Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1987, n. 4059
CASS
Sentenza 27 aprile 1987

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Ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto in favore dei dipendenti dell'e.N.E.L., deve essere computata, in applicazione della norma inderogabile di cui all'art. 2121 cod. civ., anche l'indennità di trasferta forfettizzata, prevista dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento di attività in zone extraurbane, qualora, alla stregua dell'interpretazione del complesso dei patti contrattuali (affidata al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici), l'indennità medesima costituisca non un rimborso di spese, ma un elemento non occasionale, e predeterminato, o predeterminabile, della retribuzione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla suprema Corte - aveva affermato la natura retributiva dell'indennità di trasferta forfettizzata, in considerazione sia del fatto che i dipendenti avevano diritto al rimborso del buono mensa anche quando avevano potuto fruire della mensa aziendale presso le varie località raggiunte sia del fatto che la stessa indennità era corrisposta, entro determinati limiti, anche durante i periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio). ( V 1546/86, mass n 449919; ( Conf 1074/84, mass n 433231).*

In tema di indennità di anzianità, il confronto fra la disciplina legale e quella convenzionale, agli effetti previsti dall'art. 1419 cod. civ., impone la considerazione unitaria - nell'unico istituto dell'indennità stessa - di tutte le Disposizioni che incidono sia sulla Determinazione della base di calcolo sia sulla previsione delle varie maggiorazioni aggiuntive, dato che anche queste, sebbene collegate a specifiche previsioni di attribuzione, concorrono ugualmente a comporre quell'unica liquidazione alla quale deve contrapporsi la valutazione, parimenti unitaria, derivante dalla integrale applicazione della norma di legge. (nella specie, la suprema Corte ha censurato l'impugnata sentenza, la quale, confrontando, in tema d'indennità di anzianità, il trattamento legale ed il trattamento convenzionale per i dipendenti dell'e.N.E.L. alla stregua del contratto collettivo 21 aprile 1970, aveva negato che il secondo - escludente il computo dell'indennità di trasferta forfettizzata - fosse più favorevole ai lavoratori, avendo ritenuto che le quattro mensilità aggiuntive di cui all'art. 40 del citato contratto avessero funzione estranea al trattamento di fine rapporto). ( V 97/86, mass n 443750; ( V 6455/82, mass n 424089; ( V 4828/82, mass n 422824; ( Conf 3100/82, mass n 421033).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1987, n. 4059
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4059
    Data del deposito : 27 aprile 1987

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