Ordinanza cautelare 28 gennaio 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 29/04/2026, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Ficara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ME, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marzia Aliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- del 25/09/2025 - Reg. Generale n. -OMISSIS- del Comune di ME;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ME;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa OL AN ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Con il ricorso in esame la ricorrente, proprietaria del lotto distinto in Catasto Terreni al foglio -OMISSIS-del Comune di ME, ha impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS- del 25.9.2025, con cui l’Ente locale le ha ordinato la demolizione di alcune opere, ritenute abusive poiché ivi realizzate senza titolo, ovvero in difformità dal titolo.
In particolare, sono state contestate alla ricorrente le seguenti opere:
a) tettoia metallica avente una superficie di mq 34, di dimensioni pari a circa ml 5,70 x 6,00, aperta su tre lati, con copertura a spiovente a falda unica in pannelli di poliuretano espanso ed altezza media di ml 3,50 circa, realizzata con struttura portante in ferro scatolato da cm 10x10 infissa in un basamento di calcestruzzo, posta nel prospetto lato sud del fabbricato principale e ad una distanza di ml 2,40 circa dal confine. Per detta struttura risulta presentata la CI prot. n. 30774 del 15.10.2024, istruita con esito negativo;
b) altra struttura metallica a pergolato sormontata da pannelli fotovoltaici, avente superficie di mq 21,60 (ml 3,60x6,00) ed altezza media di ml 3,50 circa, aperta sui quattro lati e realizzata con ferro scatolare da cm 10x10, infissa in basamento in calcestruzzo, insistente sempre sul lato sud del fabbricato, accostata e comunicante con la prima. Per detta struttura è stata inoltrata al Comune con PEC del 11.10.2023 comunicazione in edilizia libera, ma l’opera è risultata difforme da quanto rappresentato nell’elaborato progettuale e posta ad una distanza dai confini inferiore a quella comunicata;
c) scavo di superfice di mq 60 circa e profondità di ml 1,50 circa, realizzato ad alcuni metri di distanza dal prospetto principale lato ovest del fabbricato, destinato alla realizzazione di una piscina interrata. Per il detto scavo non risulta esser stata rilasciata alcuna autorizzazione.
Con il medesimo provvedimento è stato ordinato alla ricorrente di provvedere alla demolizione di quanto abusivamente realizzato e al ripristino dei luoghi entro 90 giorni.
2. L’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima, a dire della ricorrente, per i seguenti motivi.
I) Eccesso di potere per difetto di motivazione art. 3, l. n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione art. 20 l.r. 4 del 2003 – Violazione art. 97 cost., difetto di motivazione ed istruttoria in ordine alle ragioni di interesse pubblico - difetto di attività istruttoria e travisamento dei presupposti. Eccesso di potere per violazione dei principi di logicità e coerenza.
- La struttura sub a) sarebbe opera di natura precaria, rientrante nella disposizione di cui all’art. 20 della L.R. 4/2003, in considerazione delle caratteristiche strutturali della stessa, in quanto non supererebbe i 50 mq, sarebbe facilmente amovibile e aperta su tre lati. La struttura, dunque, non genererebbe volume aggiuntivo.
In relazione alla predetta opera la ricorrente avrebbe presentato la CI prot. n. 30774 del 15.10.2024. Seppure il Comune abbia inviato comunicazione istruttoria di esito negativo, l’Ente avrebbe omesso di valutare le osservazioni presentate dalla ricorrente in data 15.10.2025, nell’assegnato termine di 10 giorni.
In ogni caso, in relazione alla predetta opera la ricorrente avrebbe chiesto il parere di competenza al Genio Civile finalizzato all’ottenimento del permesso in sanatoria ex art. 36 e 96 del D.P.R. 380/2001, di cui sarebbe ancora in attesa.
- Anche la struttura di cui al punto b) (pergolato fotovoltaico) presenterebbe i caratteri della precarietà e della amovibilità, essendo facilmente amovibile e aperta, e rientrerebbe quindi tra le opere realizzabili in edilizia libera ai sensi della lett. e-quater) art. 6 del D.P.R. 380/2001.
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, e 10 della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria travisamento dei fatti e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Violazione dell'art. 36 del DPR n. 380/2001. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
- L’ordinanza sarebbe illegittima anche per carenza di istruttoria e carenza e contraddittorietà della motivazione.
- In presenza di una istanza di sanatoria tutti procedimenti sanzionatori dovrebbero rimanere sospesi. Nel caso di specie, invece, il Comune avrebbe emesso il provvedimento impugnato dopo che la ricorrente ha inoltrato l’istanza di parere al Genio civile.
- Quanto alla piscina, trattandosi di pertinenza, la stessa non necessiterebbe di permessi. Si tratterebbe, infatti, di piscina prefabbricata e in vetroresina che, anche se interrata, rispetterebbe la soglia del 20% della capacità volumetrica dell’edificio principale,
3. In seno al ricorso è stata altresì avanzata domanda cautelare volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, nelle more della decisione di merito, nonché domanda di risarcimento del danno morale, per le ripercussioni che il provvedimento avrebbe avuto sulla sfera personale e emotiva della ricorrente.
4. Il Comune di ME si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato. L’Ente locale ha, in particolare, rilevato che:
- La comunicazione istruttoria di esito negativo della CI prevedeva l’archiviazione della pratica decorsi 10 giorni; la stessa non è stata impugnata, dunque l’inefficacia del titolo si sarebbe ormai consolidata;
- Le strutture di cui al punto a) e al punto b) non rientrerebbero nel disposto di cui all’art. 20 della L.R. 4/2003, perché tale norma consentirebbe esclusivamente la chiusura di spazi preesistenti;
- Del pergolato fotovoltaico (sub b) )è stata contestata la difformità, rispetto al progetto presentato, senza che vi sia stata specifica contestazione al riguardo;
- Nessun titolo sarebbe stato richiesto per lo scavo sub c);
- Non sarebbe mai stata richiesta alcuna sanatoria per le suddette opere.
5. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, la domanda cautelare è stata posta in decisione.
6. Con ordinanza n. 30/2026, comunicata in pari data, il Collegio, ritenendo che le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente fossero adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a. ha fissato per la trattazione della causa l’udienza pubblica del 21 aprile 2026. Contestualmente, ai fini istruttori, ha onerato la ricorrente del deposito della prova dell’inoltro al Comune delle osservazioni procedimentali presentate in relazione alla comunicazione istruttoria di esito negativo della CI prot. n. 30774 del 15.10.2024.
7. Con deposito documentale del 10.2.2026, la ricorrente ha adempiuto all’incombente, producendo il file relativo alla PEC datata 8.11.2024, con cui il tecnico incaricato ha inviato al Comune le predette le osservazioni.
8. Dal canto proprio, il Comune ha prodotto una relazione sui fatti di causa a firma del responsabile del servizio, nonché una memoria ex art. 73 c.p.a., con cui ha insistito per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
9. Alla pubblica udienza del 21 aprile 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
10.1. Merita accoglimento esclusivamente il profilo di censura inerente al mancato rispetto delle norme sul procedimento a tutela del contraddittorio e della partecipazione procedimentale dell’interessato.
10.1.1. Emerge dagli atti che, con la comunicazione istruttoria di esito negativo della CI (nota del 4.11.2024), il Comune, ha assegnato alla ricorrente il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Tali osservazioni sono state presentate il successivo 8.11.2024, come comprovato dalla ricorrente; eppure non risulta che il Comune le abbia valutate, nemmeno in sede di emissione del provvedimento ablatorio impugnato, che non ne dà in alcun modo conto.
Sul punto, dalla relazione a firma del responsabile del settore T.U.A.E. depositata dal Comune in data 7.3.2026, emerge che le predette osservazioni non avrebbero avuto risposta in quanto “ non pervenute all’interno del fascicolo elettronico in cui l’ingegnere era titolato ad operare ”, bensì a mezzo PEC.
In ogni caso, ha osservato il Comune, nelle proprie memorie, avendo l’attività natura vincolata, la stessa non avrebbe comunque richiesto una comunicazione di avvio del procedimento, restando irrilevante la mancata considerazione delle osservazioni presentate dalla parte.
10.1.2. L’assunto non può trovare condivisione, alla luce dei principi di buona fede e correttezza, oltre che di quello di leale collaborazione.
È lo stesso Comune, infatti, che ha optato per l’invio all’interessata di una comunicazione avente la natura di preavviso, assegnando alla stessa la possibilità di presentare le proprie osservazioni nel successivo termine di 10 giorni. In tal modo, l’Amministrazione ha creato un legittimo affidamento in capo alla ricorrente sulla possibilità che all’esito della valutazione di tali osservazioni, il procedimento potesse avere un esito a sé favorevole.
Le osservazioni presentate dalla ricorrente, invece, per stessa ammissione dell’Ente non sono state nemmeno valutate, per un problema di carattere organizzativo del Comune, certamente non imputabile alla ricorrente, inerente la modalità di inoltro delle stesse e di acquisizione al fascicolo.
A fronte della prova fornita dalla ricorrente (e non smentita dal Comune) di inoltro tramite PEC delle osservazioni, sussisteva un obbligo per il Comune, in virtù del principio di comportamento secondo buona fede e leale collaborazione col cittadino, di valutare le predette osservazioni, eventualmente dando conto delle ragioni che non ne consentivano la favorevole valutazione, anche nel corpo del provvedimento ablatorio.
10.1.3. La PEC, infatti, è uno strumento certamente valido per le comunicazioni ufficiali nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione; per converso, invece, non consta sussistere alcun onere per il cittadino (o per il tecnico delegato) di utilizzare l’accesso al fascicolo elettronico per l’inoltro di documentazione e memorie, restando, pertanto irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, le osservazioni trasmesse non siano confluite nel detto fascicolo elettronico.
10.1.4. Altrettanto irrilevante è il fatto che la comunicazione istruttoria di esito negativo non sia stata fatta oggetto di impugnazione da parte della ricorrente in quanto, a prescindere da ogni considerazione circa la natura provvedimentale o non provvedimentale della predetta comunicazione, nel caso di specie può ritenersi che la ricorrente abbia legittimamente confidato in un riscontro espresso in merito alle osservazioni presentate, prima dell’adozione delle susseguenti misure repressive e sanzionatorie, non ritenendo di essere tenuta ad impugnare un provvedimento all’apparenza non definitivo.
10.1.5. L’asserita natura vincolata dell’attività non può ritenersi elemento idoneo a consentire al Comune di venire contra factum proprium , posto, peraltro, che, la questione oggetto delle osservazioni presentate dalla ricorrente richiede in certa misura l’esercizio di attività interpretativa delle norme da parte dell’Ente, che imponeva allo stesso di motivare espressamente in ordine alle ragioni per cui le considerazioni spese dall’interessata non potessero trovare accoglimento.
10.1.6. Alla luce di quanto sopra, il provvedimento deve essere annullato in relazione all’opera sub a), per cui è stata presentata la CI, in quanto si pone in violazione dei canoni di buona fede e correttezza che, nel caso di specie, imponevano all’Ente di motivare in maniera espressa, eventualmente in seno alla stessa ordinanza di demolizione, l’impossibilità di considerare efficace la CI, anche alla luce delle osservazioni presentate.
10.2. Non possono essere accolti, invece, i restanti motivi di ricorso.
10.2.1. Sempre con riferimento all’opera sub a) , in particolare, la ricorrente ha invocato l’efficacia sospensiva dell’istanza di sanatoria che la stessa avrebbe presentato.
Osserva il Collegio, che con tale istanza la ricorrente si riferisca, probabilmente, alla richiesta di parere inoltrata al Genio Civile successivamente al sopralluogo ed ancora in attesa di riscontro, posto che non risulta documentata alcuna istanza di permesso di costruire in sanatoria indirizzata al Comune (che, difatti, ne nega la ricezione).
Tale richiesta di parere, tuttavia, non può ritenersi valida istanza di sanatoria ex art. 36 T.U., posto che quest’ultima avrebbe dovuto essere indirizzata al Comune, quale Ente competente al rilascio del titolo. Non può essere invocato, pertanto, alcun effetto sospensivo del potere repressivo del Comune.
10.2.2. Anche i motivi formulati in relazione alle opere di cui ai punti b) e c) non meritano accoglimento.
Quanto al pergolato fotovoltaico, in particolare, deve rilevarsi come, con il provvedimento impugnato, il Comune abbia espressamente contestato la non conformità dell’opera realizzata rispetto a quella rappresentata negli elaborati progettuali presentati in sede di comunicazione in edilizia libera, in particolare con riferimento al rispetto della distanza dal confine.
La ricorrente non ha mosso alcuna specifica contestazione in merito, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve trovare conferma, in punto di difformità dell’opera.
Anche lo scavo di cui alla lett. c) risulta essere sfornito di adeguato titolo autorizzatorio posto che, differentemente da quanto ritenuto dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della L.r. 16/2016, le piscine pertinenziali prefabbricate interrate di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e, non dunque, in edilizia libera.
10.3. Sebbene non indispensabile ai fini dell’esito del giudizio, il Collegio rileva che non può darsi corso all’esame degli ulteriori aspetti di illegittimità e abusività delle opere evidenziati dal Comune nella propria memoria ex art. 73, c.p.a., posto che trattasi di profili che avrebbero potuto e dovuto senz’altro confluire nel provvedimento impugnato e che pertanto costituiscono una inammissibile integrazione postuma della motivazione.
11. La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, anche solo in quanto formulata in maniera del tutto generica e non assistita da prova, posto che comunque l’accoglimento del ricorso è solo parziale e presuppone, in considerazione della natura meramente procedimentale del vizio riscontrato, il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione.
12. In conclusione, il ricorso può essere accolto limitatamente al profilo di censura inerente al mancato rispetto del contraddittorio procedimentale in relazione alla CI presentata dalla ricorrente, di cui al primo motivo di ricorso; per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere parzialmente annullato, con riferimento all’opera sub a) , con conseguente onere per l’Amministrazione di rivalutare la CI, anche alla luce delle osservazioni presentate dalla ricorrente.
Per il resto, il ricorso va rigettato, anche con riferimento alla proposta domanda risarcitoria.
13. Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione del complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento con riferimento all’opera sub a) , salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione; lo rigetta per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE AN Barone, Presidente
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
OL AN ZZ, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| OL AN ZZ | NE AN Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.