Accoglimento
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00363/2026REG.PROV.COLL.
N. 02716/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2716 del 2025, proposto da
Soc. -OMISSIS- (già Soc-OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Battista Bramard, Mario Sanino, Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;
contro
Gestore dei Mercati Energetici – G.M.E. S.p.A., non costituito in giudizio;
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Segato in Roma, via Panama n. 68;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. -OMISSIS- resa tra le parti il-OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. RI LL IN e uditi per le parti gli avvocati Andrea Sagato, Giovanni Battista Bramard e Franco Viola per l’avvocato Alessandro Sciolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è l’impugnazione dei seguenti atti:
- nota prot. n. GSE/P20170092313 del 27.11.2017, avente ad oggetto “annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle richieste di verifica e certificazione (RVC) riportate in Allegato A, presentate da -OMISSIS-”, con cui il GSE ha annullato le RVC nn. 0755867001916R082, 0755867001916R083, 0755867001916R084, 0755867001916R085 e 0755867001916R086;
- nota prot. n. GSE/P20170100462 del 20.12.2017, avente ad oggetto “annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle richieste di verifica e certificazione (RVC) riportate in Allegato A del provvedimento GSE/P20170092313, presentate da -OMISSIS- – Richiesta restituzione incentivi”, con cui il GSE ha richiesto alla ricorrente la restituzione della somma di €. 221.294,10 relativa ai Titoli di Efficienza Energetica (TEE) percepiti dalla ricorrente in forza delle RVC annullate;
- tutti gli atti antecedenti (tra cui in particolare la nota prot. n. GSE/P20170071314 del 27.9.2017, relativa alla comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio del provvedimento di accoglimento delle RVC riportate nell’ Allegato A), preordinati, presupposti, consequenziali.
La ricorrente chiedeva, inoltre, l’accertamento, “in via del tutto subordinata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi principali di ricorso”, del diritto della ricorrente a restituire gli incentivi per risparmi energetici nella misura effettivamente percepita a seguito delle cessioni dei TEE pari ad €. 158.271,32.
2. In data 2 agosto 2016, la -OMISSIS- presentava al G.S.E. la richiesta di verifica e certificazione n. 0755867001916R082, relativa ad un progetto standardizzato di cui alla scheda tecnica n. 20T (“Isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambiente domestico e terziario”), afferente 17 distinti interventi.
2.1. In data 5 agosto 2016, la società presentava ulteriori richieste di verifica e certificazione: nn. 0755867001916R083 (RVC 083), 0755867001916R084 (RVC 084), 0755867001916R085 (RVC 085) e 0755867001916R086 (RVC 086), anch’esse afferenti la scheda tecnica 20T, per un totale di 62 distinti interventi.
2.2. Le RVC venivano accolte dal G.S.E. con cinque provvedimenti in data 30 agosto 2016.
2.3. In esito ad un’attività di verifica, in data 27 settembre 2017, il G.S.E. trasmetteva alla società comunicazione di avvio di annullamento in autotutela, nell’ambito del quale chiedeva di produrre documenti indicati nel provvedimento; in particolare si richiedeva “ 1. autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti, corredata di un documento di identità in corso di validità del cliente partecipante, contenente le seguenti informazioni: a. indicazione del tipo di utilizzo del bene (proprietario, affittuario, ecc.); b. impegno a non richiedere/non aver richiesto altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento; c. liberatoria per la richiesta dei TEE al soggetto proponente; 2. documentazione (es. visure catastali storiche) che consenta di verificare che i clienti partecipanti indicati siano beneficiari dei risparmi energetici realizzati alla data di realizzazione del progetto; 3. una copia dello statuto societario, come previsto dall’art. 13 comma 1 lettera a) dell’Allegato A alle Linee Guida EEN 9/2011; 4. documentazione che consenta di verificare che l’intervento proposto sia conforme alle condizioni di applicabilità della scheda tecnica 20T. In particolare non è stata trasmessa la relazione tecnica/ex Legge 10 a firma di un tecnico abilitato che consenta di determinare le superfici oggetto di intervento, le caratteristiche termiche dei materiali utilizzati e di verificare le caratteristiche dei componenti dell’involucro edilizio nella configurazione ex ante ed ex post; 5. documentazione che consenta di verificare che gli interventi rendicontati rientrino nell’ambito di applicazione delle schede tecniche. In particolare, non è possibile verificare che gli interventi siano stati realizzati su edifici già soggetti ad ampliamenti o a riqualificazione energetica. Si specifica, infatti, che gli interventi effettuati su edifici già soggetti ad ampliamenti o a riqualificazione energetica non possono essere incentivati tramite le schede, poiché i valori di risparmio energetico (RSL) riportati nelle schede tecniche sono determinati in base alle caratteristiche tecnico-costruttive dei materiali utilizzati in edifici esistenti e, pertanto, non sono applicabili ad edifici di nuova costruzione; 6. documentazione atta a comprovare la data di realizzazione degli interventi (certificati di inizio/fine lavori), inerente la fornitura e la posa in opera dei materiali impiegati nel progetto oggetto di RVC ”; e avvertendo che, nelle more, “ i TEE da emettere in corrispondenza delle future emissioni trimestrali saranno bloccati in attesa della conclusione del procedimento amministrativo in oggetto ”.
2.4. A seguito della trasmissione della documentazione richiesta, il G.S.E. emetteva la nota prot. n. GSE/P20170092313 avente ad oggetto l’annullamento d’ufficio del provvedimento di accoglimento delle richieste di verifica e certificazione. Contestava la non conformità delle RVC alle previsioni di cui al DM 28 dicembre 2012, assumendo che “ 1. la documentazione non consente di verificare che i clienti partecipanti indicati nel file di rendicontazione dei risparmi siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato A, art, 1, delle Linee Guida EEN 9/11. In particolare, non è stata trasmessa l'autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti corredata da un documento di identità in corso di validità contenente le seguenti informazioni: a) indicazione del tipo di utilizzo del bene (proprietario, affittuario, ecc.); b) impegno a non richiedere/non aver richiesto altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento; c) liberatoria per la richiesta dei TEE al soggetto proponente; 2. non è stata trasmessa documentazione (es. visure catastali storiche) che consenta di verificare che i clienti partecipanti indicati siano i beneficiari dei risparmi energetici realizzati alla data di realizzazione del progetto; 3. la documentazione non consente di verificare che l'Intervento proposto sia conforme alle condizioni di applicabilità della scheda tecnica 20T. In particolare non è stata trasmessa la relazione tecnica/ex Legge 10 a firma di un tecnico abilitato che consenta di determinare le superfici oggetto di intervento, le caratteristiche termiche dei materiali utilizzati e di verificare le caratteristiche dei componenti dell'involucro edilizio nella configurazione ex ante ed ex post; 4. non è stata trasmessa documentazione che consenta di verificare che gli interventi rendicontati rientrino nell'ambito di applicazione delle schede tecniche. In particolare, non è possibile verificare che gli Interventi siano stati realizzati su edifici già soggetti ad ampliamenti o a riqualificazione energetica. Si specifica, infatti, che gli interventi effettuati su edifici già soggetti ad ampliamenti o a riqualificazione energetica non possono essere incentivati tramite le schede, poiché i valori di risparmio. energetico (RSL) riportati nelle schede tecniche sono determinati in base alle caratteristiche tecnico-costruttive dei materiali utilizzati in edifici esistenti e, pertanto, non sono applicabili ad edifici di nuova costruzione; 5. non è stata trasmessa documentazione, atta a comprovare la data di realizzazione degli interventi (certificati di inizio/fine lavori), inerente la fornitura e la posa in opera dei materiali impiegati nel progetto oggetto delle RVC ”.
2.5. In data 20 dicembre 2017, il G.S.E. adottava il provvedimento di recupero relativo a 995 TEE indebitamente percepiti per un controvalore complessivo pari ad €. 221.294,10.
3. Avverso i provvedimenti, la -OMISSIS- proponeva ricorso articolando due motivi di diritto (estesi da pagina 8 a pagina 16):
1. < violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28/12/2012, nonché alle “Linee Guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’art. 5, comma 1, dei DD.MM. 20/07/2004 e per la definizione dei criteri e delle modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica” adottate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con Delibera del 27/10/2011 – EEN 9/11, nonché con riferimento agli artt. 3 e 21 nonies della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta; difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi del giusto procedimento, contraddittorio e partecipazione procedimentale, di buon andamento e di ragionevolezza. Violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento. Violazione del principio di proporzionalità >;
2. < Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 42 del D.Lgs. 03/03/2011, n. 28, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 89, L. 04/08/2017 n. 124; nonché con riferimento agli artt. 3 segg. della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta; difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi del giusto procedimento, di contraddittorio e partecipazione procedimentali, di buon andamento e di ragionevolezza. Violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento. Violazione del principio di proporzionalità >.
3.1. In via subordinata, chiedeva l’accertamento del diritto a restituire gli incentivi per risparmi energetici nella misura effettivamente percepita a seguito delle cessioni dei TEE pari ad euro 158.271,32.
4. Con la sentenza oggetto di appello il T.a.r. adito respingeva il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese.
In particolare, il giudice di prime cure, dopo aver richiamato i principi in tema di attività di controllo “immanente” da parte del GSE, ha affermato che la “complessità documentale e informativa” delle richieste del GSE in fase di verifica non inficia l’accertamento di eventuali violazioni anche nel caso di concessione di termini non particolarmente estesi e che la mancanza della documentazione richiesta in sede istruttoria sia sufficiente a giustificare il provvedimento di annullamento in autotutela dei pregressi provvedimenti di accoglimento delle RVC.
5. Avverso la sentenza la società -OMISSIS- a responsabilità limitata ha interposto tempestivo appello, articolando tre profili di gravame:
I. Erroneità ed ingiustizia del capo della sentenza con il quale è stato respinto il primo motivo di ricorso per omessa pronuncia, contraddittorietà, travisamento, erronea valutazione della situazione di fatto e carenza motivazionale.
II. Erroneità ed ingiustizia del capo della sentenza con il quale è stato respinto il secondo motivo di ricorso per contraddittorietà, travisamento, erronea valutazione della situazione di fatto e carenza motivazionale.
III. Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo subordinato.
6. Il G.S.E. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
7. In vista dell’udienza di merito l’appellante (che aveva rappresentato come l’attività dell’impresa fosse stata sottoposta ad indagine penale) ha depositato sentenza di assoluzione del proprio legale rappresentante (tra gli altri) con riferimento alla contestazione di reati connessi all’attività di ESCO e recente decreto di archiviazione per prescrizione in relazione a parte dei fatti contestati.
8. All’udienza del 13 gennaio 2026, esaurita la trattazione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Con il primo motivo di appello la parte evidenzia che, nel ricorso di primo grado, aveva censurato i provvedimenti sotto il profilo non già del difetto di istruttoria (come erroneamente ritenuto dal primo giudice), bensì sotto il diverso profilo del difetto di motivazione in ordine alle ragioni che avessero indotto il GSE a dare corso alle verifiche massive. Invero, l’art. 13.1 delle Linee Guide EEN 9/2011 individuava la documentazione da trasmettere al GSE per le verifiche e certificazioni dei risparmi energetici dei progetti standard (quali quelli presentati dall’Appellante) 12 e segnatamente: “ a) informazioni relative al soggetto titolare di progetto (…); b) descrizione dell’intervento o degli interventi inclusi nel progetto; c) informazioni relative ai principali collaboratori al progetto (…); d) informazioni relative agli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi per la realizzazione del medesimo progetto da parte di Amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali; e) data di avvio del progetto; f) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione ”.
Considerato che, come riconosciuto dallo stesso TAR Lazio nella sentenza impugnata, il procedimento avviato dal GSE e conclusosi con la revoca delle RVC per cui è causa costituisce esercizio del potere di autotutela ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990, il GSE aveva l’onere di dare conto delle ragioni che lo avevano indotto a dare corso alle verifiche, avuto riguardo al fatto che aveva già esaminato la documentazione prodotta dall’appellante unitamente alle richieste di RVC e l’aveva ritenuta esaustiva e conforme alle norme in allora vigenti, ingenerando in tal modo il legittimo affidamento nell’Appellante della spettanza dell’incentivo.
Sotto altro profilo, una volta disposta l’ammissione agli incentivi, il GSE non poteva contestare l’eventuale carenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, dovendo in tali casi provvedere in autotutela, nel rispetto dei presupposti di legge.
Inoltre, con riferimento alla questione documentale, l’appellante aveva censurato i provvedimenti impugnati per il fatto di richiedere documentazione che, da un lato, era già stata prodotta in sede di richiesta di RVC e, dall’altro, non era richiesta dalla normativa in materia di incentivazione e dunque l’appellante non era tenuta ad acquisire e conservare. Infatti, gli ampi poteri istruttori di cui è dotato il GSE non possono estendersi al punto da imporre al privato percettore dell’incentivo l’obbligo di procurarsi – oltre tutto in tempi ristretti – documentazione che lo stesso non era tenuto ad acquisire ai fini della presentazione della richiesta di RVC.
9. Tanto delimitato l’ambito di indagine, il Collegio ritiene i richiamati motivi di appello fondati con portata assorbente rispetto alle altre censure a supporto della domanda demolitoria.
9.1. Come chiarito dall'Adunanza Plenaria, la decadenza si differenzia dall'autotutela, tra l'altro, " per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto " (in questi termini, Cons. St., Ad. Plen., 11 settembre 2020, n. 18).
Se ne deduce che " quando al privato è stato attribuito un "bene della vita" all'esito di uno specifico procedimento, la decadenza può riguardare tre ipotesi, quella in cui il beneficio sia stato conseguito sulla base di dichiarazioni o documenti non veri (come nel caso che aveva dato origine alla rimessione all'Adunanza Plenaria, nel quale, con riferimento all'attestazione dell'origine dei pannelli fotovoltaici, era stato presentato un documento non conforme a quello che l'Ente di controllo aveva originariamente emesso), quella dell'inadempimento alle condizioni e agli obblighi cui il beneficio è subordinato e quella della sopravvenuta carenza dei requisiti per il suo ottenimento; esorbita invece dall'ambito di applicazione dell'istituto, per ricadere in quello dell'autotutela, la fattispecie in cui l'Amministrazione, dopo aver valutato e ritenuto sussistenti, esplicitamente o implicitamente, i presupposti per la concessione dell'incentivo, così ingenerando nel privato il ragionevole convincimento della sua spettanza, riesamini la situazione e pervenga a una conclusione opposta. L'elemento che consente di distinguere tra decadenza e autotutela, riconducendo la fattispecie concreta all'una o all'altra, è dunque l'affidamento del privato, che non c'è - o comunque non è tutelabile - nella prima (perché questi non vanta alcun affidamento "legittimo", laddove abbia presentato documenti o dichiarazioni false, e perché la violazione delle prescrizioni e la sopravvenuta carenza dei requisiti sono successivi alla concessione del beneficio), mentre può esserci nella seconda " (Cons. Stato, sez. II, 6 settembre 2024, n. 7461).
10. Come ricostruito da questa sez. II, con sentenza 6 settembre 2024, n. 7461: “ Sulla qualificazione dell’atto con cui il GSE, dopo aver ammesso un privato alle tariffe incentivanti, accerti il difetto dei requisiti previsti per l’accesso al beneficio, disponendone il recupero, si sono susseguiti due diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo una prima posizione, si tratterebbe di una pronuncia di decadenza, emessa nell’esercizio del potere di verifica attribuito e regolato dall’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 (Cons. St., sez. IV, sent. n. 2380 del 2019, citata anche dal GSE nel proprio gravame). Per un diverso e più recente orientamento, «la titolarità del potere di verifica e controllo, tuttavia, non consente l’indiscriminata rimessa in discussione dei presupposti iniziali, senza il rispetto delle necessarie garanzie e degli affidamenti in capo alle imprese direttamente coinvolte, in quanto una volta che il procedimento si è concluso con il vaglio positivo degli elementi forniti dal privato, il riesame dei medesimi elementi deve seguire i canoni ed i presupposti del potere di autotutela, sotto tutti i punti di vista» (Cons. St., sez. II, sent. n. 4983 del 2022; negli stessi termini, si v. anche Cons. St., sez. II, sent. n. 10007 del 2023, che ha confermato come «il gestore, come ogni amministrazione, possa riesaminare in sede di autotutela una propria precedente determinazione, ma siffatto potere non va confuso con quello di decadenza che si fonda sul controllo per la prima volta di elementi, dati e informazioni non oggetto di una precedente verifica già conclusa positivamente»).
28. Non sussistono tuttavia i presupposti per rimettere la questione all’Adunanza Plenaria, dato che il primo orientamento, più risalente nel tempo, è stato superato da quello, più recente, formatosi presso la Seconda Sezione cui sono ora assegnate le controversie relative al GSE.
29. Il Collegio ritiene quindi di confermare la posizione secondo cui, una volta disposta l’ammissione agli incentivi, il GSE non può più contestare l’eventuale carenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, dovendo in tali casi provvedere in autotutela, nel rispetto dei presupposti di legge. A sostegno di questa tesi, milita anche la considerazione che la decadenza si differenzia dall’autotutela, tra l’altro, «per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporti» (in questi termini, Cons. St., Ad. Plen., sent. n. 18 del 2020): pertanto, quando al privato è stato attribuito un “bene della vita” all’esito di uno specifico procedimento, la decadenza può riguardare tre ipotesi, quella in cui il beneficio sia stato conseguito sulla base di dichiarazioni o documenti non veri (come nel caso che aveva dato origine alla rimessione all’Adunanza Plenaria, nel quale, con riferimento all’attestazione dell’origine dei pannelli fotovoltaici, era stato presentato un documento non conforme a quello che l’Ente di controllo aveva originariamente emesso), quella dell’inadempimento alle condizioni e agli obblighi cui il beneficio è subordinato e quella della sopravvenuta carenza dei requisiti per il suo ottenimento; esorbita invece dall’ambito di applicazione dell’istituto, per ricadere in quello dell’autotutela, la fattispecie in cui l’Amministrazione, dopo aver valutato e ritenuto sussistenti, esplicitamente o implicitamente, i presupposti per la concessione dell’incentivo, così ingenerando nel privato il ragionevole convincimento della sua spettanza, riesamini la situazione e pervenga a una conclusione opposta.
L’elemento che consente di distinguere tra decadenza e autotutela, riconducendo la fattispecie concreta all’una o all’altra, è dunque l’affidamento del privato, che non c’è – o comunque non è tutelabile – nella prima (perché questi non vanta alcun affidamento “legittimo”, laddove abbia presentato documenti o dichiarazioni false, e perché la violazione delle prescrizioni e la sopravvenuta carenza dei requisiti sono successivi alla concessione del beneficio), mentre può esserci nella seconda .”.
10.1. Ancora più di recente, con decisione del 9/7/2025, n.5999, espressa su analoga vicenda, la sezione ha ribadito che si ricade nell'ambito dell'autotutela, e non in quello della decadenza, quando il procedimento di secondo grado abbia fatto seguito " non già al mero controllo di elementi semplicemente dichiarati o autocertificati dalla parte interessata, bensì a un precedente procedimento di verifica "sostanziale" del progetto e delle RVC già esitate, completato dopo complessa attività istruttoria svolta in contraddittorio con la parte interessata " (Cons. Stato, sez. II, 24 marzo 2025, n. 2433).
10.2. Va aggiunto che, sebbene non sia in discussione il potere del GSE di svolgere gli approfondimenti istruttori e di chiedere le integrazioni documentali ritenute utili per l'accertamento dei presupposti per l'erogazione degli incentivi pubblici, quale corollario del potere/dovere di controllo e di verifica di cui è titolare, non è legittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale che non era previsto al momento della presentazione della richiesta, che anzi si pone in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, e della fiducia, che è sancito espressamente nell'ambito dei contratti pubblici dal codice approvato con d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ma che a ben vedere rappresenta una criterio generale di esercizio dell'attività amministrativa discrezionale (in questi termini, Cons. Stato, sez. II, 9 maggio 2025, n. 3981).
11. Alla stregua dei principi ripetutamente affermati dalla sezione, dai quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, va rilevato come, nella specie, la contestazione posta alla base del provvedimento adottato dal GSE riguardi la pretesa carenza della documentazione presentata a corredo delle RVC, rispetto alla quale non erano stati mossi rilievi in sede di approvazione delle stesse, senza che venga dedotta alcuna falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese all'epoca, ovvero alcun inadempimento o sopravvenuta carenza dei requisiti.
12. Trattandosi di un vero e proprio annullamento d'ufficio, esso avrebbe dovuto essere adottato nel rispetto dei presupposti di legge, come dedotto dall’appellante (con particolare riferimento alla specifica motivazione circa l’interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto il mero ripristino della legalità pretesa violata, dando atto dell’affidamento incolpevole dell’impresa e del bilanciamento degli interessi).
13. L'appello merita quindi accoglimento nella parte in cui è volto a ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, la caducazione del provvedimento di annullamento d'ufficio e dei conseguenti atti di recupero.
Assorbiti gli ulteriori profili e domande.
Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata deve essere accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento gravato.
14. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia e della natura delle difese dell’amministrazione intimata, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando i provvedimenti ivi impugnati
Spese del doppio grado compensate
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati citati in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB NZ, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
RI LL IN, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LL IN | OB NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.