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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina,
all'esito della scadenza dei termini fissati al 05/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n. R.G. 6616/2023, vertente
TRA Parte_1 (Avv. Fabrizia Patanè)
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore (Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari)
- convenuto ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 27/02/2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' CP_1 chiedendo di “accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della Dott.ssa Parte_1 ai fini dell'obbligo di iscrizione e dunque di contribuzione alla Gestione separata CP_1 degli esercenti attività commerciale;
(2) annullare, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di addebito n. 397 2022 0032272558000 notificato in data 26 gennaio 2023;
(3) condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio" ed eccepiva la carenza sia del requisito oggettivo sia del requisito soggettivo legittimanti l'iscrizione alla Gestione separata esercenti attività commerciali posto che la società che si limitava esclusivamente alla riscossione dei canoni di locazione relativi ad immobili di proprietà non esercitando un'attività di impresa;
affermava inoltre l'insussistenza dell'obbligo assicurativo alla gestione commercianti dei titolari di impresa in quanto non partecipava personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'CP_1 si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 19/10/2023 chiedendo il rigetto della domanda di cui variamente argomentava l'infondatezza e deducendo in particolare che la società. CP_2 svolgeva l'attività di "sviluppo progetti immobiliari senza costruzione e locazione" (cod. Ateco 41.1), ricompresa nel settore terziario di cui all'art. 49, comma 1, lettera d della L. 88/89, che determina l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 202 della
L. 662/96; evidenziava inoltre che la ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, affermava di limitarsi “ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale svolgendo così la sola attività di supervisore", ammettendo quindi espressamente il compimento di attività di direzione ed organizzazione dell'attività sociale.
Parte ricorrente, nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha contestato tutto quanto dedotto da CP_1 nella propria memoria di costituzione, ribadendo l'illegittimità della iscrizione alla Gestione
Separata Commercianti in quanto obbligatoria solo per le società che svolgono attività
"commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche, nonché per le relative attività ausiliarie. In tali attività non rientra, come espressamente richiamato nel ricorso introduttivo, la locazione di beni propri”.
All'esito della lettura delle note scritte depositate dalle parti ai snesi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, all'esito del giudizio, appare infondato e come tale va rigettato.
La pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito qui opposto trova titolo nell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti, sul rilievo, da parte dell' CP_1, della sua qualità di socio di una società a responsabilità limitata, attesa l'obbligatorietà dell'assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti per gli esercenti le attività commerciali, e ritenuto che nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva, sia l'attività di organizzazione e di direzione dell'impresa.
A tale proposito appare opportuno premettere che con la domanda di accertamento negativo del credito contributivo, accertato d'ufficio dall' CP_1, si instaura un giudizio volto a consentire al giudice un sindacato sulla pretesa sostanziale dell'ente previdenziale, e non sulla legittimità dell'atto amministrativo, e quindi sull'idoneità probatoria dei fatti posti a fondamento della pretesa contributiva, anche in relazione agli eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi allegati dall'opponente. L'obbligazione contributiva sorge in presenza dei presupposti previsti dalla legge ed il successivo atto di accertamento dell'ente ha valore dichiarativo di un obbligo preesistente: il giudizio instaurato, quindi, ha ad oggetto l'accertamento del rapporto e dunque la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo e non -giova ribadirlo- la legittimità dell'atto amministrativo.
L'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. 662/1996, art. 1 co. 202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla legge n. 88 del1989, art. 49, co. 1, lett. d), che espressamente ricomprende nel settore terziario, ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali ed assicurative, le seguenti attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione di servizi finanziari;
professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.
Deve quindi escludersi la ricorrenza del requisito oggettivo (ovvero dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti) ove l'attività svolta dalla società consista esclusivamente nella locazione di uno o più immobili di proprietà (senza svolgimento di attività di intermediazione immobiliare), non rientrando detta attività nel settore terziario per la mancanza di un'attività di scambio e/o prestazione di servizi.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che "presupposto imprescindibile per l'iscrizione alle gestione commercianti è - per il disposto della legge 23 dicembre 1996
n. 662, art. 1 comma 203 – la prova dello svolgimento di una attività commerciale, che nella specie risulta essere stato escluso [...] non svolgeva alcuna attività diretta all'acquisto e alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del relativo canone di locazione" (cfr., ex plurimis, C. Cass. ord. 21 marzo 2019 n. 8024), e che la locazione di beni immobili non costituisce attività commerciale ai fini previdenziali “a meno che detta attività non venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare” (ibidem).
Nella fattispecie in esame la ricorrente afferma che la società CP_2 svolge esclusivamente "attività di locazione di immobili di proprietà e dunque è una società di mera gestione immobiliare, e dunque non svolge attività rientrante nel terzo settore"
(cfr., in termini, pag. 4 del ricorso), assunto che non trova alcuna conferma nelle indicazioni provenienti dalla visura camerale, dalla cui lettura emerge che “la societa' ha per oggetto:
- l'attività immobiliare in genere, come acquisto, costruzione, alienazione, permuta, amministrazione e gestione di beni immobili, assunzione e concessione di appalti per la costruzione di edifici o di altre opere e lavori;
- l'attività turistica - alberghiera, la prestazione di servizi nonché lo svolgimento di ogni altra attività economica ritenuta utile ai fini sociali, da esplicarsi in Italia e all'estero,
nel pieno rispetto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia e al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà - non in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico - compiere operazioni mobiliari e finanziarie, rilasciare fidejussioni a favore di terzi e assumere partecipazioni in altre imprese comunque organizzate, costituite o costituende, aventi attività affini o complementari, nei limi previsti dall'art. 2361 del codice civile" (cfr. all. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
A ciò si aggiunga che la sezione "attività” della medesima visura, inoltre, riporta quale attività principale lo "sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione e locazione immobiliare di beni propri" e solo quale attività secondaria la “locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)".
Nel caso di una società a responsabilità limitata che, per espressa previsione svolga, unitamente alla locazione di immobili di proprietà, anche ulteriore attività commerciale (e segnatamente sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione), deve ritenersi alla luce dei criteri chiariti dalla Suprema Corte e dianzi espressamente ricordati - sussistente lo svolgimento di attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti e il conseguente obbligo contributivo.
Per quanto concerne il requisito soggettivo, l'articolo 1 co. 203 della legge 662/1996 stabilisce che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere da numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa pagina 5 di 7 ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
..
abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e/o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
L'obbligo di iscrizione sussiste quindi sia per le attività commerciali svolte in forma individuale sia per quelle svolte in forma societaria.
Con specifico riferimento a queste ultime, l'obbligo sorge in dipendenza della partecipazione dei soci al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, nei termini sopra illustrati, ovvero in dipendenza del prevalente affidamento ai soci dell'organizzazione e/o della direzione della società. Sotto quest'aspetto, la Corte di Cassazione ha chiarito, con ordinanza n. 20268/2012, che "l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società
a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale".
Nel caso di specie, la ricorrente afferma che la propria attività era limitata ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale, svolgendo così la sola attività di supervisore e che l'attività di gestione era svolta dapprima dalla società CP_3 (Cfr. all. 4 e 5)
(si veda all. 6) nonché e successivamente da una dipendente, la Sig.ra Parte_2 dal Consulente esterno amministrativo, contabile e fiscale Dott. Per_1
Nella società che svolge attività commerciale, l'attività dell'amministratore deve, ai fini contributivi, essere considerata alla stregua di attività commerciale, anche se l'attività operativa sia in concreto svolta da terzi: ed infatti, la Suprema Corte ha evidenziato che il socio amministratore delle società a responsabilità limitata è tenuto ad iscriversi alla gestione commercianti in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società; qualora la società a responsabilità limitata svolga una attività commerciale, il socio amministratore unico è colui che, per definizione, gestisce e amministra la società, e pertanto esercita anch'egli attività commerciale (cfr. Cass. 19 gennaio 2010, n. 845).
Per tutto quanto sopra precede, la pretesa contributiva appare fondata e l'opposizione va conseguentemente respinta.
Le spese di lite, liquidate secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ed ogni contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione rigettando, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a euro 3.323,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Roma, 03/03/2025
Il G.L.
P. Farina
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina,
all'esito della scadenza dei termini fissati al 05/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n. R.G. 6616/2023, vertente
TRA Parte_1 (Avv. Fabrizia Patanè)
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore (Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari)
- convenuto ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 27/02/2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' CP_1 chiedendo di “accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della Dott.ssa Parte_1 ai fini dell'obbligo di iscrizione e dunque di contribuzione alla Gestione separata CP_1 degli esercenti attività commerciale;
(2) annullare, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di addebito n. 397 2022 0032272558000 notificato in data 26 gennaio 2023;
(3) condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio" ed eccepiva la carenza sia del requisito oggettivo sia del requisito soggettivo legittimanti l'iscrizione alla Gestione separata esercenti attività commerciali posto che la società che si limitava esclusivamente alla riscossione dei canoni di locazione relativi ad immobili di proprietà non esercitando un'attività di impresa;
affermava inoltre l'insussistenza dell'obbligo assicurativo alla gestione commercianti dei titolari di impresa in quanto non partecipava personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'CP_1 si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 19/10/2023 chiedendo il rigetto della domanda di cui variamente argomentava l'infondatezza e deducendo in particolare che la società. CP_2 svolgeva l'attività di "sviluppo progetti immobiliari senza costruzione e locazione" (cod. Ateco 41.1), ricompresa nel settore terziario di cui all'art. 49, comma 1, lettera d della L. 88/89, che determina l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 202 della
L. 662/96; evidenziava inoltre che la ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, affermava di limitarsi “ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale svolgendo così la sola attività di supervisore", ammettendo quindi espressamente il compimento di attività di direzione ed organizzazione dell'attività sociale.
Parte ricorrente, nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha contestato tutto quanto dedotto da CP_1 nella propria memoria di costituzione, ribadendo l'illegittimità della iscrizione alla Gestione
Separata Commercianti in quanto obbligatoria solo per le società che svolgono attività
"commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche, nonché per le relative attività ausiliarie. In tali attività non rientra, come espressamente richiamato nel ricorso introduttivo, la locazione di beni propri”.
All'esito della lettura delle note scritte depositate dalle parti ai snesi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, all'esito del giudizio, appare infondato e come tale va rigettato.
La pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito qui opposto trova titolo nell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti, sul rilievo, da parte dell' CP_1, della sua qualità di socio di una società a responsabilità limitata, attesa l'obbligatorietà dell'assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti per gli esercenti le attività commerciali, e ritenuto che nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva, sia l'attività di organizzazione e di direzione dell'impresa.
A tale proposito appare opportuno premettere che con la domanda di accertamento negativo del credito contributivo, accertato d'ufficio dall' CP_1, si instaura un giudizio volto a consentire al giudice un sindacato sulla pretesa sostanziale dell'ente previdenziale, e non sulla legittimità dell'atto amministrativo, e quindi sull'idoneità probatoria dei fatti posti a fondamento della pretesa contributiva, anche in relazione agli eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi allegati dall'opponente. L'obbligazione contributiva sorge in presenza dei presupposti previsti dalla legge ed il successivo atto di accertamento dell'ente ha valore dichiarativo di un obbligo preesistente: il giudizio instaurato, quindi, ha ad oggetto l'accertamento del rapporto e dunque la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo e non -giova ribadirlo- la legittimità dell'atto amministrativo.
L'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. 662/1996, art. 1 co. 202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla legge n. 88 del1989, art. 49, co. 1, lett. d), che espressamente ricomprende nel settore terziario, ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali ed assicurative, le seguenti attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione di servizi finanziari;
professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.
Deve quindi escludersi la ricorrenza del requisito oggettivo (ovvero dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti) ove l'attività svolta dalla società consista esclusivamente nella locazione di uno o più immobili di proprietà (senza svolgimento di attività di intermediazione immobiliare), non rientrando detta attività nel settore terziario per la mancanza di un'attività di scambio e/o prestazione di servizi.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che "presupposto imprescindibile per l'iscrizione alle gestione commercianti è - per il disposto della legge 23 dicembre 1996
n. 662, art. 1 comma 203 – la prova dello svolgimento di una attività commerciale, che nella specie risulta essere stato escluso [...] non svolgeva alcuna attività diretta all'acquisto e alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del relativo canone di locazione" (cfr., ex plurimis, C. Cass. ord. 21 marzo 2019 n. 8024), e che la locazione di beni immobili non costituisce attività commerciale ai fini previdenziali “a meno che detta attività non venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare” (ibidem).
Nella fattispecie in esame la ricorrente afferma che la società CP_2 svolge esclusivamente "attività di locazione di immobili di proprietà e dunque è una società di mera gestione immobiliare, e dunque non svolge attività rientrante nel terzo settore"
(cfr., in termini, pag. 4 del ricorso), assunto che non trova alcuna conferma nelle indicazioni provenienti dalla visura camerale, dalla cui lettura emerge che “la societa' ha per oggetto:
- l'attività immobiliare in genere, come acquisto, costruzione, alienazione, permuta, amministrazione e gestione di beni immobili, assunzione e concessione di appalti per la costruzione di edifici o di altre opere e lavori;
- l'attività turistica - alberghiera, la prestazione di servizi nonché lo svolgimento di ogni altra attività economica ritenuta utile ai fini sociali, da esplicarsi in Italia e all'estero,
nel pieno rispetto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia e al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà - non in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico - compiere operazioni mobiliari e finanziarie, rilasciare fidejussioni a favore di terzi e assumere partecipazioni in altre imprese comunque organizzate, costituite o costituende, aventi attività affini o complementari, nei limi previsti dall'art. 2361 del codice civile" (cfr. all. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
A ciò si aggiunga che la sezione "attività” della medesima visura, inoltre, riporta quale attività principale lo "sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione e locazione immobiliare di beni propri" e solo quale attività secondaria la “locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)".
Nel caso di una società a responsabilità limitata che, per espressa previsione svolga, unitamente alla locazione di immobili di proprietà, anche ulteriore attività commerciale (e segnatamente sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione), deve ritenersi alla luce dei criteri chiariti dalla Suprema Corte e dianzi espressamente ricordati - sussistente lo svolgimento di attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti e il conseguente obbligo contributivo.
Per quanto concerne il requisito soggettivo, l'articolo 1 co. 203 della legge 662/1996 stabilisce che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere da numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa pagina 5 di 7 ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
..
abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e/o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
L'obbligo di iscrizione sussiste quindi sia per le attività commerciali svolte in forma individuale sia per quelle svolte in forma societaria.
Con specifico riferimento a queste ultime, l'obbligo sorge in dipendenza della partecipazione dei soci al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, nei termini sopra illustrati, ovvero in dipendenza del prevalente affidamento ai soci dell'organizzazione e/o della direzione della società. Sotto quest'aspetto, la Corte di Cassazione ha chiarito, con ordinanza n. 20268/2012, che "l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società
a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale".
Nel caso di specie, la ricorrente afferma che la propria attività era limitata ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale, svolgendo così la sola attività di supervisore e che l'attività di gestione era svolta dapprima dalla società CP_3 (Cfr. all. 4 e 5)
(si veda all. 6) nonché e successivamente da una dipendente, la Sig.ra Parte_2 dal Consulente esterno amministrativo, contabile e fiscale Dott. Per_1
Nella società che svolge attività commerciale, l'attività dell'amministratore deve, ai fini contributivi, essere considerata alla stregua di attività commerciale, anche se l'attività operativa sia in concreto svolta da terzi: ed infatti, la Suprema Corte ha evidenziato che il socio amministratore delle società a responsabilità limitata è tenuto ad iscriversi alla gestione commercianti in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società; qualora la società a responsabilità limitata svolga una attività commerciale, il socio amministratore unico è colui che, per definizione, gestisce e amministra la società, e pertanto esercita anch'egli attività commerciale (cfr. Cass. 19 gennaio 2010, n. 845).
Per tutto quanto sopra precede, la pretesa contributiva appare fondata e l'opposizione va conseguentemente respinta.
Le spese di lite, liquidate secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ed ogni contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione rigettando, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a euro 3.323,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Roma, 03/03/2025
Il G.L.
P. Farina