Decreto cautelare 30 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 21 gennaio 2022
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00723/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01766/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento notificato il 27.12.2021 con cui l’Amministrazione, con riferimento alle disposizioni in materia di obbligo vaccinale, ha disposto la sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere l’attività lavorativa;
- del provvedimento di invito alla vaccinazione e controllo green pass del 15.12.2021;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche se non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. AN AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Con il ricorso in esame -OMISSIS-, tenente colonello dell’Esercito in forza presso -OMISSIS-, di stanza a Brindisi, impugna il provvedimento di cui in epigrafe del 27.12.2021, con cui è stata disposta la sua sospensione dal servizio.
Il ricorrente è stato assente dal lavoro per malattia dal 13.10.2021 e con previsione prognostica di guarigione fino al 15.1.2022, (certificazioni mediche del 13.10.2021, 28.10.2021, 2.12.2021, 17.12.2021, tutte ritualmente trasmesse all’amministrazione).
Il ricorrente è stato quindi invitato dall’amministrazione a produrre la documentazione prevista dal D.L. 172/2021, giusta nota del Comando Brigata del 15.12.2021.
Appena due giorni dopo, in data 17.12.2021, il ricorrente ha trasmesso certificazione medica redatta il 14.12.2021 da medico di medicina generale attestante le sue condizioni sanitarie precarie non compatibili con la vaccinazione dal Covid 19 per un periodo di sessanta giorni.
Con l’impugnato provvedimento del 27.12.2021 l’amministrazione ha disposto la sua sospensione dal servizio.
A sostengo della domanda il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
Eccesso di potere per difetto di motivazione;
Violazione art. 884 in combinato disposto l’art. 905 D. Lgs 66/2010 e delle norme regolamentari interne;
In subordine, carenza di potere e incompetenza.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Dopo il deposito di memorie e documentazione, all’odierna udienza straordinaria del 23.4.2026, tenutasi in modalità da remoto, il ricorso è stato introitato per la decisione.
Rileva il Collegio che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Con il D.L. 172/2021 sono state previste misure straordinarie e urgenti per il contenimento dall’epidemia da Covid 19, prevedendosi tra l’altro l’assorbimento dell’obbligo di vaccinazione come requisito essenziale per il personale militare e come presupposto necessario per l’espletamento del servizio.
La succitata normativa ha previsto l’esenzione da tale obbligo per il personale in posizione di aspettativa, con eccezione tuttavia per le aspettative per infermità temporanea richieste dall’interessato in data successiva all’entrata in vigore del citato D.L.
Nel caso di specie la prolungata assenza del ricorrente dal servizio per infermità temporanea si è protratta, in virtù di certificazioni mediche ritualmente trasmesse all’amministrazione, oltre il termine dei 45 giorni.
In conseguenza di quanto sopra, l’amministrazione con decorrenza dal 27 dicembre 2021 avrebbe dovuto collocare d’ufficio il ricorrente in aspettativa per motivi di salute, così come previsto dall’art. 886 del D. Lgs 66/2010 e dalle norme regolamentari applicative.
Trattandosi di collocamento in aspettativa disposto d’ ufficio, la fattispecie in esame risulta differente a quella prevista dall’ipotesi derogatoria e dalle disposizioni impartite con messaggio telegrafico n. -OMISSIS- dell’11.12.2021, che espressamente fa riferimento ad aspettative per infermità richieste dall’interessato successivamente all’entrata in vigore del D. L. anti-Covid.
Ed invero nel caso in esame l’infermità temporanea aveva avuto inizio con certificazione medica del 13.10.2021 e si era protratta senza soluzione di continuità e con rituale supporto di certificazione mediche per il tempo successivo.
Peraltro il collocamento in aspettativa d’ufficio deve riguardarsi come atto dovuto e a contenuto vincolato.
Risulta altresì fondato l’ulteriore profilo di censura dedotto e relativo alla conformità o meno della certificazione medica trasmessa dal ricorrente rispetto ai requisiti formali stabiliti dalle norme interne e dalle circolari in materia.
Il ricorrente infatti ha trasmesso la certificazione datata 14.12.2021 in data 17.12.2021 ovvero appena due giorni dopo la richiesta di documentazione sanitaria da parte del Comando della Brigata.
Tale certificazione, redatta comunque da medico di medicina generale e con funzioni di vaccinatore, ancorché non redatta sull’apposito modulo e con le indicazioni stabilite con messaggio telegrafico -OMISSIS- dell’11.12.2021 emanate dallo Stato Maggiore della Marina, avrebbe richiesto comunque una adeguata valutazione nel merito nonché una interlocuzione in guisa di soccorso istruttorio con il ricorrente, mentre nel caso in esame alla ritenuta non conformità della certificazione ha fatto seguito direttamente l’adozione dell’impugnato provvedimento di sospensione dal servizio.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AS, Presidente, Estensore
Silvio Giancaspro, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.