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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 4499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4499 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 5182/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 5185/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 28.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 5182/2025 promossa da
, nata a [...], il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Lara Burtone presso il cui studio presso il cui studio in Catania Via Timoleone, 86 - 95127, (CT), è elettivamente domiciliata
-Ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria
Salvati ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS di Catania, in
Piazza della Repubblica n. 26,
-Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.5.2025, la ricorrente in epigrafe indicata precisava che con provvedimento n. 954946/2024, notificato a mezzo raccomandata a/r n. 665107059470, CP_ ricevuta in data 24.09.2024, l' dichiarava che a seguito di verifiche sono emerse somme non dovute con la seguente motivazione: “E' stata corrisposta indennità di disoccupazione
NaspI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”.
Precisava, quindi, che, con ricorso on line presentato in data 07.10.2024, esponendone le ragioni giustificative per il dovuto riconoscimento del diritto insisteva nel riconoscimento integrale della domanda della ma che tale ricorso è stato tuttavia respinto. CP_2
Specificava più precisamente che in data 01.07.2024, veniva presentata la domanda NaspI n.
2191.01/07/2024.0050366, accolta in data 06.07.2024, e che, non ricevendo alcun riscontro, in data 25.08.2024, atteso l'esito della domanda, inoltrava un sollecito per ottenere notizie in merito al ricorso.
CP_ Precisava che a tale sollecito l' di Paternò rispondeva, in data 29.08.2024 con la seguente:
“la domanda NaspI è decaduta perché in domanda non sono stati comunicati i redditi presunti
2024 derivanti dalla gestione separata. I suddetti redditi non risultano nemmeno comunicati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e, conseguentemente, la domanda è decaduta. Deve ripresentare nuova domanda, con estrema urgenza, poiché la domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro e deve comunicare, nella nuova domanda, i redditi presunti 2024, derivanti dalla gestione separata. Distinti saluti. Il funzionario Dottor . Agenzia Inps di Paternò Responsabile A.T. Persona_1
Dottor ”. Persona_2
Precisava, pertanto, che in pari data ella, ad integrazione della originaria domanda del CP_ 1.07.2024, aveva inoltrato all' un'ulteriore comunicazione con la quale dichiarava che i redditi 2024 derivanti dalla gestione separata hanno come valore 0 CP_ Precisava, ancora, che, come richiesto dall' e dopo diversi tentativi infruttuosi di inoltro di nuova domanda, atteso l'esito di accoglimento della prima ancora esistente, in data
05.09.2024, inoltrava un'ulteriore domanda n. 2191.06/09/2024.0063967, inserita in CP_2
CP_ data 06.09.2024 ed accolta in data 12.09.2024 alla quale, però, l rispondeva “ il sistema non consente presentazione di nuova domanda perché va in conflitto con un'altra domanda già presente … Gentile SI ra , se riscontrate un errore durante la presentazione della Pt_1 domanda, come data di cessazione del rapporto di lavoro, inserite una data successiva alla vera cessazione del rapporto di lavoro …e successivamente, procederemo noi da sede a rettificare la data, inserendo la data di cessazione corretta. Distinti saluti. Il funzionario
Dottor . Agenzia Inps di Paternò Responsabile A.T. Dottor Persona_1 Per_2
”.”
[...]
Precisava che non avendo ricevuto i pagamenti di luglio, agosto e settembre fino al CP_ 06.09.2024, in data 23.09.2024, richiedeva ulteriori informazioni all' il quale rispondeva:
“la prestazione spetta a partire da giorno 07.09.2024, Luglio ed Agosto non potranno mai essere indennizzati perché non è presente valida NaspI da indennizzare, poiché nella precedente domanda non sono stati dichiarati i redditi presunti 2024 derivanti dalla gestione separata. Le domande non possono avere decorrenza retroattiva e la decorrenza, CP_2 trascorsi 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ha efficacia dal giorno successivo alla presentazione della domanda.”
CP_ Eccepiva, pertanto, a suo dire, l'ingiusto ed illegittimo comportamento dell' di Paternò, che, non solo non ha riconosciuto le mensilità di per il periodo di Luglio ed Agosto CP_2
2024, ma al tempo stesso ha deciso di richiedere €. 37,78 per l'indennità NaspI non percepita.
Paradossalmente il giorno 08.07.2024, (ovvero per il periodo di Luglio non riconosciuto).
Richiamava, quindi, la circolare , che, con il mess. n. 4353 del 18.12.2024, ha fornito le CP_1 indicazioni necessarie per la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto 2025 dei lavoratori in secondo a quale “I percettori dell'indennità sono tenuti ad adempiere CP_2 all'obbligo di comunicazione nei confronti dell' In caso di mancata comunicazione, i CP_1 beneficiari si vedranno sospendere l'erogazione dell'indennità con decorrenza 31 dicembre
2024. L' precisa che l'adempimento è obbligatorio anche per chi prevede un reddito CP_1 annuo presunto per l'anno 2025 pari a “zero” (cfr. mess. n. 2570 del 7.07.2023). Solo in relazione a coloro che hanno dichiarato nel corso del 2024 un reddito nullo, l'indennità non sarà oggetto di sospensione” Precisava, pertanto, che, poichè ai sensi della suddetta circolare, chi ha dichiarato reddito zero
(come nel caso che ci riguarda) non perde l' indennità né sarà sottoposto a sospensione, CP_2
CP_ a causa di un errore commesso dalla sede di Paternò, che non ha consentito di integrare la documentazione relativa ai redditi percepiti solo nel 2007 ed è stato richiesto dall'Ente stesso di ripresentare una nuova domanda ( a settembre del 2024) dato che il sistema CP_2 interno degli uffici, riconosceva la prima domanda di Luglio come “accolta”, ingiustamente sono stati sospesi i mesi di Luglio ed Agosto 2024, nella erogazione della CP_2
Concludeva chiedendo: accertare il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione della relativa alle mensilità non percepite di disoccupazione, prevista dall'art.8 del D.Lgs. CP_2
n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del 01.07.2024; Condannare l' al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della prestazione di cui al capo 1), oltre interessi legali decorrenti dalla domanda amministrativa;
Con vittoria di spese, competenze, onorari del presente giudizio e con salvezza di ogni più ampio e generale diritto, si chiede sin da ora la distrazione ex art 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore.
CP_
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: rigettare l'avversa domanda, in quanto infondata, in fatto e in diritto, e non provata. Con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza di discussione per il giorno 17.11.2025, con successivo provvedimento, del
26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica
Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 28.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 5.06.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
La prestazione oggetto di causa è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego. È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015. Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e in presenza dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione involontario;
requisito contributivo;
requisito lavorativo.
Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, concordate con il centro per l'impiego. La presentazione della domanda di Naspi equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego.
Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Fino al 2022 erano necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La legge di bilancio 2022 ha reso strutturale la novità sui requisiti di accesso alla Naspi:
l'indennità potrà essere concessa a prescindere dal possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 10 comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la Naspi intraprenda un'attività lavorativa autonoma o CP_ di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), la “decadenza” dalla fruizione della Naspi nel caso di “inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”. Or bene, ciò premesso, nel caso che ci occupa è emerso che a fronte della domanda di indennità di disoccupazione presentata l'1.07.2024, quest'ultima veniva accolta in CP_2 data 6.07.2024, con inizio dall'8.07.2024, come anche riconosciuto dall' resistente e CP_1 documentato in atti.
E' altresì documentato in atti che ancora in data 5.09.2024 lo stato della originaria domanda
2191.01/07/2024.0050366 del 6.07.2024 risultava accolta, tanto da non consentire l'invio di una nuova domanda.
CP_ L' contesta le eccezioni di parte ricorrente affermando che “la ricorrente risulta iscritta alla Gestione separata, come dalla stessa confermato in ricorso e dall'estratto contributivo dalla stessa prodotto (ove risulta attività parasubordinata non solo nel 2007 ma anche nel
2018) ed ha provveduto tardivamente a indicare il reddito presunto riferito a tale gestione per CP_ l'anno 2024” precisa, ulteriormente l' che “ Come sopra illustrato, l'indebito è pari ad un solo giorno, poiché la è stata inizialmente liquidata ma, successivamente, l ha CP_2 CP_1 riscontrato che non erano stati dichiarati i redditi presunti 2024 derivanti dall'Iscrizione alla gestione separata e, conseguentemente, inizialmente ha sospeso la prestazione salvo CP_2 porla successivamente in decadenza fin dall'origine, per mancata indicazione in domanda -
e, comunque, entro un mese - dei redditi presunti derivanti dall'iscrizione alla gestione separata”
Alla luce delle superiori risultanze, a parere di questo giudicante, la domanda è tuttavia fondata atteso che, in considerazione dello stato di accoglimento in cui si trovava la domanda originaria del 1.07.2024, la ricorrente è venuta a conoscenza della decadenza della stessa solo in data 5.09.2024
Invero è lo stesso a precisare che “La prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo CP_1 le seguenti condizioni: o che il soggetto beneficiario comunichi all il reddito annuo CP_1 presunto. In presenza di iscrizione alla Gestione Separata ovvero se l'attività autonoma preesisteva alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il richiedente deve dichiararlo nella domanda di e indicare, obbligatoriamente, il reddito annuo che prevede di conseguire CP_2 da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero. In alternativa, il richiedente potrà comunicare tale reddito, entro un mese dall'invio della domanda, tramite il modello NASpI COM .”
Nel caso di specie la ricorrente, una volta saputo che la propria domanda del 1.07.2024 era stata rigettata perché non era stato comunicato il reddito del 2024, ha provveduto immediatamente ad integrare la domanda originaria, ma ormai erano decorsi i 30 giorni e l'integrazione è risultata tardiva
CP_
L' stesso ha prodotto la comunicazione intercorsa con il ricorrente e risulta documentalmente provato che solo con lettera del 29 Agosto si comunicava a quest'ultimo che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 08/07/2024 al
08/07/2024, un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITÀ DI
DISOCCUPAZIONE . 954946/2024 per un importo complessivo di euro 37,78 per la CP_2 seguente motivazione: stata corrisposta indennità di disoccupazione arzialmente non CP_2 spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”
La ricorrente dal canto suo ha dimostrato che non appena le è stato richiesto di presentare altra domanda quest'ultima entrava in conflitto con la prima.
A motivo di quanto sopra è evidente che la stessa non ha integrato la domanda originaria dell'1.07.2025 con il modello NASpI COM nell'arco dei 30 giorni, poiché risultava e, pertanto, era certa che la sua domanda fosse stata accolta.
CP_ Le superiori conclusioni trovano conforto nello stesso richiamo da parte dell' alle circolari CP_ dell' n. Circolare N. 94/2015 - Punto 2.10.b e Circolare N. 174/2017 dove, al fine CP_1 di dimostrare che anche la sola iscrizione ad una gestione previdenziale (Es: Artigiani,
Commercianti, ecc.) comporta l'obbligo della comunicazione reddituale anche se pari a 0, richiama espressamente la gestione Artigiani e la Gestione commercianti per le quali al punto
5 dalla circolare 174/2017 viene precisato che “La presenza di iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita IVA, stante la loro inadeguatezza sopra evidenziata a denotare sic et simpliciter lo svolgimento di attività lavorativa richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione. Per detti casi la procedura di presentazione telematica della domanda sarà opportunamente adeguata al fine di una loro preventiva intercettazione. In attesa dell'adeguamento sarà cura delle strutture territoriali - ove non sia stata dichiarata la preesistenza di una titolarità di partita IVA o l'iscrizione ad un Albo Professionale e tuttavia queste situazioni risultino dal Fascicolo soggetto in sede di istruttoria - verificare se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato. E' infatti possibile che quest'ultimo abbia omesso la dichiarazione reputandola superflua in assenza di attività effettivamente svolta. Se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di attività la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata. Si ritiene, pertanto, che nel caso che ci occupa non possa essere imputata alla ricorrente la mancata integrazione della domanda con il richiesto modello NASpI COM che - ai sensi della normativa richiamata, atteso il reddito pari a 0 e quindi la mancata percezione di somme incompatibili con la prestazione richiesta - avrebbe consentito il mantenimento del diritto all'indennità originariamente riconosciuta
Alla luce della particolarità del caso trattato appare equo compensare le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5182/2025 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione della relativa alle mensilità non percepite di disoccupazione, prevista dall'art.8 del CP_2
D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del 01.07.2024 e condanna l' CP_1 al pagamento in favore della ricorrente della prestazione come anzi riconosciuta oltre interessi legali decorrenti dalla domanda amministrativa;
Compensa interamente le spese di lite tra le parti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 16 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 5185/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 28.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 5182/2025 promossa da
, nata a [...], il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Lara Burtone presso il cui studio presso il cui studio in Catania Via Timoleone, 86 - 95127, (CT), è elettivamente domiciliata
-Ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria
Salvati ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS di Catania, in
Piazza della Repubblica n. 26,
-Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.5.2025, la ricorrente in epigrafe indicata precisava che con provvedimento n. 954946/2024, notificato a mezzo raccomandata a/r n. 665107059470, CP_ ricevuta in data 24.09.2024, l' dichiarava che a seguito di verifiche sono emerse somme non dovute con la seguente motivazione: “E' stata corrisposta indennità di disoccupazione
NaspI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”.
Precisava, quindi, che, con ricorso on line presentato in data 07.10.2024, esponendone le ragioni giustificative per il dovuto riconoscimento del diritto insisteva nel riconoscimento integrale della domanda della ma che tale ricorso è stato tuttavia respinto. CP_2
Specificava più precisamente che in data 01.07.2024, veniva presentata la domanda NaspI n.
2191.01/07/2024.0050366, accolta in data 06.07.2024, e che, non ricevendo alcun riscontro, in data 25.08.2024, atteso l'esito della domanda, inoltrava un sollecito per ottenere notizie in merito al ricorso.
CP_ Precisava che a tale sollecito l' di Paternò rispondeva, in data 29.08.2024 con la seguente:
“la domanda NaspI è decaduta perché in domanda non sono stati comunicati i redditi presunti
2024 derivanti dalla gestione separata. I suddetti redditi non risultano nemmeno comunicati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e, conseguentemente, la domanda è decaduta. Deve ripresentare nuova domanda, con estrema urgenza, poiché la domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro e deve comunicare, nella nuova domanda, i redditi presunti 2024, derivanti dalla gestione separata. Distinti saluti. Il funzionario Dottor . Agenzia Inps di Paternò Responsabile A.T. Persona_1
Dottor ”. Persona_2
Precisava, pertanto, che in pari data ella, ad integrazione della originaria domanda del CP_ 1.07.2024, aveva inoltrato all' un'ulteriore comunicazione con la quale dichiarava che i redditi 2024 derivanti dalla gestione separata hanno come valore 0 CP_ Precisava, ancora, che, come richiesto dall' e dopo diversi tentativi infruttuosi di inoltro di nuova domanda, atteso l'esito di accoglimento della prima ancora esistente, in data
05.09.2024, inoltrava un'ulteriore domanda n. 2191.06/09/2024.0063967, inserita in CP_2
CP_ data 06.09.2024 ed accolta in data 12.09.2024 alla quale, però, l rispondeva “ il sistema non consente presentazione di nuova domanda perché va in conflitto con un'altra domanda già presente … Gentile SI ra , se riscontrate un errore durante la presentazione della Pt_1 domanda, come data di cessazione del rapporto di lavoro, inserite una data successiva alla vera cessazione del rapporto di lavoro …e successivamente, procederemo noi da sede a rettificare la data, inserendo la data di cessazione corretta. Distinti saluti. Il funzionario
Dottor . Agenzia Inps di Paternò Responsabile A.T. Dottor Persona_1 Per_2
”.”
[...]
Precisava che non avendo ricevuto i pagamenti di luglio, agosto e settembre fino al CP_ 06.09.2024, in data 23.09.2024, richiedeva ulteriori informazioni all' il quale rispondeva:
“la prestazione spetta a partire da giorno 07.09.2024, Luglio ed Agosto non potranno mai essere indennizzati perché non è presente valida NaspI da indennizzare, poiché nella precedente domanda non sono stati dichiarati i redditi presunti 2024 derivanti dalla gestione separata. Le domande non possono avere decorrenza retroattiva e la decorrenza, CP_2 trascorsi 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ha efficacia dal giorno successivo alla presentazione della domanda.”
CP_ Eccepiva, pertanto, a suo dire, l'ingiusto ed illegittimo comportamento dell' di Paternò, che, non solo non ha riconosciuto le mensilità di per il periodo di Luglio ed Agosto CP_2
2024, ma al tempo stesso ha deciso di richiedere €. 37,78 per l'indennità NaspI non percepita.
Paradossalmente il giorno 08.07.2024, (ovvero per il periodo di Luglio non riconosciuto).
Richiamava, quindi, la circolare , che, con il mess. n. 4353 del 18.12.2024, ha fornito le CP_1 indicazioni necessarie per la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto 2025 dei lavoratori in secondo a quale “I percettori dell'indennità sono tenuti ad adempiere CP_2 all'obbligo di comunicazione nei confronti dell' In caso di mancata comunicazione, i CP_1 beneficiari si vedranno sospendere l'erogazione dell'indennità con decorrenza 31 dicembre
2024. L' precisa che l'adempimento è obbligatorio anche per chi prevede un reddito CP_1 annuo presunto per l'anno 2025 pari a “zero” (cfr. mess. n. 2570 del 7.07.2023). Solo in relazione a coloro che hanno dichiarato nel corso del 2024 un reddito nullo, l'indennità non sarà oggetto di sospensione” Precisava, pertanto, che, poichè ai sensi della suddetta circolare, chi ha dichiarato reddito zero
(come nel caso che ci riguarda) non perde l' indennità né sarà sottoposto a sospensione, CP_2
CP_ a causa di un errore commesso dalla sede di Paternò, che non ha consentito di integrare la documentazione relativa ai redditi percepiti solo nel 2007 ed è stato richiesto dall'Ente stesso di ripresentare una nuova domanda ( a settembre del 2024) dato che il sistema CP_2 interno degli uffici, riconosceva la prima domanda di Luglio come “accolta”, ingiustamente sono stati sospesi i mesi di Luglio ed Agosto 2024, nella erogazione della CP_2
Concludeva chiedendo: accertare il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione della relativa alle mensilità non percepite di disoccupazione, prevista dall'art.8 del D.Lgs. CP_2
n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del 01.07.2024; Condannare l' al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della prestazione di cui al capo 1), oltre interessi legali decorrenti dalla domanda amministrativa;
Con vittoria di spese, competenze, onorari del presente giudizio e con salvezza di ogni più ampio e generale diritto, si chiede sin da ora la distrazione ex art 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore.
CP_
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: rigettare l'avversa domanda, in quanto infondata, in fatto e in diritto, e non provata. Con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza di discussione per il giorno 17.11.2025, con successivo provvedimento, del
26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica
Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 28.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 5.06.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
La prestazione oggetto di causa è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego. È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015. Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e in presenza dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione involontario;
requisito contributivo;
requisito lavorativo.
Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, concordate con il centro per l'impiego. La presentazione della domanda di Naspi equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego.
Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Fino al 2022 erano necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La legge di bilancio 2022 ha reso strutturale la novità sui requisiti di accesso alla Naspi:
l'indennità potrà essere concessa a prescindere dal possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 10 comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la Naspi intraprenda un'attività lavorativa autonoma o CP_ di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), la “decadenza” dalla fruizione della Naspi nel caso di “inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”. Or bene, ciò premesso, nel caso che ci occupa è emerso che a fronte della domanda di indennità di disoccupazione presentata l'1.07.2024, quest'ultima veniva accolta in CP_2 data 6.07.2024, con inizio dall'8.07.2024, come anche riconosciuto dall' resistente e CP_1 documentato in atti.
E' altresì documentato in atti che ancora in data 5.09.2024 lo stato della originaria domanda
2191.01/07/2024.0050366 del 6.07.2024 risultava accolta, tanto da non consentire l'invio di una nuova domanda.
CP_ L' contesta le eccezioni di parte ricorrente affermando che “la ricorrente risulta iscritta alla Gestione separata, come dalla stessa confermato in ricorso e dall'estratto contributivo dalla stessa prodotto (ove risulta attività parasubordinata non solo nel 2007 ma anche nel
2018) ed ha provveduto tardivamente a indicare il reddito presunto riferito a tale gestione per CP_ l'anno 2024” precisa, ulteriormente l' che “ Come sopra illustrato, l'indebito è pari ad un solo giorno, poiché la è stata inizialmente liquidata ma, successivamente, l ha CP_2 CP_1 riscontrato che non erano stati dichiarati i redditi presunti 2024 derivanti dall'Iscrizione alla gestione separata e, conseguentemente, inizialmente ha sospeso la prestazione salvo CP_2 porla successivamente in decadenza fin dall'origine, per mancata indicazione in domanda -
e, comunque, entro un mese - dei redditi presunti derivanti dall'iscrizione alla gestione separata”
Alla luce delle superiori risultanze, a parere di questo giudicante, la domanda è tuttavia fondata atteso che, in considerazione dello stato di accoglimento in cui si trovava la domanda originaria del 1.07.2024, la ricorrente è venuta a conoscenza della decadenza della stessa solo in data 5.09.2024
Invero è lo stesso a precisare che “La prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo CP_1 le seguenti condizioni: o che il soggetto beneficiario comunichi all il reddito annuo CP_1 presunto. In presenza di iscrizione alla Gestione Separata ovvero se l'attività autonoma preesisteva alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il richiedente deve dichiararlo nella domanda di e indicare, obbligatoriamente, il reddito annuo che prevede di conseguire CP_2 da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero. In alternativa, il richiedente potrà comunicare tale reddito, entro un mese dall'invio della domanda, tramite il modello NASpI COM .”
Nel caso di specie la ricorrente, una volta saputo che la propria domanda del 1.07.2024 era stata rigettata perché non era stato comunicato il reddito del 2024, ha provveduto immediatamente ad integrare la domanda originaria, ma ormai erano decorsi i 30 giorni e l'integrazione è risultata tardiva
CP_
L' stesso ha prodotto la comunicazione intercorsa con il ricorrente e risulta documentalmente provato che solo con lettera del 29 Agosto si comunicava a quest'ultimo che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 08/07/2024 al
08/07/2024, un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITÀ DI
DISOCCUPAZIONE . 954946/2024 per un importo complessivo di euro 37,78 per la CP_2 seguente motivazione: stata corrisposta indennità di disoccupazione arzialmente non CP_2 spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”
La ricorrente dal canto suo ha dimostrato che non appena le è stato richiesto di presentare altra domanda quest'ultima entrava in conflitto con la prima.
A motivo di quanto sopra è evidente che la stessa non ha integrato la domanda originaria dell'1.07.2025 con il modello NASpI COM nell'arco dei 30 giorni, poiché risultava e, pertanto, era certa che la sua domanda fosse stata accolta.
CP_ Le superiori conclusioni trovano conforto nello stesso richiamo da parte dell' alle circolari CP_ dell' n. Circolare N. 94/2015 - Punto 2.10.b e Circolare N. 174/2017 dove, al fine CP_1 di dimostrare che anche la sola iscrizione ad una gestione previdenziale (Es: Artigiani,
Commercianti, ecc.) comporta l'obbligo della comunicazione reddituale anche se pari a 0, richiama espressamente la gestione Artigiani e la Gestione commercianti per le quali al punto
5 dalla circolare 174/2017 viene precisato che “La presenza di iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita IVA, stante la loro inadeguatezza sopra evidenziata a denotare sic et simpliciter lo svolgimento di attività lavorativa richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione. Per detti casi la procedura di presentazione telematica della domanda sarà opportunamente adeguata al fine di una loro preventiva intercettazione. In attesa dell'adeguamento sarà cura delle strutture territoriali - ove non sia stata dichiarata la preesistenza di una titolarità di partita IVA o l'iscrizione ad un Albo Professionale e tuttavia queste situazioni risultino dal Fascicolo soggetto in sede di istruttoria - verificare se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato. E' infatti possibile che quest'ultimo abbia omesso la dichiarazione reputandola superflua in assenza di attività effettivamente svolta. Se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di attività la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata. Si ritiene, pertanto, che nel caso che ci occupa non possa essere imputata alla ricorrente la mancata integrazione della domanda con il richiesto modello NASpI COM che - ai sensi della normativa richiamata, atteso il reddito pari a 0 e quindi la mancata percezione di somme incompatibili con la prestazione richiesta - avrebbe consentito il mantenimento del diritto all'indennità originariamente riconosciuta
Alla luce della particolarità del caso trattato appare equo compensare le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5182/2025 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione della relativa alle mensilità non percepite di disoccupazione, prevista dall'art.8 del CP_2
D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del 01.07.2024 e condanna l' CP_1 al pagamento in favore della ricorrente della prestazione come anzi riconosciuta oltre interessi legali decorrenti dalla domanda amministrativa;
Compensa interamente le spese di lite tra le parti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 16 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011