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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 877 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
(c.f. ), residente in Ladispoli (RM) ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via di Villa Spada n.52, presso l'Avv. Gianna Monteverdi e l'Avv.
NT TI che, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, lo rappresentano e difendono
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, e Roma,
Via dell'Amba Aradam n. 5 e Roma, Viale Regina Margherita n.206.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. e depositato in data
02/05/2022, ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1 precedentemente esperito, che si era concluso nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, ai sensi dell'art.12 della legge n.118 del 1971, dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18 del 1980 nonché della condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevata ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104 del 1992. Affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti a decorrere da ottobre 2019 (data di presentazione della domanda
1 amministrativa), il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo a questo tribunale CP_1 che: accerti e dichiari ex art. 445 bis c.p.c. che l'istante si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 Legge n.118/71 e/o all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80 e/o allo stato di handicap grave ex art. 3, comma 3,
L. n. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero da altra data che sarà accertata a seguito della consulenza medico-legale.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha affermato, preliminarmente, la nullità della perizia resa in sede di accertamento tecnico preventivo, in quanto il CTU, ha depositato direttamente nel fascicolo telematico l'elaborato peritale, senza aver previamente inviato la bozza alle parti. Nel merito parte ricorrente ha affermato di essere in possesso dei requisiti sanitari legittimanti le prestazioni richieste, deducendo l'erroneità delle valutazioni del CTU, per avere il consulente omesso di considerare nel calcolo riduzionistico, secondo le tabelle del D.M. 1992, diverse patologie. Inoltre, il CTU nel proprio elaborato peritale non avrebbe verificato se al momento della revoca della pensione di inabilità e della condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevata vi fosse effettivamente un miglioramento del quadro patologico accertato nel corso del precedente giudizio, all'esito del quale vi era stato il riconoscimento, e avrebbe immotivatamente disatteso i referti degli accertamenti specialistici effettuati, sui quali si legge espressamente che il ricorrente ha necessità di assistenza continua per le attività quotidiane. CP_ Si è costituito l' chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante la genericità delle contestazioni avverso l'elaborato peritale afferente al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Disposta una nuova consulenza medico legale, all'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti e lette le note di trattazione scritta, il giudice ha deciso la causa depositando telematicamente contestuale motivazione.
In via preliminare deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP, la contestazione risulta depositata ritualmente in data 05.04.2022, entro il termine del 15 aprile 2022 disposto con ordinanza del 28.10.2021 e che la presente opposizione è stata depositata nei 30 giorni successivi, in data 02/05/2022.
Parte ricorrente ha illustrato in maniera specifica i motivi per i quali ritiene erronea la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, contestando come la grave cardiopatia ischemico-ipertensiva di cui il Sig. è portatore sia stata Pt_1 ascritta in II classe YH (codice 6446 percentuale di invalidità dal 41% al 50%) anziché
2 in III classe YH (codice 6447 percentuale di invalidità dal 71% all'80%), come da documentazione medica prodotta. Parte ricorrente ha contestato, inoltre, come il CTU abbia omesso di considerare, nel calcolo riduzionistico secondo le tabelle del D.M. 1992, diverse patologie, in particolare, la ipoacusia neurosensoriale bilaterale, l'obesità, la gonartrosi sinistra a medio-grave impegno funzionale, la artrite gottosa cronica, le algie diffuse,
l'artrosi alle mani e come non abbia tenuto in alcuna considerazione il parere espresso dal
C.T.P. di parte ricorrente, Dott. del quale non ha neanche dato atto della presenza Per_1 alle operazioni peritali. Parte ricorrente ha contestato anche che il CTU non abbia verificato se al momento della revoca della pensione di inabilità e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata vi sia stato effettivamente un miglioramento del quadro patologico accertato nel corso del precedente giudizio, all'esito del quale vi era stato il riconoscimento. Infine il ricorrente ha evidenziato che il CTU ha immotivatamente disatteso i referti degli accertamenti specialistici effettuati dal Sig. sui quali si legge Pt_1 espressamente che lo stesso ha necessità di assistenza continua per le attività quotidiane.
Tutte le richiamate doglianze sono state oggetto di un'attenta valutazione da parte del CTU nominato in questo giudizio, dottor , il quale è giunto alla conclusione che, Per_2 comunque, non sussistano in capo al ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Il dottor ha, infatti, accertato che il ricorrente è affetto da un complesso di Per_2 infermità tali da integrare un grado di invalidità pari all'83% e, difetta pertanto il requisito della totale inabilità lavorativa che costituisce presupposto indispensabile per la nascita del diritto alla pensione di cui all'art. 12 della L. 118/1971.
Per quanto concerne, invece, i requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 del 1981, occorre, preliminarmente, precisare che l'articolo in esame dispone che questa sia riconosciuta agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Con specifico riferimento alla deambulazione, la S.C. ha precisato che «nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore» (Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n. 20819).
Ebbene, il signor è stato riconosciuto come un soggetto non inabile, con Pt_1 deambulazione libera e senza sostanziali deficit articolari o neuro-cognitivi, ovvero tali da 3 interferire significativamente con le attività della vita quotidiana, non sussistendo, dunque, in suo favore i requisiti di cui all'art.1 della legge 18/80.
Infine, in merito all'invocato art. 3 c. 3 della L. 104/92, giova ricordare che è da considerare persona con necessità di sostegno intensivo, colui (o colei) che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”; inoltre, “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”.
Nel caso in questione la documentazione medica esaminata e l'obiettività raccolta permettono certamente di evidenziare una condizione di disabilità ma, nel complesso, non consentono di individuare quella riduzione di autonomia personale, correlata con l'età, tale da “... rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ...” nella sfera individuale e/o in quella di relazione, come previsto dall'art. 3 c. 3 L. 104/1992.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, deve, pertanto, essere respinta la richiesta di accertamento, in capo a dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento Parte_1 della pensione di inabilità, di cui all'art.12 della legge 118/71, dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art.1 della legge 18/1981 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92.
Nel caso di specie, visto il deposito di dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara quest'ultima non tenuta al pagamento delle spese di lite. Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto, restano CP_ definitivamente a carico dell'
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
respinge il ricorso.
[...] dichiara irripetibili le spese del procedimento;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell
Civitavecchia, 23.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici 4 5