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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/12/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 136 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 5/11/2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Fabrizio Delle Vedove e Giorgia Tripoli in forza di procura alle liti di data
5/2/2024 (comprensiva del potere di conciliare e transigere) trasmessa per via telema- tica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informa- tico di originale analogico
- appellante - contro
(C.F. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e procuratorie speciale dott. , rappresentata e difesa dagli Controparte_2
Avv.ti Bruno Bitetti, Antonella Loiacono e Raffaella Maddaloni in forza di procura ad litem di data 3/1/2025 (comprensiva del potere di conciliare e transigere) trasmessa per via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione con appello incidentale, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico, nonchè l'Avv. Maddaloni in forza di ulteriore procura speciale dell'11/11/2025 a sottoscrivere il verbale di conciliazione
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.64/2024 del Tribunale di Gorizia - impugnazione di licenziamento.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 13/11/2025.
Conclusioni
Per entrambe le parti: sia dichiarata cessata la materia del contendere a spese compen- sate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 5/2/2024 il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo in via principale l'accertamento del- Controparte_1
la nullità, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge n. 300/1970, del licenziamento e della destituzione opinata dalla datrice di lavoro con lettera prot. n. 4893/2023 del
22/6/2023 e confermata con lettera prot. n. 5323/2023 del 10/7/2023 e quindi la con- danna dell' a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità CP_1
risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate nel periodo intermedio;
in subor- dine l'accertamento della illegittimità, ai sensi dell'art. 18 comma 4 St.Lav., del sud- detto licenziamento e della destituzione ritenendo il fatto a lui contestato insussistente ovvero punibile solo con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili e quindi la condanna del-
l'Azienda a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarci- toria commisurata alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra entro il limite massimo di 12 mensilità; e in ulteriore subordine, nel caso di illegittimità o inefficacia del licenziamento per altra causa, che fosse dichiarata la risoluzione del rapporto e condannata l'Azienda a pagargli un'indennità risarcitoria pari a ventiquat- tro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'anzianità del
Pag.2 lavoratore, del numero dei dipendenti occupati dall'Azienda, delle dimensioni dell'at- tività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti.
Si è costituita in giudizio la società convenuta contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Gorizia, ritenuta sufficiente ai fini della decisione la documen- tazione prodotta dalle parti, ha integralmente respinto le domande proposte dal sig.
. Parte_1
Quest'ultimo ha proposto appello affermando che il Tribunale di Gorizia ha erroneamente attribuito valore a dei fatti, sia precedenti che successivi al recesso, ulteriori rispetto a quelli contestati in sede disciplinare, e ritenuti dal Giudice di per sè neutrali, nonchè a dei reclami degli utenti;
che il Tribunale ha invece omesso di valutare alcune circostanze idonee ad escludere la sussistenza di un intento doloso nelle condotte a lui addebitate;
che la decisione del Tribunale è altresì censurabile nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei vizi procedimentali del licenziamento.
Si è costituita in giudizio l' appellata contestando la fondatezza delle CP_1
censure proposte dal sig. e proponendo a sua volta appello incidentale per Parte_1
contestare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto in sè neutrale la condotta addebitata al lavoratore.
Alla prima udienza di comparizione delle parti la Corte ha formulato la se- guente proposta conciliativa ai sensi degli artt.185 bis e 420 comma 1 c.p.c.
1) pur contestando integralmente le pretese Controparte_1 dell'appellante e quindi al solo scopo di evitare l'alea della prosecuzione del giudizio ed a titolo meramente transattivo, offre al sig. la sostituzione della sanzio- Parte_1 ne del licenziamento con quella della sospensione dal servizio per 15 giorni e, essen- do stata la sanzione già scontata, si impegna a far riprendere servizio al lavoratore subito dopo la conclusione del presente accordo, a ricostruirne la posizione contri- butiva per il periodo dal licenziamento alla ripresa del rapporto ed a computare il medesimo periodo ai fini dell'anzianità di servizio, nonchè a pagare un'indennità ri- sarcitoria pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maggiora- te di interessi di legge e rivalutazione monetaria dal deposito del ricorso di primo grado al saldo;
2) il sig. accetta l'offerta sia per il titolo che per l'importo e dichiara, su- Parte_1
Pag.3 bordinatamente all'adempimento degli impegni di cui al punto 1), di non avere nul- Cont l'altro da pretendere da in relazione ai fatti dedotti in questo giudizio;
Cont
3) dichiara a sua volta di non avere nulla da pretendere dal sig. in Parte_1 conseguenza o connessione con i medesimi fatti;
4) le spese di lite dell'intero giudizio si intendono compensate fra le parti;
La causa è stata quindi rinviata, per la verifica dell'esito del tentativo di conci- liazione, prima al 27/3/2025 e poi, al fine di consentire la prosecuzione delle tratta- tive, al 14/5/2025; in quest'ultima udienza la Corte, preso atto del mancato accordo delle parti, ha rinviato la causa per la discussione.
Alla successiva udienza del 13/11/2025 sono comparsi i difensori costituiti i quali, essendo a ciò legittimati dalle rispettive procure in atti, hanno dichiarato, in nome e per conto delle parti da essi rappresentate, di conciliare la causa alle condi- zioni del verbale contestualmente sottoscritto, qui di seguito sinteticamente riassunte:
- risoluzione consensuale del rapporto, in luogo dell'intimato licenziamento, con de- correnza dal 7/12/2023;
Cont
- pagamento da parte di della somma lorda di Euro 67.592,00 (pari a netti Euro
52.045,00), esente da contribuzione e da assoggettare a tassazione separata, a fronte della rinuncia al giudizio e alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
Cont
- pagamento da parte di della somma lorda di Euro 17.175,00 (pari a netti Euro
8.126,37), soggetta a contribuzione previdenziale a carico pro quota dell'Azienda, a titolo di transazione novativa a fronte della rinuncia da parte del sig. ad Parte_1
ogni pretesa connessa al rapporto di lavoro;
- rinuncia da parte del lavoratore ad ogni diritto o azione derivante, connessa o co- munque riconducibile anche indirettamente al pregresso rapporto di lavoro e alla sua cessazione;
Cont
- dichiarazione di di non avere nulla da pretendere dal sig. in relazione Parte_1
al pregresso rapporto di lavoro, con rinuncia all'appello incidentale;
- compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Non rimane pertanto che dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate, conformemente a quanto richiesto dalle parti in udienza.
Pag.4
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara cessata la materia del contendere per effetto dell'intervenuto accordo conci- liativo, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
Trieste, 13/11/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
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