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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/11/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4998/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON LI DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 4998/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Amedeo Gatti del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore;
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Dodi del Parte_2
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda di separazione consensuale formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 giugno 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Noceto (PR), il 18 giugno 2011, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 22 maggio 2015 e il 21 gennaio 2017) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale, con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alle loro frequentazioni genitoriali, al loro mantenimento, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie anche di natura patrimoniale), dichiarando di non volere conciliarsi.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso è fondato.
Va anzitutto accolta la domanda principale intesa alla separazione personale dei coniugi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica allegazione sul punto, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni e (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente Per_1 Per_2 superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni genitoriali, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Vanno infine omologate anche le restanti condizioni afferenti a diritti disponibili degli interessati.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Noceto (PR), il 18 giugno 2011, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Noceto (PR) al n. 8, parte 2, s. A, anno 2011.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 16 giugno 2025 e depositato il 30 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 12 novembre 2025
Il Presidente est.
ON LI DE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON LI DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 4998/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Amedeo Gatti del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore;
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Dodi del Parte_2
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda di separazione consensuale formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 giugno 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Noceto (PR), il 18 giugno 2011, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 22 maggio 2015 e il 21 gennaio 2017) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale, con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alle loro frequentazioni genitoriali, al loro mantenimento, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie anche di natura patrimoniale), dichiarando di non volere conciliarsi.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso è fondato.
Va anzitutto accolta la domanda principale intesa alla separazione personale dei coniugi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica allegazione sul punto, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni e (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente Per_1 Per_2 superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni genitoriali, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Vanno infine omologate anche le restanti condizioni afferenti a diritti disponibili degli interessati.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Noceto (PR), il 18 giugno 2011, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Noceto (PR) al n. 8, parte 2, s. A, anno 2011.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 16 giugno 2025 e depositato il 30 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 12 novembre 2025
Il Presidente est.
ON LI DE
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