Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 17/03/2026, n. 4946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4946 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04946/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01365/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Pistocchi e Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del provvedimento di rigetto della istanza, per la concessione della cittadinanza ita-liana ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, avanzata dal ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o successivo, ancorché non conosciuto.
nonché per l'accertamento,
del diritto del ricorrente alla concessione della cittadinanza italiana;
e per la condanna in forma specifica
dell'Amministrazione intimata alla concessione della cittadinanza italiana ovvero alla riedizione del procedimento;
ovvero per la condanna per equivalente
al risarcimento del danno subito dal ricorrente per il diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. VA TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di rigetto della istanza, per la concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, avanzata dal ricorrente.
Con le due censure proposte il ricorrente sostiene di essersi completamente integrato sul territorio nazionale e, ancora, che i precedenti penali a fondamento del provvedimento di rigetto ora impugnato sarebbero risalenti a più di 20 anni fa, essendo, trascorso quell’arco temporale (il decennio anteriore all’istanza) che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992.
Anche con riferimento all’episodio più recente e quindi al procedimento penale n. -OMISSIS-per il reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), vi è stata sentenza (n. -OMISSIS-/20) di non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.
Gli ulteriori precedenti indicati nell’atto di diniego sarebbero probabilmente frutto di omonimia, dal momento che non risulterebbero iscrizioni per l’odierno ricorrente, dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con una relazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria del 27 febbraio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Tutti i motivi di ricorso (che possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro evidente connessione) sono infondati, per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in materia.
1.2 È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana «può» essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
1.3 Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue «una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale» (cfr. Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4447).
1.4 È noto, poi, che l’ampia discrezionalità esercitata dalla p.a. nel provvedimento di concessione della cittadinanza «si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta» (Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4446) e che l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo «quando quest’ultimo sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile» (Consiglio di Stato, II, 31 maggio 2021, n. 4151), ovvero quando l’amministrazione «ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità mediante un giudizio prognostico escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o commettere fatti di rilievo penale» (Tar Lazio, I-ter, 11 febbraio 2021, n. 1719).
1.5 La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che «il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini» (Consiglio di Stato, III, 28 maggio 2021, n. 4122) e che «l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante […], atteso che la concessione della cittadinanza – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri» (cfr. Tar Lazio, I-ter, 3 giugno 2021, n. 6541).
1.6 In considerazione dell’elevata discrezionalità del potere esercitato dalla p.a. in detta materia, la giurisprudenza ha quindi evidenziato che «il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole» (cfr. Tar Lazio, V-bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
1.7 Ciò premesso sulla natura del potere esercitato dalla p.a. e sui limiti del sindacato del giudice amministrativo in materia, il Collegio ritiene che il provvedimento di cui al presente giudizio sia scevro dai vizi lamentati e che l’amministrazione resistente abbia correttamente esercitato la propria sfera di attività discrezionale, evidenziando legittimi motivi di rigetto dell’istanza della ricorrente per la non compiuta integrazione della stessa nella comunità nazionale desumibile dalla violazione della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
1.8 In particolare, dal certificato dei carichi pendenti acquisito agli atti, nonché dal rapporto informativo della Questura di Bergamo emergevano i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale sul conto dell’istante: procedimento penale n. -OMISSIS-(Giudice di Pace), per il reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), poi definito con la sentenza (n. -OMISSIS-/20) di non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela; custodia cautelare del -OMISSIS-1999 eseguita dal GIP di Bergamo per il reato di cui agli artt. 71 e 72 legge n. 685/ 1975 (violazione normativa in materia di stupefacenti); in data -OMISSIS-1999 notizia di reato all’A.G. effettuata dal personale Arma Carabinieri di Bergamo per guida senza patente; in data -OMISSIS-2002, risultava la scarcerazione per fine pena Casa Circondariale di Bergamo, in quanto detenuto dal -OMISSIS-00 al -OMISSIS-02, in esecuzione al provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza; in data -OMISSIS-2002 si accertava la sospensione patente di guida per infrazione a norme comportamentali e con provvedimento della Prefettura di Bergamo; in data -OMISSIS-2003 si rilevava l’esistenza di una notizia di reato all’A.G. effettuata dal personale dell’Arma dei Carabinieri di Bergamo, per il reato di cui all’art. 624 c.p. (furto aggravato), procedimento penale n. -OMISSIS-03 poi archiviato per infondatezza della notizia.
1.9 Tali elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza e di ciò è stata data comunicazione all’interessato con ministeriale del -OMISSIS-2022, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990.
2. Si evidenzia, inoltre, che il richiedente ha espressamente affermato di non aver procedimenti penali in corso in Italia in sede di presentazione dell’istanza nel modulo di richiesta della cittadinanza italiana, appositamente predisposto per consentire all’istante di autocertificare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la propria posizione giudiziaria, circostanza quest’ultima che di per sé sarebbe da sola sufficiente a legittimare il provvedimento di rigetto ora impugnato (Tar Lazio, V-bis, 28 novembre 2024, n. 21397).
2.1 È evidente che tutte le sopra citate circostanze sono state considerate dal Ministero resistente non nel loro valore isolato, ma nel loro insieme, nell’ambito di un giudizio globale sul comportamento del ricorrente e sono state non irragionevolmente ritenute dalla stessa p.a. indici di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
2.2 Si tratta di una valutazione non censurabile tenuto conto della natura del potere esercitato dalla p.a. resistente, degli interessi coinvolti e delle conseguenze derivanti dall’attribuzione della cittadinanza.
2.3 Non costituisce elemento dirimente il fatto che il ricorrente avrebbe presentato in relazione alle pregresse condanne delle domande di riabilitazione e, ciò, considerando che i provvedimenti di riabilitazione non incidono sulla capacità dell’Amministrazione di negare il richiesto status civitatis , proprio perché, al contrario, confermano l’esistenza di un fatto storico adeguatamente accertato e sanzionato dal Giudice Penale (T.A.R. Lazio, n. 12088 del 18.07.2023).
2.4 Nemmeno costituisce elemento decisivo ai fini di una valutazione di illegittimità della decisione gravata la circostanza che alcune condotte sarebbero risalenti a oltre dieci anni prima della proposizione dell’istanza, atteso il costante orientamento di questo Tribunale secondo cui anche fatti antecedenti al decennio di osservazione possano essere considerati nell’ambito del giudizio complessivo svolto dalla p.a. resistente (Tar Lazio, V-bis, 1° settembre 2023, n. 13523).
2.5 Sul punto, peraltro, il ricorrente si è limitato ad affermare l’esistenza di una presunta omonimia senza peraltro fornire elementi dirimenti a confermare il venire in essere di detta circostanza.
2.6 Chiarito quanto sopra, è poi evidente l’infondatezza delle ulteriori doglianze formulate da parte ricorrente in ordine alla mancata valutazione complessiva del suo percorso di integrazione sociale e lavorativa, tenuto conto che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, e, per altro verso, rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza (Tar Lazio, V-bis, 15 marzo 2022, n. 2944).
2.7 Per tutto quanto sopra illustrato, il provvedimento impugnato non è affetto dai vizi lamentati nell’atto introduttivo e quindi – conclusivamente – il gravame proposto avverso lo stesso deve essere respinto.
2.8 Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
VA TO, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA TO | RA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.