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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6552 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3445/2020, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 18.06.2025, emessa il 23 giugno 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Ilio Caiazza (c.f. ), presso il cui studio in San C.F._2
NI la Strada (CE) alla via Le Taglie n. 15 è elettivamente domiciliato
RGn°3445/2020-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLANTE
CONTRO
, - in persona dei legali rapp.ti p.t., (P.IVA. nella Controparte_1 P.IVA_1
qualità di impresa designata a norma dell'art. 285 D. lgs. 7.09.2005, n 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pina Ruffilli ( ) e presso il C.F._3
cui studio di Avellino, via T. Benigni, 6, elett.te domicilia, giusta nuova procura generale alle liti per notaio dell'11.11.2020 N. 24878 di Rep Persona_1
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la , quale impresa designata dal Fondo di Controparte_2
Garanzia per le Vittime della Strada, allegando che in data 2.11.2008, in San
NI La Strada, alle ore 10,45-11,00 circa, mentre era alla guida del proprio motociclo Triumph tg BB23597, percorrendo via Leonardo Da Vinci in direzione viale Lincoln, giunto all'altezza dell'intersezione con via A. Gatto, veniva urtato sulla parte laterale sinistra da un veicolo tipo berlina di colore scuro. Quest'ultimo stava percorrendo la medesima strada nel senso opposto di marcia ed improvvisamente e senza segnalazione alcuna, svoltava verso la sua sinistra per immettersi nella traversa denominata via Gatto, tagliando la strada al motoveicolo dell'attore ed urtandolo, facendo perdere il controllo dello stesso al , il Parte_1
quale, a causa dell'urto, rovinava prima al suolo e successivamente scivolava
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sull'asfalto, finendo la corsa contro la vettura Fiat Punto tg CK112MJ, parcheggiata lungo il margine destro di via Leonardo Da Vinci.
Il veicolo investitore si allontanava dal luogo del sinistro senza che i presenti riuscissero ad identificarlo.
L'attore deduceva che la dinamica dell'incidente era confermata dal rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi e che era stato trasportato mediante il servizio 118 presso il Pronto Soccorso dell'
[...]
ove gli era stato Controparte_3
diagnosticato “politrauma, frattura e lussazione del bacino, e frattura malleolo distale destro” ed ivi veniva sottoposto ad intervento chirurgico, cui seguiva, in data 8.11.2008, altro intervento presso l'Ospedale Maggiore di Bologna ed, infine, nuovo ricovero presso l'Ospedale di . CP_3
asseriva di aver subito una lunga convalescenza, durata ben Parte_1 dodici mesi, e che dalle lesioni erano residuati postumi permanenti valutati in
10% di IP, gg 365 di ITA, g100 di ITP al 75%, gg 100 di ITP al 50% e gg 165 di
ITP al 25% e spese mediche per € 200,00 e di aver formulato richiesta di risarcimento danni nei confronti delle n.q. di impresa designata dal CP_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rimasta tuttavia inevasa.
Pertanto, l'attore chiedeva l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo rimasto sconosciuto, con condanna dell'impresa convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione del sinistro.
2. Con sentenza n. 4/2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha parzialmente accolto la domanda, con condanna della al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti da liquidati nella somma di € Parte_1
23.892,18, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed alla refusione delle spese di giudizio per la somma di € 3.545,00 per compensi ed € 382,00 per spese oltre accessori come per legge.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che dal verbale di Polizia Municipale e dalle testimonianze fosse emerso che il sinistro si era verificato in conseguenza dello scontro tra la moto dell'attore e un'auto rimasta non identificata, ed ha attribuito
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la responsabilità prevalente (al 70%) al conducente sconosciuto, con concorso di colpa (nella misura del 30%) di parte attrice, non potendo ritenersi compiutamente accertato, così da superare la presunzione di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c., che avesse tenuto una condotta esente da censure. Parte_1
In ordine alla quantificazione del risarcimento, il Tribunale ha fatto riferimento a quanto emerso in sede di ctu, ossia che all'esito del sinistro l'attore aveva riportato una frattura open book del bacino con diastasi della sicondrosi sacro- iliaca sinistra e della sinfisi pubica trattate chirurgicamente e una frattura malleolo tibiale a destra”, da cui erano residuati ITT 40 gg, ITP al 50% di giorni 60, nonché postumi permanenti invalidanti nella misura del 10%. In dichiarata applicazione delle Tabelle di Milano, il Tribunale ha quantificato il danno biologico (temporaneo e permanente) nella somma di € 27.280,82, oltre €138,25 per spese mediche documentate, maggiorando poi tale importo ad € 30.008,90, in termini di personalizzazione, e computando gli interessi compensativi (ex Cass.
SU n.1712/1995), per la somma complessiva di euro 34.131,29, ridotta del 30% per il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 03/10/2020,
[...]
ha spiegato appello, affidato a tre motivi, con cui ha chiesto di Parte_1 accertare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta e, per l'effetto, la condanna di al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti da parte appellante nella complessiva somma di € 37.534,97, a detrarre quanto già riconosciuto in sede di primo grado ossia € 23.892,18;
Con il primo motivo ha chiesto di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non pienamente superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., ascrivendo il 30% di responsabilità per la causazione dell'incidente anche all'odierno appellante. Secondo la ricostruzione prospettata dall'impugnante, i testi escussi ed il verbale di intervento redatto sul posto dalla Polizia Municipale dimostrerebbero l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto non identificata che, realizzando una manovra improvvisa di svolta a sinistra, non avrebbe consentito all'appellante di evitare l'impatto.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Con la seconda doglianza si è denunciata l'erroneità della procedura di calcolo del danno biologico da liquidare, assumendosi una discordanza tra la quantificazione effettuata nella sentenza impugnata e l'importo previsto dalle tabelle di Milano vigenti nel 2018.
In considerazione dell'età della vittima, pari a trent' anni all'epoca del sinistro, e all'entità del danno biologico riconosciuto nella misura del 10%, all'esito della consulenza tecnica espletata, il primo giudice avrebbe dovuto liquidare l'importo di € 23.884,00 a titolo di danno biologico permanente- in luogo dell'importo di €
20.420,82, a tale titolo riconosciuto nella sentenza impugnata - a cui aggiungere, come riconosciuto correttamente, una somma per l'invalidità temporanea totale per € 3.920,00 e una somma di € 2.940,00 per invalidità temporanea parziale, con personalizzazione del 10% per le sofferenze patite e gli interessi legali e rivalutazione monetaria, per un totale di euro 37.534,97.
In subordine, ove venisse confermata la corresponsabilità pari al 30% in capo all'appellante nella causazione del sinistro, ha chiesto la condanna di parte appellante al risarcimento del danno, liquidato in € 26.274,48, pari al 70% dell'importo sopra richiamato.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, assumendo che il Giudice di prime cure avrebbe indebitamente escluso il risarcimento del danno morale. Erroneamente, infatti, il Tribunale avrebbe negato tale voce di danno, compiendo una indebita sovrapposizione tra la «personalizzazione» della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale e il danno «morale».
4. Si è costituita in giudizio la , chiedendo che venga accertata e Controparte_1
dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., ovvero che venga rigettato, con vittoria sulle spese di lite.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 3 ottobre 2020, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327
c.p.c. - tenendo conto della sospensione straordinaria di cui agli artt. 83, DL
18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020 per emergenza da coronavirus - decorrente
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 2 gennaio
2020.
6. Si rileva altresì la procedibilità dell'impugnazione, essendosi costituito in giudizio l'appellante il 10/10/2020, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione, come previsto dagli artt. 165 e 347 c.p.c.
7. L'appello è altresì da ritenersi ammissibile, non cogliendo nel segno il rilievo effettuato dall'appellato, che ha invocato la violazione dell'art. 342 c.p.c.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n.
13535) - con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame - l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
Né ricorrono i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c., in considerazione della complessità tecnica della questione oggetto della controversia.
8. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e merita pertanto di essere rigettata.
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9. Il primo motivo di appello, con cui è stata censurata l'affermazione del concorso di colpa di nella verificazione dell'evento, nella misura del Parte_1
30%, è infondato per le ragioni che seguono.
La norma che viene in rilievo nel caso di specie è il 2054 comma 2 c.c., in virtù della quale, in caso di scontro tra veicoli, si presume fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli coinvolti.
Nell'eventualità in cui sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, come avvenuto nel caso in esame in cui l'automobile, rimasta non identificata, ha tagliato la strada all'appellante invadendo l'altrui corsia, non è escluso che il giudice possa non ritenere superata completamente la presunzione prevista dal codice civile in tema di scontro tra veicoli.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, peraltro, la regola posta dall'art. 2054 comma 2 c.c., non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro, soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 20982 del 12/10/2011).
Ragion per cui è perfettamente ammissibile una graduazione di responsabilità del
70% e 30%, a cui nel caso di specie ha fatto ricorso il giudice di prime cure, tenendo conto della ricostruzione fattuale, derivante dalla documentazione in atti e dalle risultanze delle prove testimoniali.
Posta tale premessa, l'appellante nel caso di specie ha invocato una rivalutazione complessiva della dinamica accertata in primo grado, al fine di ottenere la dichiarazione di esclusiva responsabilità nella causazione dell'incidente del conducente del veicolo non identificato.
Sul punto va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Deve pertanto farsi applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, anche quando l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consenta di attribuire rilevanza causale esclusiva alla condotta dell'antagonista (Cass. Sez. 3,
19/12/2024, n. 33483; ex multis Cass. Sez. 3, 20/11/2024, n. 29927; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 23431 del 04/11/2014). E' appena il caso di ricordare, infatti, che il solo accertamento dell'inosservanza di cautele o regole giuridiche di comportamento da parte di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro non è sufficiente a travolgere la presunzione di colpa concorrente: sul soggetto asseritamente danneggiato, agente in via risarcitoria, incombe infatti l'onere di fornire, in via diretta o mediata, la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. 7 febbraio 1997 n. 1198), per cui egli è tenuto a dimostrare di aver assunto, nell'occorso, un atteggiamento pienamente conforme alle norme della circolazione stradale e alle regole di comune prudenza (v. Cass.,
5 maggio 2000 n.5671; Cass. 16 aprile 1996 n. 3564; Cass. 14 febbraio 1997
n.1384), ovvero a provare che l'altrui condotta colposa abbia rappresentato il fattore causale esclusivo nell'eziologia dell'evento (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
5226 del 10/03/2006; Cass. sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2009; Cass. 19 aprile 1996 n.3723; Cass. 9 maggio 1987 n. 4294).
Invero, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.(
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014; nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso", non era stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura).
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Risulta dunque onere del danneggiato dimostrare che la colpa concreta dell'altro sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica, con la conseguenza che non risulta ammesso attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.
Alla stregua delle considerazioni finora esposte, reputa questa Corte che, sulla base della documentazione presente in atti e delle dichiarazioni dei testi, il
Tribunale abbia ben argomentato sulla sussistenza di una diversa responsabilità
(70% in capo al conducente dell'auto non identificata e 30 % a carico di
), non essendo provato che l'appellante abbia tenuto una Parte_1
condotta irreprensibile, tale da poter superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Analizzando le dichiarazioni dei testi, corre mente infatti osservare che il teste ha riferito di aver visto la dinamica dell'incidente da dietro, ma Testimone_1 di non essere in grado di ricordare se l'auto che ha invaso la corsia avesse azionato l'indicatore di direzione. Inoltre, quando gli è stato chiesto di individuare il preciso punto di impatto, nella foto presente a pagina 73 del fascicolo di primo grado, allegato il 18/09/2023 in appello, ha posto una “x” praticamente al centro della carreggiata, a dimostrazione del fatto che non stesse Parte_1
procedendo sul margine destro della stessa.
Inoltre, se il teste ha dichiarato che l'appellante procedeva Testimone_2 sul margine destro della carreggiata ad una velocità moderata, indossando regolarmente il casco, quando gli è stato chiesto di indicare con precisione il punto di impatto tra l'automobile ed il motoveicolo ha condiviso la valutazione effettuata dall'altro teste, confermando che il punto contrassegnato dalla “x”, palesemente al centro della carreggiata, era corretto.
In aggiunta, il teste ha raccontato di aver visto scivolare la moto ed il Tes_2 conducente per alcuni metri, andando ad urtare una Fiat Punto parcheggiata sul lato destro della strada.
Tale affermazione, vagliata unitamente a quanto asserito dall'attore nell'atto di citazione in primo grado ed ai rilievi effettuati dalla Polizia Municipale giunta sul
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda posto (pagina 85 del fascicolo di primo grado allegato da ), Parte_1
sembra dunque sconfessare che l'appellante procedesse a velocità moderata.
Il danneggiato, infatti, ha specificato di essere stato colpito dall'automobile proveniente dalla corsia opposta, all'altezza dell'intersezione con via Gatto, che si trova a circa venti metri di distanza dalla Fiat Punto contro cui è andato ad urtare l'attore, sulla base della ricostruzione metrica presente nel grafico redatto dalla
Polizia Municipale.
Essendo l'incidente avvenuto in prossimità di un'intersezione, , Parte_1
ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Codice della Strada, avrebbe dovuto indubitabilmente regolare la velocità in modo da potere arrestare tempestivamente il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
inoltre, avendo i testi collocato al centro della carreggiata il punto di impatto tra l'automobile ed il motoveicolo, risulta violato l'art. 143 del Codice della Strada, che prevede la circolazione dei veicoli sulla parte destra della carreggiata.
Le conclusioni raggiunte dal primo giudice, in ordine al mancato superamento della presunzione di concorso dell'appellante nella causazione dello scontro, sia pure in misura minore rispetto al prevalente contributo causale dell'antagonista non identificato, si rivelano, alla luce dei rilievi finora svolti, pienamente condivisibili.
10. Evidenti ragioni di connessione consigliano poi una disamina congiunta degli ulteriori due motivi di gravame, che sono infondati per le ragioni che seguono.
L'appellante, con il secondo motivo, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado prospettando un errore di calcolo in cui sarebbe incorso il primo giudice, per aver riconosciuto all'attore, a titolo di danno biologico permanente, l'importo di € 20.420,82, e non il maggiore importo pari ad € 23.884,00, che risulterebbe dalle tabelle di Milano relative all'anno 2018, applicabili all'epoca di pubblicazione della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo di appello, poi – intitolato “omessa ed erronea motivazione della sentenza in punto di riconoscimento del danno morale”- l'impugnante ha censurato la sentenza di primo grado assumendo che erroneamente il primo
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda giudice non avrebbe riconosciuto il danno morale, senza considerare che nel caso di specie un tale pregiudizio poteva reputarsi sussistente in via presuntiva, poiché
l'appellante era stato sottoposto a plurimi interventi chirurgici e a terapie, elementi da cui desumere un particolare pregiudizio in termini dinamico relazionali e di sofferenza morale . Ha dunque protestato la necessità di un autonomo apprezzamento del danno morale, dovendo escludersi “un'erronea sovrapposizione tra “personalizzazione” della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale e danno “morale”.
Questa Corte distrettuale ritiene, all'esito della rinnovata valutazione del procedimento di liquidazione del danno non patrimoniale contenuto nella sentenza impugnata, che il giudice di primo grado abbia fatto corretta applicazione delle tabelle milanesi applicabili e che, comunque, l'importo risarcitorio riconosciuto sia ampiamente idoneo alla integrale riparazione del pregiudizio subito dal . Parte_1
Il motivo di impugnazione, infatti, nell'invocare il riconoscimento dell'importo di € 23.884,00, per il solo danno biologico permanente, trascura di considerare che la versione delle tabelle milanesi impiegata dal Tribunale, elaborata prima dell'anno 2021, prevedeva una liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale, tale per cui il punto percentuale di invalidità comprendeva già entrambe le voci.
Ciò era la conseguenza diretta del principio di diritto espresso dalle pronunce gemelle delle SS. UU. della Corte di Cassazione n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008 (cosiddette sentenze di San Martino) con cui era stato affermato, accedendo alla tesi della unitarietà del danno non patrimoniale, che “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze
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fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
I parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinavano pertanto il valore finale del punto, utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti, veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 era inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass. Sez. 3,
15/05/2018, n. 11754; Cass. Sez. 3, 06/03/2014, n. 5243).
Emblematica in tale ottica risulta anche la prefazione al documento di presentazione delle tabelle di Milano del 2018, in cui, constatata l'inadeguatezza dei valori utilizzati fino ad allora per la liquidazione delle altre componenti del danno non patrimoniale, ulteriori rispetto al danno biologico, si dava atto che era stata proposta la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia nella componente di pregiudizio non patrimoniale, conseguente alle medesime lesioni, in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", ritenuta presumibile in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le tabelle del 2018 individuavano pertanto il valore del c.d. "punto" partendo dal valore che lo stesso "punto" aveva nelle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione
"medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla
"sofferenza soggettiva", mediante il ricorso ad una percentuale ponderata ( dall'1 al 9% di invalidità l'aumento del 25% era fisso, mentre dal 10 al 34% di invalidità, ipotesi ricorrente nella fattispecie in esame, l'aumento era progressivo per punto, dal 26% al 50%).
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tale impostazione risulta superata dal più recente indirizzo della Suprema Corte, che ha per converso riaffermato l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di considerarlo, nel rispetto del principio di integralità del risarcimento, distintamente dal danno biologico.
Corre mente al riguardo richiamare la fondamentale ordinanza 27 marzo 2018, n.
7513, che ha appunto chiarito che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale) mentre non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore
(quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.
Sulla scorta di tale impostazione la sentenza della corte di Cassazione n. 10 novembre 2020, n. 25164 (seguita, tra le altre, da Cass. n.5119/2023, da Cass. n.
19922/2023 e da Cass. n. 7892/2024) ha dunque messo in luce che le tabelle milanesi redatte prima degli interventi correttivi della più recente giurisprudenza
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di legittimità prevedevano sì la liquidazione del danno dinamico-relazionale e del danno morale, ma pervenivano (non correttamente) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno;
v. in argomento ordinanza 30 dicembre 2023, n. 36609)
Invero, posta l'autonomia del danno morale dal danno biologico, e dunque l'autonoma rilevanza di tale pregiudizio ai fini del risarcimento (Cass. n.
910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019), consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà (cfr., in termini,
Cass. n. 7892/2024):
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale, all'esito di adeguata istruttoria e con esclusione di ogni automatismo;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano del 2018, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso) considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita nelle tabelle del 2018, giusta il disposto normativo di cui all' art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni (in questi termini Cass. 25164/2020).
A fini di completezza, andrà precisato che, proprio recependo il monito della
Suprema Corte, la più recente versione delle tabelle, nell'aggiornare i precedenti
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda valori, individuati successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, relativi al 2018 - che determinavano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella qualificata in termini di “danno morale”, inclusa, a partire dall'anno 2011, nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018) – consente attualmente la liquidazione autonoma del cosiddetto “danno morale”.
Le attuali tabelle milanesi, infatti- sia nella versione del 2021 sia nella versione di recente aggiornata nel 2024 - prevedono una specifica voce risarcitoria dedicata al pregiudizio morale, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale cosicché, trattandosi “di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (Cass. Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164; Cassazione civile, sez. III,
17/05/2022, n. 15733; Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935; Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
Restano, invece, immutate le prescrizioni in forza delle quali la misura “standard” del risarcimento del danno biologico, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito e, cioè, dalle tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata,
a fini di “personalizzazione” dell'entità del risarcimento, solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, identificate in conseguenze dannose anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato
Diversamente, i pregiudizi che qualunque vittima che avrebbe ordinariamente patito, secondo l'id quod plerumque accidit, in seguito alle medesime lesioni, non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (da ultimo Cass. Civ., Sez.
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
III, 04/08/2022, n. 24227; Cass. sez. 3, ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 (Rv.
670461 - 01)
Per converso, secondo quanto finora esposto, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano del 2018 – applicate dal primo Giudice- ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio. (Cass. Sez. 3, 17/05/2022, n. 15733; Cassazione civile sez. III, 17/02/2023, n.5119).
Sulla scorta di tali premesse, deve ritenersi che la liquidazione del danno contenuta nella sentenza impugnata sia ampiamente idonea alla integrale riparazione del pregiudizio non patrimoniale.
Infatti, secondo la previsione delle tabelle di Milano del 2018, applicabili al caso di specie, il danno biologico “puro” risarcibile – e cioè epurato dalla componente del “danno morale” - è pari ad € 18.955,00, e cioè ad un importo inferiore a quello, di € 20.420,82, a tale titolo riconosciuto dal primo Giudice;
per converso,
l'importo di € 23.884,00, reclamato a titolo di danno biologico dall'appellante, sulla base di un dedotto “errore di calcolo”, è dato dalla somma del danno biologico puro e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, che, come finora chiarito, non può essere riconosciuto in via automatica.
Ne consegue che la liquidazione effettuata dal Tribunale pari ad € 20.420,82, tiene conto del danno biologico (€ 18.955,00), ed è aumentata altresì dell'importo di € 1.465,00 rispetto a quello previsto dalle tabelle di Milano nel 2018, ragion per cui è infondata la doglianza dell'appellante volta a contestare il mancato riconoscimento del danno biologico nella misura dovuta.
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Neppure si ravvisa, infine, un sufficiente riscontro probatorio che giustifichi, senza ricorrere ad automatismi, la distinta liquidazione del pregiudizio morale.
Va al riguardo richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità che predica la necessità che il ricorrente deduca “di avere specificamente lamentato pregiudizi soggettivi - il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione - non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi” (Cass. Civ., sez. III, 29/04/2020, n. 8391).
Infatti, come pure precisato dalla Suprema Corte, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, il criterio logico- presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva opera a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 19922 del 12/07/2023).
Pertanto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno
(c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n.
235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.( Cass. sez. 3 - ,
Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024)
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nel caso di specie, il riconoscimento di un danno morale, pur genericamente reclamato nell'atto di impugnazione, non trova riscontro nell'allegazione di specifiche circostanze di fatto, tempestivamente dedotte nel giudizio di primo grado, da cui inferire, sia pure in via presuntiva, una sofferenza soggettiva più intensa di quella normalmente connessa al tipo di lesioni in oggetto, e pertanto meritevole di autonoma considerazione;
né tanto meno una tale sofferenza soggettiva si desume dalle risultanze testimoniali, del tutto carenti al riguardo.
Ai rilievi che precedono deve aggiungersi, con argomento che consente di escludere ogni ipotetica sottostima del danno, che il Giudice di prime cure ha ritenuto altresì di maggiorare - “rivestendo il fatto gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni colpose, tenuto conto della gravità delle lesioni e degli esiti invalidanti nonché della necessità di sottoporsi a plurimi interventi chirurgici ed a lunghe terapie”- l'importo del danno biologico,
“personalizzato ed adeguato al caso specifico” fino al raggiungimento della somma di € 30.008,90.
L'impugnazione non può peraltro che essere disattesa, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
11. Per effetto della soccombenza, l'appellante deve essere Parte_1
condannato alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata costituita spese che, in applicazione dei Controparte_1 parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e considerato il valore del disputatum nel presente grado, con conseguente applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 a €
26.000,00 - si liquidano come da dispositivo che segue.
12. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4/2020:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese relative al presente Parte_1
grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida nell'importo di Controparte_1
€ 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio
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- 19 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3445/2020, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 18.06.2025, emessa il 23 giugno 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Ilio Caiazza (c.f. ), presso il cui studio in San C.F._2
NI la Strada (CE) alla via Le Taglie n. 15 è elettivamente domiciliato
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- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLANTE
CONTRO
, - in persona dei legali rapp.ti p.t., (P.IVA. nella Controparte_1 P.IVA_1
qualità di impresa designata a norma dell'art. 285 D. lgs. 7.09.2005, n 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pina Ruffilli ( ) e presso il C.F._3
cui studio di Avellino, via T. Benigni, 6, elett.te domicilia, giusta nuova procura generale alle liti per notaio dell'11.11.2020 N. 24878 di Rep Persona_1
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la , quale impresa designata dal Fondo di Controparte_2
Garanzia per le Vittime della Strada, allegando che in data 2.11.2008, in San
NI La Strada, alle ore 10,45-11,00 circa, mentre era alla guida del proprio motociclo Triumph tg BB23597, percorrendo via Leonardo Da Vinci in direzione viale Lincoln, giunto all'altezza dell'intersezione con via A. Gatto, veniva urtato sulla parte laterale sinistra da un veicolo tipo berlina di colore scuro. Quest'ultimo stava percorrendo la medesima strada nel senso opposto di marcia ed improvvisamente e senza segnalazione alcuna, svoltava verso la sua sinistra per immettersi nella traversa denominata via Gatto, tagliando la strada al motoveicolo dell'attore ed urtandolo, facendo perdere il controllo dello stesso al , il Parte_1
quale, a causa dell'urto, rovinava prima al suolo e successivamente scivolava
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sull'asfalto, finendo la corsa contro la vettura Fiat Punto tg CK112MJ, parcheggiata lungo il margine destro di via Leonardo Da Vinci.
Il veicolo investitore si allontanava dal luogo del sinistro senza che i presenti riuscissero ad identificarlo.
L'attore deduceva che la dinamica dell'incidente era confermata dal rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi e che era stato trasportato mediante il servizio 118 presso il Pronto Soccorso dell'
[...]
ove gli era stato Controparte_3
diagnosticato “politrauma, frattura e lussazione del bacino, e frattura malleolo distale destro” ed ivi veniva sottoposto ad intervento chirurgico, cui seguiva, in data 8.11.2008, altro intervento presso l'Ospedale Maggiore di Bologna ed, infine, nuovo ricovero presso l'Ospedale di . CP_3
asseriva di aver subito una lunga convalescenza, durata ben Parte_1 dodici mesi, e che dalle lesioni erano residuati postumi permanenti valutati in
10% di IP, gg 365 di ITA, g100 di ITP al 75%, gg 100 di ITP al 50% e gg 165 di
ITP al 25% e spese mediche per € 200,00 e di aver formulato richiesta di risarcimento danni nei confronti delle n.q. di impresa designata dal CP_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rimasta tuttavia inevasa.
Pertanto, l'attore chiedeva l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo rimasto sconosciuto, con condanna dell'impresa convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione del sinistro.
2. Con sentenza n. 4/2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha parzialmente accolto la domanda, con condanna della al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti da liquidati nella somma di € Parte_1
23.892,18, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed alla refusione delle spese di giudizio per la somma di € 3.545,00 per compensi ed € 382,00 per spese oltre accessori come per legge.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che dal verbale di Polizia Municipale e dalle testimonianze fosse emerso che il sinistro si era verificato in conseguenza dello scontro tra la moto dell'attore e un'auto rimasta non identificata, ed ha attribuito
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la responsabilità prevalente (al 70%) al conducente sconosciuto, con concorso di colpa (nella misura del 30%) di parte attrice, non potendo ritenersi compiutamente accertato, così da superare la presunzione di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c., che avesse tenuto una condotta esente da censure. Parte_1
In ordine alla quantificazione del risarcimento, il Tribunale ha fatto riferimento a quanto emerso in sede di ctu, ossia che all'esito del sinistro l'attore aveva riportato una frattura open book del bacino con diastasi della sicondrosi sacro- iliaca sinistra e della sinfisi pubica trattate chirurgicamente e una frattura malleolo tibiale a destra”, da cui erano residuati ITT 40 gg, ITP al 50% di giorni 60, nonché postumi permanenti invalidanti nella misura del 10%. In dichiarata applicazione delle Tabelle di Milano, il Tribunale ha quantificato il danno biologico (temporaneo e permanente) nella somma di € 27.280,82, oltre €138,25 per spese mediche documentate, maggiorando poi tale importo ad € 30.008,90, in termini di personalizzazione, e computando gli interessi compensativi (ex Cass.
SU n.1712/1995), per la somma complessiva di euro 34.131,29, ridotta del 30% per il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 03/10/2020,
[...]
ha spiegato appello, affidato a tre motivi, con cui ha chiesto di Parte_1 accertare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta e, per l'effetto, la condanna di al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti da parte appellante nella complessiva somma di € 37.534,97, a detrarre quanto già riconosciuto in sede di primo grado ossia € 23.892,18;
Con il primo motivo ha chiesto di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non pienamente superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., ascrivendo il 30% di responsabilità per la causazione dell'incidente anche all'odierno appellante. Secondo la ricostruzione prospettata dall'impugnante, i testi escussi ed il verbale di intervento redatto sul posto dalla Polizia Municipale dimostrerebbero l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto non identificata che, realizzando una manovra improvvisa di svolta a sinistra, non avrebbe consentito all'appellante di evitare l'impatto.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Con la seconda doglianza si è denunciata l'erroneità della procedura di calcolo del danno biologico da liquidare, assumendosi una discordanza tra la quantificazione effettuata nella sentenza impugnata e l'importo previsto dalle tabelle di Milano vigenti nel 2018.
In considerazione dell'età della vittima, pari a trent' anni all'epoca del sinistro, e all'entità del danno biologico riconosciuto nella misura del 10%, all'esito della consulenza tecnica espletata, il primo giudice avrebbe dovuto liquidare l'importo di € 23.884,00 a titolo di danno biologico permanente- in luogo dell'importo di €
20.420,82, a tale titolo riconosciuto nella sentenza impugnata - a cui aggiungere, come riconosciuto correttamente, una somma per l'invalidità temporanea totale per € 3.920,00 e una somma di € 2.940,00 per invalidità temporanea parziale, con personalizzazione del 10% per le sofferenze patite e gli interessi legali e rivalutazione monetaria, per un totale di euro 37.534,97.
In subordine, ove venisse confermata la corresponsabilità pari al 30% in capo all'appellante nella causazione del sinistro, ha chiesto la condanna di parte appellante al risarcimento del danno, liquidato in € 26.274,48, pari al 70% dell'importo sopra richiamato.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, assumendo che il Giudice di prime cure avrebbe indebitamente escluso il risarcimento del danno morale. Erroneamente, infatti, il Tribunale avrebbe negato tale voce di danno, compiendo una indebita sovrapposizione tra la «personalizzazione» della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale e il danno «morale».
4. Si è costituita in giudizio la , chiedendo che venga accertata e Controparte_1
dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., ovvero che venga rigettato, con vittoria sulle spese di lite.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 3 ottobre 2020, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327
c.p.c. - tenendo conto della sospensione straordinaria di cui agli artt. 83, DL
18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020 per emergenza da coronavirus - decorrente
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 2 gennaio
2020.
6. Si rileva altresì la procedibilità dell'impugnazione, essendosi costituito in giudizio l'appellante il 10/10/2020, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione, come previsto dagli artt. 165 e 347 c.p.c.
7. L'appello è altresì da ritenersi ammissibile, non cogliendo nel segno il rilievo effettuato dall'appellato, che ha invocato la violazione dell'art. 342 c.p.c.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n.
13535) - con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame - l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
Né ricorrono i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c., in considerazione della complessità tecnica della questione oggetto della controversia.
8. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e merita pertanto di essere rigettata.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
9. Il primo motivo di appello, con cui è stata censurata l'affermazione del concorso di colpa di nella verificazione dell'evento, nella misura del Parte_1
30%, è infondato per le ragioni che seguono.
La norma che viene in rilievo nel caso di specie è il 2054 comma 2 c.c., in virtù della quale, in caso di scontro tra veicoli, si presume fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli coinvolti.
Nell'eventualità in cui sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, come avvenuto nel caso in esame in cui l'automobile, rimasta non identificata, ha tagliato la strada all'appellante invadendo l'altrui corsia, non è escluso che il giudice possa non ritenere superata completamente la presunzione prevista dal codice civile in tema di scontro tra veicoli.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, peraltro, la regola posta dall'art. 2054 comma 2 c.c., non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro, soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 20982 del 12/10/2011).
Ragion per cui è perfettamente ammissibile una graduazione di responsabilità del
70% e 30%, a cui nel caso di specie ha fatto ricorso il giudice di prime cure, tenendo conto della ricostruzione fattuale, derivante dalla documentazione in atti e dalle risultanze delle prove testimoniali.
Posta tale premessa, l'appellante nel caso di specie ha invocato una rivalutazione complessiva della dinamica accertata in primo grado, al fine di ottenere la dichiarazione di esclusiva responsabilità nella causazione dell'incidente del conducente del veicolo non identificato.
Sul punto va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Deve pertanto farsi applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, anche quando l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consenta di attribuire rilevanza causale esclusiva alla condotta dell'antagonista (Cass. Sez. 3,
19/12/2024, n. 33483; ex multis Cass. Sez. 3, 20/11/2024, n. 29927; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 23431 del 04/11/2014). E' appena il caso di ricordare, infatti, che il solo accertamento dell'inosservanza di cautele o regole giuridiche di comportamento da parte di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro non è sufficiente a travolgere la presunzione di colpa concorrente: sul soggetto asseritamente danneggiato, agente in via risarcitoria, incombe infatti l'onere di fornire, in via diretta o mediata, la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. 7 febbraio 1997 n. 1198), per cui egli è tenuto a dimostrare di aver assunto, nell'occorso, un atteggiamento pienamente conforme alle norme della circolazione stradale e alle regole di comune prudenza (v. Cass.,
5 maggio 2000 n.5671; Cass. 16 aprile 1996 n. 3564; Cass. 14 febbraio 1997
n.1384), ovvero a provare che l'altrui condotta colposa abbia rappresentato il fattore causale esclusivo nell'eziologia dell'evento (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
5226 del 10/03/2006; Cass. sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2009; Cass. 19 aprile 1996 n.3723; Cass. 9 maggio 1987 n. 4294).
Invero, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.(
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014; nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso", non era stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura).
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Risulta dunque onere del danneggiato dimostrare che la colpa concreta dell'altro sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica, con la conseguenza che non risulta ammesso attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.
Alla stregua delle considerazioni finora esposte, reputa questa Corte che, sulla base della documentazione presente in atti e delle dichiarazioni dei testi, il
Tribunale abbia ben argomentato sulla sussistenza di una diversa responsabilità
(70% in capo al conducente dell'auto non identificata e 30 % a carico di
), non essendo provato che l'appellante abbia tenuto una Parte_1
condotta irreprensibile, tale da poter superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Analizzando le dichiarazioni dei testi, corre mente infatti osservare che il teste ha riferito di aver visto la dinamica dell'incidente da dietro, ma Testimone_1 di non essere in grado di ricordare se l'auto che ha invaso la corsia avesse azionato l'indicatore di direzione. Inoltre, quando gli è stato chiesto di individuare il preciso punto di impatto, nella foto presente a pagina 73 del fascicolo di primo grado, allegato il 18/09/2023 in appello, ha posto una “x” praticamente al centro della carreggiata, a dimostrazione del fatto che non stesse Parte_1
procedendo sul margine destro della stessa.
Inoltre, se il teste ha dichiarato che l'appellante procedeva Testimone_2 sul margine destro della carreggiata ad una velocità moderata, indossando regolarmente il casco, quando gli è stato chiesto di indicare con precisione il punto di impatto tra l'automobile ed il motoveicolo ha condiviso la valutazione effettuata dall'altro teste, confermando che il punto contrassegnato dalla “x”, palesemente al centro della carreggiata, era corretto.
In aggiunta, il teste ha raccontato di aver visto scivolare la moto ed il Tes_2 conducente per alcuni metri, andando ad urtare una Fiat Punto parcheggiata sul lato destro della strada.
Tale affermazione, vagliata unitamente a quanto asserito dall'attore nell'atto di citazione in primo grado ed ai rilievi effettuati dalla Polizia Municipale giunta sul
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda posto (pagina 85 del fascicolo di primo grado allegato da ), Parte_1
sembra dunque sconfessare che l'appellante procedesse a velocità moderata.
Il danneggiato, infatti, ha specificato di essere stato colpito dall'automobile proveniente dalla corsia opposta, all'altezza dell'intersezione con via Gatto, che si trova a circa venti metri di distanza dalla Fiat Punto contro cui è andato ad urtare l'attore, sulla base della ricostruzione metrica presente nel grafico redatto dalla
Polizia Municipale.
Essendo l'incidente avvenuto in prossimità di un'intersezione, , Parte_1
ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Codice della Strada, avrebbe dovuto indubitabilmente regolare la velocità in modo da potere arrestare tempestivamente il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
inoltre, avendo i testi collocato al centro della carreggiata il punto di impatto tra l'automobile ed il motoveicolo, risulta violato l'art. 143 del Codice della Strada, che prevede la circolazione dei veicoli sulla parte destra della carreggiata.
Le conclusioni raggiunte dal primo giudice, in ordine al mancato superamento della presunzione di concorso dell'appellante nella causazione dello scontro, sia pure in misura minore rispetto al prevalente contributo causale dell'antagonista non identificato, si rivelano, alla luce dei rilievi finora svolti, pienamente condivisibili.
10. Evidenti ragioni di connessione consigliano poi una disamina congiunta degli ulteriori due motivi di gravame, che sono infondati per le ragioni che seguono.
L'appellante, con il secondo motivo, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado prospettando un errore di calcolo in cui sarebbe incorso il primo giudice, per aver riconosciuto all'attore, a titolo di danno biologico permanente, l'importo di € 20.420,82, e non il maggiore importo pari ad € 23.884,00, che risulterebbe dalle tabelle di Milano relative all'anno 2018, applicabili all'epoca di pubblicazione della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo di appello, poi – intitolato “omessa ed erronea motivazione della sentenza in punto di riconoscimento del danno morale”- l'impugnante ha censurato la sentenza di primo grado assumendo che erroneamente il primo
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda giudice non avrebbe riconosciuto il danno morale, senza considerare che nel caso di specie un tale pregiudizio poteva reputarsi sussistente in via presuntiva, poiché
l'appellante era stato sottoposto a plurimi interventi chirurgici e a terapie, elementi da cui desumere un particolare pregiudizio in termini dinamico relazionali e di sofferenza morale . Ha dunque protestato la necessità di un autonomo apprezzamento del danno morale, dovendo escludersi “un'erronea sovrapposizione tra “personalizzazione” della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale e danno “morale”.
Questa Corte distrettuale ritiene, all'esito della rinnovata valutazione del procedimento di liquidazione del danno non patrimoniale contenuto nella sentenza impugnata, che il giudice di primo grado abbia fatto corretta applicazione delle tabelle milanesi applicabili e che, comunque, l'importo risarcitorio riconosciuto sia ampiamente idoneo alla integrale riparazione del pregiudizio subito dal . Parte_1
Il motivo di impugnazione, infatti, nell'invocare il riconoscimento dell'importo di € 23.884,00, per il solo danno biologico permanente, trascura di considerare che la versione delle tabelle milanesi impiegata dal Tribunale, elaborata prima dell'anno 2021, prevedeva una liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale, tale per cui il punto percentuale di invalidità comprendeva già entrambe le voci.
Ciò era la conseguenza diretta del principio di diritto espresso dalle pronunce gemelle delle SS. UU. della Corte di Cassazione n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008 (cosiddette sentenze di San Martino) con cui era stato affermato, accedendo alla tesi della unitarietà del danno non patrimoniale, che “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze
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fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
I parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinavano pertanto il valore finale del punto, utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti, veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 era inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass. Sez. 3,
15/05/2018, n. 11754; Cass. Sez. 3, 06/03/2014, n. 5243).
Emblematica in tale ottica risulta anche la prefazione al documento di presentazione delle tabelle di Milano del 2018, in cui, constatata l'inadeguatezza dei valori utilizzati fino ad allora per la liquidazione delle altre componenti del danno non patrimoniale, ulteriori rispetto al danno biologico, si dava atto che era stata proposta la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia nella componente di pregiudizio non patrimoniale, conseguente alle medesime lesioni, in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", ritenuta presumibile in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le tabelle del 2018 individuavano pertanto il valore del c.d. "punto" partendo dal valore che lo stesso "punto" aveva nelle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione
"medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla
"sofferenza soggettiva", mediante il ricorso ad una percentuale ponderata ( dall'1 al 9% di invalidità l'aumento del 25% era fisso, mentre dal 10 al 34% di invalidità, ipotesi ricorrente nella fattispecie in esame, l'aumento era progressivo per punto, dal 26% al 50%).
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Tale impostazione risulta superata dal più recente indirizzo della Suprema Corte, che ha per converso riaffermato l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di considerarlo, nel rispetto del principio di integralità del risarcimento, distintamente dal danno biologico.
Corre mente al riguardo richiamare la fondamentale ordinanza 27 marzo 2018, n.
7513, che ha appunto chiarito che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale) mentre non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore
(quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.
Sulla scorta di tale impostazione la sentenza della corte di Cassazione n. 10 novembre 2020, n. 25164 (seguita, tra le altre, da Cass. n.5119/2023, da Cass. n.
19922/2023 e da Cass. n. 7892/2024) ha dunque messo in luce che le tabelle milanesi redatte prima degli interventi correttivi della più recente giurisprudenza
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di legittimità prevedevano sì la liquidazione del danno dinamico-relazionale e del danno morale, ma pervenivano (non correttamente) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno;
v. in argomento ordinanza 30 dicembre 2023, n. 36609)
Invero, posta l'autonomia del danno morale dal danno biologico, e dunque l'autonoma rilevanza di tale pregiudizio ai fini del risarcimento (Cass. n.
910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019), consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà (cfr., in termini,
Cass. n. 7892/2024):
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale, all'esito di adeguata istruttoria e con esclusione di ogni automatismo;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano del 2018, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso) considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita nelle tabelle del 2018, giusta il disposto normativo di cui all' art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni (in questi termini Cass. 25164/2020).
A fini di completezza, andrà precisato che, proprio recependo il monito della
Suprema Corte, la più recente versione delle tabelle, nell'aggiornare i precedenti
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda valori, individuati successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, relativi al 2018 - che determinavano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella qualificata in termini di “danno morale”, inclusa, a partire dall'anno 2011, nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018) – consente attualmente la liquidazione autonoma del cosiddetto “danno morale”.
Le attuali tabelle milanesi, infatti- sia nella versione del 2021 sia nella versione di recente aggiornata nel 2024 - prevedono una specifica voce risarcitoria dedicata al pregiudizio morale, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale cosicché, trattandosi “di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (Cass. Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164; Cassazione civile, sez. III,
17/05/2022, n. 15733; Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935; Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
Restano, invece, immutate le prescrizioni in forza delle quali la misura “standard” del risarcimento del danno biologico, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito e, cioè, dalle tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata,
a fini di “personalizzazione” dell'entità del risarcimento, solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, identificate in conseguenze dannose anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato
Diversamente, i pregiudizi che qualunque vittima che avrebbe ordinariamente patito, secondo l'id quod plerumque accidit, in seguito alle medesime lesioni, non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (da ultimo Cass. Civ., Sez.
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
III, 04/08/2022, n. 24227; Cass. sez. 3, ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 (Rv.
670461 - 01)
Per converso, secondo quanto finora esposto, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano del 2018 – applicate dal primo Giudice- ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio. (Cass. Sez. 3, 17/05/2022, n. 15733; Cassazione civile sez. III, 17/02/2023, n.5119).
Sulla scorta di tali premesse, deve ritenersi che la liquidazione del danno contenuta nella sentenza impugnata sia ampiamente idonea alla integrale riparazione del pregiudizio non patrimoniale.
Infatti, secondo la previsione delle tabelle di Milano del 2018, applicabili al caso di specie, il danno biologico “puro” risarcibile – e cioè epurato dalla componente del “danno morale” - è pari ad € 18.955,00, e cioè ad un importo inferiore a quello, di € 20.420,82, a tale titolo riconosciuto dal primo Giudice;
per converso,
l'importo di € 23.884,00, reclamato a titolo di danno biologico dall'appellante, sulla base di un dedotto “errore di calcolo”, è dato dalla somma del danno biologico puro e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, che, come finora chiarito, non può essere riconosciuto in via automatica.
Ne consegue che la liquidazione effettuata dal Tribunale pari ad € 20.420,82, tiene conto del danno biologico (€ 18.955,00), ed è aumentata altresì dell'importo di € 1.465,00 rispetto a quello previsto dalle tabelle di Milano nel 2018, ragion per cui è infondata la doglianza dell'appellante volta a contestare il mancato riconoscimento del danno biologico nella misura dovuta.
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Neppure si ravvisa, infine, un sufficiente riscontro probatorio che giustifichi, senza ricorrere ad automatismi, la distinta liquidazione del pregiudizio morale.
Va al riguardo richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità che predica la necessità che il ricorrente deduca “di avere specificamente lamentato pregiudizi soggettivi - il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione - non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi” (Cass. Civ., sez. III, 29/04/2020, n. 8391).
Infatti, come pure precisato dalla Suprema Corte, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, il criterio logico- presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva opera a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 19922 del 12/07/2023).
Pertanto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno
(c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n.
235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.( Cass. sez. 3 - ,
Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024)
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nel caso di specie, il riconoscimento di un danno morale, pur genericamente reclamato nell'atto di impugnazione, non trova riscontro nell'allegazione di specifiche circostanze di fatto, tempestivamente dedotte nel giudizio di primo grado, da cui inferire, sia pure in via presuntiva, una sofferenza soggettiva più intensa di quella normalmente connessa al tipo di lesioni in oggetto, e pertanto meritevole di autonoma considerazione;
né tanto meno una tale sofferenza soggettiva si desume dalle risultanze testimoniali, del tutto carenti al riguardo.
Ai rilievi che precedono deve aggiungersi, con argomento che consente di escludere ogni ipotetica sottostima del danno, che il Giudice di prime cure ha ritenuto altresì di maggiorare - “rivestendo il fatto gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni colpose, tenuto conto della gravità delle lesioni e degli esiti invalidanti nonché della necessità di sottoporsi a plurimi interventi chirurgici ed a lunghe terapie”- l'importo del danno biologico,
“personalizzato ed adeguato al caso specifico” fino al raggiungimento della somma di € 30.008,90.
L'impugnazione non può peraltro che essere disattesa, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
11. Per effetto della soccombenza, l'appellante deve essere Parte_1
condannato alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata costituita spese che, in applicazione dei Controparte_1 parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e considerato il valore del disputatum nel presente grado, con conseguente applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 a €
26.000,00 - si liquidano come da dispositivo che segue.
12. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4/2020:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese relative al presente Parte_1
grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida nell'importo di Controparte_1
€ 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio
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