Art. 26.
Sono dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di duecento dieci punti su trecento, con i minimi stabiliti negli articoli precedenti.
La Commissione, in base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato, forma la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.
A parita' di voti, hanno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato esami di concorso per nomina a notaro oppure esami di abilitazione o di idoneita' al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva piu' favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi. Nel caso di parita' di tale votazione o dello stesso numero di votazioni complessive, si tiene conto della votazione piu' favorevole fra le rimanenti.
A parita' di condizioni dopo l'applicazione dei commi secondo e terzo del presente articolo, la precedenza in graduatoria e' determinata secondo le norme dell' art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 .
Il Ministro, riconosciuta la regolarita' delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria, che viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
Sono dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di duecento dieci punti su trecento, con i minimi stabiliti negli articoli precedenti.
La Commissione, in base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato, forma la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.
A parita' di voti, hanno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato esami di concorso per nomina a notaro oppure esami di abilitazione o di idoneita' al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva piu' favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi. Nel caso di parita' di tale votazione o dello stesso numero di votazioni complessive, si tiene conto della votazione piu' favorevole fra le rimanenti.
A parita' di condizioni dopo l'applicazione dei commi secondo e terzo del presente articolo, la precedenza in graduatoria e' determinata secondo le norme dell' art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 .
Il Ministro, riconosciuta la regolarita' delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria, che viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.