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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/11/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice sentito il Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1827/2025 promossa da
, nata a Benin City in Nigeria il [...], in [...] ed in Parte_1 qualità di genitore del minore , nato a [...] Persona_1
(CS) il 15.11.2017, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Maria Sicilia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34, legalmente domicilia;
- resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero-Sede;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 14.04.2025, la ricorrente, cittadina nigeriana, ha adito l'intestato Tribunale al fine di “In via cautelare, anche con provvedimento inaudita altera parte: ordinare alla Questura di e alla CP_1
Commissione Territoriale di Crotone di attivarsi per la conclusione del procedimento di riconoscimento della protezione speciale alla ricorrente sig.ra e Parte_1 al figlio minore . In via principale e nel merito: Persona_1
Dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata dalla ricorrente sig.ra e dal figlio minore e, per Parte_1 Persona_1 l'effetto, ordinare alla Questura di di concludere il procedimento entro un CP_1 termine certo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA”. A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto che:
- nel luglio 2023, richiedeva alla Questura di il rinnovo del proprio CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale e di quello del figlio minore ottenendo appuntamento per il fotosegnalamento in data 29.12.2023;
- in data 24.09.2024, la difesa della ricorrente inoltrava una formale richiesta di accesso agli atti alla Questura di per conoscere lo stato del procedimento;
CP_1
- la Questura di riscontrava tale istanza rappresentando di essere in CP_1 attesa del parere da parte della Commissione Territoriale competente;
- seguivano diversi solleciti, come documentato in atti, rimasti privi di riscontro.
Si costituiva il chiedendo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
e/o improcedibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ed in via subordinata il rigetto della domanda con conseguente manleva da ogni responsabilità della
[...]
in quanto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in questione CP_1 era stata formalizzata ed acquisita in data 29.12.2023, tuttora non definita in quanto in attesa del parere della Commissione Territoriale competente. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla possibilità di emanare un ordine alla parte resistente affinché provveda alla conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, di inammissibilità, accoglimento o diniego, sull'istanza presentata dalla ricorrente. Ciò in quanto la stessa vanta una posizione di diritto soggettivo rispetto al riconoscimento, ovvero al diniego, del permesso di soggiorno per protezione complementare richiesto (cfr. Cass. n. 1390/2022, in fattispecie analoga;
conf. Cass. 30137/2024). Quanto al merito del ricorso si osserva quanto segue. È pacifico, in quanto incontestato (115 c.p.c.), che la ricorrente ha presentato presso l'Amministrazione convenuta istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale/complementare, ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2, del d.lgs. n. 286/1998, e che il procedimento non risulta allo stato definito.
Tanto premesso, deve osservarsi che a norma dell'art. 2 della L. 241 del 1990 “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”. Con specifico riferimento alla materia oggetto di causa, si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 5, c. 9, T.U.I., “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Deve, inoltre, rilevarsi che, inerendo il provvedimento alla materia dell'immigrazione non opera ex art. 19, comma 4, delle L. 241/1990 il meccanismo del silenzio assenso, dovendosi il procedimento necessariamente concludere con l'adozione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento espresso. Nel caso di specie, come detto, è pacifica la formalizzazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Anche aderendo alla tesi della parte resistente, che individua tale formalizzazione nella data del 29 dicembre 2023, deve rilevarsi che i termini massimi previsti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo risultano ampiamente superati. Già alla data di introduzione del giudizio, infatti, il termine (di 30 o 60 giorni) risultava ampiamente decorso, in quanto era già trascorso oltre un anno dalla presentazione dell'istanza in sede amministrativa. Non rileva in alcun modo il fatto che la Questura di è in CP_1 attesa dell'emissione di un parere da parte della C.T. competente, trattandosi di mere articolazioni del medesimo soggetto giuridico ( ), correttamente Controparte_1 convenuto nel presente giudizio in quanto munito di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta (cfr. Cass. n. 27692/2018). Pertanto, in accoglimento del ricorso, la parte resistente deve essere condannata a concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, entro un termine certo, come richiesto dalla parte ricorrente, da individuarsi in 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990. L'accoglimento della domanda di merito rende superflua la pronuncia sulla richiesta cautelare articolata nel ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che, essendo stata la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, così dispone:
- accerta e dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal
[...]
in merito alla istanza di rinnovo del permesso di Controparte_2 soggiorno per protezione speciale/complementare inoltrata dalla ricorrente;
- ordina al di provvedere, entro 30 Controparte_2 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla conclusione del procedimento amministrativo di cui al punto che precede con un provvedimento espresso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 5.11.2025.
Il Presidente rel. Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice sentito il Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1827/2025 promossa da
, nata a Benin City in Nigeria il [...], in [...] ed in Parte_1 qualità di genitore del minore , nato a [...] Persona_1
(CS) il 15.11.2017, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Maria Sicilia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34, legalmente domicilia;
- resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero-Sede;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 14.04.2025, la ricorrente, cittadina nigeriana, ha adito l'intestato Tribunale al fine di “In via cautelare, anche con provvedimento inaudita altera parte: ordinare alla Questura di e alla CP_1
Commissione Territoriale di Crotone di attivarsi per la conclusione del procedimento di riconoscimento della protezione speciale alla ricorrente sig.ra e Parte_1 al figlio minore . In via principale e nel merito: Persona_1
Dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata dalla ricorrente sig.ra e dal figlio minore e, per Parte_1 Persona_1 l'effetto, ordinare alla Questura di di concludere il procedimento entro un CP_1 termine certo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA”. A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto che:
- nel luglio 2023, richiedeva alla Questura di il rinnovo del proprio CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale e di quello del figlio minore ottenendo appuntamento per il fotosegnalamento in data 29.12.2023;
- in data 24.09.2024, la difesa della ricorrente inoltrava una formale richiesta di accesso agli atti alla Questura di per conoscere lo stato del procedimento;
CP_1
- la Questura di riscontrava tale istanza rappresentando di essere in CP_1 attesa del parere da parte della Commissione Territoriale competente;
- seguivano diversi solleciti, come documentato in atti, rimasti privi di riscontro.
Si costituiva il chiedendo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
e/o improcedibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ed in via subordinata il rigetto della domanda con conseguente manleva da ogni responsabilità della
[...]
in quanto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in questione CP_1 era stata formalizzata ed acquisita in data 29.12.2023, tuttora non definita in quanto in attesa del parere della Commissione Territoriale competente. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla possibilità di emanare un ordine alla parte resistente affinché provveda alla conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, di inammissibilità, accoglimento o diniego, sull'istanza presentata dalla ricorrente. Ciò in quanto la stessa vanta una posizione di diritto soggettivo rispetto al riconoscimento, ovvero al diniego, del permesso di soggiorno per protezione complementare richiesto (cfr. Cass. n. 1390/2022, in fattispecie analoga;
conf. Cass. 30137/2024). Quanto al merito del ricorso si osserva quanto segue. È pacifico, in quanto incontestato (115 c.p.c.), che la ricorrente ha presentato presso l'Amministrazione convenuta istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale/complementare, ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2, del d.lgs. n. 286/1998, e che il procedimento non risulta allo stato definito.
Tanto premesso, deve osservarsi che a norma dell'art. 2 della L. 241 del 1990 “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”. Con specifico riferimento alla materia oggetto di causa, si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 5, c. 9, T.U.I., “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Deve, inoltre, rilevarsi che, inerendo il provvedimento alla materia dell'immigrazione non opera ex art. 19, comma 4, delle L. 241/1990 il meccanismo del silenzio assenso, dovendosi il procedimento necessariamente concludere con l'adozione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento espresso. Nel caso di specie, come detto, è pacifica la formalizzazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Anche aderendo alla tesi della parte resistente, che individua tale formalizzazione nella data del 29 dicembre 2023, deve rilevarsi che i termini massimi previsti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo risultano ampiamente superati. Già alla data di introduzione del giudizio, infatti, il termine (di 30 o 60 giorni) risultava ampiamente decorso, in quanto era già trascorso oltre un anno dalla presentazione dell'istanza in sede amministrativa. Non rileva in alcun modo il fatto che la Questura di è in CP_1 attesa dell'emissione di un parere da parte della C.T. competente, trattandosi di mere articolazioni del medesimo soggetto giuridico ( ), correttamente Controparte_1 convenuto nel presente giudizio in quanto munito di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta (cfr. Cass. n. 27692/2018). Pertanto, in accoglimento del ricorso, la parte resistente deve essere condannata a concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, entro un termine certo, come richiesto dalla parte ricorrente, da individuarsi in 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990. L'accoglimento della domanda di merito rende superflua la pronuncia sulla richiesta cautelare articolata nel ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che, essendo stata la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, così dispone:
- accerta e dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal
[...]
in merito alla istanza di rinnovo del permesso di Controparte_2 soggiorno per protezione speciale/complementare inoltrata dalla ricorrente;
- ordina al di provvedere, entro 30 Controparte_2 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla conclusione del procedimento amministrativo di cui al punto che precede con un provvedimento espresso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 5.11.2025.
Il Presidente rel. Dr.ssa Maria Concetta Belcastro