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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/11/2024, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR NN in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 28.10.2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al numero 1034/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1
dall'avv.to Domenico Naso;
RICORRENTE
E
(ora Controparte_1 Controparte_2
), in persona del l.r.p.t.;
[...]
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.2.2022, l'istante di cui in epigrafe, docente laureato di scuola secondaria II grado immesso in ruolo in data 1.9.2011, attualmente in servizio presso l'IIS Don
Lorenzo Milani di Gragnano, conveniva in giudizio il
[...]
ora onde Controparte_1 Controparte_2
ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti di lavoro a tempo determinato precorsi con l'amministrazione convenuta indicati in ricorso con la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle CP_1
differenze retributive maturate a seguito del mancato inserimento,
a partire dall'1.9.2018 nel gradone stipendiale 15/20 .
Il convenuto benchè ritualmente evocato in giudizio non CP_1
si costituiva .
1 Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti della motivazione che segue .
Espletata ctu contabile, il consulente ha concluso nel senso che la decorrenza della fascia stipendiale 15–20 ha avuto inizio l'1/09/2017; che dal 01/09/2018, ovvero al compimento del 16° anno di anzianità di servizio era possibile sommare gli ulteriori 3 anni riconosciuti solo ai fini economici;
che a seguito del riconoscimento dell'anzianità di cui sopra ai fini economici, la fascia stipendiale 21-27 ha avuto decorrenza 01/09/2020, e pertanto il ricorrente ha diritto alle differenze retributive maturate per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 pari ad euro 6.418,93
(detratta dai conteggi la quota di tfr).
Le conclusioni del dott. vanno recepite, per come sopra Per_1
riportato, poiché le stesse appaiono sorrette da adeguata motivazione.
Ne deriva la condanna dell'amministrazione convenuta, al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma.
Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, su quanto dovuto, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n. 724, vanno corrisposti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi. Il tutto, secondo le modalità di calcolo dettate da Cass. S.U. 29.1.2001 n. 38.
Spese secondo soccombenza.
Parimenti le spese di ctu vanno poste a carico di parte resistente, liquidate come da separato decreto.
PQM
accoglie la domanda e per l'effetto, riconosciuta la decorrenza della fascia stipendiale 15–20 dall'1/09/2017 e della fascia
2 stipendiale 21-27 dall'01/09/2020, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda pari ad euro 6.418,93, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla data di maturazione delle singole competenze al soddisfo;
condanna altresì l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. pone le spese di ctu a carico di resistente, liquidate come da Pt_2
separato decreto.
OR NN , 21.11.2024
IL GIUDICE
Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR NN in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 28.10.2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al numero 1034/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1
dall'avv.to Domenico Naso;
RICORRENTE
E
(ora Controparte_1 Controparte_2
), in persona del l.r.p.t.;
[...]
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.2.2022, l'istante di cui in epigrafe, docente laureato di scuola secondaria II grado immesso in ruolo in data 1.9.2011, attualmente in servizio presso l'IIS Don
Lorenzo Milani di Gragnano, conveniva in giudizio il
[...]
ora onde Controparte_1 Controparte_2
ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti di lavoro a tempo determinato precorsi con l'amministrazione convenuta indicati in ricorso con la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle CP_1
differenze retributive maturate a seguito del mancato inserimento,
a partire dall'1.9.2018 nel gradone stipendiale 15/20 .
Il convenuto benchè ritualmente evocato in giudizio non CP_1
si costituiva .
1 Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti della motivazione che segue .
Espletata ctu contabile, il consulente ha concluso nel senso che la decorrenza della fascia stipendiale 15–20 ha avuto inizio l'1/09/2017; che dal 01/09/2018, ovvero al compimento del 16° anno di anzianità di servizio era possibile sommare gli ulteriori 3 anni riconosciuti solo ai fini economici;
che a seguito del riconoscimento dell'anzianità di cui sopra ai fini economici, la fascia stipendiale 21-27 ha avuto decorrenza 01/09/2020, e pertanto il ricorrente ha diritto alle differenze retributive maturate per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 pari ad euro 6.418,93
(detratta dai conteggi la quota di tfr).
Le conclusioni del dott. vanno recepite, per come sopra Per_1
riportato, poiché le stesse appaiono sorrette da adeguata motivazione.
Ne deriva la condanna dell'amministrazione convenuta, al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma.
Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, su quanto dovuto, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n. 724, vanno corrisposti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi. Il tutto, secondo le modalità di calcolo dettate da Cass. S.U. 29.1.2001 n. 38.
Spese secondo soccombenza.
Parimenti le spese di ctu vanno poste a carico di parte resistente, liquidate come da separato decreto.
PQM
accoglie la domanda e per l'effetto, riconosciuta la decorrenza della fascia stipendiale 15–20 dall'1/09/2017 e della fascia
2 stipendiale 21-27 dall'01/09/2020, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda pari ad euro 6.418,93, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla data di maturazione delle singole competenze al soddisfo;
condanna altresì l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. pone le spese di ctu a carico di resistente, liquidate come da Pt_2
separato decreto.
OR NN , 21.11.2024
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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