Sentenza breve 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/11/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01972/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01735/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1735 del 2025, proposto da AV RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
HI Group S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione:
a - del provvedimento n. 31 del 9.09.2025, con il quale il Direttore del Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia, Servizio Rigenerazione Urbana, Ufficio Permessi di Costruire, del Comune di Salerno ha espresso diniego sulla istanza di p.d.c. in sanatoria per lievi ampliamenti relativi all'appartamento del ricorrente alla Via Parmenide 154, ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 380/2001;
b - del provvedimento n. 189609 del 21.07.2025, con il quale il Direttore del Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia del Comune di Salerno ha comunicato motivi ostativi alla sanatoria, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;
c - ove occorra, del parere Dirigenziale n. 127/2025; del verbale di sopralluogo dell'Ufficio Verifiche di Conformità del Comune di Salerno in data 11.07.2023 e del verbale n. 186473 dell'11.09.2023;
d - ove e per quanto occorra, ancora, della ordinanza di demolizione 23/2023 e dei richiamati provvedimenti del Comune di Salerno n. 18/2025 e n. 148/2024;
e - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. IC Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale il ricorrente, premesso di essere proprietario di un’unità immobiliare sita nel Comune di Salerno alla via Permenide n. 154, identificata in catasto al Foglio n. 39, part. n. 1228, sub. 45, ha chiesto l’annullamento del diniego sulla istanza di p.d.c. in sanatoria, ex art. 36 bis D.P.R. 380/2001, n. 31, del 9.09.2025.
È insorto avverso il suddetto provvedimento mediante ricorso ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, sia sostanziali, che procedurali.
Si è costituito in giudizio il Comune di Salerno.
Nell’udienza camerale del 26 novembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è manifestamente fondato e perciò può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Dalla piana lettura del provvedimento impugnato in questa sede, è emerso che il Comune di Salerno, ha respinto tale sanatoria deducendo che: 1) il diritto edificatorio non sarebbe più esercitabile con il collaudo del UA; 2) l’intervento non sarebbe sanabile per carenza del requisito della doppia conformità (al momento dell’abuso ed all’attualità) perché il PUC vigente non consentirebbe incrementi volumetrici; 3) vi sarebbe una carenza documentale.
Tanto premesso, il provvedimento impugnato non si presenta immune dalle censure d’illegittimità avanzate dalla parte ricorrente.
Invero, le emergenze istruttorie documentali hanno consentito di accertare che il ricorrente, con atto del 16.06.2025, è subentrato nei diritti edificatori del credito di SLS disponibile pari a 35,21 mq. della HI RU S.r.l. (soggetto attuatore) e che il UA (ed il successivo p.d.c. 9/2016) ha attribuito al Comparto CR_29 A una SLS di 5.637,31 mq, che è stata utilizzata solo per 5.602 mq con un credito di SLS pari a 35,21 mq.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che, come efficacemente rimarcato dal ricorrente, i diritti edificatori, per espressa previsione del PUC, sono trasferibili, ai sensi dell’art. 160 delle NTA.
Il ricorrente, dunque, ha diritto all’utilizzo del credito di capacità edificatoria che non si prescrive e può essere legittimamente consumato per sanare lievi difformità della unità immobiliare (di proprietà) che hanno comportato un incremento pari a 20 mq di SLS sicuramente contenuto nel credito disponibile (35 mq).
Peraltro, la domanda di sanatoria edilizia non può essere respinta invocando il requisito della “doppia conformità”, tenuto conto della portata innovativa dell’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, introdotto dall’art. 1 del D.L. 29 maggio 2024, n. 69 (Decreto Salva Casa).
Invero, tale norma, per gli abusi minori, ha superato il rigido requisito della "doppia conformità sincrona" (ovvero sia alla norma urbanistica che a quella edilizia vigenti sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza), previsto dall’art. 36 del d.p.r. 380/2001, introducendo la “conformità asincrona”, ovvero una “doppia conformità alleggerita”, rappresentata dalla conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti al momento di presentazione della istanza ed alle norme edilizie all’epoca di realizzazione dell’abuso.
Infine, le contestate carenze documentali non possono ritenersi ostative alla valutazione dell’istanza in oggetto, atteso che la Pubblica Amministrazione, prima di emanare un diniego, a fronte di una istanza complessa, avrebbe dovuto invitare il privato ad integrare la documentazione ritenuta mancante, peraltro, di natura meramente accessoria (visura catastale, dichiarazioni varie, etc.).
Grava, invero, in capo all’amministrazione l’onere di facilitare lo svolgimento dell'attività amministrativa che condizioni l'esercizio dei diritti dei cittadini, essendo questo una delle principali applicazioni del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) (Tar Sicilia, sent. n. 3572/2023; Tar Lombardia- Milano, sent. n. 1470/2020).
Del resto, la stessa Amministrazione, nel preavviso di diniego, ha relegato tale aspetto a “mera completezza di istruttoria”, fondando il rigetto su ragioni di merito.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e del generale andamento della causa, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 31 del 9.09.2025, del Comune di Salerno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
IC Di AR, Referendario, Estensore
LA Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO