Art. 2.
Le Universita' e gli Istituiti di istruzione universitaria, possono, con deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per assistente ordinario. Il Consiglio di amministrazione determina, caso per caso, su proposta dei professore ufficiale della materia e sentita la Facolta' o Scuola interessata, gli obblighi di servizio e, in relazione agli obblighi medesimi, la retribuzione mensile.
In nessun caso, pero', detta retribuzione puo' essere superiore al trattamento economico iniziale previsto per il personale tecnico statale avventizio di prima categoria.
Le funzioni di assistente straordinario possono anche essere conferite mediante assegnazione agli interessati, con particolari modalita', da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione di borse di studio, o di internato, a carico del bilancio universitario.
La retribuzione puo' anche far carico, nei casi di cui ai precedenti commi, ai fondi a disposizione degli istituti o cliniche.
Le funzioni di assistente straordinario sono compatibili con altri impieghi pubblici.
Lo Stato versera' annualmente a ciascuna Universita' o Istituto di istruzione universitaria, in aggiunta al contributo fisso di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, una somma pari alla spesa per un numero di assistenti straordinari non superiore al 15 per cento dei posti di assistente ordinario ad esse assegnato, calcolandosi, per ogni assistente straordinario, una spesa annua di lire 300.000.
Lo stanziamento di cui all' art. 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , sara' diminuito di una somma pari al complessivo ammontare del maggior contributo che lo Stato dovra' versare alle Universita' e agli Istituti di istruzione universitaria ai sensi del precedente comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1 luglio 1950.
Gli assistenti non di ruolo in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi gli assistenti incaricati di cui all' art. 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , saranno, dalla data indicata nei precedente comma considerati assistenti straordinari ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo.
Gli assistenti straordinari di cui al presente articolo hanno diritto a tutte le forme di previdenza e di assistenza previste per i dipendenti dagli Enti di diritto pubblico.
Le Universita' e gli Istituiti di istruzione universitaria, possono, con deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per assistente ordinario. Il Consiglio di amministrazione determina, caso per caso, su proposta dei professore ufficiale della materia e sentita la Facolta' o Scuola interessata, gli obblighi di servizio e, in relazione agli obblighi medesimi, la retribuzione mensile.
In nessun caso, pero', detta retribuzione puo' essere superiore al trattamento economico iniziale previsto per il personale tecnico statale avventizio di prima categoria.
Le funzioni di assistente straordinario possono anche essere conferite mediante assegnazione agli interessati, con particolari modalita', da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione di borse di studio, o di internato, a carico del bilancio universitario.
La retribuzione puo' anche far carico, nei casi di cui ai precedenti commi, ai fondi a disposizione degli istituti o cliniche.
Le funzioni di assistente straordinario sono compatibili con altri impieghi pubblici.
Lo Stato versera' annualmente a ciascuna Universita' o Istituto di istruzione universitaria, in aggiunta al contributo fisso di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, una somma pari alla spesa per un numero di assistenti straordinari non superiore al 15 per cento dei posti di assistente ordinario ad esse assegnato, calcolandosi, per ogni assistente straordinario, una spesa annua di lire 300.000.
Lo stanziamento di cui all' art. 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , sara' diminuito di una somma pari al complessivo ammontare del maggior contributo che lo Stato dovra' versare alle Universita' e agli Istituti di istruzione universitaria ai sensi del precedente comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1 luglio 1950.
Gli assistenti non di ruolo in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi gli assistenti incaricati di cui all' art. 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , saranno, dalla data indicata nei precedente comma considerati assistenti straordinari ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo.
Gli assistenti straordinari di cui al presente articolo hanno diritto a tutte le forme di previdenza e di assistenza previste per i dipendenti dagli Enti di diritto pubblico.