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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/07/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1242 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SGAMBATI MARIA, presso la quale elettivamente domicilia
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. CRISCI CLEMENTE, presso il quale elettivamente domicilia RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 11/07/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in San Severo (FG) in data 06/05/2011 e che dal matrimonio è nata una figlia nata il [...]), con ricorso Per_1 ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale del coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza dell' 11/07/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
, nulla va disposto in favore della minore in quanto i ricorrenti Controparte_1 Per_1 sono stati sospesi dalla responsabilità genitoriale ed è stata nominata l'avv. Colomba Eccellente, tutrice della minore che anche successivamente potrà incardinare autonomo Persona_2 giudizio per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della minore. Pertanto, ritiene il Tribunale di poter accogliere la domanda come proposta di separazione dei coniugi.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e e recepisce Parte_1 Parte_2
l'accordo sopra trascritto;
• compensa le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN SEVERO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio dell'11/07/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1242 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SGAMBATI MARIA, presso la quale elettivamente domicilia
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. CRISCI CLEMENTE, presso il quale elettivamente domicilia RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 11/07/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in San Severo (FG) in data 06/05/2011 e che dal matrimonio è nata una figlia nata il [...]), con ricorso Per_1 ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale del coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza dell' 11/07/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
, nulla va disposto in favore della minore in quanto i ricorrenti Controparte_1 Per_1 sono stati sospesi dalla responsabilità genitoriale ed è stata nominata l'avv. Colomba Eccellente, tutrice della minore che anche successivamente potrà incardinare autonomo Persona_2 giudizio per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della minore. Pertanto, ritiene il Tribunale di poter accogliere la domanda come proposta di separazione dei coniugi.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e e recepisce Parte_1 Parte_2
l'accordo sopra trascritto;
• compensa le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN SEVERO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio dell'11/07/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso