dell'all. B, emerge chiaramente quali attività e pubblicazioni sono state considerate e valutate.
5. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione. N. 00629/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA VE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio BA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio BA VA VE N. 00629/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.