CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente
RI AN, Relatore
FEGGI AN, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MQ000912024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- sul ricorso in riassunzione n. 137/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MQ00091-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente
come da verbale
Resistente
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. THQ01MQ00091/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna.
Con tale avviso, che seguiva ad altro emesso dalla Direzione Provinciale di Ferrara nei confronti di Società_1 s. a.s. di Ricorrente_1 e C. (avviso n. THD02I401009/2023), erano recuperate nei confronti del socio Ricorrente_1
maggiori imposte dirette relative all'anno 2018 ed irrogate sanzioni (in particolare, avendo Ricorrente_1 una partecipazione nella società del 45%, era recuperato a tassazione il maggiore reddito di Euro 13.811, con una maggiore imposta dovuta di Euro 5.938 per Irpef, Euro 322 per addizionale regionale ed Euro 55 per addizionale comunale, oltre interessi e sanzioni).
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna depositava controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 127/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna si dichiarava incompetente, ritenendo sussistente la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara, cui trasmetteva il fascicolo (la Corte ravvenate così motivava: “alla luce della documentazione richiamata e depositata agli atti, ritiene di condividere il rilevato 'reciproco' litisconsorzio tra la presente controversia e quella promossa dalla Società_1 SAS di Ricorrente_1 e C. avanti alla CGT di Primo Grado di Ferrara, R.G.R. n. 85/2024, Sez. I° in merito alla necessaria riunione dei procedimenti”).
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 30 luglio 2025, riassumeva il processo davanti a questa Corte di giustizia, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento.
A seguito della trasmissione del fascicolo da Ravenna e della riassunzione erano attribuiti due diversi numeri di ruolo (n. 81 e n. 137 - 2025) al medesimo processo.
Le cause erano riunite e decise all'udienza pubblica del 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che la Direzione Provinciale di Ravenna e Ricorrente_1 hanno raggiunto un accordo conciliativo (proposta 500001/2026 del 16/02/2026, accettata il 17/02/2026), dopo che è già stata conciliata la controversia di cui al n. 85/2024 r.g. (che vedeva come ricorrente Società_1 s.a.s.).
Le parti hanno dato atto della conciliazione e chiesto l'estinzione del giudizio.
Conseguentemente, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate, atteso che la cessazione della materia del contendere è dipesa da conciliazione.
P.Q.M.
definitivamente decidendo i giudizi tributari riuniti n.81/2025 e n. 137/2025 RG;
così ha deciso:
1- dichiara l'estizione dei giudizi per cessata materia del contendere;
2- nulla per le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente
RI AN, Relatore
FEGGI AN, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MQ000912024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- sul ricorso in riassunzione n. 137/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MQ00091-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente
come da verbale
Resistente
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. THQ01MQ00091/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna.
Con tale avviso, che seguiva ad altro emesso dalla Direzione Provinciale di Ferrara nei confronti di Società_1 s. a.s. di Ricorrente_1 e C. (avviso n. THD02I401009/2023), erano recuperate nei confronti del socio Ricorrente_1
maggiori imposte dirette relative all'anno 2018 ed irrogate sanzioni (in particolare, avendo Ricorrente_1 una partecipazione nella società del 45%, era recuperato a tassazione il maggiore reddito di Euro 13.811, con una maggiore imposta dovuta di Euro 5.938 per Irpef, Euro 322 per addizionale regionale ed Euro 55 per addizionale comunale, oltre interessi e sanzioni).
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna depositava controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 127/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna si dichiarava incompetente, ritenendo sussistente la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara, cui trasmetteva il fascicolo (la Corte ravvenate così motivava: “alla luce della documentazione richiamata e depositata agli atti, ritiene di condividere il rilevato 'reciproco' litisconsorzio tra la presente controversia e quella promossa dalla Società_1 SAS di Ricorrente_1 e C. avanti alla CGT di Primo Grado di Ferrara, R.G.R. n. 85/2024, Sez. I° in merito alla necessaria riunione dei procedimenti”).
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 30 luglio 2025, riassumeva il processo davanti a questa Corte di giustizia, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento.
A seguito della trasmissione del fascicolo da Ravenna e della riassunzione erano attribuiti due diversi numeri di ruolo (n. 81 e n. 137 - 2025) al medesimo processo.
Le cause erano riunite e decise all'udienza pubblica del 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che la Direzione Provinciale di Ravenna e Ricorrente_1 hanno raggiunto un accordo conciliativo (proposta 500001/2026 del 16/02/2026, accettata il 17/02/2026), dopo che è già stata conciliata la controversia di cui al n. 85/2024 r.g. (che vedeva come ricorrente Società_1 s.a.s.).
Le parti hanno dato atto della conciliazione e chiesto l'estinzione del giudizio.
Conseguentemente, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate, atteso che la cessazione della materia del contendere è dipesa da conciliazione.
P.Q.M.
definitivamente decidendo i giudizi tributari riuniti n.81/2025 e n. 137/2025 RG;
così ha deciso:
1- dichiara l'estizione dei giudizi per cessata materia del contendere;
2- nulla per le spese.