Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1393
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento esecutivo TARI 2016

    I giudici di primo grado hanno ritenuto provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento TARI 2016, non opposto, e quindi consolidata la pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Mancata considerazione della sentenza favorevole n. 556/2023

    La Corte ha ritenuto che la sentenza n. 556/2023 non fosse dirimente, poiché il Comune non ha proceduto ad alcuno sgravio in ragione della successiva sentenza della CGT II Grado della Campania n. 6566/01/2023, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla contribuente e il relativo ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile.

  • Rigettato
    Mancata considerazione della richiesta di dilazione

    La Corte ha ritenuto privo di fondamento tale assunto, poiché la concessione di un piano di dilazione sospende le procedure esecutive in senso stretto, ma non impedisce l'adozione di misure cautelari come l'iscrizione ipotecaria. Inoltre, la contribuente non ha fornito prova dell'effettiva concessione della rateizzazione né della regolare osservanza del piano.

  • Rigettato
    Genericità della formulazione e omessa motivazione

    La Corte ha ritenuto la sentenza appellata adeguatamente motivata, basata su un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546, richiamando le disposizioni normative applicabili e la giurisprudenza pertinente.

  • Inammissibile
    Introduzione di questione nuova relativa al discarico IVA 2018

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto introduce una questione nuova, mai dedotta nel giudizio di primo grado, violando il divieto di proposizione di nova in appello previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992.

  • Rigettato
    Mancata notifica della richiesta di pubblica udienza

    Risulta in atti l'avviso di trattazione inviata alla PEC indicata dai difensori della società ricorrente/appellante.

  • Rigettato
    Omessa valutazione della memoria aggiunta del 29.10.2024

    Risulta per tabulas che i giudici di primo grado hanno preso atto delle memorie illustrative del 29.10.2024, vagliandone adeguatamente il contenuto, ritenuto espressamente inidoneo a supportare i motivi del ricorso introduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1393
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1393
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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