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Ordinanza collegiale 20 maggio 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Decreto cautelare 5 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 3 settembre 2025
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7180 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07180/2025REG.PROV.COLL.
N. 00933/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Spatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Grosseto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
della signora -OMISSIS-, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 897/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, la Cons. Stefania Santoleri e udito per la parte appellante l’avvocato Sergio Spatola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Toscana, il ricorrente ha impugnato il decreto di ammonimento emesso dalla Questura di Grosseto, ex art. 8 della L. n. 38/2009, in data 6 settembre 2021, conclusivo del procedimento di ammonimento avviato nei confronti del sig. -OMISSIS- su istanza della sig.ra -OMISSIS- lamentando l’esistenza di comportamenti ostili e persecutori in danno suo e delle sue figlie.
Con tale atto il ricorrente ha articolato plurime censure con le quali ha dedotto, in estrema sintesi: (i) la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa a causa dell’impossibilità di prendere cognizione della istanza di ammonimento; (ii) la carenza di istruttoria ed il travisamento dei fatti in quanto la Questura si sarebbe limitata a recepire acriticamente l’esposto della controinteressata; (iii) la carenza di motivazione del provvedimento impugnato; (iv) la violazione dei principi di buon andamento della P.A., del diritto di difesa e del contraddittorio e la violazione dell’art. 10 della L. n. 241/1990.
1.1 - Il Ministero dell’Interno e la Questura di Grosseto si sono costituite per resistere al ricorso chiedendone il rigetto per infondatezza.
2. - Con la sentenza impugnata n. 897 del 17 luglio 2024, il TAR ha respinto il ricorso.
3. – Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello articolando quattro motivi di doglianza chiedendo la riforma della sentenza appellata.
3.1 – Le Amministrazioni appellate si sono costituite per resistere all’appello; hanno depositato una memoria difensiva con la quale hanno controdedotto sulle doglianze proposte.
3.2 – Alla camera di consiglio l’istanza cautelare proposta dall’appellante è stata rinviata al merito sull’accordo delle parti.
4. – All’udienza pubblica del 5 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. – L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
6. - Innanzitutto va ricordato che il provvedimento di ammonimento orale, disciplinato dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito con l. n. 28/2009, si caratterizza per la sua spiccata natura preventiva e cautelare, essendo essenzialmente finalizzato a dissuadere dal tenere comportamenti persecutori e prevenire la commissione di reati contro la persona sulla base di un giudizio prognostico formulato ex ante .
6.1 - Coerentemente con tale premessa, sotto il profilo probatorio, non è necessaria l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale, né si richiede che le condotte poste alla base del provvedimento posseggano gli stringenti requisiti di cui all’art. 612- bis c.p. (cfr. Consiglio di Stato, III sezione, n. 4422/2022; id., n. 2545/2020). Quel che rileva è, dunque, la mera probabilità che gli atteggiamenti molesti o minacciosi oggetto dell’istanza di ammonimento possano sfociare e degenerare in condotte costituenti reato ai sensi dell’art. 612- bis c.p..
6.2 - A questo scopo, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella conduzione dell’istruttoria procedimentale, dal momento che la norma afferma che il Questore emana il provvedimento di ammonimento “ assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti ”. Infatti la disposizione in commento, nella parte in cui subordina ad una valutazione di necessità (“ se necessario ”) l’acquisizione delle informazioni, evidentemente affida alla libera valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza la modulazione degli strumenti di approfondimento istruttorio. È quindi rimessa al Questore non solo la scelta di emettere o meno la misura, ma anche quella di stabilire la tempistica della sua iniziativa e le modalità dell’indagine (cfr. Consiglio di Stato, III sezione, n. 2620/2020).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi espressi dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (da ultimo, Cons. St., sez. III, sent. n. 3588/2024).
7. - Il TAR ha infatti rilevato che “ l’ammonimento si fonda su una base indiziaria e di tipo probabilistico, che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione ”; è sufficiente “ la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, atto a determinare un perdurante e grave stato di “ansia e paura” nella vittima e a potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato (Cons. di Stato, sez. III, 18 ottobre2021, n. 6958; Cons. di Stato, sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599; Cons. di Stato, sez. III, 2 agosto 2023, n. 7486) ”.
7.1 - Nella fattispecie l’appellante ha posto in essere atti persecutori nei confronti della controinteressata e delle figlie, colpevoli di aver avviato un’attività -OMISSIS- nella loro proprietà, limitrofa alla propria; l’insofferenza nei confronti di qualunque forma di rumore lo ha indotto ad ostacolare in qualsiasi modo la realizzazione del-OMISSIS- della controinteressata.
In sede istruttoria è emersa un’abnorme intolleranza nei confronti di qualunque rumore, tanto da arrivare a considerare le normali attività umane (transito con autoveicoli, utilizzazione della piscina, ascolto della musica, ecc.) come indebito turbamento della propria quiete.
7.2 - Dalla documentazione relativa alla fase istruttoria prodotta in primo grado si evince che:
- vi erano prove circostanziate dei fatti vessatori posti in essere dall’appellante, cominciati nel 2020 quando egli aveva risposto con insulti ad un primo tentativo della controinteressata di trovare un accordo bonario proponendo soluzioni di buon senso;
- gli atti vessatori e le offese erano continuati nei confronti delle figlie della sig.ra -OMISSIS-;
- si erano verificati atteggiamenti di controllo costante ed intrusivo;
- nel 2020 l’appellante si era introdotto nella proprietà -OMISSIS- per staccare gli interruttori della piscina non tollerando il rumore; successivamente nel 2021 si era verificata un’ulteriore intrusione a seguito della quale i coniugi -OMISSIS- avevano aggredito la sig.ra -OMISSIS- e le figlie;
- nel maggio 2021 l’appellante aveva piantato alberi di alto fusto nella proprietà -OMISSIS-; era seguita una contestazione sui confini che aveva dato luogo ad un ulteriore diverbio.
L’appellante aveva tenuto, quindi, una condotta reiterata, caratterizzata da continue aggressioni ed intimidazioni che avevano indotto nella sig.ra -OMISSIS- uno stato d’ansia documentalmente provato.
I testimoni (vicini di casa) ascoltati dalla Questura avevano confermato i fatti ai quali avevano assistito direttamente, precisando che analoghi comportamenti persecutori l’appellante li aveva tenuti anche nei loro confronti.
7.3 - Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, le condotte persecutorie hanno trovato conferma in sede istruttoria, il che comporta il rigetto della prima doglianza proposta nell’appello.
7.4 - Anche l’ulteriore censura con cui l’appellante ha lamentato la mancata partecipazione al procedimento e la violazione del diritto di difesa è destituita di fondamento.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che l’ammonimento è legittimo anche se non preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2023, n. 7486), garanzia che peraltro, nel caso di specie, è stata riconosciuta in suo favore: l’appellante, infatti, ha partecipato al procedimento allegando memorie difensive che sono state esaminate e valutate dalla Questura.
Il diniego di accesso agli atti istruttori opposto dalla Questura si fonda sulla previsione recata dell’art. 24 della L. n. 241/1990 e del D.M. n. 415 del 1994, art. 3, comma 1, lett. b ), prevalendo ragioni di segretezza delle indagini e di tutela dei soggetti coinvolti.
Non sussiste dunque la violazione del diritto di difesa dell’appellante.
7.5 - Inoltre, non può condividersi la tesi dell’appellante secondo cui la vicenda sarebbe riconducibile alle sole questioni privatistiche, risolte mediante il ricorso alla mediazione, essendo emerse dall’istruttoria plurime condotte vessatorie ed intimidatorie – puntualmente indicate nel provvedimento impugnato – che non si riferiscono al regolamento di confini e che hanno comportato uno stato ansioso nei confronti della sig.ra -OMISSIS-.
7.6 - Per quanto concerne la differente ricostruzione dei fatti eseguita dall’appellante, diretta a sostenere la sua condizione di “vittima” dei soprusi e delle offese da parte della controinteressata e dalle sue figlie, si tratta di argomentazioni sfornite di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno, neppure di tipo indiziario, il che comporta il rigetto di tale prospettazione.
8. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto.
9. - Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore dell’Amministrazione delle spese del grado di appello che liquida nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.