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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1112/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 1112/2024
R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce Parte_1
al ricorso, dall'Avv.to Stefano Francescotti del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Reggio Emilia, Via Sessi, n.
2;
RICORRENTE contro
C.F. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Parma, Via Nicola Morigi n. 18/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega apposta in calce alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Giorgio Conti e Paolo Damini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in arma, Via Verdi n. 9;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 09.11.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in
[...]
giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
“A) - Accertare la responsabilità della con sede legale Controparte_1
in Parma (PR) in Via Nicola Morigi n. 18/A (Cod. fisc. e Part. Iva ), in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt. 2087 - 1218 cod. civ. nella produzione dell'infortunio sul lavoro occorso alla Signora Parte_1
nella data del 01/11/2023 e per l'effetto condannare la società Controparte_1
in persona del l.r.p.t., al risarcimento in favore di di
[...] Parte_1
tutti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura di euro € 11.936,00= o quella minore o maggiore somma dovesse essere ritenuta giusta o equa dal Giudice in corso di causa.
B)- Con vittoria delle competenze professionali di causa in favore del sottoscritto procuratore.”
- che, con memoria difensiva depositata in data 30.12.2024, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese Controparte_1
attoree e chiedendo l'integrale reiezione del ricorso;
- che, all'udienza del 15.01.2024, il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa: “il pagamento, a favore della ricorrente, di una somma pari a 4.200,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad un concorso nelle spese legali (pari a 600 euro oltre accessori)”;
- che, alla predetta udienza, parte ricorrente dichiarava di accettare tale proposta e parte resistente chiedeva un termine per la valutazione, di talché il Giudice fissava per la prosecuzione della causa l'udienza del 04.02.2025, successivamente differita al
07.02.2025; - che, all'udienza del 07.02.2025, parte resistente dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 15.01.2024, impegnandosi al versamento delle somme pattuite in due rate di pari importo (pari ad euro 2.537,70 cadauna e comprensivi anche di quanto concordato a titolo di concorso nelle spese legali IVA inclusa) da versarsi, l'una, entro il termine del 14 febbraio 2025, l'altra, entro il 14 marzo 2025;
- che, nel corso della predetta udienza, parte ricorrente dichiarava di accettare le predette condizioni, e i procuratori delle parti precisavano che, limitatamente alla seconda rata, l'importo di euro 817,60 (iva compresa) sarebbe stato corrisposto direttamente al legale della ricorrente, a fronte di emissione di regolare fattura;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da
Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Compensa le spese di lite tra le parti, per quanto già non espressamente regolamentato dalle stesse.
Così deciso in Parma, il 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 1112/2024
R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce Parte_1
al ricorso, dall'Avv.to Stefano Francescotti del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Reggio Emilia, Via Sessi, n.
2;
RICORRENTE contro
C.F. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Parma, Via Nicola Morigi n. 18/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega apposta in calce alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Giorgio Conti e Paolo Damini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in arma, Via Verdi n. 9;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 09.11.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in
[...]
giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
“A) - Accertare la responsabilità della con sede legale Controparte_1
in Parma (PR) in Via Nicola Morigi n. 18/A (Cod. fisc. e Part. Iva ), in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt. 2087 - 1218 cod. civ. nella produzione dell'infortunio sul lavoro occorso alla Signora Parte_1
nella data del 01/11/2023 e per l'effetto condannare la società Controparte_1
in persona del l.r.p.t., al risarcimento in favore di di
[...] Parte_1
tutti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura di euro € 11.936,00= o quella minore o maggiore somma dovesse essere ritenuta giusta o equa dal Giudice in corso di causa.
B)- Con vittoria delle competenze professionali di causa in favore del sottoscritto procuratore.”
- che, con memoria difensiva depositata in data 30.12.2024, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese Controparte_1
attoree e chiedendo l'integrale reiezione del ricorso;
- che, all'udienza del 15.01.2024, il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa: “il pagamento, a favore della ricorrente, di una somma pari a 4.200,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad un concorso nelle spese legali (pari a 600 euro oltre accessori)”;
- che, alla predetta udienza, parte ricorrente dichiarava di accettare tale proposta e parte resistente chiedeva un termine per la valutazione, di talché il Giudice fissava per la prosecuzione della causa l'udienza del 04.02.2025, successivamente differita al
07.02.2025; - che, all'udienza del 07.02.2025, parte resistente dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 15.01.2024, impegnandosi al versamento delle somme pattuite in due rate di pari importo (pari ad euro 2.537,70 cadauna e comprensivi anche di quanto concordato a titolo di concorso nelle spese legali IVA inclusa) da versarsi, l'una, entro il termine del 14 febbraio 2025, l'altra, entro il 14 marzo 2025;
- che, nel corso della predetta udienza, parte ricorrente dichiarava di accettare le predette condizioni, e i procuratori delle parti precisavano che, limitatamente alla seconda rata, l'importo di euro 817,60 (iva compresa) sarebbe stato corrisposto direttamente al legale della ricorrente, a fronte di emissione di regolare fattura;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da
Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Compensa le spese di lite tra le parti, per quanto già non espressamente regolamentato dalle stesse.
Così deciso in Parma, il 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed