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Decreto 9 febbraio 2025
Decreto 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, decreto 09/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 174 /2021 R.G. Vol.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice onorario, dott.ssa Maria Lorenza Longobardi, in funzione di giudice tutelare, sciogliendo la riserva che precede, dandosi atto che il lungo lasso di tempo trascorso è dovuto alla mancata visibilità del presente fascicolo nella consolle;
letto il ricorso introduttivo e sentito il beneficiando all'udienza fissata per la sua audizione;
preso atto che, invero, il beneficiando all'attualità è apparso in grado di provvedere alla cura della propria persona e ai propri interessi e che la richiesta di un amministratore di sostegno, come dallo stesso rappresentato, è stata dallo stesso avanzata in vista di una sua eventuale futura incapacità;
ritenuto che
, al fine della nomina dell'amministratore di sostegno, occorra la sussistenza di una condizione attuale d'incapacità del beneficiando, che consenta l'attivazione della procedura e l'ingresso dell'istituto, mentre possa senz'altro designarsi con atto notarile una persona di fiducia che assuma l'incarico di amministratore di sostegno, in vista di una probabile futura situazione d'incapacità o infermità e, in tal caso, l'amministratore di sostegno sarà nominato dal giudice nella persona indicata nell'atto, a meno di motivate gravi ragioni ostative, ma se e quando tale condizione si sarà verificata;
rilevato che ai sensi dell'art. 404 c.c., infatti, che prevede che “la persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale
o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”, e del successivo art. 407 c.c., comma 1, secondo cui “il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno”, e comma 2, che stabilisce che “il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”, la procedura implichi il manifestarsi della condizione d'infermità o incapacità della persona e l'insorgere coevo dell'esigenza di protezione cui è ispirata la ratio dell'istituto in discorso;
ritenuto come la sua introduzione con la L. n. 6 del 2004 miri, infatti, ad offrire uno strumento d'assistenza alla persona carente di autonomìa a causa della condizione d'infermità o incapacità in cui versa e l'intervento giudiziario, in coerenza con questa finalità, non possa che essere contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto, dunque della situazione d'incapacità o infermità da cui quell'esigenza origini, che, secondo il contesto normativo riferito, rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli effetti;
ritenuto che
il provvedimento giudiziale, come previsto dal combinato disposto dell'art. 407 c.c., e art. 720 bis c.p.c., debba essere assunto all'esito del procedimento di volontaria giurisdizione e disposto “rebus sic stantibus”, perciò all'attualità, in modo da salvaguardare, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 406 c.c., ad attivare l'istituto, il diritto della persona alla tutela effettiva, necessaria in quel momento e in quella determinata situazione;
rilevato, pertanto, che in logica consecuzione non ne sia ammessa l'adozione ora per allora, in vista di una condizione futura;
p.q.m.
dispone il rigetto del ricorso.
Modena, 9.2.2025
Il giudice onorario
Maria Lorenza Longobardi
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice onorario, dott.ssa Maria Lorenza Longobardi, in funzione di giudice tutelare, sciogliendo la riserva che precede, dandosi atto che il lungo lasso di tempo trascorso è dovuto alla mancata visibilità del presente fascicolo nella consolle;
letto il ricorso introduttivo e sentito il beneficiando all'udienza fissata per la sua audizione;
preso atto che, invero, il beneficiando all'attualità è apparso in grado di provvedere alla cura della propria persona e ai propri interessi e che la richiesta di un amministratore di sostegno, come dallo stesso rappresentato, è stata dallo stesso avanzata in vista di una sua eventuale futura incapacità;
ritenuto che
, al fine della nomina dell'amministratore di sostegno, occorra la sussistenza di una condizione attuale d'incapacità del beneficiando, che consenta l'attivazione della procedura e l'ingresso dell'istituto, mentre possa senz'altro designarsi con atto notarile una persona di fiducia che assuma l'incarico di amministratore di sostegno, in vista di una probabile futura situazione d'incapacità o infermità e, in tal caso, l'amministratore di sostegno sarà nominato dal giudice nella persona indicata nell'atto, a meno di motivate gravi ragioni ostative, ma se e quando tale condizione si sarà verificata;
rilevato che ai sensi dell'art. 404 c.c., infatti, che prevede che “la persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale
o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”, e del successivo art. 407 c.c., comma 1, secondo cui “il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno”, e comma 2, che stabilisce che “il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”, la procedura implichi il manifestarsi della condizione d'infermità o incapacità della persona e l'insorgere coevo dell'esigenza di protezione cui è ispirata la ratio dell'istituto in discorso;
ritenuto come la sua introduzione con la L. n. 6 del 2004 miri, infatti, ad offrire uno strumento d'assistenza alla persona carente di autonomìa a causa della condizione d'infermità o incapacità in cui versa e l'intervento giudiziario, in coerenza con questa finalità, non possa che essere contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto, dunque della situazione d'incapacità o infermità da cui quell'esigenza origini, che, secondo il contesto normativo riferito, rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli effetti;
ritenuto che
il provvedimento giudiziale, come previsto dal combinato disposto dell'art. 407 c.c., e art. 720 bis c.p.c., debba essere assunto all'esito del procedimento di volontaria giurisdizione e disposto “rebus sic stantibus”, perciò all'attualità, in modo da salvaguardare, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 406 c.c., ad attivare l'istituto, il diritto della persona alla tutela effettiva, necessaria in quel momento e in quella determinata situazione;
rilevato, pertanto, che in logica consecuzione non ne sia ammessa l'adozione ora per allora, in vista di una condizione futura;
p.q.m.
dispone il rigetto del ricorso.
Modena, 9.2.2025
Il giudice onorario
Maria Lorenza Longobardi