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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 906/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2785/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Messina - Via Malvizzi, 1 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024004840578000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2025, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 0048405758000, notificata in data 17 gennaio 2025, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 110,83 a titolo di contributo unificato, interessi e diritti di notifica, in relazione al giudizio R.G. n. 22/2023 iscritto presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Messina.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha dedotto l'avvenuto pagamento del contributo unificato dovuto per il predetto giudizio. In particolare, ha esposto di aver provveduto al versamento in data 4 gennaio 2023, mediante acquisto e consegna di apposita marca da bollo, che la cancelleria del Giudice di Pace provvedeva a ricevere e ad annullare contestualmente all'iscrizione a ruolo della causa. La ricorrente ha evidenziato che, sebbene dal 1° gennaio 2023 fosse entrato in vigore l'obbligo di pagamento del contributo unificato tramite la piattaforma pagoPA, la stessa cancelleria non era apparentemente a conoscenza della nuova procedura, tanto da accettare la modalità di pagamento tradizionale. A riprova della confusione normativa, la parte ha citato una circolare ministeriale esplicativa intervenuta solo in data 30 gennaio 2023. Pertanto, avendo la ricorrente agito in buona fede e avendo l'ufficio giudiziario accettato e annullato il titolo di pagamento, rendendolo non più rimborsabile o riutilizzabile, la pretesa creditoria contenuta nella cartella impugnata deve ritenersi illegittima e infondata.
Il Ministero della Giustizia, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e deve pertanto essere dichiarato contumace.
All'udienza del 27 gennaio 2026, come da verbale in atti, nessuno è comparso per le parti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale del presente giudizio attiene alla validità ed efficacia liberatoria del pagamento del contributo unificato effettuato dalla ricorrente a mezzo di marca da bollo in data 4 gennaio 2023, a fronte della sopravvenuta normativa che, a far data dal 1° gennaio 2023, imponeva il versamento tramite modalità telematiche (pagoPA).
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, e in assenza di qualsivoglia contestazione da parte dell'Amministrazione resistente rimasta contumace, emerge in modo pacifico che la Sig.ra Ricorrente_1 ha effettivamente corrisposto il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della causa R.G. 22/2023 G.d.P.
Messina. Tale pagamento è avvenuto con una modalità (marca da bollo) che, sebbene non più conforme alle nuove disposizioni vigenti da soli tre giorni, è stata accettata senza riserve dall'ufficio di cancelleria, il quale ha provveduto all'annullamento del contrassegno.
Il comportamento tenuto dal personale amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace è di fondamentale rilevanza nella risoluzione della controversia. Accettando la marca da bollo e procedendo al suo annullamento, l'ufficio ha ingenerato nella contribuente il legittimo affidamento circa il corretto e definitivo adempimento dell'obbligazione tributaria. Tale affidamento merita tutela alla luce dei principi generali dell'ordinamento, ed in particolare del principio di buona fede e collaborazione tra contribuente e
Amministrazione, sancito dall'art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
L'Amministrazione non può, infatti, trarre vantaggio da un proprio comportamento – ancorché viziato da un'erronea applicazione delle nuove procedure – per pretendere un secondo pagamento dal cittadino che ha agito in buona fede. L'annullamento della marca ha, di fatto, consolidato l'acquisizione della somma da parte dell'Erario, rendendo al contempo impossibile per la contribuente il recupero o il riutilizzo del valore bollato. Pretendere un nuovo versamento si tradurrebbe in una duplicazione dell'imposizione in palese violazione dei principi di equità e di capacità contributiva.
La stessa ricorrente ha inoltre evidenziato, senza essere smentita, come la novità della procedura di pagamento telematico abbia richiesto un intervento chiarificatore da parte del Ministero con una circolare del 30 gennaio 2023, a riprova di un'oggettiva incertezza operativa nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore delle nuove regole. Tale circostanza corrobora la tesi della scusabilità dell'errore e della piena buona fede della contribuente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il pagamento effettuato in data 4 gennaio 2023, seppur con modalità non più conformi alla normativa vigente, deve considerarsi pienamente satisfattivo dell'obbligazione tributaria, in virtù del principio di tutela del legittimo affidamento e della buona fede del contribuente. Ne consegue l'illegittimità della pretesa avanzata con la cartella di pagamento impugnata.
L'atto opposto deve, pertanto, essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
Avv. Difensore_1, che ne ha fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 0048405758000.
2. Condanna il Ministero della Giustizia - Ufficio del Giudice di Pace di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 300,00 (trecento/00) per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, il 27 gennaio 2026.
Il Giudice
LÒ IN
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2785/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Messina - Via Malvizzi, 1 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024004840578000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2025, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 0048405758000, notificata in data 17 gennaio 2025, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 110,83 a titolo di contributo unificato, interessi e diritti di notifica, in relazione al giudizio R.G. n. 22/2023 iscritto presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Messina.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha dedotto l'avvenuto pagamento del contributo unificato dovuto per il predetto giudizio. In particolare, ha esposto di aver provveduto al versamento in data 4 gennaio 2023, mediante acquisto e consegna di apposita marca da bollo, che la cancelleria del Giudice di Pace provvedeva a ricevere e ad annullare contestualmente all'iscrizione a ruolo della causa. La ricorrente ha evidenziato che, sebbene dal 1° gennaio 2023 fosse entrato in vigore l'obbligo di pagamento del contributo unificato tramite la piattaforma pagoPA, la stessa cancelleria non era apparentemente a conoscenza della nuova procedura, tanto da accettare la modalità di pagamento tradizionale. A riprova della confusione normativa, la parte ha citato una circolare ministeriale esplicativa intervenuta solo in data 30 gennaio 2023. Pertanto, avendo la ricorrente agito in buona fede e avendo l'ufficio giudiziario accettato e annullato il titolo di pagamento, rendendolo non più rimborsabile o riutilizzabile, la pretesa creditoria contenuta nella cartella impugnata deve ritenersi illegittima e infondata.
Il Ministero della Giustizia, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e deve pertanto essere dichiarato contumace.
All'udienza del 27 gennaio 2026, come da verbale in atti, nessuno è comparso per le parti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale del presente giudizio attiene alla validità ed efficacia liberatoria del pagamento del contributo unificato effettuato dalla ricorrente a mezzo di marca da bollo in data 4 gennaio 2023, a fronte della sopravvenuta normativa che, a far data dal 1° gennaio 2023, imponeva il versamento tramite modalità telematiche (pagoPA).
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, e in assenza di qualsivoglia contestazione da parte dell'Amministrazione resistente rimasta contumace, emerge in modo pacifico che la Sig.ra Ricorrente_1 ha effettivamente corrisposto il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della causa R.G. 22/2023 G.d.P.
Messina. Tale pagamento è avvenuto con una modalità (marca da bollo) che, sebbene non più conforme alle nuove disposizioni vigenti da soli tre giorni, è stata accettata senza riserve dall'ufficio di cancelleria, il quale ha provveduto all'annullamento del contrassegno.
Il comportamento tenuto dal personale amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace è di fondamentale rilevanza nella risoluzione della controversia. Accettando la marca da bollo e procedendo al suo annullamento, l'ufficio ha ingenerato nella contribuente il legittimo affidamento circa il corretto e definitivo adempimento dell'obbligazione tributaria. Tale affidamento merita tutela alla luce dei principi generali dell'ordinamento, ed in particolare del principio di buona fede e collaborazione tra contribuente e
Amministrazione, sancito dall'art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
L'Amministrazione non può, infatti, trarre vantaggio da un proprio comportamento – ancorché viziato da un'erronea applicazione delle nuove procedure – per pretendere un secondo pagamento dal cittadino che ha agito in buona fede. L'annullamento della marca ha, di fatto, consolidato l'acquisizione della somma da parte dell'Erario, rendendo al contempo impossibile per la contribuente il recupero o il riutilizzo del valore bollato. Pretendere un nuovo versamento si tradurrebbe in una duplicazione dell'imposizione in palese violazione dei principi di equità e di capacità contributiva.
La stessa ricorrente ha inoltre evidenziato, senza essere smentita, come la novità della procedura di pagamento telematico abbia richiesto un intervento chiarificatore da parte del Ministero con una circolare del 30 gennaio 2023, a riprova di un'oggettiva incertezza operativa nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore delle nuove regole. Tale circostanza corrobora la tesi della scusabilità dell'errore e della piena buona fede della contribuente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il pagamento effettuato in data 4 gennaio 2023, seppur con modalità non più conformi alla normativa vigente, deve considerarsi pienamente satisfattivo dell'obbligazione tributaria, in virtù del principio di tutela del legittimo affidamento e della buona fede del contribuente. Ne consegue l'illegittimità della pretesa avanzata con la cartella di pagamento impugnata.
L'atto opposto deve, pertanto, essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
Avv. Difensore_1, che ne ha fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 0048405758000.
2. Condanna il Ministero della Giustizia - Ufficio del Giudice di Pace di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 300,00 (trecento/00) per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, il 27 gennaio 2026.
Il Giudice
LÒ IN