Articolo 17 della Legge 22 ottobre 1981, n. 593
Articolo 16Articolo 18
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10 novembre 1981
Art. 17. Soppressione della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra e dei reparti danni di guerra delle intendenze di finanza.

La Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra, istituita transitoriamente presso il Ministero del tesoro con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532 , e' soppressa a partire dal 1 aprile 1985.
Dalla stessa data sono soppressi i reparti danni di guerra delle intendenze di finanza.
Ferma restando la consistenza numerica del personale del quadro B della tabella VII allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , con decreto del Ministro del tesoro sara' provveduto alla ristrutturazione delle direzioni generali del Ministero del tesoro, riordinando l'eventuale materia residua di competenza della soppressa Direzione generale dei danni di guerra.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze, sara' riordinata la materia residua dei reparti danni di guerra.
Entrata in vigore il 10 novembre 1981