Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45
Articolo 7Articolo 9
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20 marzo 1981
Art. 8. Denuncia di sinistro da allegare alla richiesta di risarcimento del danno

Nel caso di sinistri che abbiano causato solamente danni alle cose e di sinistri che, insieme ai danni alle cose o anche senza provocare danni alle cose, abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro, il danneggiato che chiede all'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3 della legge, deve inoltrare la richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla richiesta deve essere allegata copia del modulo di denuncia previsto dall'art. 5 della legge o, in mancanza di detto modulo, dettagliata descrizione, redatta secondo il modulo stesso, delle circostanze nelle quali il sinistro si e' verificato, nonche' delle relative conseguenze.
Entrata in vigore il 20 marzo 1981
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