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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al N. 4865 del R.G.A.C.C. dell'anno 2018 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.10.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliati in Maglie, alla via G. Matteotti n. 97/D, presso lo studio legale dell'avv.
Antonio Vincenzo Coluccia che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in alla via Don Mauro Cassoni n. 24, presso lo CP_1 studio legale dell'avv. Massimo Stomeo che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Maglie n. 161/2018 resa nel giudizio n. 2885/2015 RG, pubblicata in data 20/03/2018 e notificata il
10/04/2018.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
esponeva che in data 12.07.2019, alle ore 19.00 circa, Parte_1 si trovava in e percorreva a piedi Largo Pozzelle, transitando lungo il CP_1 marciapiede adiacente il parco giochi quando incappava in una buca ivi presente, cadendo per terra e riportando lesioni personali.
In merito denunciava che la buca non era visibile per la presenza di foglie che la occultavano e che la stessa non era segnalata, deducendo quindi che la responsabilità del sinistro doveva imputarsi al per aver omesso Controparte_1 di custodire la strada con diligenza.
Esposto quando sopra, citava quindi in giudizio il Parte_1
quale custode, al fine di ottenere il risarcimento del danno Controparte_1 patito ai sensi dell'art. 2051 del codice civile.
Il si costituiva con propria comparsa resistendo alla domanda, Controparte_1 sostenendo che la responsabilità dell'evento era da ascrivere alla condotta imprudente ed imperita della stessa attrice e chiedendo, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la riduzione del quantum, con vittoria delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il giudizio di primo grado veniva istruito con deposito documenti, prove testimoniali ed interrogatorio formale dell'attrice nonché con CTU medico- legale e si concludeva con sentenza di rigetto, ritenendo il giudice di prime cure la domanda non provata.
ha impugnato quindi tale sentenza eccependo che il Parte_1 giudice di prime cure ha errato nella valutazione delle prove testimoniali, nella compensazione delle spese di lite e nella condanna alle spese di ctu ed ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio.
Il si è costituito nel presente giudizio, contestando l'atto di Controparte_1 appello e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, all'udienza del 28.10.2025 la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
********* La controversia in esame attiene alla responsabilità del per le Controparte_1 lesioni patite dall'attrice a seguito della caduta avvenuta il 12.07.2019 in largo
Pozzelle su strada comunale.
L'appellante ha lamentato che il giudice di pace ha ricostruito in maniera errata i fatti di causa omettendo, in particolare, di valutare correttamente le dichiarazioni testimoniali.
Invero, dalla disamina delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado si deduce che, anche a ritenere provata la dinamica del sinistro dedotta in giudizio sulla base delle dichiarazioni della teste escussa ( ), l'appellante avrebbe Tes_1 comunque dovuto prestare adeguate cautele per evitare l'evento dannoso.
Si evidenzia che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato ( Cass. 11526/2017).
Orbene, esaminando la documentazione prodotta dall'odierna appellante è agevole concludere che quest'ultima, transitando su pubblica via, avrebbe dovuto accorgersi per tempo della presenza di una disconnessione stradale, tale da costituire un potenziale pericolo nel passaggio pedonale, stante l'ampia estensione e la presenza di fogliame lungo il piano di calpestio idonea a provocare una possibile caduta accidentale;
tale circostanza, facilmente ed immediatamente percepibile dall'osservatore esterno dotato di media diligenza, avrebbe dovuto indurre la stessa a prestare la dovuta cautela ovvero ad impegnare alternativamente un tratto di strada libero da ostacoli.
Ne consegue che il fatto dannoso sia da ascrivere al comportamento distratto della stessa vittima, come correttamente argomentato dal nei propri Controparte_1 scritti difensivi.
L'appello, dunque, è rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della semplicità della fase decisoria. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, inserito dall'art. 1 comma
17 L. n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto introduttivo, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 4865/2018 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del
[...] liquidate in euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre CP_1 rimborso per spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater
T.U.S.G..
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 29/10/2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al N. 4865 del R.G.A.C.C. dell'anno 2018 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.10.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliati in Maglie, alla via G. Matteotti n. 97/D, presso lo studio legale dell'avv.
Antonio Vincenzo Coluccia che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in alla via Don Mauro Cassoni n. 24, presso lo CP_1 studio legale dell'avv. Massimo Stomeo che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Maglie n. 161/2018 resa nel giudizio n. 2885/2015 RG, pubblicata in data 20/03/2018 e notificata il
10/04/2018.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
esponeva che in data 12.07.2019, alle ore 19.00 circa, Parte_1 si trovava in e percorreva a piedi Largo Pozzelle, transitando lungo il CP_1 marciapiede adiacente il parco giochi quando incappava in una buca ivi presente, cadendo per terra e riportando lesioni personali.
In merito denunciava che la buca non era visibile per la presenza di foglie che la occultavano e che la stessa non era segnalata, deducendo quindi che la responsabilità del sinistro doveva imputarsi al per aver omesso Controparte_1 di custodire la strada con diligenza.
Esposto quando sopra, citava quindi in giudizio il Parte_1
quale custode, al fine di ottenere il risarcimento del danno Controparte_1 patito ai sensi dell'art. 2051 del codice civile.
Il si costituiva con propria comparsa resistendo alla domanda, Controparte_1 sostenendo che la responsabilità dell'evento era da ascrivere alla condotta imprudente ed imperita della stessa attrice e chiedendo, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la riduzione del quantum, con vittoria delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il giudizio di primo grado veniva istruito con deposito documenti, prove testimoniali ed interrogatorio formale dell'attrice nonché con CTU medico- legale e si concludeva con sentenza di rigetto, ritenendo il giudice di prime cure la domanda non provata.
ha impugnato quindi tale sentenza eccependo che il Parte_1 giudice di prime cure ha errato nella valutazione delle prove testimoniali, nella compensazione delle spese di lite e nella condanna alle spese di ctu ed ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio.
Il si è costituito nel presente giudizio, contestando l'atto di Controparte_1 appello e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, all'udienza del 28.10.2025 la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
********* La controversia in esame attiene alla responsabilità del per le Controparte_1 lesioni patite dall'attrice a seguito della caduta avvenuta il 12.07.2019 in largo
Pozzelle su strada comunale.
L'appellante ha lamentato che il giudice di pace ha ricostruito in maniera errata i fatti di causa omettendo, in particolare, di valutare correttamente le dichiarazioni testimoniali.
Invero, dalla disamina delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado si deduce che, anche a ritenere provata la dinamica del sinistro dedotta in giudizio sulla base delle dichiarazioni della teste escussa ( ), l'appellante avrebbe Tes_1 comunque dovuto prestare adeguate cautele per evitare l'evento dannoso.
Si evidenzia che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato ( Cass. 11526/2017).
Orbene, esaminando la documentazione prodotta dall'odierna appellante è agevole concludere che quest'ultima, transitando su pubblica via, avrebbe dovuto accorgersi per tempo della presenza di una disconnessione stradale, tale da costituire un potenziale pericolo nel passaggio pedonale, stante l'ampia estensione e la presenza di fogliame lungo il piano di calpestio idonea a provocare una possibile caduta accidentale;
tale circostanza, facilmente ed immediatamente percepibile dall'osservatore esterno dotato di media diligenza, avrebbe dovuto indurre la stessa a prestare la dovuta cautela ovvero ad impegnare alternativamente un tratto di strada libero da ostacoli.
Ne consegue che il fatto dannoso sia da ascrivere al comportamento distratto della stessa vittima, come correttamente argomentato dal nei propri Controparte_1 scritti difensivi.
L'appello, dunque, è rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della semplicità della fase decisoria. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, inserito dall'art. 1 comma
17 L. n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto introduttivo, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 4865/2018 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del
[...] liquidate in euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre CP_1 rimborso per spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater
T.U.S.G..
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 29/10/2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.