Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4455 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De NE, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 APRILE 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile trattato con rito Cartabia ex artt.281 undecies e ss. c.p.c., iscritto al n.22421- 2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato a [...], CU (Stati Uniti d'America) il 06.01.1959 e Parte_1
c.f. , nata a [...], CU (Stati C.F._1 Parte_2 Uniti d'America) il 06.10.1998 c.f. , nato C.F._2 Parte_3 a Greenwich, CU (Stati Uniti d'America) il 20.06.2001 c.f. C.F._3 [...]
nata a [...], CU (Stati Uniti d'America) il 16.07.1952 rappresentati e Parte_4 difesi, come da mandato in calce al ricorso dall'Avv. Andrea Permunian
RICORRENTI E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato
Resistente contumace
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2 novembre 2023, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il
, per ottenere idoneo provvedimento per la cittadinanza italiana, e quindi Controparte_1 ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
“…sono diretti discendenti di (altrimenti conosciuta come / Persona_1 Persona_2 [...]
), cittadina italiana nata a [...] il [...] da genitori italiani, ovvero Per_3
e (doc.
1 - certificato di nascita). Persona_4 Persona_5
In data 25.10.1894 nella città di New York, New York (Stati Uniti d'America) la Sig.ra Persona_1 contraeva matrimonio (doc.
2 - certificato di matrimonio) con (altrimenti conosciuto Controparte_2 come / / ), cittadino italiano nato a [...]_4 Persona_6
Castelgrande (PZ) il 10.01.1870 da genitori italiani, ovvero e (doc. 3 Persona_7 Persona_8
- certificato di nascita)”.
La storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di necessarie apostille.
Dalla documentazione in atti versata, si può evincere come l'ascendenza degli odierni ricorrenti sia caratterizzata da una interruzione involontaria della cittadinanza italiana.
Detta cittadinanza italiana è attualmente disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (e dal regolamento per la sua attuazione: in particolare dal DPR n. 572 del 12 ottobre 1993 e DPR n. 362 del 18 aprile 1994), e da successive modifiche.
Che la summenzionata legge, disciplinava in particolare all'art. 1, i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole, difatti la norma recitava: “E' cittadino per nascita: E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre
o di madre cittadini”.
Deduce parte ricorrente che sulla base della situazione familiare descritta intende far accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione;
a tal fine allega al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia.
Il PM ha depositato parere favorevole.
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni
Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro in Controparte_1 carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al
[...]
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale CP_1 principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Nel merito la domanda proposta è fondata.
Parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1
n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vig ore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna, non può ritenersi che la sig.ra
è cittadina italiana fin dalla nascita sicché i discendenti e le discendenti di Persona_1 quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra
. Pt_5
In precedenza la medesima Corte con Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
“Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, dichiarando che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
- i ricorrenti come in atti generalizzati sono cittadini italiani in quanto discendenti di
[...]
cittadina italiana che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana;
Per_1
- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sant'Angelo All'Esca (AV), quale Comune
di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle dovute annotazioni e Persona_1
trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
- per l'effetto ordina al resistente, o chi per esso, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1
trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitatis italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 6 maggio 2025
Il Gop
Dott.ssa A. De NE