Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1357/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
(C.F. ), nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Agugliaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, sito in Castellammare del Golfo, nella via Marconi n. 124, giusta procura in atti
E
, (C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Greco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Palermo, nella via Aurelio Costanzo n. 9, giusta procura in atti
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e note scritte ex art. 127-ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
separazione personale. A tal uopo, i ricorrenti hanno rappresentato: - di aver contratto matrimonio il 25.09.2007, in Castellammare del Golfo, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Castellammare del Golfo al n. 64, parte
II, Serie A, dell'anno 2007; - che dall'unione coniugale sono nate due figlie: , Per_1
l'01.08.2010 e il 07.07.2015; - che è venuta meno l'affectio coniugalis. Per_2
Pertanto, specificando di non volersi riconciliare, i ricorrenti hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “1) I ricorrenti coniugi e Parte_1
dal momento della sottoscrizione del presente atto vivranno separati, Controparte_1 con l'obbligo del mutuo rispetto, e potranno fissare la residenza rispettiva ovunque credano opportuno, dandosene reciproca comunicazione;
2) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali si assumono tale impegno compatibilmente con la propria condizione, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, con facoltà per il genitore non collocatario di incontrare e tenere con sé le predette minori tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche delle figlie e degli impegni lavorativi dei coniugi;
3) Fatti salvi, quindi, diversi accordi liberamente stretti dalle parti, in caso di disaccordo il padre incontrerà e terrà con sé le figlie secondo le seguenti modalità: nel periodo feriale, a fine settimana alternati, dall'uscita della scuola il Venerdì sino alle ore 20:00 della
Domenica; nei pomeriggi di Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00; nei periodi festivi, i termini del periodo feriale saranno sospesi, e così seguirà: le vacanze Natalizie, ad anni alterni, dalle ore 09:00 del 22 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre, ovvero dalle ore 09:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 07 gennaio;
le vacanze di Pasqua ad anni alterni dalle ore 09:00del 30 dicembre alle ore 20:00 del 07 gennaio;
le vacanze di Pasqua ad anni alterni dalle ore 09:00 del Venerdì che precede la Domenica di Pasqua alle ore 20:00 del
Lunedì dell'Angelo; nel periodo di vacanza stivo il padre terrà con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dall' 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività – personali (compleanni), civili e religiose- seguirà un turno ad anni alterni con l'altro genitore;
4) La casa familiare, sita in Castellammare del Golfo nella via Modena n. 4 piano terzo, di proprietà della signora , viene assegnata a lei che continuerà ad abitarla assieme Pt_1
alle figlie e continuerà a pagare il relativo mutuo;
5) L'appartamento sito in Castellammare del Golfo nella via Modena n. 4, pianterreno, di proprietà del signor resterà a lui che continuerà a pagare il relativo mutuo;
CP_1
6) Il Signor si obbliga a corrispondere alla signora il 50% degli arretrati CP_1 Pt_1
della tari e del condominio, relativi alla casa coniugale per il periodo in cui anche lui vi abitava;
7) Il Signor si obbliga a corrispondere alla signora entro il giorno cinque CP_1 Pt_1 di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00 per il mantenimento di ciascuna delle figlie minori e mentre la moglie rinunzia a qualsiasi forma di assegno di Per_1 Per_2
mantenimento da parte del marito;
8) L'assegno Unico per le figlie sarà ripartito nella misura del 50% ciascuno tra i signori e;
Pt_1 CP_1
9) L'assegno di mantenimento sarà adeguato automaticamente ed annualmente sulla base degli indici di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, pubblicati dall'ISTAT;
10) Le spese straordinarie, relative allo studio ad attività ricreative, spese mediche e quant'altro, saranno sostenute, in parti uguali, da entrambi i genitori;
11) I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto individuale per l'estero”
*****
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronunzia la separazione dei coniugi , (C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
ad Alcamo, il 30.09.1976, e , (C.F. , nato a [...] C.F._2
Palermo, il 22.03.1977, matrimonio celebrato il 25.09.2007, in Castellammare del Golfo, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Castellammare del Golfo al n. 64, parte II, Serie A, dell'anno 2007, alle condizioni di cui in parte motiva;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369;
- Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 26.3.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo