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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2325 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, e , rappresentati e difesi, per Parte_1 Parte_2 Parte_3 procure speciali alla lite depositate telematicamente insieme al ricorso in appello, dagli avvocati Alberto Buzzi e Patrizia Pelliccioni, con i quali e presso i quali elettivamente domiciliano.
[...]
[...
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti Controparte_1 depositata telematicamente insieme alla memoria di costituzione in appello, dalle avvocate Barbara Silvagni e Tiziana La Verghetta, con le quali elettivamente domicilia presso lo studio della prima.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2849/2022 pronunciata dal Tribunale di
Velletri, sezione lavoro e pubblicata in data 29.3.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 25.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 dipendenti a tempo indeterminato della (d'ora in poi, Controparte_1 Pag. 1 a 12 breviter, , con inquadramento al livello B–Quadri (Professional) di cui al CP_2
c.c.n.l. 2003, rivendicavano il loro diritto all'inquadramento nel superiore livello A-Quadri
(Professional Senior), assumendo che a tale declaratoria contrattuale erano riconducibili le mansioni di Dirigente Centrale Operativo (d'ora in poi, breviter, CO) da loro disimpegnate presso l' Cosenza dal 24.01.2003 fino al CP_3 Pt_1
28.06.2012, dal 07.06.2006 al 28.06.2012 e dal 01.09.2010 al Pt_2 Pt_3
28.06.2012) e poi presso quello di EG AB (ad eccezione del prima Pt_1 trasferito presso la stazione di Paola e, poi, collocato in quiescenza il 1.1.2021).
Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di essere inquadrati con il livello Quadri-A Professional Senior di cui al CCNL
2003 a decorrere dal 01.03.2010 per e e dal 01.12.2011 per;
Pt_1 Pt_2 Pt_3 condannare la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di differenze retributive, per il periodo dal 01.03.2015 al 31.12.2020 della somma di € 44.216,39 a
, per il periodo dal 01.03.2015 al 31.12.2021 della somma di € 48.800,10 Parte_4
a e per il periodo dal 01.12.2016 al 31.12.2021 della somma di € Parte_2
36.795,51 a , oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria del Parte_3 credito dalla maturazione delle singole frazioni e fino all'effettivo pagamento».
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva le domande dei ricorrenti, ritenendo che: (a) l'Accordo sindacale del 1991 (le cui declaratorie erano state poste dai lavoratori a fondamento delle loro domande) appariva superato dal CCNL del
2003, sicché ad esso non poteva più farsi riferimento per l'individuazione delle declaratorie contrattuali;
(b) le mansioni svolte dai ricorrenti, per come descritte in ricorso, consistenti nell'adozione delle misure necessarie per la gestione della circolazione erano del tutto compatibili al livello di inquadramento contrattualmente riconosciuto loro, trattandosi di attività che richiedono autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità per lo svolgimento di attività che richiedono alta professionalità; (c) detti compiti, tuttavia, non erano riconducibili alla declaratoria del livello A-Quadri, figura professionale di “Professional Senior” di cui al CCNL 2003, poiché
i prestatori d'opera non svolgevano attività connotate da ampia autonomia decisionale, in quanto, alla luce della ricostruzione dell'organigramma operativo, pacifico tra le parti e allegato in atti, era risultato che il CO era inserito in una struttura il cui superiore gerarchico è il Dirigente Centrale Coordinamento e Movimento (DC), con il quale per espressa ammissione degli stessi, i ricorrenti si interfacciavano;
(d) in ogni caso, le domande non erano accoglibili neppure a voler supporre come applicabile le declaratorie
Pag. 2 a 12 dell'Accordo del 1991, poiché i lavoratori, nominati CO di specifiche stazioni, non avevano il coordinamento di impianti di rilevante entità.
Gli originari ricorrenti interpongono appello contro questa decisione.
Contestano la statuizione di primo grado nella parte in cui, disattendendo precedenti specifici emessi da questa Corte e dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto di controversia, aveva escluso l'applicabilità, ai fini della decisione, della specifica classificazione contrattuale di cui all'accordo sindacale del
26.7.1991, che, in ragione della sua specificità, affermavano essere prevalente rispetto alle declaratorie generali e astratte tanto del C.C.N.L. 1990/1992 che di quello del 2003 applicato dal Tribunale. Gli impugnanti, poi, dopo aver censurato la mancata ammissione della prova orale, evidenziano come tanto le disposizioni aziendali prodotte in atti che gli esiti della prova per testi effettuata in altri procedimenti con riferimento a fattispecie analoga a quella oggetto di controversia avrebbero confermato totalmente il contenuto delle mansioni di CO (consistenti nel monitoraggio il controllo della circolazione relativa a tutti gli impianti della linea di competenza e nell'intervento diretto ad assicurare la regolarità del servizio) e la loro riconducibilità alla ex 9° categoria, figura del “Capo
Settore Stazioni” di cui all'accordo sindacale del 26.7.1991 (divenuta quest'ultima, a seguito del C.C.N.L. del 2003 livello A- Quadri-Professionale Senior) piuttosto che alla inferiore ex 8° categoria “Capo Stazione Sovrintendente” (divenuta
[...]
. Concludevano, dopo aver contestato l'eccezione di prescrizione sollevata CP_4 in primo grado da per l'integrale riforma della decisione impugnata, con CP_2 accoglimento delle domande proposte in primo grado. resiste all'impugnazione, della quale chiede la Controparte_1 reiezione, diffusamente argomentando sull'infondatezza delle censure avverse.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 25.9.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'appello esordisce contestando in modo specifico la gravata sentenza nella parte in cui aveva escluso la perdurante applicabilità, ai fini della valutazione del corretto inquadramento delle mansioni svolte, della classificazione di cui all'accordo sindacale del
26.7.1991, in base al quale gli appellanti rivendicano il loro preteso diritto all'inquadramento nel superiore livello “A Quadri”, profilo “Professional Senior”.
2.1. La doglianza è infondata, per le ragioni già espresse da questa stessa Corte in precedente pronuncia (App. Roma, I sez., 2.1.2025 n. 3795/2024), resa in fattispecie
Pag. 3 a 12 del tutto sovrapponibile alla presente, le cui motivazioni qui si richiamano ex art. 118 att. c.p.c. e di seguito si riportano succintamente, per mera chiarezza espositiva:
«L'appello risulta infondato intendendo il Collegio aderire in ordine alla inapplicabilità dell'invocato accordo sindacale del 26/7/1991 (pur prendendo atto, dell'esistenza di pronunce difformi) a quanto recentemente affermato a tale proposito da questa Corte con riferimento a fattispecie sul punto sovrapponibile alla presente (in cui si osserva,
l'intera attività oggetto di controversia si è svolta nella vigenza del C.C.N.L. del 2003).
Questo con particolare riferimento alle sentenze nn. 2674 del 7/8/2023, n. 3323 del
18/10/2024) le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 bis disp. att.
c.p.c.
Si ritiene opportuno riportare, nei limiti in cui rileva ai fini della presente decisione, il contenuto della contrattazione collettiva oggetto di controversia al fine di accertare quale sia stata la volontà delle parti sociali nel succedersi degli accordi di diverso livello intervenuti.
Il CCNL dei Ferrovieri 1/1/1990-31/12/1992 stabiliva, all'art. 21, che: “il personale dell'Ente FS è inquadrato in un'unica scala classificatoria articolata in 5 aree funzionali”
(Area I: operatori, Area II: operatori specializzati, Area III: tecnici, Area IV: tecnici qualificati, Area V: quadri) ed “in livelli stipendiali e categorie”.
Per quanto in questa sede rileva, l'Area V quadri era distinta in 8° e 9° categoria.
In particolare, la 9°categoria, secondo l'allegato 4 (“declaratoria delle aree”),
“comprende i dipendenti dell'Area Quadri titolari di posizioni organizzative o funzionali, di maggior rilievo, che hanno un ruolo di raccordo fra la struttura dirigenziale ed il restante personale. Svolgono attività che implicano facoltà di rappresentanza e funzioni di sovrintendenza, responsabilità, coordinamento, controllo, vigilanza e gestione delle risorse, nonché attività di ricerca, studio, progettazione e consulenza richiedenti notevole preparazione professionale o contenuti specialistici di particolare rilievo, anche con preposizione ad impianti od unità organizzative di rilevante entità e/o complessità.
Tale incisivo coinvolgimento comporta autonomia di iniziativa e di decisione, con connessa e diretta responsabilità sui risultati da conseguire, con discrezionalità di poteri, nei limiti delle direttive generali e per l'attuazione dei programmi, indirizzi ed obiettivi fissati dall'Ente”.
Il richiamato art. 21 del CCNL innanzi menzionato prevedeva, al punto 5, che “L'Ente,
d'intesa con le OO.SS., determina le graduatorie dei singoli profili professionali. In attesa che, entro il 30.11.1990 una apposita Commissione, e firmatarie del CP_5 Pt_5
Pag. 4 a 12 presente contratto, ridefinisca i profili professionali nell'ambito dei diversi settori ferroviari e ne determini le declaratorie, restano provvisoriamente invariati gli attuali profili professionali nonché le relative declaratorie definite con D.M. 14.5.1985 n. 1085
e successive modificazioni ed integrazioni”.
A tale disposizione contrattuale è stata data attuazione con il citato accordo sindacale del 26/7/1991, espressamente concluso in applicazione del CCNL 1990/1992, relativamente agli inquadramenti e agli sviluppi professionali.
Come evidenziato anche dalla sentenza n. 2674/2023 di questa Corte di appello, prodotta nel presente giudizio, tale accordo sindacale, nelle premesse, recita: “L'Ente
FS e le OO SS FILT, FIT, UILTRASPORTI e FISAFS a) concludono con l'intesa odierna l'applicazione negoziale del CCNL 1990/1992, relativamente agli inquadramenti e agli sviluppi professionali …”
L'allegato 5 (“declaratorie”) all'accordo del luglio 1991 individua, per i quadri, 11 profili per l'ottava categoria e otto profili per la nona.
Tra questi, per quanto in questa sede rileva, rientra il “Capo Settore stazioni”, il quale, sempre secondo l'allegato in esame, “svolge attività: - di direzione di impianti di rilevante entità e d'importanza;-di vigilanza, coordinamento e controllo su più impianti, anche di rilevante importanza nel settore e sulla circolazione ”.
Il successivo CCNL a cui le parti in causa hanno fatto riferimento è il “CCNL delle attività ferroviarie” del 16/4/2003, senz'altro applicabile nella fattispecie in esame, riferendosi le pretese dell'appellante a fatti successivi alla vigenza di detto contratto collettivo.
L'art. 21 del contratto collettivo del 2003, in materia di “classificazione professionale”, stabilisce al punto 1.1. che “i lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 8 livelli professionali, cui corrispondono 11 parametri ...”. I livelli sono i seguenti: H Operatori, G Operatori qualificati, F Operatori specializzati, E Tecnici, D
Tecnici specializzati, C Direttivi, B Quadri e A Quadri.
Come si vede, le cinque “Aree” del precedente contratto collettivo nazionale sono state sostituite da otto “Livelli professionali”.
Il medesimo art. 21 al punto 1.2 prevede: “L'inquadramento del lavoratore è effettuato secondo la declaratoria di livello, il profilo professionale e sulla base della rispettiva figura professionale, così come individuati nel presente articolo.
La declaratoria esprime il contenuto delle competenze professionali richieste, il profilo professionale le capacità necessarie, la figura professionale le mansioni da svolgere”.
Pag. 5 a 12 Sempre l'art. 21 al punto 1.5 stabilisce: “Le parti stipulanti il presente CCNL convengono di incontrarsi al fine di concordare gli opportuni adeguamenti della disciplina contrattuale in materia qualora lo sviluppo tecnico organizzativo del settore, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi aziendali applicativi del presente CCNL evidenziassero la necessità di individuare nuove figure professionali”.
Proseguendo, l'art. 21, al punto 2 riporta “livelli, profili e figure professionali”: dopo la declaratoria di ciascun livello, vi è l'individuazione dei relativi profili professionali e delle corrispondenti “figure professionali”.
Per quanto in questa sede rileva, al livello “A – Quadri”, rivendicato dagli odierni appellanti, appartengono, secondo la declaratoria, “i lavoratori che, ai sensi della legge
13.5.1985, n. 190, svolgono funzioni che implicano ampia autonomia decisionale e potere discrezionale e per le quali è 9 richiesto un altissimo livello di professionalità, competenze, esperienze, iniziativa, capacità progettuale e responsabilità per la gestione di strutture amministrative, commerciali e tecniche complesse, nonché i lavoratori che in possesso di altissima professionalità e competenze forniscono contributi altamente specializzati e rilevanti per la definizione e la realizzazione degli obiettivi dell'azienda.
Rientrano in tale livello professionale i quadri con responsabilità diretta sui risultati anche attraverso il governo delle variabili interne ed esterne all'azienda che comportano la gestione di strutture operative amministrative, commerciali e tecniche complesse, nonché i quadri che, in possesso di altissima professionalità e spiccata conoscenza dei settori aziendali di riferimento, forniscono contributi altamente specializzati e di particolare rilevanza per la realizzazione degli obiettivi aziendali”.
Sono, quindi, descritti i profili professionali rientranti nel livello “A-Quadri”: a)
Responsabili di Struttura Operativa;
b) Professional Senior;
c) Responsabili Navi
Traghetto.
Nel profilo “Professional Senior” rientrano, segnatamente, i lavoratori che “in coerenza con la missione aziendale e sulla base delle sole direttive generali, con una spiccata conoscenza di uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nell'ambito del loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione e/o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché l'attuazione operativa, con ampi margini di discrezionalità e iniziativa, dei programmi prestabiliti ricercando e utilizzando, ove
Pag. 6 a 12 necessario, sistemi e metodologie innovativi, anche con funzioni di coordinamento ed esercitando funzioni di rappresentanza”.
Ritiene il Collegio che l'accordo sindacale del luglio 1991, ponendosi come attuativo del CCNL 1990-1992, ha senz'altro cessato la sua efficacia allorché le parti sociali, con la sottoscrizione del nuovo CCNL del 2003, hanno disciplinato compiutamente, all'art. 21, la nuova classificazione professionale, definendo nuove declaratorie e nuovi profili professionali.
In proposito giova rimarcare che l'art. 21 al punto 1.5, lungi dal richiamare accordi previgenti, rivela come le parti stipulanti il CCNL 2003 abbiano ritenuto esaustive, al momento della sottoscrizione, le figure professionali individuate, convenendo “di incontrarsi al fine di concordare gli opportuni adeguamenti della disciplina contrattuale in materia” soltanto se “lo sviluppo tecnico organizzativo del settore, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi aziendali applicativi del presente CCNL evidenziassero la necessità di individuare nuove figure professionali”.
Pertanto, nulla autorizza a ritenere che, a fronte della nuova disciplina, le parti sociali abbiano voluto rinviare ad accordi preesistenti ed attuativi di contratti collettivi la cui efficacia era cessata.
In proposito giova rimarcare come – significativamente – laddove, nel 1991, le parti stesse avevano voluto “tenere vive”, sia pure provvisoriamente, determinate declaratorie e profili professionali, lo avevano fatto con previsione espressa, stabilendo:
“restano provvisoriamente invariati gli attuali profili professionali nonché le relative declaratorie definite con D.M. 14.5.1985 n. 1085 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Del resto, come detto, il CCNL 2003, in relazione ai Quadri, non si è limitato a descrivere le declaratorie, ma ha espressamente introdotto, nei termini in cui le parti sociali hanno ritenuto, nuovi profili professionali, che si pongono come sostitutivi di quelli precedenti.
In definitiva, l'esame delle clausole contrattuali e l'interpretazione della volontà espressa dalle parti sociali non lascia alcuno spazio per l'ulteriore vigenza dell'accordo sindacale del luglio 1991 (come già, condivisibilmente, ritenuto dalla menzionata sentenza di questa Corte territoriale n. 2674/2023).
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base delle pronunce della Corte di
Cassazione richiamate dall'appellante (Cass. n. 4183/2020, n. 30545/2018, n.
20015/2012, n. 3547/2016 e n. 15685/16).
Pag. 7 a 12 Trattasi di pronunce in cui non è contenuta alcuna affermazione circa la vigenza dell'accordo sindacale del luglio 1991 successivamente alla sottoscrizione del CCNL
2003, dovendosi evidenziare che detto contratto collettivo non è in esse mai menzionato.
La Corte di Cassazione si è espressa, piuttosto, , in parte delle invocate decisioni (in particolare con la sentenza n. 30545/2018 richiamata dalla sentenza n. 4183/2020), sul rilievo preminente che, in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale, deve avere la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale.
Ma tutto ciò con riferimento ai livelli del contratto sindacale del 1991 ed alle declaratorie del CCNL cui gli stessi si riferivano, senza alcun riferimento all'interferenza tra detti profili e la contrattazione nazionale successiva, del CCNL 2003.
Tanto chiarito, giova ribadire che nel caso di specie la regolamentazione introdotta dal CCNL 2003 per le attività ferroviarie appare assolutamente esaustiva e, in ogni caso, non vi è alcuna possibilità di applicare, nella vigenza del CCNL 2003, i profili di cui all'accordo del 1991, che non era più vigente allorché si è svolta l'attività lavorativa per cui è causa e che trovava il proprio presupposto in una contrattazione nazionale ormai superata.
Non è pertanto possibile accogliere la pretesa dell'appellante volta a ricondurre la sua attività alla classificazione contenuta nell'accordo sindacale in questione e, segnatamente, alla 9° categoria professionale, dovendo, come detto, trovare applicazione nei suoi confronti esclusivamente la contrattazione collettiva nazionale degli anni 2003 e successivi, in base al quale non è riconoscibile, secondo quanto statuito dal
Tribunale con accertamento ormai definitivo, il superiore inquadramento rivendicato.
Né vale opporre in proposito il contratto aziendale di Gruppo FS del 16/4/2003.
Con il citato accordo le parti sindacali non si sono affatto discostate dalla contrattazione collettiva nazionale, che non è stata integrata quanto alla previsione dei profili;
né è stata prevista la “sopravvivenza” dei profili del 1991 (che, infatti, vengono definiti “ex profili”).
Ed è appena il caso di evidenziare che la tabella di cui all'allegato 13 del predetto contratto aziendale era finalizzata unicamente a consentire l'inquadramento nei nuovi livelli professionali del CCNL 2003 dei lavoratori che - alla data dell'1/8/2003 - rivestivano profili non più vigenti.
Pag. 8 a 12 Il richiamo ai profili preesistenti era, dunque, funzionale unicamente alla “confluenza” del personale FS nel nuovo inquadramento.
Le parti sociali non hanno giammai convenuto che i precedenti profili rimanessero in vigore, per il futuro, ad altri fini.
Pertanto, certamente tale tabella non è applicabile all'odierno appellante che alla data dell'1/8/2003 non era inquadrato, per quanto risulta in atti, come “Capo Settore
Stazioni” né svolgeva mansioni in ipotesi ascrivibili a detto profilo.
Non è pertanto possibile accogliere la pretesa dell'appellante volta a ricondurre la sua attività alla classificazione contenuta nell'accordo sindacale in questione e, segnatamente, alla 9° categoria professionale, dovendo, come sopra esposto, trovare applicazione nei suoi confronti esclusivamente la contrattazione collettiva nazionale degli anni 2003 e successivi, che, così come affermato dal Tribunale, gli attribuisce il livello B
Quadri “Professional”»
Tali argomentazioni sono pienamente applicabili anche alla presente fattispecie, nella quale l'attività di CO degli appellanti si è pacificamente svolta in un lasso temporale successivo all'entrata in vigore del CCNL 2003 e nella quale gli appellanti, alla data del 1.8.2003, non erano inquadrati nella figura professionale di Capo Settore
Stazioni, né svolgevano compiti ad essa riconducibili.
2.2. Le considerazioni che precedono, dunque, potano alla reiezione dell'appello, posto che l'impugnazione non sottopone a valida critica la sentenza gravata nella parte in cui ha affermato che i compiti e le mansioni svolte dagli appellati non erano riconducibili alla declaratoria del livello A-Quadri, figura professionale di “Professional
Senior” di cui al CCNL 2003.
Il Tribunale, infatti, ha dapprima così ricostruito le mansioni in concreto svolte dagli originari ricorrenti: «decidevano l'eventuale fermata dei treni in caso di perturbazione della circolazione;
sceglievano le stazioni più appropriate per le precedenze ed incroci “anomali”; disponevano le eventuali fermate prolungate in caso di irregolarità nella corsa dei treni;
determinavano le stazioni in grado di ricevere o trattenere un treno;
sceglievano il momento più appropriato per le manovre interessanti i binari di circolazione regolando, così, i flussi di traffico;
modificavano all'occorrenza l'instradamento dei treni (ovvero, il binario interessato alla circolazione). Nei casi di ingombro dei binari o di qualsiasi altra anomalia verificatasi sulla linea, disponevano la
“marcia a vista” dei treni (dandone ordine al macchinista) quando si richiedeva una velocità ridotta come, ad esempio, in presenza di persone o di animali sui binari».
Pag. 9 a 12 Tale ricostruzione dell'attività lavorativa svolta, da un lato, si fonda, per espressa affermazione della decisione gravata non contestata quanto a sua veridicità dall'impugnazione, sulle stesse allegazioni dell'originario ricorso introduttivo (ed in effetti il sopra riportato passo motivazionale riproduce la seconda parte del § 7 di detto atto), sicché è all'evidenza superflua l'ammissione della prova orale del cui diniego gli appellanti si dolgono (punto C del ricorso in appello) e, dall'altra, è perfettamente congruente sia con le risultanze della prova testimoniale espletata nel giudizio connesso
(per usare la terminologia dell'appello) per come riportata dagli appellanti nel loro atto di impugnazione (punto E dell'appello) e sia con il contenuto essenziale dei compiti di
CO per come emergenti dai documenti richiamati al punto D del ricorso in appello.
Ad avviso del primo giudice, però, tali compiti, per quanto certamente implicanti autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità per lo svolgimento di attività che richiedono alta professionalità, sono propri del livello di inquadramento dei lavoratori e non del superiore livello A-Quadri, figura professionale di “Professional Senior” di cui al CCNL 2003, perché difetta nel loro svolgimento quell'ampia autonomia decisionale che connota tale ultima categoria professionale, che (si legge nella decisione impugnata)
«spetta invero a coloro che sono al vertice della gerarchia aziendale e non subordinati ad alcuna autorizzazione/direttiva/ordine».
Ad avviso del Tribunale, infatti, siffatta autonomia decisionale non spetterebbe al
CO, perché questi «è inserito in una struttura il cui superiore gerarchico è il Dirigente
Centrale Coordinamento e Movimento (DC), con il quale per espressa ammissione degli stessi, i ricorrenti si interfacciavano», restando irrilevante che «i ricorrenti non consultassero preventivamente il DC per l'adozione degli interventi necessari “a mantenere o ristabilire la regolarità della corsa dei treni”, dato che l'urgenza dell'intervento in siffatte ipotesi giustifica l'adozione di interventi in autonomia».
Tale percorso argomentativo non è validamente contestato dagli appellanti, i quali, da un lato, non censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha individuato il tratto differenziante tra livello B-Quadri e livello A-Quadri nella diversa e maggiore autonomia decisionale (nei termini sopra chiarirti) spettante ai secondi rispetto ai primi e, dall'alto, si limitano a dedurre che «il Tribunale non chiarisce (e, invero, non è possibile chiarirlo per l'assoluta genericità delle definizioni) quale sia la differenza
“misurabile oggettivamente” tra la “ampia autonomia decisionale” (Quadro-A) e la
“autonomia decisionale”» (cfr. pag. 12 dell'appello) e a sostenere, peraltro senza neppure criticare espressamente la decisione gravata, che «i regolamenti aziendali nello
Pag. 10 a 12 stabilire che al CO è affidata la “direzione generale della circolazione dei treni” e che emette ordini “dei quali egli è responsabile”, mai prevedono che lo stesso sia assoggettato alle direttive del DC e che, in ultima analisi, sarebbe un mero esecutore di tali direttive» (pag. 20 dell'appello).
Il primo rilievo è inconferente, perché non si confronta con la decisione impugnata, la quale, come in precedenza illustrato e diversamente da quanto sostengono gli appellanti, ha chiaramente indicato quale fosse lo specifico contenuto della maggior autonomia decisionale spettante al lavoratore inquadrato nel livello A-Quadri profilo
Professional senior rispetto a quello inquadrato nell'inferiore livello B-Quadri
Professional.
Il secondo rilievo, invece, da un lato, non si confronta con la motivazione della sentenza gravata e, dall'altro, è infondato.
Non si confronta con la sentenza gravata perché, nel richiamare genericamente i regolamenti aziendali, non sottopone a critica l'affermazione del primo giudice laddove ha ritenuto che la sovra-ordinazione gerarchica del DC al CO dovesse reputarsi dimostrata dall'organigramma operativo, così omettendo di spiegare per quali ragioni l'organigramma aziendale non sarebbe idoneo a giustificare la conclusione del primo giudice.
È comunque infondata, perché il § A1.1.2 del Registro delle disposizioni di servizio Cont del CO di Cosenza (doc. 6 fasc. I grado espressamente afferma che «al verificarsi di particolari situazioni che possano o non determinare perturbazioni alla circolazione dei treni, il CO deve darne immediatamente notizia al DC, informandolo poi costantemente sugli sviluppi. All' occorrenza, il DC fornirà disposizioni ed orientamenti sugli interventi da adottare», così confermando che il potere decisionale del DC è sovra ordinato (e quindi di più ampia latitudine sotto il profilo dell'autonomia)
a quello del CO.
Tale pregnante ruolo del DC, poi, risulta ancora più evidente nel Registro delle Cont disposizioni di servizio - EG AB Centrale (doc. 7 fasc. I grado , dal quale emerge il potere di supervisione e coordinamento del DC sul CO (cfr. in particolare, pag. 5).
La prova orale assunta in altro giudizio (i cui esiti gli appellanti trascrivono nell'atto di impugnazione) non contraddice il contenuto delle sopra citate Disposizioni di servizio
(comunque maggiormente attendibili rispetto alla percezione soggettiva dei dichiaranti)
e le conclusioni del primo giudice, essendo da essa emerso che il CO operava in
Pag. 11 a 12 autonomia senza preventivamente interloquire con il DC, comunque sempre poi successivamente informato, solo allorché la particolare urgenza della situazione imponeva un intervento immediato e non dilazionabile, fermo restando che in ogni caso spettava pur sempre al DC valutare successivamente l'adeguatezza dell'operato del
CO (e, pare evidente, adottare eventuali interventi correttivi).
3. L'appello è dunque respinto, restando irrilevante sia il giudizio di raffronto con le declaratoria (qui ritenute inapplicabili) dell'Accordo sindacale del 26.7.1991 e sia l'esame delle argomentazioni difensive dirette a contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida in € 3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge;
C) dà atto che sussistono nei confronti degli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 25.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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