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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1393/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3349/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serrara Fontana - Via Roma 80081 Serrara Fontana NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 17371/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300006600000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 181/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202300006600000, emessa per crediti relativi a IVA 2018 e TARI 2016, incentrando le proprie doglianze esclusivamente sulla pretesa relativa alla TARI 2016. In particolare, la ricorrente eccepiva la omessa notifica del prodromico avviso di accertamento esecutivo TARI 2016, contestando la mancata considerazione di una precedente sentenza (n. 556/23) asseritamente favorevole. Nessuna contestazione veniva mossa, in quella sede, in relazione al debito IVA 2018 di cui alla cartella di pagamento n. 07120230038530530000.
Si costituivano le resistenti che contestavano le avverse deduzioni, depositando in atti la documentazione attestante la regolare notifica dell'avviso di accertamento TARI 2016 e chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo provata la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento esecutivo TARI 2016 n. 151, prot. 7325 del 23.11.2021, notificato il 21/12/2021 e non opposto,
e quindi consolidata la pretesa tributaria.
Presenta appello la contribuente che chiede la riforma della sentenza impugnata deducendo l'erroneità della stessa per: genericità della formulazione e omessa motivazione in violazione dell'art. 111 Cost.; per non aver considerato il provvedimento di discarico totale n. 07166202400000137000 del 19/01/2024 emesso dalla Agenzia delle Entrate DP 1 di Napoli, relativo all'importo di Euro 75.995,27 per IVA 2018; in merito al debito TARI 2016, non avendo considerato la pendenza di contestazione sull'avviso di accertamento n. 151 del 21/12/2021 e la presentazione e riconoscimento di una richiesta di dilazione dell'intero carico iscritto a ruolo;
violazione del diritto di difesa per mancata notifica della richiesta di pubblica udienza e per non aver tenuto conto della memoria aggiunta del 29.10.2024.
Si costituiscono le parti appellate che contestano le avverse deduzioni, chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque infondato nel merito l'appello, sia per essere l'impugnazione della cartella di pagamento n.
07120230038530530000, relativa ad IVA 2018, tardiva perchè formulata solo in appello e sia per essere stata accertato, anche dai giudici di legittimità, con Ordinanza n. 3113/2019 del 26.02.2025, il giudicato definitivo della Sentenza della CGT Associazione_1 della Campania nr. 6566/01/2023 che ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo TARI 2016, prot. nr. 7325 del 04.09.2021.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546, richiamando le disposizioni normative applicabili, nonché la giurisprudenza di legittimità pertinente, e procedendo ad un'analisi delle specifiche circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, con particolare riguardo alla regolarità delle notifiche, all'esito del contenzioso relativo alla TARI e agli effetti delle sospensioni dei termini connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
L'appellante, in particolare, censura la sentenza di primo grado deducendo l'illegittimità della pretesa tributaria relativa alla TARI 2016, scaturente dall'avviso di accertamento esecutivo n. 151 del 21.12.2021. Le censure proposte risultano, tuttavia, infondate:
- in primo luogo, il Giudice di prime cure ha correttamente disatteso le eccezioni di omessa notifica degli atti presupposti, nonché di intervenuta decadenza e prescrizione del credito TARI.
Come puntualmente ricostruito nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 6-8), l'avviso di accertamento esecutivo
TARI n. 151 risulta regolarmente notificato in data 21 dicembre 2021. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della
L. n. 160/2019, tale atto acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, senza necessità della preventiva notifica della cartella di pagamento. Parimenti rituale risulta la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300006600000, effettuata a mezzo PEC in data 26 ottobre 2023. Correttamente, inoltre, il primo Giudice ha rilevato che, tenuto conto dei periodi di sospensione dei termini connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 68 D.L. n. 18/2020; art. 12 D.Lgs. n. 159/2015), non risulta maturata né la decadenza di cui all'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, né la prescrizione quinquennale del credito (art. 2948, n. 4, c.c.; Cass. n. 4283/2010). L'avviso di accertamento
TARI per l'anno 2016, notificato il 21 dicembre 2021, deve pertanto ritenersi tempestivo, essendo stato emesso entro il termine del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere dichiarato o versato, tenuto conto delle proroghe normative vigenti;
- l'appellante richiama una precedente pronuncia della CGT I Grado di Napoli, la sentenza n. 556/2023, che avrebbe parzialmente accolto il ricorso relativo alla TARI 2016, assumendone la rilevanza ai fini dell'odierna controversia. Tuttavia, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, tale decisione non assume rilievo dirimente, atteso che il Comune non ha proceduto ad alcuno sgravio in ragione della successiva sentenza della CGT II Grado della Campania n. 6566/01/2023, depositata il 23 novembre 2023, con la quale
è stato rigettato l'appello proposto dalla contribuente e per la quale il relativo ricorso in Cassazione si è concluso con l'Ordinanza n. 3113/2025 26.02.2025, dichiarativa della inammissibilità per sopravvenute carenze di interesse nel ricorso, con condanna alle spese della ricorrente. Ne consegue che il credito TARI
2016 portato dall'avviso di accertamento n. 151/2021 deve ritenersi pienamente valido ed esigibile, essendo venuta meno la pronuncia favorevole invocata dall'odierna appellante;
- l'assunto dell'appellante secondo cui la richiesta – asseritamente accolta – di rateizzazione del debito escluderebbe la possibilità di procedere all'iscrizione ipotecaria è privo di fondamento. La concessione di un piano di dilazione, infatti, comporta la sospensione delle procedure esecutive in senso stretto, ma non impedisce l'adozione di misure cautelari, quale l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n.
602/1973, laddove sussistano i relativi presupposti, tra cui l'ammontare del debito superiore a euro 20.000,00.
L'iscrizione ipotecaria ha natura cautelare ed è finalizzata alla tutela del credito erariale. In ogni caso,
l'appellante non ha fornito prova né dell'effettiva concessione della rateizzazione né della regolare osservanza del relativo piano. La sentenza di primo grado, nel rigettare il ricorso, ha dunque implicitamente e correttamente ritenuto integrati i presupposti per l'iscrizione ipotecaria. L'appellante lamenta inoltre che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del provvedimento di discarico totale n. 07166202400000137000 del 19 gennaio 2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale 1 di Napoli, relativo al debito IVA per euro 75.995,27 di cui alla cartella di pagamento n. n. 07120230038530530000.
Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto introduce una questione nuova, mai dedotta nel giudizio di primo grado. Come risulta pacificamente dagli atti e dal contenuto del ricorso introduttivo, la Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato in primo grado la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300006600000, limitando le proprie censure esclusivamente alla debenza della TARI per l'anno
2016. Nessuna doglianza è stata sollevata con riferimento alla distinta posta debitoria relativa all'IVA per l'anno 2018, né è stata formulata alcuna eccezione in ordine all'esistenza, all'ammontare o all'eventuale discarico di tale credito. L'art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992, rubricato “Domande ed eccezioni nuove”, stabilisce espressamente che nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e che non sono ammesse nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio. La disposizione recepisce il generale divieto dello ius novorum in grado di appello, principio che, anche nel processo tributario, delimita il giudizio di secondo grado quale revisione della decisione di primo grado e non quale nuovo giudizio di merito. Coerentemente,
l'art. 53 del medesimo decreto impone il principio di specificità dei motivi di appello, in forza del quale l'appellante è tenuto a censurare i capi della sentenza ritenuti erronei, senza poter ampliare il thema decidendum mediante l'introduzione di questioni che non hanno formato oggetto del contraddittorio e della decisione in primo grado. Ne consegue che il giudice di appello è vincolato al principio del tantum devolutum quantum appellatum e non può estendere la propria cognizione a questioni estranee alla sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la questione concernente il dedotto discarico del debito IVA 2018 non è stata in alcun modo sottoposta al vaglio del Giudice di prime cure, il quale, coerentemente, non si è pronunciato su di essa. La sentenza impugnata ha correttamente circoscritto il proprio esame all'unico thema decidendum devoluto, rappresentato dalla legittimità della pretesa TARI per l'anno 2016. L'introduzione della questione
IVA soltanto in sede di appello si pone pertanto in frontale contrasto con il divieto di proposizione di nova.
Per tali ragioni, il secondo motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile.
Infine, in relazione ai dedotti vizi procedurali, concernenti la mancata notifica dell'avviso di udienza e l'omessa valutazione della memoria depositata in data 29.10.2024, risulta in atti l'avviso di trattazione inviata alla PEC
Email_4, espressamente indicata dai difensori della società ricorrente/appellante, e risulta per tabulas, dalla piana lettura della sentenza gravata, che i primi giudici hanno preso atto delle memorie illustrative del 29.10.2024, vagliandone adeguatamente il contenuto, ritenuto espressamente inidoneo a supportare i motivi del ricorso introduttivo, come chiarito nei passaggi motivazionali della sentenza gravata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3349/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serrara Fontana - Via Roma 80081 Serrara Fontana NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 17371/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300006600000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 181/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202300006600000, emessa per crediti relativi a IVA 2018 e TARI 2016, incentrando le proprie doglianze esclusivamente sulla pretesa relativa alla TARI 2016. In particolare, la ricorrente eccepiva la omessa notifica del prodromico avviso di accertamento esecutivo TARI 2016, contestando la mancata considerazione di una precedente sentenza (n. 556/23) asseritamente favorevole. Nessuna contestazione veniva mossa, in quella sede, in relazione al debito IVA 2018 di cui alla cartella di pagamento n. 07120230038530530000.
Si costituivano le resistenti che contestavano le avverse deduzioni, depositando in atti la documentazione attestante la regolare notifica dell'avviso di accertamento TARI 2016 e chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo provata la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento esecutivo TARI 2016 n. 151, prot. 7325 del 23.11.2021, notificato il 21/12/2021 e non opposto,
e quindi consolidata la pretesa tributaria.
Presenta appello la contribuente che chiede la riforma della sentenza impugnata deducendo l'erroneità della stessa per: genericità della formulazione e omessa motivazione in violazione dell'art. 111 Cost.; per non aver considerato il provvedimento di discarico totale n. 07166202400000137000 del 19/01/2024 emesso dalla Agenzia delle Entrate DP 1 di Napoli, relativo all'importo di Euro 75.995,27 per IVA 2018; in merito al debito TARI 2016, non avendo considerato la pendenza di contestazione sull'avviso di accertamento n. 151 del 21/12/2021 e la presentazione e riconoscimento di una richiesta di dilazione dell'intero carico iscritto a ruolo;
violazione del diritto di difesa per mancata notifica della richiesta di pubblica udienza e per non aver tenuto conto della memoria aggiunta del 29.10.2024.
Si costituiscono le parti appellate che contestano le avverse deduzioni, chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque infondato nel merito l'appello, sia per essere l'impugnazione della cartella di pagamento n.
07120230038530530000, relativa ad IVA 2018, tardiva perchè formulata solo in appello e sia per essere stata accertato, anche dai giudici di legittimità, con Ordinanza n. 3113/2019 del 26.02.2025, il giudicato definitivo della Sentenza della CGT Associazione_1 della Campania nr. 6566/01/2023 che ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo TARI 2016, prot. nr. 7325 del 04.09.2021.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546, richiamando le disposizioni normative applicabili, nonché la giurisprudenza di legittimità pertinente, e procedendo ad un'analisi delle specifiche circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, con particolare riguardo alla regolarità delle notifiche, all'esito del contenzioso relativo alla TARI e agli effetti delle sospensioni dei termini connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
L'appellante, in particolare, censura la sentenza di primo grado deducendo l'illegittimità della pretesa tributaria relativa alla TARI 2016, scaturente dall'avviso di accertamento esecutivo n. 151 del 21.12.2021. Le censure proposte risultano, tuttavia, infondate:
- in primo luogo, il Giudice di prime cure ha correttamente disatteso le eccezioni di omessa notifica degli atti presupposti, nonché di intervenuta decadenza e prescrizione del credito TARI.
Come puntualmente ricostruito nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 6-8), l'avviso di accertamento esecutivo
TARI n. 151 risulta regolarmente notificato in data 21 dicembre 2021. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della
L. n. 160/2019, tale atto acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, senza necessità della preventiva notifica della cartella di pagamento. Parimenti rituale risulta la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300006600000, effettuata a mezzo PEC in data 26 ottobre 2023. Correttamente, inoltre, il primo Giudice ha rilevato che, tenuto conto dei periodi di sospensione dei termini connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 68 D.L. n. 18/2020; art. 12 D.Lgs. n. 159/2015), non risulta maturata né la decadenza di cui all'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, né la prescrizione quinquennale del credito (art. 2948, n. 4, c.c.; Cass. n. 4283/2010). L'avviso di accertamento
TARI per l'anno 2016, notificato il 21 dicembre 2021, deve pertanto ritenersi tempestivo, essendo stato emesso entro il termine del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere dichiarato o versato, tenuto conto delle proroghe normative vigenti;
- l'appellante richiama una precedente pronuncia della CGT I Grado di Napoli, la sentenza n. 556/2023, che avrebbe parzialmente accolto il ricorso relativo alla TARI 2016, assumendone la rilevanza ai fini dell'odierna controversia. Tuttavia, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, tale decisione non assume rilievo dirimente, atteso che il Comune non ha proceduto ad alcuno sgravio in ragione della successiva sentenza della CGT II Grado della Campania n. 6566/01/2023, depositata il 23 novembre 2023, con la quale
è stato rigettato l'appello proposto dalla contribuente e per la quale il relativo ricorso in Cassazione si è concluso con l'Ordinanza n. 3113/2025 26.02.2025, dichiarativa della inammissibilità per sopravvenute carenze di interesse nel ricorso, con condanna alle spese della ricorrente. Ne consegue che il credito TARI
2016 portato dall'avviso di accertamento n. 151/2021 deve ritenersi pienamente valido ed esigibile, essendo venuta meno la pronuncia favorevole invocata dall'odierna appellante;
- l'assunto dell'appellante secondo cui la richiesta – asseritamente accolta – di rateizzazione del debito escluderebbe la possibilità di procedere all'iscrizione ipotecaria è privo di fondamento. La concessione di un piano di dilazione, infatti, comporta la sospensione delle procedure esecutive in senso stretto, ma non impedisce l'adozione di misure cautelari, quale l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n.
602/1973, laddove sussistano i relativi presupposti, tra cui l'ammontare del debito superiore a euro 20.000,00.
L'iscrizione ipotecaria ha natura cautelare ed è finalizzata alla tutela del credito erariale. In ogni caso,
l'appellante non ha fornito prova né dell'effettiva concessione della rateizzazione né della regolare osservanza del relativo piano. La sentenza di primo grado, nel rigettare il ricorso, ha dunque implicitamente e correttamente ritenuto integrati i presupposti per l'iscrizione ipotecaria. L'appellante lamenta inoltre che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del provvedimento di discarico totale n. 07166202400000137000 del 19 gennaio 2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale 1 di Napoli, relativo al debito IVA per euro 75.995,27 di cui alla cartella di pagamento n. n. 07120230038530530000.
Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto introduce una questione nuova, mai dedotta nel giudizio di primo grado. Come risulta pacificamente dagli atti e dal contenuto del ricorso introduttivo, la Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato in primo grado la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300006600000, limitando le proprie censure esclusivamente alla debenza della TARI per l'anno
2016. Nessuna doglianza è stata sollevata con riferimento alla distinta posta debitoria relativa all'IVA per l'anno 2018, né è stata formulata alcuna eccezione in ordine all'esistenza, all'ammontare o all'eventuale discarico di tale credito. L'art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992, rubricato “Domande ed eccezioni nuove”, stabilisce espressamente che nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e che non sono ammesse nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio. La disposizione recepisce il generale divieto dello ius novorum in grado di appello, principio che, anche nel processo tributario, delimita il giudizio di secondo grado quale revisione della decisione di primo grado e non quale nuovo giudizio di merito. Coerentemente,
l'art. 53 del medesimo decreto impone il principio di specificità dei motivi di appello, in forza del quale l'appellante è tenuto a censurare i capi della sentenza ritenuti erronei, senza poter ampliare il thema decidendum mediante l'introduzione di questioni che non hanno formato oggetto del contraddittorio e della decisione in primo grado. Ne consegue che il giudice di appello è vincolato al principio del tantum devolutum quantum appellatum e non può estendere la propria cognizione a questioni estranee alla sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la questione concernente il dedotto discarico del debito IVA 2018 non è stata in alcun modo sottoposta al vaglio del Giudice di prime cure, il quale, coerentemente, non si è pronunciato su di essa. La sentenza impugnata ha correttamente circoscritto il proprio esame all'unico thema decidendum devoluto, rappresentato dalla legittimità della pretesa TARI per l'anno 2016. L'introduzione della questione
IVA soltanto in sede di appello si pone pertanto in frontale contrasto con il divieto di proposizione di nova.
Per tali ragioni, il secondo motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile.
Infine, in relazione ai dedotti vizi procedurali, concernenti la mancata notifica dell'avviso di udienza e l'omessa valutazione della memoria depositata in data 29.10.2024, risulta in atti l'avviso di trattazione inviata alla PEC
Email_4, espressamente indicata dai difensori della società ricorrente/appellante, e risulta per tabulas, dalla piana lettura della sentenza gravata, che i primi giudici hanno preso atto delle memorie illustrative del 29.10.2024, vagliandone adeguatamente il contenuto, ritenuto espressamente inidoneo a supportare i motivi del ricorso introduttivo, come chiarito nei passaggi motivazionali della sentenza gravata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge.